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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7605/24 RG iscritta in data 10.10.24 avente per oggetto: regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Isabela Giubelan, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Romaldo n. 8;
RICORRENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 4.3.25, sulle conclusioni di parte ricorrente, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.24 , premettendo di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con dal 2013 e dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
(9.2.15) e (10.11.16), deducendo che la madre dei minori si era allontanata Persona_1 Persona_2 nel 2017, abbandonando i figli, per un altro uomo, delegando al ricorrente la loro crescita, chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale con l'affido super esclusivo e previsione di un assegno di mantenimento per i minori.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, nonostante la regolarità della notifica, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della comparizione del ricorrente, con la sua audizione, all'udienza del 4.3.25, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo così disporsi l'affido super esclusivo dei minori al padre, con collocazione prevalente presso di lui.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, sono emerse gravi carenze genitoriali della resistente che risulta del tutto assente nella vita dei piccoli, essendosi allontanata nel 2017 e lasciando i piccoli alle cure del padre, senza preoccuparsi degli stessi, tanto desumendosi dalle dichiarazioni rese dal ricorrente unitamente al certificato di residenza dei minori, ove risulta in alcun modo la resistente. Dopotutto, quest'ultima risiede in Romania ove è stata eseguita la notifica.
A fronte di tale situazione il Tribunale ritiene pertanto di dover disporre l'affido super esclusivo dei minori al padre, atteso che l'assenza di rapporti significativi con la madre (ella li avrebbe incontrati una sola volta), la mancata contribuzione per il mantenimento dei piccoli rende di fatto la resistente priva delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita dei figli.
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo dei figli al padre, riconoscendogli altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto al diritto di visita, stante l'assenza di rapporti significativi, va disposta la possibilità per la madre di incontrare i minori liberamente ma alla presenza del padre.
Va infine disciplinato il contributo dovuto per il mantenimento, evidenziandosi che la resistente non ha mai contributo economicamente ai figli.
Ignorandosi ad oggi l'attività lavorativa svolta dalla resistente, che nelle more avrebbe formato altra famiglia in Romania, si ritiene di dover determinare un assegno di mantenimento di € 150,00 per ciascun figlio che la resistente dovrà versare al ricorrente entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie vanno ripartite nella misura del 50% tra ciascuno dei genitori.
Non resta che disciplinare le spese di lite che vanno compensate tra le parti in causa, in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affido super esclusivo dei minori al padre con collocazione presso di lui, riconoscendogli altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
2) Dispone che la madre possa incontrare i minori liberamente alla presenza del padre;
3) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che la resistente è tenuto a corrispondere al ricorrente per i minori entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.3.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7605/24 RG iscritta in data 10.10.24 avente per oggetto: regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Isabela Giubelan, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Romaldo n. 8;
RICORRENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 4.3.25, sulle conclusioni di parte ricorrente, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.24 , premettendo di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con dal 2013 e dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
(9.2.15) e (10.11.16), deducendo che la madre dei minori si era allontanata Persona_1 Persona_2 nel 2017, abbandonando i figli, per un altro uomo, delegando al ricorrente la loro crescita, chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale con l'affido super esclusivo e previsione di un assegno di mantenimento per i minori.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, nonostante la regolarità della notifica, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della comparizione del ricorrente, con la sua audizione, all'udienza del 4.3.25, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo così disporsi l'affido super esclusivo dei minori al padre, con collocazione prevalente presso di lui.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, sono emerse gravi carenze genitoriali della resistente che risulta del tutto assente nella vita dei piccoli, essendosi allontanata nel 2017 e lasciando i piccoli alle cure del padre, senza preoccuparsi degli stessi, tanto desumendosi dalle dichiarazioni rese dal ricorrente unitamente al certificato di residenza dei minori, ove risulta in alcun modo la resistente. Dopotutto, quest'ultima risiede in Romania ove è stata eseguita la notifica.
A fronte di tale situazione il Tribunale ritiene pertanto di dover disporre l'affido super esclusivo dei minori al padre, atteso che l'assenza di rapporti significativi con la madre (ella li avrebbe incontrati una sola volta), la mancata contribuzione per il mantenimento dei piccoli rende di fatto la resistente priva delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita dei figli.
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo dei figli al padre, riconoscendogli altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto al diritto di visita, stante l'assenza di rapporti significativi, va disposta la possibilità per la madre di incontrare i minori liberamente ma alla presenza del padre.
Va infine disciplinato il contributo dovuto per il mantenimento, evidenziandosi che la resistente non ha mai contributo economicamente ai figli.
Ignorandosi ad oggi l'attività lavorativa svolta dalla resistente, che nelle more avrebbe formato altra famiglia in Romania, si ritiene di dover determinare un assegno di mantenimento di € 150,00 per ciascun figlio che la resistente dovrà versare al ricorrente entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie vanno ripartite nella misura del 50% tra ciascuno dei genitori.
Non resta che disciplinare le spese di lite che vanno compensate tra le parti in causa, in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affido super esclusivo dei minori al padre con collocazione presso di lui, riconoscendogli altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
2) Dispone che la madre possa incontrare i minori liberamente alla presenza del padre;
3) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che la resistente è tenuto a corrispondere al ricorrente per i minori entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.3.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi