Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo, via Marchese di Villabianca,18, presso lo studio dell'Avv. CIRIMINNA RICCAR-
DO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; Controparte_1
– parte contumace–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, la par- te concludeva come da note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citata e Controparte_1 non costituitasi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 16-17/10/2023, della sentenza non definitiva n.
4559/2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle
2. REVOCA MANTENIMENTO FIGLI
Parte ricorrente ha avanzato richiesta di revoca del contributo al mantenimento dei figli e nati a PALERMO rispettivamente in data 19/03/1997 Persona_1 Persona_2
e 14/11/2000, rappresentando che entrambi i figli, ad oggi maggiorenni, hanno raggiunto una loro indipendenza economica.
infatti, dal 2021 sarebbe arruolata in Marina Militare e oltre a lavorare Per_1 Per_2 presso una panineria, percepirebbe una pensione dall'INPS.
Di contro, il ricorrente in sede di udienza ha riferito di avere percepito in precedenza il reddito di cittadinanza e di essere privo di occupazione, essendo ad oggi percettore di asse- gno di disoccupazione.
In considerazione della mancata formulazione della domanda di mantenimento per i figli da parte della resistente, nulla va statuito al riguardo.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia della resistente, le spese re- stano a carico del ricorrente che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do anche sulla contumacia di;
Controparte_1 richiamata la sentenza non definitiva n. 4559/2023 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di revoca del mantenimento per i figli maggiorenni, stante la mancata formulazione della domanda da parte del soggetto legitti- mato a proporla;
lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.