TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2525/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:40 è presente l'avv. MARCHESE MASSIMO NICOLA per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente.
L'avv. Marchese conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa;
dichiara di rinunziare alla distrazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2525 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, e Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. MARCHESE MASSIMO NICOLA Pt_4
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla gli avvisi d'addebito nn. 59620230005526811000,
59620230005526609000 e 59620230005526710000;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, CP_1
che liquida complessivamente in € 4.321,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/02/2024, le parti ricorrenti in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso gli avvisi CP_1
2 d'addebito nn. 596/2023/00055268/11/000, 596/2023/00055266/09/000
e 596/2023/00055267/10/000, emessi e notificati richiedendo il pagamento della integrale contribuzione agricola, non dovuta perché iscritte nelle liste dei nuovi imprenditori con iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018,ai sensi del comma 117° della L.
205/2017, dovendo beneficiare delle agevolazioni contributive di cui al successivo comma 118° della medesima legge, deducendone quindi l'illegittimità per decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999, per insussistenza della pretesa contributiva in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 commi 117° e 118° della L. n. 205/2017 e per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10 e
10bis della L. n. 241/1990, chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando il diritto delle ricorrenti agli sgravi e, conseguentemente, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, le parti ricorrenti ricevevano comunicazione dall' del provvedimento di accoglimento delle istanze di iscrizione ai CP_1
sensi della prefata legge, con conseguente riconoscimento dell'agevolazione contributiva nella misura indicata nel provvedimento medesimo.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve, pur se in sé pleonastico, puntualizzare che l'azione proposta è di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e, nello specifico opposizione ad avviso d'addebito.
Ciò comporta che, in occasione di accoglimento delle domande amministrative in corso di causa e nei termini spiegati dai provvedimenti emessi in autotutela di accoglimento delle domande medesime, gli avvisi d'addebito, in virtù del principio di unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass.
n. 21840/2013) vanno comunque revocati.
3 Osservandosi che la residua presenza di contribuzione a carico delle imprenditrici agricole resistenti, non legittima la parziale validità del titolo esecutivo, non essendo la domanda giudiziale incentrata sulla carenza della fondatezza della pretesa contributiva, obbligo mai negato dal ricorrente, ma sulla sua quantificazione in spregio alla norma di agevolazione e sulla formazione di un titolo esecutivo denunciato come illegittimo proprio perché formato contra legem e, successivamente, virtualmente considerato tale pure dallo stesso Ente previdenziale a mezzo i prefati provvedimenti in autotutela.
Rilevando al contempo che tali avvisi d'addebito, all'evidenza, non avrebbero dovuto essere intempestivamente emessi.
Deve consequenzialmente rilevarsi che, a mezzo di tali provvedimenti l' , accogliendo la richiesta di agevolazione contributiva, ha ridotto la CP_1
somma in dovere delle ricorrenti, ma non ha contestualmente privato di validità formale gli avvisi d'addebito, non avendo emesso alcun sgravio;
con conseguente impossibilità di considerare cessata la materia del contendere.
Ciò comporta che, assodata la diversa e minore contribuzione in obbligo delle ricorrenti, gli avvisi d'addebito sono da considerarsi – nella loro valenza di unicum impositivo – illegittimi, residuando un dovere contributivo indicativamente supposto nel quantum dal ricorrente medesimo.
Sul punto deve però osservarsi che tale diverso e minore quantum non può essere oggetto di sentenza di condanna, sia perché non oggetto del giudizio
(come accennato il ricorrente non agisce ritenendo i di non dover essere assoggettato a contribuzione) sia per non essere stato espressamente domandato dal convenuto, sia infine per la necessaria diversa quantificazione che dovrà essere obbligatoriamente operata dall'Ente previdenziale e non certo dal ricorrente;
osservando che non essendo il diverso quantum oggetto di contestazione, non potrebbe consequenzialmente essere indicato dal giudice in ultrapetizione.
Tale contribuzione in dovere delle ricorrenti dovrà essere liquidata e richiesta in pagamento dall'Ente previdenziale.
Assorbito ogni motivo altro di ricorso nel merito dell'obbligo contributivo,
4 in virtù dei provvedimenti in autotutela, il ricorso va accolto e gli avvisi d'addebito annullati.
In costanza della sopra spiegata assenza sia di contestazione che di concordia, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, tenuto conto comunque della carenza di necessarietà di ulteriori argomentazioni in fatto e in diritto, essendo stato l'accoglimento delle domande giudiziali proposte, forzato all'accoglimento delle istanze in autotutela e non dalla valutazione specifica della sussistenza di ogni condizione di legge per la fruizione degli sgravi contributivi, motivandosi la sentenza di condanna piuttosto dal non tempestivo sgravio degli avvisi d'addebito a seguito della sopravvenuta mancanza di causa del credito come ingiunto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/04/2025 Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2525/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:40 è presente l'avv. MARCHESE MASSIMO NICOLA per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente.
L'avv. Marchese conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa;
dichiara di rinunziare alla distrazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2525 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, e Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. MARCHESE MASSIMO NICOLA Pt_4
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla gli avvisi d'addebito nn. 59620230005526811000,
59620230005526609000 e 59620230005526710000;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, CP_1
che liquida complessivamente in € 4.321,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/02/2024, le parti ricorrenti in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso gli avvisi CP_1
2 d'addebito nn. 596/2023/00055268/11/000, 596/2023/00055266/09/000
e 596/2023/00055267/10/000, emessi e notificati richiedendo il pagamento della integrale contribuzione agricola, non dovuta perché iscritte nelle liste dei nuovi imprenditori con iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018,ai sensi del comma 117° della L.
205/2017, dovendo beneficiare delle agevolazioni contributive di cui al successivo comma 118° della medesima legge, deducendone quindi l'illegittimità per decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999, per insussistenza della pretesa contributiva in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 commi 117° e 118° della L. n. 205/2017 e per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10 e
10bis della L. n. 241/1990, chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando il diritto delle ricorrenti agli sgravi e, conseguentemente, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, le parti ricorrenti ricevevano comunicazione dall' del provvedimento di accoglimento delle istanze di iscrizione ai CP_1
sensi della prefata legge, con conseguente riconoscimento dell'agevolazione contributiva nella misura indicata nel provvedimento medesimo.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve, pur se in sé pleonastico, puntualizzare che l'azione proposta è di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e, nello specifico opposizione ad avviso d'addebito.
Ciò comporta che, in occasione di accoglimento delle domande amministrative in corso di causa e nei termini spiegati dai provvedimenti emessi in autotutela di accoglimento delle domande medesime, gli avvisi d'addebito, in virtù del principio di unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass.
n. 21840/2013) vanno comunque revocati.
3 Osservandosi che la residua presenza di contribuzione a carico delle imprenditrici agricole resistenti, non legittima la parziale validità del titolo esecutivo, non essendo la domanda giudiziale incentrata sulla carenza della fondatezza della pretesa contributiva, obbligo mai negato dal ricorrente, ma sulla sua quantificazione in spregio alla norma di agevolazione e sulla formazione di un titolo esecutivo denunciato come illegittimo proprio perché formato contra legem e, successivamente, virtualmente considerato tale pure dallo stesso Ente previdenziale a mezzo i prefati provvedimenti in autotutela.
Rilevando al contempo che tali avvisi d'addebito, all'evidenza, non avrebbero dovuto essere intempestivamente emessi.
Deve consequenzialmente rilevarsi che, a mezzo di tali provvedimenti l' , accogliendo la richiesta di agevolazione contributiva, ha ridotto la CP_1
somma in dovere delle ricorrenti, ma non ha contestualmente privato di validità formale gli avvisi d'addebito, non avendo emesso alcun sgravio;
con conseguente impossibilità di considerare cessata la materia del contendere.
Ciò comporta che, assodata la diversa e minore contribuzione in obbligo delle ricorrenti, gli avvisi d'addebito sono da considerarsi – nella loro valenza di unicum impositivo – illegittimi, residuando un dovere contributivo indicativamente supposto nel quantum dal ricorrente medesimo.
Sul punto deve però osservarsi che tale diverso e minore quantum non può essere oggetto di sentenza di condanna, sia perché non oggetto del giudizio
(come accennato il ricorrente non agisce ritenendo i di non dover essere assoggettato a contribuzione) sia per non essere stato espressamente domandato dal convenuto, sia infine per la necessaria diversa quantificazione che dovrà essere obbligatoriamente operata dall'Ente previdenziale e non certo dal ricorrente;
osservando che non essendo il diverso quantum oggetto di contestazione, non potrebbe consequenzialmente essere indicato dal giudice in ultrapetizione.
Tale contribuzione in dovere delle ricorrenti dovrà essere liquidata e richiesta in pagamento dall'Ente previdenziale.
Assorbito ogni motivo altro di ricorso nel merito dell'obbligo contributivo,
4 in virtù dei provvedimenti in autotutela, il ricorso va accolto e gli avvisi d'addebito annullati.
In costanza della sopra spiegata assenza sia di contestazione che di concordia, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, tenuto conto comunque della carenza di necessarietà di ulteriori argomentazioni in fatto e in diritto, essendo stato l'accoglimento delle domande giudiziali proposte, forzato all'accoglimento delle istanze in autotutela e non dalla valutazione specifica della sussistenza di ogni condizione di legge per la fruizione degli sgravi contributivi, motivandosi la sentenza di condanna piuttosto dal non tempestivo sgravio degli avvisi d'addebito a seguito della sopravvenuta mancanza di causa del credito come ingiunto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/04/2025 Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
5