Sentenza 31 maggio 2012
Massime • 1
La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, tredicesimo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, apparendo, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza dell'evento comunque acquisita, alla luce delle profonde differenze esistenti tra la fattispecie in esame e quella della scomparsa del convenuto nel corso del processo. Ne consegue che non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2012, n. 8755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8755 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LL [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell'avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO;
- ricorrente -
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA P.IVA 0084060526, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOSCHIANO ANDREA;
- controricorrente -
e contro
OR AN BRLRNN65B22F8Q, OR LU
[...];
- intimati -
avverso la sentenza n. 2876/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato ATTINGENTI Giovanni, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PROCACCINI Ernesto, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CASOTTI CANTATORE AR Luisa, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13-1-1998 la Banca Monte dei Paschi di Siena, premesso di essere creditrice nei confronti di VI NA AR della somma di L. 75.274.583 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 1-7-1996, deduceva che la VI, con atto trascritto il 19- 3-1997, aveva alienato alla figlia LI LL la nuda proprietà di un immobile sito in Napoli, alla via Diocleziano n. 342, per il prezzo di L. 62.370.000, integralmente versato anteriormente al rogito. Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio le predette VI NA AR e LI LL, per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita in questione o, in subordine, per ottenere la revoca dello stesso ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Si costituiva solo la LI I., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza depositata il 19-7-2000 il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità del contratto di compravendita per simulazione assoluta.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la LI I.. Con sentenza depositata il 14-10-2005 la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, dava atto della irrilevanza, ai fini dell'interruzione del processo, del decesso della VI, trattandosi di evento non emergente nelle forme stabilite dall'art. 300 c.p.c., comma 4, e, nel merito, dell'esistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa il carattere simulatorio dell'atto di compravendita intercorso tra la VI e la figlia.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso LI LL, sulla base di due motivi.
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito con controricorso.
LI MA e LI CI, intimati nella qualità di eredi di VI NA AR, non hanno svolto attività difensive. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 299, e segg., degli artt. 99, 112 c.p.c., dell'art. 156 c.p.c. e segg., dell'art. 3 Cost., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla ritenuta irrilevanza, ai fini interruttivi, del decesso di VI NA AR, in quanto non emergente nelle forme previste dall'art.300 c.p.c., comma 4. Sostiene che la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che l'evento interruttivo era stato portato a conoscenza del giudice e della altre parti dalla LI mediante produzione, all'udienza dell'11-11-1999, del certificato di morte. Nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 16-10-1986, che, con riferimento alla emergenza processuale della scomparsa di una delle parti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 300 c.p.c., laddove non prevede l'interruzione del processo, deduce che un'interpretazione meramente letterale del quarto comma di tale norma processuale, tale da far ritenere priva di ogni rilievo l'esibizione del certificato di morte, si porrebbe in violazione dell'art. 3 Cost., dato il diverso trattamento riservato alla fattispecie,
identica sotto il profilo sostanziale, della scomparsa del convenuto. Aggiunge che la LI, in quanto chiamata all'eredità della VI, sua litisconsorte necessaria nel presente giudizio, era legittimata ad eccepire l'interruzione del processo. Rileva che, poiché l'evento interruttivo opera di diritto, in mancanza di riassunzione nei termini di legge il processo si è estinto, così come tempestivamente eccepito dalla LI in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, con conseguente nullità di tale sentenza.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che la morte della parte contumace non produce automaticamente l'interruzione del processo, occorrendo invece che l'evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c., senza che spieghi influenza la conoscenza acquisita "aliunde" (Cass. 28-11-2007 n. 24762; Cass. 22-7- 2005 n. 15430 e 15431). Nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, pertanto, l'evento interruttivo del processo va considerato come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi stabiliti dal citato art. 300 c.p.c., comma 4, attesa la tipicità dei mezzi di conoscenza previsti da tale norma, che non consente ne l'automaticità dell'interruzione, ne' la possibilità di equipollenti (Cass. 7-7-1979 n. 3899; Cass. Sez. Un. 17-2-1971 n. 393), dovendosi in particolare ritenere che, data la preordinazione della disciplina dell'interruzione alla tutela dell'interesse della parte colpita dal suindicato evento o dei suoi aventi causa, solo costoro sono legittimati alla notifica dell'evento stesso (Cass. 22-7- 2005 n. 15430 e 15431; Cass. 23-11-2001, n. 14856; Cass. 5-5-1995 n. 4910; Cass. 4-12-1992 n. 12934; Cass. 17-4-1981 n. 2326). Ne discende che non può attribuirsi efficacia interruttiva alla comunicazione fatta dal procuratore di una parte diversa, e ciò anche perché altrimenti, in questo caso, diversamente dall'ipotesi di evento interruttivo riguardante una parte costituita, sarebbe senza motivo riconosciuta al procuratore della controparte la possibilità di determinare l'interruzione del processo (Cass. 17-4-1981 n. 2326); e, per altro verso, che la violazione della disposizione di cui all'art.300 c.p.c., n. 4 può essere eccepita solo dai soggetti che possono proseguire il giudizio, nel cui interesse è unicamente preordinata l'interruzione del processo, e non dalle controparti, che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo (Cass. 21-7-1995 n. 7976). Non vi è ragione di discostarsi dagli enunciati principi, alla luce della chiara formulazione dell'art. 300 c.p.c., comma 4, il quale, nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie, dispone che se la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio riguarda la parte dichiarata contumace, "il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292". Ulteriori argomenti a conforto dell'interpretazione restrittiva recepita al riguardo dalla giurisprudenza si traggono dal nuovo testo del citato art. 300 c.p.c., comma 4 introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 13, il quale dispone che, in caso di evento interruttivo riguardante la parte contumace, "il processo è interrotto dal momento in cui il fatto internittivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292". Orbene, il fatto stesso che con le modifiche introdotte all'originario testo il legislatore abbia avvertito l'esigenza di attribuire rilevanza, ai fini interrottivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altre parti del giudizio, sta a confermare che, nel sistema previgente, la morte (o la perdita della capacità di stare in giudizio) della parte contumace poteva comportare l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., trattandosi di forme tassative, che non ammettevano equipollenti. Nella specie, pertanto, correttamente i giudici di merito hanno escluso che l'esibizione del certificato di morte della convenuta contumace VI NA AR, effettuata in udienza dal procuratore dell'odierna ricorrente, potesse comportare l'interruzione del giudizio.
Non rilevano, in contrario, le deduzioni svolte dalla ricorrente, secondo cui la medesima, essendo chiamata all'eredità della VI, aveva interesse a portare a conoscenza delle altre parti l'intervenuta morte di quest'ultima e a chiedere l'interruzione del giudizio. La qualità di erede della parte contumace deceduta nel corso del giudizio, infatti, avrebbe legittimato la LI a notificare, in tale veste, l'evento interruttivo alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 300 c.p.c., comma 4, (v. Cass.. 17-4- 1981 n. 2326; Cass. 4-12- 1992, n. 12934; Cass. 5-5-1995 n. 4910;
Cass. 23-11-2001, n. 14856), ovvero, sempre nella detta qualità, a proseguire il processo nei confronti di tutte le parti interessate, compresi gli altri coeredi della VI.. In mancanza, non può che ribadirsi l'irrilevanza della certificazione di morte prodotta dal procuratore della convenuta, trattandosi di atto, diverso da quelli tipizzati dalla citata norma di legge, proveniente da una parte che, essendo costituita in proprio, non era legittimata a portare a conoscenza del giudice e delle altre parti, tramite il proprio difensore, l'evento interruttivo che aveva colpito la contumace.
Appare manifestamente infondata, d'altro canto, la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza comunque acquisita della morte della parte contumace. Come è stato già evidenziato da questa Corte, infatti, le profonde differenze esistenti tra le fattispecie della morte della parte contumace e della scomparsa del convenuto nel corso del processo, aventi connotazioni proprie e specifiche, portano ad escludere che possa ravvisarsi una irragionevole disparità di trattamento processuale in relazione alla differente rilevanza dei due eventi ai fini interruttivi (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1250;
Cass. 22-1-2004 n. 1103). Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente per sostenere che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la LI era legittimata ad eccepire la violazione dell'art. 300 c.p.c. sono inammissibili per carenza di interesse, inerendo ad un'argomentazione svolta dalla Corte di Appello solo ad abundantiam e non incidente sull'effettiva ratio della decisione, costituita dalla ritenuta irrilevanza, ai fini interruttivi, del certificato di morte del contumace esibito dal procuratore di altra parte. E invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e che, pertanto, non costituisce una ratio decidendi della medesima. Una affermazione, infatti, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass.5-6-2007 n. 13068; 14-11- 2006, n. 24209; Cass. 23-11-2005 a 24591).
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c. e segg., art. 2697 c.c. e art. 2727 c.c. e segg., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di circostanze idonee a comprovare la natura simulatoria del contratto di compravendita del 18-3-1997. Sostiene, in particolare, che non risultano gli elementi e la natura dell'eventuale negozio dissimulato concluso dalle parti in luogo della vendita oggetto dell'atto per notaio Ruggiero del 18-3- 1997; che l'Istituto di Credito, a tanto onerato in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine al preteso accordo simulatorio;
che la Corte di Appello, nel ritenere l'irrisorietà del corrispettivo versato dalla LI, non ha tenuto conto del fatto che la vendita ha riguardato solo la nuda proprietà dell'appartamento in questione;
che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, le presunzioni utilizzate non sono affatto univoche, precise e concordanti.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Deve premettersi che allorché, come nel caso di specie, l'azione di simulazione sia stata proposta da un terzo estraneo al negozio, la prova della simulazione non soggiace alle limitazioni di cui all'art.1417 c.c., ed è quindi ammesso il ricorso anche alla prova presuntiva. Va, altresì, ricordato che, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sonetto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 26-11-2008 n. 28224; Cass. 30-5-2005 n. 11372; Cass. 28-10- 2002 n. 15100). Nella specie, la Corte di Appello, facendo corretta applicazione dei principi dettati in materia di prova presuntiva, ha ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta dei contratto di vendita stipulato tra la VI e la figlia LI LL sulla base di una serie di elementi indiziali (quali lo stretto rapporto di parentela tra la venditrice e l'acquirente; le difficili condizioni economiche in cui versava la VI e la consapevolezza che di tali condizioni aveva la figlia, con essa convivente;
il fatto che nel rogito si afferma che il pagamento del prezzo è stato effettuato anteriormente alla stipula di tale atto, laddove non risulta l'avvenuta emissione di un assegno intestato alla venditrice;
la irrisorietà del prezzo pattuito in relazione al valore di mercato dell'immobile de quo;
la esistenza di un cospicuo debito della VI nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena) che, globalmente considerati, in modo congruo e ragionevole sono stati ritenuti dimostrativi, per la foro concordanza e riconducibilità al perseguimento di un medesimo risultato, dell'accordo simulatorio intercorso tra i contraenti e della volontà dei medesimi di porre in essere un negozio meramente apparente. Ciò posto, si osserva che la ricorrente, nel sostenere che gli indizi posti a base del convincimento della Corte territoriale non sono univoci, precisi e concordanti, propone sostanziali censure di merito, non consentite in questa sede. Non può che ribadirsi, infatti, che in tema di presunzioni, l'apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, è incensurabile in sede di legittimità, se la motivazione adottata al riguardo risulti, come nel caso in esame, congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (tra le tante v. Cass. 1-5-2005 n. 10135; Cass. 16-7-2004 n. 13169; Cass. 10-11-2003 n. 16831; Cass. 4-11-2002 n. 15399). Le doglianze mosse in ordine al valore indiziario attribuito alla ritenuta irrisorietà del prezzo si palesano prive di pregio, in quanto il giudice di appello, nell'esprimere la relativa valutazione, ha implicitamente tenuto conto del fatto che oggetto della vendita era la nuda proprietà dell'immobile, avendo di ciò dato atto nella parte narrativa della sentenza. Deve aggiungersi che l'irrisorietà del prezzo pattuito costituisce solo uno dei molteplici elementi indiziali che la Corte territoriale ha correttamente preso in considerazione non isolatamente ma nel loro complesso, ponendo in rapporto gli uni con gli altri e accertandone la convergenza globale, sì da trarne un quadro probatorio adeguato ed esauriente in ordine alla ritenuta mera apparenza dell'atto di compravendita impugnato. Del tutto inconferenti, infine, appaiono i rilievi mossi dalla ricorrente circa la mancanza di prova del negozio dissimulato concluso dalle parti, atteso che, vertendosi in una ipotesi di simulazione assoluta, oggetto di prova non era il negozio dissimulato, ma l'inesistenza del negozio simulato. 3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012