Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 2
Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma consente soltanto (nell'ipotesi di inadempimento del "modus")i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.
Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 cod. civ., prevale alla stregua di quanto sancito dall'art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sull'analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa.
Commentario • 1
- 1. Successione quota ereditaria alienazione coltivatore diretto prelazione coeredeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2013, n. 25052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25052 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Presidente -
Dott. AMBROSIO NAmaria - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30488/2007 proposto da:
PA DO [...], PA AN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI Gabriele, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNONE ANTONIO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PA OR [...], elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VETTA Giuseppe giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LALLONE RITA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 157/2007 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 497/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA e NI MA proponevano appello davanti alla corte di appello di Campobasso avverso la sentenza del Tribunale di Larino del 12.10.2004, che aveva rigettato la loro domanda inizialmente volta ad ottenere, previa declaratoria del proprio diritto di prelazione di una serie di fondi rustici in agro di Larino, venduti con atto notarile del 31.10.1997 da OR MA a Rita Lallone, il riscatto dei fondi medesimi in favore di essi appellanti, o, in subordine, il risarcimento del danno.
Assumevano gli appellanti che erroneamente il tribunale aveva negato il riscatto dei fondi controversi, pur avendo NA MA la qualità di coltivatrice diretta coerede del venditore, mentre non era necessario che tale qualità di coerede riguardi solo le comunioni prò indiviso;
che, in ogni caso, ad essi appellanti spettava la prelazione testamentaria di parte dei suoli controversi, stante l'esplicita clausola testamentaria di prelazione del dante causa in loro favore.
La Corte di appello, con sentenza depositata il 13.7.2007, rigettava l'appello, ritenendo in particolare che la prelazione agraria di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, spetta solo al coerede coltivatore diretto del venditore con preferenza sui soggetti indicati dal comma 1, solo se i fondi facciano parte di una comunione ereditaria, sicché detta preferenza non sussiste se la comunione ereditaria è sciolta o non è mai sorta.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NA e NI MA. Resiste con controricorso MA OR. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 590 del 1965, art. 8, u.c., per aver erroneamente ritenuto che la prelazione accordata ai coeredi dalla detta norma presuppone uno stato di indivisione del bene oggetto della compravendita, condizione questa nella specie insussistente perché non era mai sorta tra i discendenti di MA DO una comunione ereditaria, avendo il de cuius con il testamento diviso tra i figli il suo patrimonio immobiliare.
2. Il motivo è infondato.
In tema di prelazione agraria la L. 20 maggio 1965, n. 590, art. 8, u.c., dispone che "ai soggetti di cui al comma 1 affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, del fondo trasferito a titolo oneroso sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore".
Alla luce della sua formulazione letterale, la disposizione è interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nel senso che:
- il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria agli altri comproprietari del fondo stesso, ove questi non si trovino nelle condizioni specificatamente e tassativamente contemplate dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, u.c., e cioè sia dimostrato che detti "comproprietari"
risultino, oltre che coeredi del venditore, anche coltivatori diretti (in termini, ad esempio, 30 gennaio 2006, n. 1870, nonché Cass. 26 luglio 2001, n. 10218 e, da ultimo, Cass. 6 dicembre 2007, n. 25460, specie in motivazione);
- il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., è prevalente, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, conformemente a quanto previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, u.c., ove anche il coerede sia coltivatore diretto (Cass. 21
aprile 1997, n. 3424);
- il diritto di prelazione in favore del coerede (prevalente su quello dei soggetti indicati alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1) presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante al momento dell'apertura della successione, sicché ove siano state compiute operazioni divisionali che abbiano portato ad eliminare l'anzidetto stato la comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del menzionato art. 732 c.c. (Cass. 21 aprile 1997, n. 3424);
- giusta la lettera della L. n. 590 del 1965, art. 8, u.c. più volte ricordato e la costante interpretazione data all'art. 732 c.c., il diritto di prelazione tra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto personalissimo contemplato in deroga al principio generale della libertà e dell'autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni ereditari in capo ai primi successori, e, pertanto, non è trasmissibile, ne' attivamente ne' passivamente, a favore o nei confronti dei successori a titolo universale del coerede (Cass. 18 marzo 2003, n. 3945; Cass. 22 ottobre 1992, n. 11551; Cass. 13 luglio 1983, n. 4777). Pacifico quanto precede, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, ad essi uniformandosi.
Il motivo di ricorso va quindi rigettato.
3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 648 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.
Secondo i ricorrenti erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso un diritto di riscatto conseguente al diritto di prelazione degli attori, loro attribuito dalla disposizione del testamento paterno. I ricorrenti chiedono, quindi che questa Corte affermi il diverso principio, secondo cui " l'onere per gli eredi, in caso di vendita di bene compreso nella massa ereditaria, di trasferire lo stesso ad un determinato soggetto, comporta, in caso di inosservanza, la costituzione in favore del designato di un diritto di riscatto a termini dell'art. 648 c.c.".
4.1. Il motivo è infondato.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, che vanno qui condivisi hanno carattere eccezionale la prelazione reale ed il relativo diritto di riscatto, poiché essi sono derogativi del principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, con la conseguenza che tali istituti sono ammissibili solo in forza di una specifica disposizione di legge, mentre allorché il diritto di prelazione trovi la sua fonte nella sola disposizione negoziale l'inadempimento dello stesso non può che avere effetti solo obbligatori e, quindi, risarcitori.
4.2. Il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un1obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si esteriorizza in uno al suo inadempimento, sì che il promissario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo (Cass. n. 3571 del 12/04/1999; cfr. anche Cass. S.U. n. 6597 del 23/03/2011).
4.3. Ciò comporta che la prelazione attribuita, come nella fattispecie, attraverso l'apposizione di un onere modale non ha efficacia reale , con la conseguenza che la sua violazione non comporta un diritto al riscatto, ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del modus) ai rimedi di cui all'art. 648 c.c. (ove ne ricorrano i presupposti) ed al risarcimento del danno. Ne consegue che corretta è la decisione del giudice di appello, mentre il motivo di ricorso va rigettato.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per aver dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria per la pretesa violazione della prelazione testamentaria, "perché genericamente reiterata in via subordinata nel petitum dell'atto di appello, ma non corrispondente nella causa petendi del medesimo atto, ad alcuna specifica censura nei confronti dell'impugnata sentenza, che a pag. 5 l'aveva motivatamente rigettata".
6. Sennonché le censure avverso la dichiarazione di inammissibilità per genericità di un motivo di appello, integrano non un vizio motivazionale (che può attenere solo alla ricostruzione dei fatti)ma una censura di violazione dei principi in tema di specificità dei motivi di appello e segnatamente dell'art. 342 c.p.c., con la conseguenza che nella fattispecie il motivo, a norma dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), avrebbe dovuto concludersi con il quesito di diritto.
La mancanza del quesito di diritto determina l'inammissibilità del motivo di ricorso.
7. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento dell'altra parte agli obblighi assunti, quale fatto potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose, mentre resta riservata al giudizio di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno".
8.1. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo di ricorso è inammissibile, per mancato rispetto del dettato di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Il quesito di cui all'art. 366 bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice "a quo" e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. civ., Sez. Unite, 14/01/2009, n. 565). Il quesito di diritto che, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poiché la norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris" (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).
8.2. Nella fattispecie la formulazione dei motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3, per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366 bis, c.p.c., poiché non sono stati formulati i quesiti di diritto con riferimento agli elementi del caso concreto, per cui essi rimangono astratti rispetto alla fattispecie concreta ne' è indicata quale è la regola iuris che si richiede alla corte di pronunziare in sostituzione di quella errata adottata dalla sentenza impugnata.
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013