Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2013, n. 25052
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma consente soltanto (nell'ipotesi di inadempimento del "modus")i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.

Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 cod. civ., prevale alla stregua di quanto sancito dall'art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sull'analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa.

Commentario1

  • 1Successione quota ereditaria alienazione coltivatore diretto prelazione coeredeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2018
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2013, n. 25052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25052
Data del deposito : 7 novembre 2013

Testo completo