Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 161/2025 promosso su istanza depositata in via telematica in data 6.2.2025;
[...]
on Sede legale a MILANO (MI) PIAZZA FONTANA 6 cap 20122 Controparte_1
Numero REA MI – 2643966 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. avv. CP_2
, C.F. , elettivamente domiciliato presso il proprio studio
[...] C.F._1
professionale sito a Milano in Corso Buenos Aires n. 60, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta elettronica certificata
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Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso ritualmente depositato per via telematica in data 6.2.2025, parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con sottoscrizione digitale in proprio del legale rappresentante della debitrice che può stare in giudizio personalmente, mentre non è necessaria la deliberazione ex art. 120 bis ccii, non trattandosi di accesso a strumento di regolazione alternativa;
appare dunque rispettato il contenuto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) PIAZZA FONTANA 6 cap 20122;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal progetto di bilancio al 31.12.2023 il totale dei ricavi da vendite e prestazioni è superiore ad € 200.000 ed in particolare pari ad € 454.363,00;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro, per come esposti nella situazione contabile al 31.12.2024, atteso che il debito complessivamente scaduto verso l'Erario e gli enti previdenziali, i dipendenti e verso “Aquà se magna” è superiore alla predetta soglia;
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195
c.c. prevalente: “GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI.…”;
• è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi, che evidenzia “per quanto attiene al 2022, a seguito delle rettifiche proposte dallo scrivente il risultato di esercizio è passato da un utile di euro 20.478
2 ad un utile di euro 1.417 mentre con riferimento al 2023, sempre a seguito delle rettifiche proposte, il risultato d'esercizio è passato da una perdita di euro 212.894 ad una perdita di euro 164.551.”; successivamente, i soci di maggioranza e minoranza non hanno accettato di coprire le perdita e ricapitalizzare la società, secondo l'esposizione di cui al ricorso;
• sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito l'amministratore unico del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 “L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione”, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009 “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata”; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”;.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-
358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
con sede legale a MILANO (MI) PIAZZA FONTANA 6 cap 20122 Domicilio digitale/PEC
3 AQUA-VILLAGE@LEGALMAIL.IT Numero REA MI – 2643966 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , quale procedura principale di insolvenza ex P.IVA_1
art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il Dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1
articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10 giugno 2025 ore 9.30 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_2
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 13 febbraio
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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