Sentenza 11 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2018, n. 16077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16077 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi, formalmente proposti con la redazione di un unico atto, nell'interesse di TI LO, n. a Termoli il 07/03/1958, di TI IE, n. a Termoli il 22/02/1961, di TI EL n. in Repubblica Slovacca il 12/05/1982, tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Nicola Tana, di fiducia, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Campobasso, n. 10/2017, in data 24/10/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24/10/2017, il Tribunale di Campobasso rigettava l'appello proposto nell'interesse di TI IE e di TI EL avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino, in data 22/09/2017, aveva rigettato l'istanza di dissequestro e rinviato la controversia tra le parti avanti al giudice civile.
2. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di TI LO, TI IE e TI EL viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale • formale motivo unico, l'illegittimità dello stesso in quanto, con motivazione manifestamente irragionevole e travisante le prove raccolte, si pone in contrasto con il provvedimento genetico che ha disposto il sequestro di una polizza e viola l'art. 263 cod. proc. pen. ed i principi in tema di cognizione e decisione del giudice penale investito di una richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo proveniente da persona estranea al reato nonché i principi in tema di nullità, per mancanza di forma, delle donazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, risultano inammissibili.
2. Secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimetta le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile (Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Lissandrello, Rv. 259981).
3. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila ciascuno da devolversi a favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO PIERCAMI O DA