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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2800/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 3/3/2025z; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Siracusa, in Viale Santa Panagia 136 scala C, int. 27, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia n. 136 scala L, presso lo studio dell'avv. De Caro Sebastiano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Pedara, Via Pietro Auteri
n. 12, presso lo studio dell'avv. Di Guardo Federica, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
15/12/1990 (Anno 1990, Parte 2, Serie A, n. 621).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 15/12/1990;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati i figli, e , ad oggi entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 43/2000 del 10/02/2000,
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 18/7/2024, il Giudice fissava udienza del 17/12/2024 per la comparizione dei coniugi.
Con provvedimento del 20/12/2024, il GOP, Dott. Ottaviano, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva la causa al giudice tabellarmente competente.
Con ordinanza del 10/01/2025, il Presidente fissava l'udienza del 3/3/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) il IG. corrisponderà alla IG.ra , con decorrenza dalla data Parte_2 Parte_1 sentenza emananda nel presente giudizio, un assegno divorzile di €350,00 mensili non soggetti a rivalutazione, da versare tramite bonifico sulle coordinate bancarie già note alle parti;
2) viene revocato l'obbligo di mantenimento che, in sede di separazione dei coniugi, era stato posto
a carico di nei confronti dei figli, con effetto ex tunc dalla data della loro Parte_2
indipendenza economica, di tal che nulla è dovuto a tale titolo;
3) le parti hanno già definito ogni rapporto economico e patrimoniale pregresso, e dichiarano di non avere altro a pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altra in ragione del matrimonio e/o della separazione, e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa derivante dal divorzio.
Spese e compensi di lite compensati tra le parti.
pagina2 di 3 Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio
DICHIARA lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Siracusa, il giorno 15/12/1990 (Anno 1990, Parte 2, Serie A, n. 621), in Parte_2
conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 07/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2800/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 3/3/2025z; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Siracusa, in Viale Santa Panagia 136 scala C, int. 27, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia n. 136 scala L, presso lo studio dell'avv. De Caro Sebastiano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Pedara, Via Pietro Auteri
n. 12, presso lo studio dell'avv. Di Guardo Federica, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
15/12/1990 (Anno 1990, Parte 2, Serie A, n. 621).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 15/12/1990;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati i figli, e , ad oggi entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 43/2000 del 10/02/2000,
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 18/7/2024, il Giudice fissava udienza del 17/12/2024 per la comparizione dei coniugi.
Con provvedimento del 20/12/2024, il GOP, Dott. Ottaviano, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva la causa al giudice tabellarmente competente.
Con ordinanza del 10/01/2025, il Presidente fissava l'udienza del 3/3/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) il IG. corrisponderà alla IG.ra , con decorrenza dalla data Parte_2 Parte_1 sentenza emananda nel presente giudizio, un assegno divorzile di €350,00 mensili non soggetti a rivalutazione, da versare tramite bonifico sulle coordinate bancarie già note alle parti;
2) viene revocato l'obbligo di mantenimento che, in sede di separazione dei coniugi, era stato posto
a carico di nei confronti dei figli, con effetto ex tunc dalla data della loro Parte_2
indipendenza economica, di tal che nulla è dovuto a tale titolo;
3) le parti hanno già definito ogni rapporto economico e patrimoniale pregresso, e dichiarano di non avere altro a pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altra in ragione del matrimonio e/o della separazione, e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa derivante dal divorzio.
Spese e compensi di lite compensati tra le parti.
pagina2 di 3 Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio
DICHIARA lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Siracusa, il giorno 15/12/1990 (Anno 1990, Parte 2, Serie A, n. 621), in Parte_2
conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 07/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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