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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GENNARI RITA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA
DEL CONSERVATORIO, 33 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ABLONDI CARLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in PARMA, BORGO BRUNO LONGHI 6;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«dichiarare inefficace, inesistente, nullo, illegittimo, o come meglio, il licenziamento per giusta causa di cui in premessa e
- condannare -in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Parma, Via La Spezia 218, P IVA , come in atti P.IVA_1 rappresentata e domiciliata a risarcire alla ricorrente, come in atti rappresentata e domiciliata, i danni tutti causati dal suddetto licenziamento da liquidarsi secondo equità in importo non inferiore a 12.000,00 euro oltre euro 1405.85, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo ed interessi come per legge sulla somma rivalutata per lo stesso periodo nonché dichiarare tenuta e condannare
-in persona del legale rappresentante pro tempore- alla Controparte_1 regolarizzazione (comprensivo di capitale, interessi sanzioni ed accessori) i della posizione contributiva, assistenziale e previdenziale, della ricorrente quanto al periodo di vigenza del rapporto di lavoro precedente il licenziamento, incluso il periodo di cui al documento ex n. 48 -ed in particolare quelli relativi a settembre 2022 e una mensilità in regime di NASPI;
inoltre, in aggiunta
- ove non venisse ritenuto efficace il solo licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui in premessa, reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con le conseguenze di legge e a pagare alla medesima a titolo di risarcimento del danno derivato dal licenziamento per giusta causa, un congrua indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno di quest'ultimo licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità di detta retribuzione oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo ed interessi come per legge sulla somma rivalutata per lo stesso periodo o, in subordine a quanto stabilito dall'art 8 L 604/1966, ovvero alla riassunzione della ricorrente e all'indennità risarcitoria in misura non inferiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maggiorata alla luce della durata ultradecennale del rapporto di lavoro de quo. e dichiarare tenuta e condannare -in persona del legale Controparte_1
Pag. 2 di 10 rappresentante pro tempore- al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- con il favore delle spese tutte di giudizio IVA e CPA di legge comprese».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, inclusi quelli inerenti l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, stragiudiziale e giudiziale, della dalla Pt_1 impugnazione del licenziamento disciplinare.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso e rigettare pertanto il ricorso, assolvendo la convenuta da ogni domanda in esso contenuta in quanto erronea, infondata, non provata, o come meglio.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui, pronunciata l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso, il licenziamento per giusta causa venga ritenuto sproporzionato, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui, pronunciata l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso, vengano accolte le domande che presuppongono l'applicazione della L. n.
604/66, determinare, se dovuta, l'indennità a carico della convenuta tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
- nella denegata ipotesi in cui, pronunciata l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso, vengano accolte le domande che presuppongono l'applicazione dell'art. 18 L. n.
300/70, previa quantificazione dell'aliunde perceptum, detrarre tale somma da quanto eventualmente riconosciuto alla ricorrente.
Pag. 3 di 10 Con vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da società alle cui dipendenze Controparte_1 aveva lavorato a partire dal 15.11.2010, e di condannare la convenuta al risarcimento del danno causatole dal recesso.
2. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il rapporto fosse già cessato alla data in cui ha ricevuto la comunicazione del licenziamento per giusta causa, in quanto la società le aveva precedentemente intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo;
in ogni caso, ha altresì chiesto la regolarizzazione della posizione previdenziale per il periodo intercorso tra i due licenziamenti.
3. In via subordinata, per il solo caso in cui non fosse ritenuto valido il primo recesso, la ricorrente ha chiesto altresì la condanna della convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge
4. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
preliminarmente la intervenuta decadenza della ricorrente dall'impugnazione del licenziamento e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. In corso di causa, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e non è stato pertanto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di INPS.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 4 di 10 8. Occorre premettere che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è stato caratterizzato, nel corso della sua durata ultradecennale, da una stretta collaborazione personale tra la lavoratrice e l'amministratore unico della convenuta, dato che la ricorrente era l'unica dipendente Parte_2 della società, il cui assetto proprietario era costituito da una quota del 75% posseduta da e da una quota del 25 % posseduta da Parte_2 Pt_1
9. La fase di cessazione del rapporto si è tuttavia connotata per una improvvisa elevatissima conflittualità tra le parti, dovuta all'accusa, mossa da alla Parte_2 ricorrente, di essersi indebitamente appropriata di un ingente quantitativo di fondi aziendali.
10. Sono così sorti diversi contenziosi tra le parti, sia civili che penali, inerenti alla fondatezza di queste accuse e alla liquidazione alla lavoratrice delle competenze di fine rapporto, che la società aveva ritenuto di compensare con il proprio preteso controcredito;
risarcitorio i giudizi civili si sono conclusi con l'accoglimento delle ragioni della lavoratrice, mentre il procedimento penale, per quanto consta, è attualmente ancora in fase di indagini preliminari.
11. L'accusa di sottrazione di fondi aziendali è anche l'oggetto della contestazione disciplinare poi sfociata nel licenziamento per giusta causa oggetto di impugnazione, che si riporta di seguito (doc. 26 convenuta):
«(…). Ho, innanzitutto, scoperto che lunedì 26.9.2022 mi hai fatto sottoscrivere una lettera di licenziamento diversa da quella predisposta, sulla base dei nostri accordi, dal dr. dello studio Consigli. Hai, nello specifico, espunto dall'originale, che ti era stato Per_1 trasmesso via e-mail, la frase «le parti si manlevano reciprocamente dagli obblighi di preavviso, senza dar luogo ad alcuna indennità sostitutiva del medesimo». Eppure, me l'avevi sottoposta per la firma assicurandomi che era il «testo concordato». Per impedirmi di scoprire il tuo inganno ne avevi sollecitato la sottoscrizione, senza darmi il tempo di controllare, addirittura sostenendo che «quelli dello studio Consigli hanno fretta» e bisognava, pertanto, «rispedirgliela subito».
Dopo la telefonata del Dott. il quale, in data 30.9.2022, mi segnalava la citata Per_1
“anomalia”, ti ho cercato ripetutamente al telefono ma avevi bloccato il numero.
Pag. 5 di 10 A quel punto ho capito la tua malafede. Nella mattinata di lunedì 3 ottobre mi sono precipitato in ufficio a controllare il tuo computer, dove (dopo aver richiesto la password) non c'era la benché minima taccia della contabilità di cui ti occupavi (fatture emesse, ricevute, rimborsi situazione pagamenti ecc.). Chiaramente confidavo in un decoroso passaggio di consegne e non mi ero preoccupato di richiedere informazioni. Ho controllato il conto corrente con il cuore in gola. Il saldo era irragionevolmente basso, visti tutti gli incassi avuti durante l'anno, quindi ho cercato di capire dove fossero finiti tutti i proventi che avevamo conseguito.
Premesso che la verifica è, per ora, circoscritta al periodo successivo al 26.6.2020 e che la società formula, mio tramite, ogni più ampia riserva di approfondimento, ho ottenuto evidenza del fatto che hai distratto ingenti somme di denaro a tuo favore, approfittando – senza la preventiva autorizzazione di chi ne aveva il potere, a termini di statuto – dell'accesso al sistema di homebanking.
E così ho scoperto che nel mese di agosto 2020 ti sei autonomamente attribuita tre stipendi, come hai fatto anche nei mesi di dicembre 2020 e marzo 2021; nei mesi di giugno e luglio 2021 gli stipendi erano due;
gli stipendi che ti sei attribuita sono tornati ad essere tre nei mesi di agosto e ottobre 2021; ti sei nuovamente “moderata” nei mesi di novembre e dicembre 2021, due “soli” stipendi. Risultano, in seguito: tre stipendi nel mese di aprile 2022; due stipendi nel mese di maggio e giugno 2022 prima del “gran finale”, altri tre stipendi nel mese di luglio 2022! Totale 43 mesi di stipendio in 25 mesi.
Nel periodo 20.2.2020 – 15.7.2022 risultano, altresì, prelievi di contanti presso lo sportello automatico “Unicredit ATM 1481” ubicato a Felino, ove tu risiedi, per complessivi Euro 15.900,11: dell'utilizzo di tale cifra a fini aziendali non v'è, allo stato, attuale evidenza contabile in ufficio. Sto sollecitando Parmaced di farmi avere eventuali giustificativi, se esistenti. Per restare in tema di competenze retributive, mi permetto di ribadire e contestare che nel corso degli incontri avvenuti, lunedì 19.9.22 e mercoledì
21.9.22, negli studi dei professionisti che coadiuvano la società, hai candidamente ammesso, davanti a qualificati testimoni, di aver fruito di tutte le ore di permesso contrattualmente previste, ma di non aver mai comunicato tale circostanza a chi redigeva le buste paga.
Dulcis in fundo, contesto l'assenza ingiustificata nelle giornate del 4 e 5 ottobre, nonché in quella odierna (…)».
Pag. 6 di 10 12. Come emerge dallo stesso testo della contestazione disciplinare, la stessa era in realtà stata preceduta da altra lettera di licenziamento, che non era però fondato su ragioni disciplinari, ma su un giustificato motivo oggettivo.
13. Con lettera del 26.9.2022, sottoscritta dal l.r. e per ricevuta dalla Parte_2
ricorrente, la società aveva infatti comunicato alla lavoratrice quanto segue (doc. 9 ricorrente):
«Con la presente siamo spiacenti di comunicarle che, a seguito della ristrutturazione dell'attività aziendale, ci vediamo costretti a recedere dal rapporto di lavoro instaurato con lei per giustificato motivo oggettivo.
Il rapporto di lavoro cesserà definitivamente il prossimo 30/09/2022.
Distinti saluti».
14. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora a un primo licenziamento segua una successiva comunicazione di recesso, quest'ultimo è ammissibile solamente se basato su circostanze precedentemente non note al datore di lavoro e la sua efficacia rimane comunque condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo (Cass. 4 gennaio 2013, n. 106; Cass. 18 luglio
2018, n. 19089).
15. Anche ammettendo che i fatti delittuosi poi contestati alla lavoratrice non fossero noti al datore di lavoro al momento dell'intimazione del primo licenziamento, dunque, il secondo recesso in tanto può essere efficace in quanto sia accertata l'invalidità del licenziamento del 26.9.2022.
16. La convenuta ha allegato che la cessazione del rapporto sarebbe stata concordata tra le parti in ragione della difficile situazione economica della società; tuttavia, il testo convenuto sarebbe stato modificato dalla ricorrente, la quale avrebbe sottoposto alla firma di una lettera priva della seguente frase: «le parti Parte_2 si manlevano reciprocamente dagli obblighi di preavviso, senza dar luogo ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso».
17. Sul punto, si osserva innanzitutto che non è formulata dalla convenuta alcuna specifica domanda di accertamento della nullità o di annullamento del
Pag. 7 di 10 licenziamento, né viene esplicitamente sostenuto che la asserita condotta ingannatoria della ricorrente assurgerebbe a dolo ex art. 1439 c.c.
18. Solo nelle conclusioni della memoria di costituzioni viene genericamente chiesto di «accertare e dichiarare l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso»: non è però stata formulata una specifica domanda riconvenzionale, né è stato chiesto il differimento dell'udienza di comparizione previsto a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima dall'art. 418 co. 1 c.p.c.
19. Un eventuale accertamento dell'annullabilità del licenziamento potrebbe quindi intervenire solamente incidenter tantum, non integrandosi quindi la rimozione dell'atto dalla realtà giuridica che è richiesta affinché possa attribuirsi efficacia al secondo licenziamento.
20. In ogni caso, poi, occorre rilevare che il l.r. della società convenuta ha liberamente scelto di procedere a un licenziamento, non a una risoluzione consensuale: si tratta quindi di un atto unilaterale, sottoscritto solo per ricevuta dal destinatario, che non poteva quindi contenere rinunce della lavoratrice a propri legittimi crediti (rinunce che peraltro sarebbero esposte a profili di invalidità in quanto non convenute in sedi protette ex art. 2113 c.c.).
21. Essendo pacifico che sussisteva in capo alla convenuta la volontà di cessare il rapporto di lavoro con la ricorrente, risulta pertanto irrilevante che la lettera firmata non contenesse una rinuncia che, essendo inclusa in un atto unilaterale del datore, sarebbe comunque stata priva di effetti giuridici.
22. Non può poi non rilevarsi come appaia quantomeno dubbio che le condotte descritte dalla convenuta, ossia la sottoposizione della lettera e l'invito a firmarla con sollecitudine per poterla rispedire prontamente allo studio dei consulenti, assurgano a tale livello di sofisticatezza ingannatoria da poter essere qualificate come dolo della parte debole del rapporto nei confronti della parte forte.
23. Ne consegue che il rapporto di lavoro è giuridicamente cessato con la consegna della lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 26.9.2022, che, non essendo mai stato impugnato né revocato, ha acquisito efficacia definitiva.
Pag. 8 di 10 24. Il secondo licenziamento risulta quindi radicalmente inefficace, in quanto intimato da un soggetto che non rivestiva più la qualità di datore di lavoro ed era quindi privo della legittimazione a emettere l'atto.
25. Risulta quindi fondata la domanda della ricorrente di risarcimento del danno subito per effetto della tardiva comunicazione al centro per l'impiego della cessazione del rapporto, danno consistente nella mancata percezione della NASpI per il periodo intercorrente tra i due licenziamenti. L'importo non percepito che deve essere risarcito ammonta a € 1.405,85, come da allegazione di parte ricorrente, non specificamente contestato da parte convenuta.
26. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni morali asseritamente causasti dal licenziamento, equitativamente quantificati in €
12.000,00; non solo, infatti, non sono state fornite sufficienti evidenze probatorie dell'esistenza e dell'ammontare delle specifiche voci di danno, ma, soprattutto, è chiesto il ristoro dei pregiudizi derivanti dall'asserita infondatezza delle accuse mosse alla lavoratrice, per i quali è la ricorrente stessa a riservarsi espressamente di agire nelle sedi competenti per i relativi danni (cfr. ricorso p. 22).
27. Rimangono assorbite le eccezioni relative alla decadenza della ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per giusta causa, dato che tale impugnazione
è stata formulata in via subordinata condizionata al mancato accoglimento della domanda di accertamento della validità del primo licenziamento, la quale è stata accolta.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 9 di 10 1. accerta l'inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. dichiara che il rapporto di lavoro tra e Controparte_1
è cessato per effetto del licenziamento per giustificato Parte_1 motivo oggettivo del 26.9.2022;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 1.405,85 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
5. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, Parte_1 oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in
€ 259,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 03/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GENNARI RITA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA
DEL CONSERVATORIO, 33 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ABLONDI CARLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in PARMA, BORGO BRUNO LONGHI 6;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«dichiarare inefficace, inesistente, nullo, illegittimo, o come meglio, il licenziamento per giusta causa di cui in premessa e
- condannare -in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Parma, Via La Spezia 218, P IVA , come in atti P.IVA_1 rappresentata e domiciliata a risarcire alla ricorrente, come in atti rappresentata e domiciliata, i danni tutti causati dal suddetto licenziamento da liquidarsi secondo equità in importo non inferiore a 12.000,00 euro oltre euro 1405.85, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo ed interessi come per legge sulla somma rivalutata per lo stesso periodo nonché dichiarare tenuta e condannare
-in persona del legale rappresentante pro tempore- alla Controparte_1 regolarizzazione (comprensivo di capitale, interessi sanzioni ed accessori) i della posizione contributiva, assistenziale e previdenziale, della ricorrente quanto al periodo di vigenza del rapporto di lavoro precedente il licenziamento, incluso il periodo di cui al documento ex n. 48 -ed in particolare quelli relativi a settembre 2022 e una mensilità in regime di NASPI;
inoltre, in aggiunta
- ove non venisse ritenuto efficace il solo licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui in premessa, reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con le conseguenze di legge e a pagare alla medesima a titolo di risarcimento del danno derivato dal licenziamento per giusta causa, un congrua indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno di quest'ultimo licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità di detta retribuzione oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo ed interessi come per legge sulla somma rivalutata per lo stesso periodo o, in subordine a quanto stabilito dall'art 8 L 604/1966, ovvero alla riassunzione della ricorrente e all'indennità risarcitoria in misura non inferiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maggiorata alla luce della durata ultradecennale del rapporto di lavoro de quo. e dichiarare tenuta e condannare -in persona del legale Controparte_1
Pag. 2 di 10 rappresentante pro tempore- al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- con il favore delle spese tutte di giudizio IVA e CPA di legge comprese».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, inclusi quelli inerenti l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, stragiudiziale e giudiziale, della dalla Pt_1 impugnazione del licenziamento disciplinare.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso e rigettare pertanto il ricorso, assolvendo la convenuta da ogni domanda in esso contenuta in quanto erronea, infondata, non provata, o come meglio.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui, pronunciata l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso, il licenziamento per giusta causa venga ritenuto sproporzionato, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui, pronunciata l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso, vengano accolte le domande che presuppongono l'applicazione della L. n.
604/66, determinare, se dovuta, l'indennità a carico della convenuta tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
- nella denegata ipotesi in cui, pronunciata l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso, vengano accolte le domande che presuppongono l'applicazione dell'art. 18 L. n.
300/70, previa quantificazione dell'aliunde perceptum, detrarre tale somma da quanto eventualmente riconosciuto alla ricorrente.
Pag. 3 di 10 Con vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da società alle cui dipendenze Controparte_1 aveva lavorato a partire dal 15.11.2010, e di condannare la convenuta al risarcimento del danno causatole dal recesso.
2. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il rapporto fosse già cessato alla data in cui ha ricevuto la comunicazione del licenziamento per giusta causa, in quanto la società le aveva precedentemente intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo;
in ogni caso, ha altresì chiesto la regolarizzazione della posizione previdenziale per il periodo intercorso tra i due licenziamenti.
3. In via subordinata, per il solo caso in cui non fosse ritenuto valido il primo recesso, la ricorrente ha chiesto altresì la condanna della convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge
4. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
preliminarmente la intervenuta decadenza della ricorrente dall'impugnazione del licenziamento e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. In corso di causa, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e non è stato pertanto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di INPS.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 4 di 10 8. Occorre premettere che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è stato caratterizzato, nel corso della sua durata ultradecennale, da una stretta collaborazione personale tra la lavoratrice e l'amministratore unico della convenuta, dato che la ricorrente era l'unica dipendente Parte_2 della società, il cui assetto proprietario era costituito da una quota del 75% posseduta da e da una quota del 25 % posseduta da Parte_2 Pt_1
9. La fase di cessazione del rapporto si è tuttavia connotata per una improvvisa elevatissima conflittualità tra le parti, dovuta all'accusa, mossa da alla Parte_2 ricorrente, di essersi indebitamente appropriata di un ingente quantitativo di fondi aziendali.
10. Sono così sorti diversi contenziosi tra le parti, sia civili che penali, inerenti alla fondatezza di queste accuse e alla liquidazione alla lavoratrice delle competenze di fine rapporto, che la società aveva ritenuto di compensare con il proprio preteso controcredito;
risarcitorio i giudizi civili si sono conclusi con l'accoglimento delle ragioni della lavoratrice, mentre il procedimento penale, per quanto consta, è attualmente ancora in fase di indagini preliminari.
11. L'accusa di sottrazione di fondi aziendali è anche l'oggetto della contestazione disciplinare poi sfociata nel licenziamento per giusta causa oggetto di impugnazione, che si riporta di seguito (doc. 26 convenuta):
«(…). Ho, innanzitutto, scoperto che lunedì 26.9.2022 mi hai fatto sottoscrivere una lettera di licenziamento diversa da quella predisposta, sulla base dei nostri accordi, dal dr. dello studio Consigli. Hai, nello specifico, espunto dall'originale, che ti era stato Per_1 trasmesso via e-mail, la frase «le parti si manlevano reciprocamente dagli obblighi di preavviso, senza dar luogo ad alcuna indennità sostitutiva del medesimo». Eppure, me l'avevi sottoposta per la firma assicurandomi che era il «testo concordato». Per impedirmi di scoprire il tuo inganno ne avevi sollecitato la sottoscrizione, senza darmi il tempo di controllare, addirittura sostenendo che «quelli dello studio Consigli hanno fretta» e bisognava, pertanto, «rispedirgliela subito».
Dopo la telefonata del Dott. il quale, in data 30.9.2022, mi segnalava la citata Per_1
“anomalia”, ti ho cercato ripetutamente al telefono ma avevi bloccato il numero.
Pag. 5 di 10 A quel punto ho capito la tua malafede. Nella mattinata di lunedì 3 ottobre mi sono precipitato in ufficio a controllare il tuo computer, dove (dopo aver richiesto la password) non c'era la benché minima taccia della contabilità di cui ti occupavi (fatture emesse, ricevute, rimborsi situazione pagamenti ecc.). Chiaramente confidavo in un decoroso passaggio di consegne e non mi ero preoccupato di richiedere informazioni. Ho controllato il conto corrente con il cuore in gola. Il saldo era irragionevolmente basso, visti tutti gli incassi avuti durante l'anno, quindi ho cercato di capire dove fossero finiti tutti i proventi che avevamo conseguito.
Premesso che la verifica è, per ora, circoscritta al periodo successivo al 26.6.2020 e che la società formula, mio tramite, ogni più ampia riserva di approfondimento, ho ottenuto evidenza del fatto che hai distratto ingenti somme di denaro a tuo favore, approfittando – senza la preventiva autorizzazione di chi ne aveva il potere, a termini di statuto – dell'accesso al sistema di homebanking.
E così ho scoperto che nel mese di agosto 2020 ti sei autonomamente attribuita tre stipendi, come hai fatto anche nei mesi di dicembre 2020 e marzo 2021; nei mesi di giugno e luglio 2021 gli stipendi erano due;
gli stipendi che ti sei attribuita sono tornati ad essere tre nei mesi di agosto e ottobre 2021; ti sei nuovamente “moderata” nei mesi di novembre e dicembre 2021, due “soli” stipendi. Risultano, in seguito: tre stipendi nel mese di aprile 2022; due stipendi nel mese di maggio e giugno 2022 prima del “gran finale”, altri tre stipendi nel mese di luglio 2022! Totale 43 mesi di stipendio in 25 mesi.
Nel periodo 20.2.2020 – 15.7.2022 risultano, altresì, prelievi di contanti presso lo sportello automatico “Unicredit ATM 1481” ubicato a Felino, ove tu risiedi, per complessivi Euro 15.900,11: dell'utilizzo di tale cifra a fini aziendali non v'è, allo stato, attuale evidenza contabile in ufficio. Sto sollecitando Parmaced di farmi avere eventuali giustificativi, se esistenti. Per restare in tema di competenze retributive, mi permetto di ribadire e contestare che nel corso degli incontri avvenuti, lunedì 19.9.22 e mercoledì
21.9.22, negli studi dei professionisti che coadiuvano la società, hai candidamente ammesso, davanti a qualificati testimoni, di aver fruito di tutte le ore di permesso contrattualmente previste, ma di non aver mai comunicato tale circostanza a chi redigeva le buste paga.
Dulcis in fundo, contesto l'assenza ingiustificata nelle giornate del 4 e 5 ottobre, nonché in quella odierna (…)».
Pag. 6 di 10 12. Come emerge dallo stesso testo della contestazione disciplinare, la stessa era in realtà stata preceduta da altra lettera di licenziamento, che non era però fondato su ragioni disciplinari, ma su un giustificato motivo oggettivo.
13. Con lettera del 26.9.2022, sottoscritta dal l.r. e per ricevuta dalla Parte_2
ricorrente, la società aveva infatti comunicato alla lavoratrice quanto segue (doc. 9 ricorrente):
«Con la presente siamo spiacenti di comunicarle che, a seguito della ristrutturazione dell'attività aziendale, ci vediamo costretti a recedere dal rapporto di lavoro instaurato con lei per giustificato motivo oggettivo.
Il rapporto di lavoro cesserà definitivamente il prossimo 30/09/2022.
Distinti saluti».
14. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora a un primo licenziamento segua una successiva comunicazione di recesso, quest'ultimo è ammissibile solamente se basato su circostanze precedentemente non note al datore di lavoro e la sua efficacia rimane comunque condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo (Cass. 4 gennaio 2013, n. 106; Cass. 18 luglio
2018, n. 19089).
15. Anche ammettendo che i fatti delittuosi poi contestati alla lavoratrice non fossero noti al datore di lavoro al momento dell'intimazione del primo licenziamento, dunque, il secondo recesso in tanto può essere efficace in quanto sia accertata l'invalidità del licenziamento del 26.9.2022.
16. La convenuta ha allegato che la cessazione del rapporto sarebbe stata concordata tra le parti in ragione della difficile situazione economica della società; tuttavia, il testo convenuto sarebbe stato modificato dalla ricorrente, la quale avrebbe sottoposto alla firma di una lettera priva della seguente frase: «le parti Parte_2 si manlevano reciprocamente dagli obblighi di preavviso, senza dar luogo ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso».
17. Sul punto, si osserva innanzitutto che non è formulata dalla convenuta alcuna specifica domanda di accertamento della nullità o di annullamento del
Pag. 7 di 10 licenziamento, né viene esplicitamente sostenuto che la asserita condotta ingannatoria della ricorrente assurgerebbe a dolo ex art. 1439 c.c.
18. Solo nelle conclusioni della memoria di costituzioni viene genericamente chiesto di «accertare e dichiarare l'invalidità della comunicazione 26.9.2022 di recesso»: non è però stata formulata una specifica domanda riconvenzionale, né è stato chiesto il differimento dell'udienza di comparizione previsto a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima dall'art. 418 co. 1 c.p.c.
19. Un eventuale accertamento dell'annullabilità del licenziamento potrebbe quindi intervenire solamente incidenter tantum, non integrandosi quindi la rimozione dell'atto dalla realtà giuridica che è richiesta affinché possa attribuirsi efficacia al secondo licenziamento.
20. In ogni caso, poi, occorre rilevare che il l.r. della società convenuta ha liberamente scelto di procedere a un licenziamento, non a una risoluzione consensuale: si tratta quindi di un atto unilaterale, sottoscritto solo per ricevuta dal destinatario, che non poteva quindi contenere rinunce della lavoratrice a propri legittimi crediti (rinunce che peraltro sarebbero esposte a profili di invalidità in quanto non convenute in sedi protette ex art. 2113 c.c.).
21. Essendo pacifico che sussisteva in capo alla convenuta la volontà di cessare il rapporto di lavoro con la ricorrente, risulta pertanto irrilevante che la lettera firmata non contenesse una rinuncia che, essendo inclusa in un atto unilaterale del datore, sarebbe comunque stata priva di effetti giuridici.
22. Non può poi non rilevarsi come appaia quantomeno dubbio che le condotte descritte dalla convenuta, ossia la sottoposizione della lettera e l'invito a firmarla con sollecitudine per poterla rispedire prontamente allo studio dei consulenti, assurgano a tale livello di sofisticatezza ingannatoria da poter essere qualificate come dolo della parte debole del rapporto nei confronti della parte forte.
23. Ne consegue che il rapporto di lavoro è giuridicamente cessato con la consegna della lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 26.9.2022, che, non essendo mai stato impugnato né revocato, ha acquisito efficacia definitiva.
Pag. 8 di 10 24. Il secondo licenziamento risulta quindi radicalmente inefficace, in quanto intimato da un soggetto che non rivestiva più la qualità di datore di lavoro ed era quindi privo della legittimazione a emettere l'atto.
25. Risulta quindi fondata la domanda della ricorrente di risarcimento del danno subito per effetto della tardiva comunicazione al centro per l'impiego della cessazione del rapporto, danno consistente nella mancata percezione della NASpI per il periodo intercorrente tra i due licenziamenti. L'importo non percepito che deve essere risarcito ammonta a € 1.405,85, come da allegazione di parte ricorrente, non specificamente contestato da parte convenuta.
26. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni morali asseritamente causasti dal licenziamento, equitativamente quantificati in €
12.000,00; non solo, infatti, non sono state fornite sufficienti evidenze probatorie dell'esistenza e dell'ammontare delle specifiche voci di danno, ma, soprattutto, è chiesto il ristoro dei pregiudizi derivanti dall'asserita infondatezza delle accuse mosse alla lavoratrice, per i quali è la ricorrente stessa a riservarsi espressamente di agire nelle sedi competenti per i relativi danni (cfr. ricorso p. 22).
27. Rimangono assorbite le eccezioni relative alla decadenza della ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per giusta causa, dato che tale impugnazione
è stata formulata in via subordinata condizionata al mancato accoglimento della domanda di accertamento della validità del primo licenziamento, la quale è stata accolta.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 9 di 10 1. accerta l'inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. dichiara che il rapporto di lavoro tra e Controparte_1
è cessato per effetto del licenziamento per giustificato Parte_1 motivo oggettivo del 26.9.2022;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 1.405,85 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
5. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, Parte_1 oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in
€ 259,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 03/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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