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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3953/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3953/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. VACCARO DIEGO per parte ricorrente;
Parte_1
l'avv. CINOTTI GIANLUCA in sostituzione avv. PACINI ILARIA per parte resistente
[...]
Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa, contestando integralmente le avverse deduzioni.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 3953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3953/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARO DIEGO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PACINI ILARIA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire dichiarare il suo diritto a ricevere le Cont retribuzioni spettanti dalla parte datoriale e, per l'effetto «condannare
pagina 2 di 5 (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Scandicci (FI), Via Di Casellina snc, domicilio digitale
al pagamento in favore di la somma di € Email_1 Parte_1
11.590,40 al lordo (di cui € 1.182,40 per TFR), ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per retribuzioni arretrate e
TFR come da prospetti allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo».
Si costituiva parte resistente, contestando nel merito la domanda del in Pt_1
particolare confermando negando la sussistenza del rapporto formalmente intercorrente tra le parti, eccependo il difetto di interesse ad agire del ricorrente in relazione alle somme già accertate in sede di diffida accertativa dell'Ispettorato e eccependo la nullità del ricorso.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
B) in via preliminare non può condividersi l'eccepita nullità del ricorso, in quanto la domanda è completa tanto nel petitum (differenze retributive), quanto nella causa petendi (contratto di lavoro e inadempimento datoriale).
Del pari non può essere condivisa l'eccezione di difetto di interesse ad agire, limitata alla minor somma oggetto di diffida accertativa, in quanto la natura di detta diffida non ha la forza di un accertamento giudiziale e, in ogni modo, non risulta essere definitiva.
C) Nel merito, la prova del rapporto di alvoro è stata fornita dal ricorrente in forma scritta (buste paga e modello Unilav, cfr., doc. , fasc. ricorrente), con la conseguenza che parte resistente, al fine di contestare la sussistenza del rapporto, così aprendo ad una sorta di simulazione relativa dello stesso, avrebbe dovuto fornire un principio di prova scritta in ordine al reale assetto dei rapporti e non limitarsi a dedurre prove che, peraltro, sono generiche e non necessariamente conducenti al risultato voluto, in pagina 3 di 5 quanto, come allegato dalla stessa azienda, potrebbero essere compatibili anche con un assetto contrattuale imprenditoriale tra la stessa e la asserita Controparte_1
reale parte datoriale.
Inoltre, parte resistente vorrebbe lasciar intendere che l'amministratore unico e legale rappresentante di una società non verifichi, durante la vigenza del suo ruolo, la consistenza patrimoniale della stessa, la presenza di dipendenti e ogni altro aspetto aziendale.
Una simile circostanza, laddove davvero vi siano stati comportamenti non corretti dei professionisti intervenuti, avranno la possibilità di essere accertati e tutelati nelle sedi opportune e diverse da quelle lavoristiche, così come le norme richiamate, in ordine alla somministrazione del lavoro all'interno delle catene di appalti, hanno la funzione di tutelare i dipendenti e non certo di permettere alle aziende di non adempiere alle proprie obbligazioni, soprattutto nel caso in cui, come quello oggetto di giudizio, l'altra compagine imprenditoriale non sia parte del processo.
D) In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 11.590,40 in favore del ricorrente oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo, considerando che i conteggi depositati risultano facilmente verificabili, redatti sulla base della documentazione in atti e non contestati in maniera specifica dalla difesa aziendale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 11.590,40 oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 B) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.9.50,00 per onorari. Euro 118,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, il 26/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3953/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. VACCARO DIEGO per parte ricorrente;
Parte_1
l'avv. CINOTTI GIANLUCA in sostituzione avv. PACINI ILARIA per parte resistente
[...]
Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa, contestando integralmente le avverse deduzioni.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 3953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3953/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARO DIEGO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PACINI ILARIA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire dichiarare il suo diritto a ricevere le Cont retribuzioni spettanti dalla parte datoriale e, per l'effetto «condannare
pagina 2 di 5 (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Scandicci (FI), Via Di Casellina snc, domicilio digitale
al pagamento in favore di la somma di € Email_1 Parte_1
11.590,40 al lordo (di cui € 1.182,40 per TFR), ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per retribuzioni arretrate e
TFR come da prospetti allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo».
Si costituiva parte resistente, contestando nel merito la domanda del in Pt_1
particolare confermando negando la sussistenza del rapporto formalmente intercorrente tra le parti, eccependo il difetto di interesse ad agire del ricorrente in relazione alle somme già accertate in sede di diffida accertativa dell'Ispettorato e eccependo la nullità del ricorso.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
B) in via preliminare non può condividersi l'eccepita nullità del ricorso, in quanto la domanda è completa tanto nel petitum (differenze retributive), quanto nella causa petendi (contratto di lavoro e inadempimento datoriale).
Del pari non può essere condivisa l'eccezione di difetto di interesse ad agire, limitata alla minor somma oggetto di diffida accertativa, in quanto la natura di detta diffida non ha la forza di un accertamento giudiziale e, in ogni modo, non risulta essere definitiva.
C) Nel merito, la prova del rapporto di alvoro è stata fornita dal ricorrente in forma scritta (buste paga e modello Unilav, cfr., doc. , fasc. ricorrente), con la conseguenza che parte resistente, al fine di contestare la sussistenza del rapporto, così aprendo ad una sorta di simulazione relativa dello stesso, avrebbe dovuto fornire un principio di prova scritta in ordine al reale assetto dei rapporti e non limitarsi a dedurre prove che, peraltro, sono generiche e non necessariamente conducenti al risultato voluto, in pagina 3 di 5 quanto, come allegato dalla stessa azienda, potrebbero essere compatibili anche con un assetto contrattuale imprenditoriale tra la stessa e la asserita Controparte_1
reale parte datoriale.
Inoltre, parte resistente vorrebbe lasciar intendere che l'amministratore unico e legale rappresentante di una società non verifichi, durante la vigenza del suo ruolo, la consistenza patrimoniale della stessa, la presenza di dipendenti e ogni altro aspetto aziendale.
Una simile circostanza, laddove davvero vi siano stati comportamenti non corretti dei professionisti intervenuti, avranno la possibilità di essere accertati e tutelati nelle sedi opportune e diverse da quelle lavoristiche, così come le norme richiamate, in ordine alla somministrazione del lavoro all'interno delle catene di appalti, hanno la funzione di tutelare i dipendenti e non certo di permettere alle aziende di non adempiere alle proprie obbligazioni, soprattutto nel caso in cui, come quello oggetto di giudizio, l'altra compagine imprenditoriale non sia parte del processo.
D) In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 11.590,40 in favore del ricorrente oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo, considerando che i conteggi depositati risultano facilmente verificabili, redatti sulla base della documentazione in atti e non contestati in maniera specifica dalla difesa aziendale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 11.590,40 oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 B) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.9.50,00 per onorari. Euro 118,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, il 26/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5