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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 109/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 109/2024 promossa da:
(C.F. , già con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'avv. Membretti Luca e dell'avv. Piccione Enrico, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Saviozzi Riccardo, CP_1 C.F._1
appellato appellante incidentale
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 17.01.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
16.01.2025)
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 30 Per Parte_1
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata n. 515/2023, Repert. n. 935/2023 pubblicata in data 13 luglio 2023, emessa dal
Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Giusy Ciampa, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. 2555/2020 di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 855/2020, R.G.
1505/2020 pubblicato in data 30 giugno 2020, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così giudicare:
In via principale, accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, con esso accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante (già Parte_1 [...]
C.F. e IVA ), con sede in Milano (MI), Via Montefeltro 4, 20156 Parte_3 P.IVA_1
Milano in persona del legale rappresentante pro-tempore qui di seguito ritrascritte:
“CONCLUSIONI
Nel merito, in via principale:
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da (già in Parte_1 Parte_3 favore del Dott. per le causali azionate in via monitoria e, per l'effetto, revocare CP_1
e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 855/2020 (R.G. n.
1505/2020) emesso dal Tribunale di Cuneo in data 30 giugno 2020, il tutto per le ragioni esposte in atti.
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare (già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_3 tempore, al pagamento della somma eventualmente accertata come dovuta all'esito del giudizio a favore del Dott. in virtù del contratto intercorso tra le parti per le prestazioni professionali CP_1 effettivamente rese da quest'ultimo ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per le ragioni esposte in atti, al netto della penale, prevista contrattualmente all'art. 13 del Contratto intercorso tra le parti, dichiarata come non dovuta a fronte del recesso per giusta causa da parte dell'opponente per le ragioni esposte in atti ovvero, in via ulteriormente gradata, laddove il giudice ritenesse non provata la giusta causa del recesso operato da l'allora Parte_3 ritenendo invece applicabile l'art. 13 del Contratto intercorso tra le parti, condannare
[...] quest'ultima società al pagamento dell'importo risultante come dovuto anche a titolo di penale per il recesso contrattuale, previa, inter alia, riduzione della stessa ex art. 1384 c.c. anche
pagina 2 di 30 secondo equità.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di lite e compensi professionali di causa” respingendo, per l'effetto, tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Dott.
nei confronti dell'appellante nonché l'appello incidentale promosso. CP_1 Parte_1
In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
Cassa avvocati come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
1) respingere l'appello proposto dalla (già perché infondato Parte_1 Parte_3
in fatto ed in diritto;
2) accogliere l'appello incidentale proposto dal Dott. e, per l'effetto, in parziale CP_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiarare tenuta la (già Parte_1 Parte_3
a pagare l'intero importo convenuto a contratto a titolo di penale e, così, condannarla a
[...] pagare l'ulteriore somma di € 23.625,10, oltre C.P.A. ed IVA come per legge, pari a quella di
€ 29.975,53, già comprensiva di C.P.A. ed IVA nella percentuale attualmente di legge, oltre interessi legali al saggio di cui al d. lgs. 231/2002 ex art. 1284 c. 4 c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso per d.i. e fino al saldo definitivo e, così, accogliere (per intero) le conclusioni di merito del giudizio di primo grado, che si riportano:
“respingere l'opposizione ex adverso proposta contro il decreto n. 855/2020 emesso in data 26-
30/06/2020 dallo stesso Ill.mo Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, confermare detto decreto ovvero, in via subordinata, accertare, dichiarare tenuta e condannare comunque la Parte_3
(ora nota aggiunta), in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] Parte_1 pagare al Dott. per le causali di cui in premessa, la somma di € 66.534,89, oltre CP_1
CPI ed IVA come per legge, all'attualità pari al 4% ed al 22% del subtotale e, quindi, rispettivamente pari ad € 2.661,40 e ad € 15.223,18 e, così, la somma capitale totale (salve variazioni CPI ed IVA) di € 84.419,47, ovvero altra veriore somma ritenuta di giustizia, comunque oltre interessi di mora cui al d. lgs. 231/2002 a decorrere dal 01/03/2020 sulle somme dovute a titolo di corrispettivi e relativi accessori, oltre interessi legali al saggio di cui al
pagina 3 di 30 medesimo d. lgs. ex art. 1284 c. 4 c.c. a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso sulle somme dovute a titolo di penale per il recesso anticipato e relativi accessori, fino al saldo definitivo, oltre le spese del procedimento d'ingiunzione”.
Con vittoria di spese e compensi anche per questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
La società (poi divenuta proponeva opposizione avverso il Parte_3 Parte_1
decreto n. 855/2020 in data 30.06.2020 emesso dal Tribunale di Cuneo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del dott. dell'importo complessivo di € 84.419,47 CP_1 quale corrispettivo dovuto in virtù di due incarichi professionali, ovvero quello “generico di commercialista” esercitato fino al recesso (sulla base del quale era stata avanzata la richiesta di pagamento, al netto di accessori, di € 32.621,75 a titolo di penale contrattualmente pattuita oltre al saldo di quanto ancora non corrisposto alla data del recesso pari ad € 7.015,52) e quello per la gestione di una pratica di contenzioso tributario (sulla base del quale era stata avanzata la richiesta di pagamento € 26.897,62, oltre accessori).
L'opponente, pur non contestando l'esistenza ed il contenuto dei contratti stipulati tra le parti, contestava la pretesa azionata in via monitoria e chiedeva la revoca del decreto opposto.
Quanto al primo incarico, si doleva della mancata dimostrazione dell'esecuzione delle prestazioni professionali poste a fondamento della richiesta di pagamento.
Lamentava la scorretta condotta professionale del dott. il quale aveva permesso lo CP_1
stabilimento presso il suo studio della sede legale di una società in diretta concorrenza con l'allora ed in particolare della società Testa Caffè S.r.l. (riferibile al signor Parte_3
precedente socio e presidente del consiglio di amministrazione dell'opponente CP_2 con cui all'epoca era in corso un contenzioso).
Rilevava quindi che il recesso fosse avvenuto per “giusta causa” e, inoltre, evidenziava che l'importo richiesto a titolo di penale per il recesso anticipato fosse manifestamente eccessivo.
Quanto al secondo incarico, deduceva che le prestazioni richieste in pagamento fossero state in realtà eseguite da un altro professionista.
pagina 4 di 30 Si costituiva in giudizio il Dott. concludendo per il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base della prova scritta costituita dai contratti conclusi fra le parti che in punto quantum, indicavano somme precise, sia per quanto riguardava le prestazioni professionali sia per quanto riguardava la penale conseguente al recesso anticipato.
Evidenziava la genericità e la pretestuosità della doglianza concernente il difetto di prova dell'adempimento dell' “incarico generico”, elencando l'attività svolta anche mediante richiamo di specifici documenti a dimostrazione di quanto assunto.
Deduceva che, a seguito del recesso, il passaggio di consegne e della documentazione era avvenuto nel mese di dicembre 2019 ragione per la quale le prestazioni professionali erano state rese sino al dicembre 2019.
Contestava la sussistenza della giusta causa del recesso.
Premetteva che il mero fatto di avere eventualmente concesso ad un altro cliente concorrente di porre la sua sede legale presso lo studio del medesimo commercialista non poteva costituire inadempimento del professionista tale da giustificare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
In ogni caso osservava che le attività esercitate dalle due società non erano in concorrenza fra loro, atteso che la Testa Caffè s.r.l. aveva ad oggetto (tra le altre cose) il commercio all'ingrosso di caffè mentre l'opponente aveva ad oggetto (tra le altre cose) la somministrazione ed il commercio al dettaglio del medesimo prodotto.
Riteneva congruo l'importo della penale in quanto parametrato al compenso annuo previsto, alla durata dell'incarico anche considerata la decurtazione del 12,5% a titolo di spese di studio forfettariamente considerate.
Quanto al secondo incarico, avente ad oggetto la gestione del contezioso tributario, rilevava che il mandato era stato svolto in cooperazione tra il Dott. e l'Avv. Boccalatte. CP_1
Deduceva poi che i compensi erano stati espressamente convenuti, erano inferiori a quanto previsto dal D.M. 140/2012, art. 28 commi 2 e 3 ed illustrava, anche mediante richiamo dei documenti prodotti, l'attività professionale svolta da entrambi i professionisti incaricati.
Sulla sentenza di primo grado.
pagina 5 di 30 Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, con sentenza n. 515/2023 pubblicata il
13/07/2023, il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava la società opponente al pagamento in favore di del minor importo di CP_1
€ 43.029,00 oltre interessi di mora ex D.lvo n. 231/2002 dal 01.03.2020 sino al saldo effettivo nonché dell'importo di € 11.414,95 oltre interessi di mora ex D.lvo n. 231/2002 dal 05.06.2021 sino al saldo effettivo;
- poneva le spese del giudizio di merito a carico dell'opponente.
Il Tribunale premetteva che l'esistenza dei due contratti stipulati tra le parti fosse documentata e comunque pacifica in corso di causa.
Quanto all'incarico c.d. generico, dalla lettura della scheda negoziale l'incarico risultava conferito fino al 31.12.2021, con rinnovo tacito annuale alla scadenza.
Lo stesso aveva ad oggetto attività di consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d'esercizio e nelle relazioni collegate obbligatorie, nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, studi di settore, IVA) e consulenza e assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa.
Le parti avevano previsto un corrispettivo annuo forfettariamente determinato in € 18.000,00, oltre IVA, CPI con pagamento da effettuarsi trimestralmente all'atto di presentazione dell'avviso di parcella da parte del professionista.
Con successiva lettera integrativa del 29.08.2017 era stata espressamente prevista l'applicazione di una penale per recesso anticipato del cliente pari ai compensi rimasti da maturare dalla data del recesso e sino alla scadenza, detratta una quota pari al 12,5 % a titolo di spese di studio risparmiate dal professionista e forfettariamente considerate.
Il Tribunale rilevava che nessuna contestazione avente carattere di specificità ex art. 115 c.p.c. fosse stata mossa dall'opponente in relazione all'attività di commercialista prestata dal dott. fino alla chiusura del rapporto negoziale, ritenendo generiche le contestazioni mosse CP_1
da parte opponente.
pagina 6 di 30 Rilevava ad ogni modo che il dot. aveva fornito ampia documentazione comprovante CP_1
l'attività professionale svolta da maggio 2019 fino al 05/12/2019, essendo quindi dovuto l'importo di € 7.015,52 oltre accessori di legge.
Quanto alla penale per recesso anticipato, il Tribunale rilevava che le contestazioni dell'opponente erano state incentrate sulla lesione del rapporto fiduciario (che avrebbe legittimato il recesso per giusta causa) e sulla sproporzione della penale ex art. 1384 c.c. (tenuto conto del compenso annuo previsto e della durata dell'incarico).
Anzitutto osservava che in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'art. 2237, co.1, c.c. fosse derogabile convenzionalmente dalle parti (Cass. civ. 07/09/2018 n. 21904) ed era quindi possibile che venisse esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico, per cui in tale caso l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comportava per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. civ. n. 22786/2013).
Osservava che nel caso in esame dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 del contratto si evinceva la chiara volontà delle parti di escludere la facoltà di recesso da parte del cliente.
Evidenziava inoltre che alcun giustificato motivo di recesso era stato indicato nella comunicazione di recesso del 15.11.2019, essendosi l'opponente limitata a dichiararne la conformità al disposto di cui all'art. 2237 c.c..
Solo con le successive comunicazioni del 13.12.2019 e del 25.2.2020 era stato invocato il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Il Tribunale riteneva poi che i motivi addotti da parte opponente per giustificare il recesso fossero pretestuosi, posto che le attività esercitate dalle due società non erano affatto in concorrenza fra loro come evidenziato dalla difesa del Dott. . CP_1
Sul punto stimava irrilevanti le prove orali articolate da parte opponente e riteneva inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. poiché esplorativa.
Quanto alla lamentata sproporzione della penale prevista dall'art. 13, per quanto la stessa in astratto e per come formulata non determinasse uno squilibrio contrattuale, il Tribunale rilevava pagina 7 di 30 che la penale fosse sproporzionata in concreto, consentendo al professionista di incamerare l'intero corrispettivo pattuito sino alla scadenza naturale del contratto (al netto delle spese forfettariamente calcolate) senza avere svolto alcuna prestazione professionale.
In proposito rilevava che il recesso era stato esercitato in prossimità della scadenza dell'anno solare 2019 a fronte di una scadenza contrattuale già automaticamente prorogatasi sino al
31.12.2021. Considerati quale parametri per la riduzione della penale i conteggi predisposti dallo stesso opposto ed il termine semestrale previsto per il preavviso (strumentale alla ricerca di nuovi clienti) il Tribunale reputava equo riconoscere al dott. , a titolo di penale, l'importo di CP_1
€ 8.996,65 oltre oneri di legge per complessivi € 11.414,95.
Riteneva poi infondata l'opposizione relativamente al credito afferente al “mandato per la gestione pratica di contenzioso tributario” contro l' di Cuneo. Controparte_3
Premetteva anzitutto che non aveva rilievo la circostanza per cui l'attività oggetto di incarico fosse stata svolta “anche” da altro soggetto, posto che – per quanto, innanzi al giudice tributario,
l'art. 12 del D.Lgs. 596/1942 facoltizzasse la parte a farsi assistere da un Dottore Commercialista anziché unicamente da un Avvocato – non era escluso che la parte potesse decidere di avvalersi dell'apporto professionale di entrambi. Nel caso di specie:
- il conferimento dell'incarico professionale al dott. risultava per iscritto;
CP_1
- era documentato che il nuovo amministratore della avesse conferito Parte_3
procura alle liti per la rappresentanza e difesa dalla società nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'avviso di accertamento sia all'Avv. Boccalatte sia al dott. comm. CP_1
;
[...]
- il dott. aveva fornito ampia dimostrazione dell'espletamento del mandato in CP_1 collaborazione con l'Avv. Boccalatte.
In riferimento al quantum il compenso era stato espressamente pattuito nel “mandato professionale” per cui il Tribunale riteneva che il dott. avesse diritto a vedersi riconosciuti, CP_1
a titolo di compensi per l'attività professionale espletata nel giudizio tributario, gli importi richiesti, ovvero € 2.000,00 per fase precontenziosa nonché € 21.909,00 complessivi per la fase contenziosa ed € 2.988,62 per spese generali;
e così per un totale di € 26.897,62 da maggiorarsi di
IVA e CPI.
Sul giudizio di appello.
pagina 8 di 30 La società proponeva tempestivo gravame. Parte_1
Si costituiva tempestivamente il quale proponeva a sua volta appello incidentale CP_1
tardivo.
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.01.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
17.01.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo, la società si duole dell'omessa e/o carente motivazione in ordine Parte_1 alla prova (incombente sul Dott. ) dell'effettuazione delle prestazioni poste a fondamento CP_1 del credito azionato in sede monitoria, per la parte afferente all' “Incarico professionale per bilancio, dichiarazioni e consulenza generica” del 29.8.2017.
Rileva che il Tribunale ha affermato, mediante richiamo dei docc.
9-41 del fascicolo di parte convenuta opposta, che il Dott. abbia fornito ampia documentazione comprovante l'attività CP_1
professionale svolta e ritiene tale motivazione generica ed inconsistente, non avendo il Tribunale speso “nemmeno una parola sulle molteplici e precise contestazioni sollevate dall'opponente”.
Precisa di avere contestato l'inadempimento del professionista (il mancato adempimento dell'incarico e l'aver permesso ad una società concorrente di stabilire la propria sede legale presso lo studio del commercialista) già in sede stragiudiziale con le missive del 15.11.2019 e del
22.02.2020 e si duole che il Tribunale non ne abbia minimamente tenuto conto.
Si duole che il Tribunale non abbia minimamente tenuto conto dei rilievi svolti negli scritti difensivi di primo grado circa il mancato espletamento dell'incarico da parte del Dott. . CP_1
Ritiene che la documentazione prodotta dalla stessa in sede di opposizione e quella Parte_1
prodotta dal Dott. (docc.
9-41 fascicolo convenuto opposto) confermino che le prestazioni CP_1 dedotte nell'incarico affidato al Dott. non siano mai state svolte da quest'ultimo, ma da CP_1
altri soggetti.
Ribadisce che la documentazione prodotta dal Dott. non sia idonea a fornire prova CP_1 documentale o indiziaria dell'effettivo svolgimento delle attività oggetto di incarico, essendo pagina 9 di 30 emerso che le prestazioni fossero state svolte da altri professionisti e solo parzialmente dal
Dott. . CP_1
In particolare, con riferimento alla parte di incarico professionale avente ad oggetto gli adempimenti fiscali periodici (“Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali”), rileva di aver prodotto in primo grado documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con lo studio professionale , in persona del commercialista Dott. IC, CP_4 incaricato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 da per l'adempimento degli obblighi Parte_1
fiscali.
Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che lo scambio di corrispondenza tra il
Dott. e lo era riferibile alla necessaria collaborazione dovuta in caso di CP_1 CP_5
subentro di un nuovo professionista.
Sostiene che dalla fine del 2018 e sino al marzo 2019 il Dott. si sia limitato a svolgere una CP_1 mera attività di apposizione del visto di conformità e di trasmissione telematica all' CP_3
, per agevolare il passaggio di consegne con il nuovo professionista.
[...]
Ritiene che in tal senso deponga la mail prodotta sub doc. 10 da parte attrice opponente, con cui il
Dott. avrebbe riconosciuto confessoriamente di essersi reso disponibile a collaborare per il CP_1
passaggio delle consegne.
Richiama poi la corrispondenza prodotta in atti da cui emergerebbe che a partire dal secondo trimestre 2019 la prestazione d'opera intellettuale concernente l'assistenza nella gestione degli adempimenti fiscali periodici sia stata svolta esclusivamente dal Dott. IC e dai suoi collaboratori tutti facenti parte dello studio professionale , incaricato da CP_4 Parte_1
Osserva inoltre che i documenti prodotti dal Dott. potrebbero al massimo provare CP_1
l'espletamento dell'attività di “Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali” difettando comunque la prova dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattualmente pattuite con particolare riferimento alla “Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio
d'esercizio” e “Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa”.
Si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare tali rilievi e la documentazione prodotta, non fornendo una motivazione adeguata sulle ragioni per cui li ha ritenuti infondati o irrilevanti.
Anche in questo caso ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che lo scambio di pagina 10 di 30 corrispondenza documentato in atti non costituisca adempimento dell'incarico, dovendo piuttosto ricondursi alla necessaria collaborazione tra professionisti in caso di subentro di un nuovo professionista.
Ritiene, infine, che il Tribunale avrebbe comunque dovuto rilevare l'eccessività della pretesa creditoria, in quanto calcolata sulla base dell'intero compenso annuale che era stato pattuito per una attività ben più complessa di quella effettivamente svolta, avente ad oggetto non solo le dichiarazioni fiscali obbligatorie periodiche ma anche l'assistenza e la consulenza nella redazione del bilancio ed in materia societaria ed aziendale di cui non vi sarebbe traccia.
Con il secondo motivo, deduce l'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione Parte_1
nella parte afferente alla debenza della penale per il recesso.
Si duole in particolare che il Tribunale abbia erroneamente qualificato il recesso come recesso ad nutum ex art. 2237 c.c. e non come recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c..
Ritiene in particolare errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che il recesso sia stato giustificato dall'opponente solo con riferimento al fatto che il Dott. aveva CP_1
consentito alla società concorrente (Testa Caffè s.r.l.) di stabilire la propria sede legale presso lo studio del commercialista.
Premette di ritenere che tale circostanza integri di per sé un fatto grave che può integrare la giusta causa di recesso.
Aggiunge poi che con l'ex presidente della società ( ) e con la società allo stesso CP_6
riferibile era anche insorto un contenzioso oggetto di giudizio arbitrale. CP_7
Rileva ad ogni modo che il recesso operato dalla era stato causato anche dal grave Parte_1 inadempimento del professionista nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente richieste e ritiene che tale ulteriore profilo non sia stato minimamente considerato dal Tribunale.
Aggiunge che il Dott. non aveva neanche replicato, contestandole, alle missive CP_1
stragiudiziali del 25.02.2020 e del 04.03.2020 (con cui erano state illustrate le ragioni sottese al recesso).
Precisa che la giurisprudenza sia pacifica nel dare atto che, in presenza di giusta causa, il recesso possa essere esercitato anche in deroga a eventuali patti contrari, senza necessità di rispettare la penale per il recesso anticipato.
pagina 11 di 30 Ritiene quindi che nulla sia dovuto a titolo di penale per l'anticipato recesso, in quanto avvenuto per giusta causa.
Con il terzo motivo si duole dell'erronea e/o contraddittoria motivazione nella parte afferente all'incarico per assistenza nel contenzioso tributario.
Con riguardo all'an debeatur, ritiene che il Tribunale non abbia minimamente preso in considerazione le eccezioni sollevate dalla difesa negli scritti di primo grado, non Parte_1
avendo motivato alcunché in proposito.
Ritiene che l'onere motivazionale non possa essere assolto mediante semplice rimando alle produzioni documentali operate dal Dott. (docc. 43-62) in difetto di esplicitazione delle CP_1
ragioni per le quali il Tribunale ha stimato tale documentazione rilevante ai fini del raggiungimento della prova dell'esecuzione dell'incarico.
Richiamato analiticamente il contenuto del mandato conferito per l'attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in conseguenza della verifica Tributaria instaurata dall' CP_3
di Cuneo tramite avviso di accertamento T7S031M03358, rileva che il Dott. ha
[...] CP_1 emesso la Nota proforma n. 334 del 29.1.2020 per complessivi € 34.748,63 a titolo di compenso professionale, pur non avendo svolto quasi alcuna attività difensiva, con particolare riferimento alla fase contenziosa che sostiene interamente svolta dall'Avv. Boccalatte, mentre in tale fase il
Dott. si sarebbe limitato alla verifica dei conteggi tributari. CP_1
Aggiunge che l'importo richiesto sia non solo ingiustificato ma anche esorbitante, essendo documentalmente dimostrato che l'incarico di assistenza difensiva nel contenzioso tributario sia stato svolto dall'Avv. Boccalatte, il quale oltre tutto ha richiesto l'inferiore onorario di circa
€ 23.000,00.
Sostiene quindi che non possa riconoscersi al Dott. , a fronte dell'espletamento di attività CP_1 accessoria, di mero supporto e non documentata, il pagamento dell'intero compenso pattuito di
€ 34.748,63.
Sotto questo profilo ritiene che la sentenza sia contraddittoria anche riguardo al quantum debeatur.
Si duole che il Tribunale abbia riconosciuto integralmente il corrispettivo al Dott. sulla CP_1
base delle tariffe professionali anche per la fase contenziosa, nonostante la chiusura anticipata del contenzioso tributario mediante conciliazione.
pagina 12 di 30 Ritiene quindi che nulla sia dovuto in relazione a tale secondo incarico ed in subordine, che il quantum debba essere ridotto alla sola fase precontenziosa, per un massimo € 2.000,00.
Sostiene comunque che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sproporzionata la pretesa creditoria, tenuto conto delle limitate prestazioni svolte, circoscritte alla fase precontenziosa e di supporto materiale all'attività dell'Avv. Boccalatte.
II) Difese ed appello incidentale di CP_1
Il Dott. ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti come proposta da ed CP_1 Parte_1 ha rilevato alcune imprecisioni in ordine ai documenti richiamati nell'atto di gravame.
In relazione al primo motivo ritiene che abbia censurato solamente la motivazione Parte_1
“subordinata” e/o “alternativa” del Tribunale nella parte afferente all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso Dott. . CP_1
Osserva per contro che non vi è stata alcuna chiara e motivata impugnazione della parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che:
- era stata la stessa a riconoscere, con l'atto di opposizione, che il rapporto Parte_1
contrattuale fosse proseguito regolarmente fino alla fine del 2019;
- le contestazioni mosse dall'opponente non erano specifiche e non soddisfacevano il disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
Ad ogni modo ritiene di avere ampiamente documentato e dimostrato l'attività professionale svolta. Rileva in proposito che:
- la stessa opponente aveva riconosciuto che il rapporto contrattuale fosse regolarmente proseguito fino alla fine dell'anno 2019;
- nella lettera stragiudiziale di recesso del 15.11.2019 alcuna contestazione era stata mossa in ordine all'adempimento, tanto che aveva riconosciuto confessoriamente che avrebbe Parte_1 corrisposto il compenso dovuto per l'opera svolta;
- sempre nella medesima lettera era stata chiesta collaborazione per il passaggio delle consegne in favore dei professionisti che “saranno chiamati ad assumere il suo incarico”, segno evidente che gli stessi non erano stati ancora nominati;
pagina 13 di 30 - il passaggio delle consegne era iniziato solamente a partire dal dicembre 2019;
- il dott. IC a partire dal febbraio 2019 aveva solamente sostituito la dott.ssa Per_1
(già dipendente della come “responsabile contabile”) che si occupava della Parte_1
comunicazione dei dati contabili estratti dal programma gestionale interno della società;
- la circostanza che per le medesime prestazioni la società potesse essersi in via Parte_1
ipotetica rivolta anche ad altri studi professionali, non integrava inadempimento del Dott. . CP_1
Ritiene tardiva (in quanto sollevata solo in sede di atti conclusivi del primo grado) e quindi inammissibile la deduzione della mancata dimostrazione dell'attività di “Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio di esercizio” e di “Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa”.
Ad ogni modo, con riferimento all'esercizio 01/10/2017 - 30/09/2018, rileva di avere regolarmente prestato la relativa attività di consulenza ed assistenza per la redazione del bilancio e, poi, dopo l'approvazione, per il suo tempestivo deposito nel termine di scadenza di cui agli artt. 2478 bis c.c. – 2364 c.c. della fine di febbraio 2019. Quanto al bilancio 2019, (esercizio
01/10/2018 – 30/09/2019) deduce di avere svolto attività rimasta ad uno stato meramente embrionale poiché ben prima della scadenza per il relativo deposito al professionista era pervenuto il recesso dal contratto e richiama specifici documenti a dimostrazione di tale attività.
Quanto alla consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa, rileva che la stessa sia costituita da una attività appunto generica e spesso fornita in forma verbale. Ritiene in ogni caso di avere documentato anche tale attività, richiamando a tale scopo specifici documenti.
Deduce la pretestuosità e la manifesta infondatezza del secondo motivo.
Ritiene che il Tribunale abbia correttamente evidenziato che nella comunicazione del 15 novembre 2019 (la prima e l'unica da prendere in considerazione ai fini della decisione), Pt_1
aveva espressamente richiamato il disposto dell'art. 2337 c.c. e non aveva indicato alcun
[...]
motivo sotteso allo stesso.
Con riferimento ad eventuali giuste cause di recesso ex art. 2119 c.c., ritiene che non sussista né quella inerente la “sede legale della società concorrente” né quella tardivamente contestata del pagina 14 di 30 preteso inadempimento del professionista.
Quanto alla “prima causa”, ribadisce che le due società non svolgevano attività concorrente e deduce che il riferimento al contenzioso instaurato dal con il suo ex presidente Parte_1
( ) e la società a lui riferibile ( sia stato tardivamente operato in primo grado Persona_2 CP_7
essendo quindi inammissibile in appello e comunque irrilevante ai fini della decisione.
Con riferimento al secondo inadempimento, deduce nel corso del rapporto contrattuale non vi fossero mai vi state contestazioni di sorta.
Ribadisce che, contrariamente a quanto prospettato con l'appello, il recesso non sia avvenuto con la comunicazione del 25.02.2020 ma con la lettera del 15.11.2019 in cui non è stata fatta menzione alcuna della causa sottesa al recesso.
In ordine al terzo motivo ritiene sia ampiamente provato l'adempimento, in collaborazione con l'Avv. Boccalatte, nella gestione del contezioso tributario ed illustra sinteticamente l'attività prestata come documentata in atti (da n. 43 a 50), tra cui i conteggi predisposti ed utilizzati nella controversia tributaria, i verbali di contraddittorio con l'ufficio tributario, lo scambio di varie mail tra Avv. Boccalatte, Dott. e . CP_1 CP_6
Ritiene poi irrilevante che la fase contenziosa si sia chiusa con una conciliazione che, semmai, attribuirebbe ai professionisti il diritto ad un maggiore compenso rispetto a quello già convenuto.
Propone quindi appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ridotto la penale per recesso anticipato prevista dall'art. 13 della lettera integrativa del
29/08/2017, da € 32.621,75 (come convenuta in contratto), da € 8.996,65.
Ritiene innanzitutto, che il Tribunale sia incorso in errore nella ricostruzione del fatto, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto si fosse automaticamente prorogato sino al 31.12.2021.
In senso contrario deduce che l'incarico (con il contratto del 29/08/2017) fosse stato originariamente conferito fino al 31 dicembre 2021 e che, da tale data, il contratto si sarebbe rinnovato annualmente, salvo disdetta formalmente comunicata con il preavviso previsto.
Conseguentemente sarebbe errata anche la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che il recesso sia stato esercitato dal cliente "in prossimità della scadenza dell'anno solare".
pagina 15 di 30 Osserva che secondo l'art. 1384 c.c. la penale può essere equamente ridotta dal Tribunale solo se l'ammontare della stessa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento.
Precisa che nel caso in esame il contratto di prestazione d'opera intellettuale per la "consulenza generica" e "di commercialista della società" prevedeva, in deroga all'art. 2237 c. 1 c.c., che il recesso del cliente potesse avvenire solo dopo il 31/12/2021, con un preavviso di sei mesi, e che, in caso contrario, eventuali recessi anticipati avrebbero comportato il pagamento di una penale pari ai compensi maturandi fino alla scadenza, detratta una quota forfettaria del 12,50% per spese di studio risparmiate.
Rileva che le pattuizioni raggiunte dalle parti in sede contrattuale siano esattamente conformi alle conseguenze del recesso ad nutum disciplinato dall'art. 2377, 1° comma, c.c. in relazione all'art. 2227 c.c..
Ritiene quindi che la penale pattuita non si traduca affatto in un ingiustificato arricchimento, essendo al contrario volta a compensare il mancato guadagno del professionista, tale essendo l'interesse che deve essere apprezzato ex art. 1384 c.c..
III) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo di gravame è in parte generico (con quanto ne consegue ai fini di cui all'art. 342 c.p.c.), in parte non censura tutte rationes decidendi illustrate dal Tribunale ed è comunque infondato nel merito.
1.1) Nella motivazione della decisione, per la parte afferente al compenso dovuto per le prestazioni c.d. generiche di commercialista, il Tribunale ha spiegato che:
- è stata la stessa opponente a riconoscere che “il rapporto contrattuale tra le parti oggi in causa proseguiva regolarmente fino alla fine dell'anno 2019”;
- nessuna contestazione avente carattere di specificità è stata mossa dall'opponente in relazione alle fatture proforma n. 474/2019 e 1021/2019;
- il dott. ha comunque fornito ampia documentazione a dimostrazione dell'attività CP_1 professionale complessivamente svolta in favore di nell'anno 2019. Parte_1
Come è noto secondo la giurisprudenza “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia pagina 16 di 30 fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del
06/07/2020).
Nel caso di specie con il gravame non ha svolto alcun rilievo critico in ordine alla Parte_1 valenza probatoria dell'espresso riconoscimento, da parte sua, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Dott. per l'anno 2019. CP_1
Parimenti non ha svolto un'argomentata e specifica censura in relazione alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha spiegato che nel caso di specie le contestazioni dell'opponente siano state generiche e prive di specificità.
con il gravame, più semplicemente: Parte_1
- ha sostenuto che il Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione comprovante le contestazioni stragiudiziali (missive del 15.11.2019 e del 25.02.2020), senza peraltro spiegare in che termini una contestazione stragiudiziale possa per ciò solo implicare una contestazione formulata negli atti processuali e valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- ha sostenuto che il Tribunale non abbia minimamente tenuto conto dei rilievi svolti da Pt_1
nei propri scritti difensivi senza illustrarli, senza indicare quali siano tali scritti difensivi
[...]
(pag. 16 appello) e/o facendo integrale rimando alle argomentazioni difensive svolte nelle note di trattazione della prima udienza e/o nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 18 appello) senza spiegare in che termini quanto esposto in quelle sedi possa integrare una contestazione avente carattere di specificità dei fatti oggetto di causa.
E' corretto il rilievo del Tribunale secondo il quale con l'atto di citazione in opposizione Pt_1
si era limitata genericamente a dedurre che il Dott. non avesse offerto prova di avere
[...] CP_1
eseguito le prestazioni richieste in pagamento.
In disparte del rilievo che “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.” (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020) è corretta l'osservazione del
Tribunale secondo la quale una simile difesa (pur se considerata alla stregua di una contestazione pagina 17 di 30 dei fatti) debba stimarsi generica ove rapportata alle prestazioni dovute dal professionista analiticamente indicate nelle due fatture proforma ed ulteriormente specificate in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
In definitiva con il motivo di gravame la società si è difesa nel merito della prova Parte_1 dell'esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento ma non ha preso posizione sul valore attribuito al suo riconoscimento (in merito alla regolare prosecuzione del rapporto fino alla fine dell'anno 2019) né ha spiegato motivatamente la ragione per la quale non sia corretta l'applicazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale.
1.2) Si osserva che non ha svolto contestazioni aventi carattere di specificità Parte_1
nemmeno a seguito della costituzione del dott. . CP_1
Costituendosi nel primo grado il dott. in effetti ha ulteriormente esplicitato l'attività svolta CP_1 nel corso dell'anno 2019 con parallelo analitico richiamo dei corrispondenti documenti giustificativi.
Nelle successive note depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione nonché nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. non ha preso posizione sulle specificazioni operate Parte_1
dal dott. (salva la deduzione che quell'attività professionale era stata svolta da altri CP_1
soggetti, di cui infra), essendosi piuttosto limitata alla generica deduzione secondo la quale il dott. non fosse stato in grado di dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni CP_1
professionali.
Se è vero che l'indistinto rimando operato dal Tribunale ai documenti giustificativi prodotti dal dott. (docc. da 009 a 041) sia estremamente generico, è altrettanto vero che il contenuto CP_1
rappresentativo di tali documenti è stato ben esplicitato negli atti di causa di parte convenuta opposta.
Ad ogni modo, quanto all'attività di consulenza ed assistenza per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria:
- i docc. 009, 011, 012 hanno ad oggetto lo scambio di mail tra il personale dello ed CP_8
il dott. IC con cui lo indica la documentazione di cui necessita lo per CP_8 CP_8
la predisposizione delle richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA 2019,
l'effettivo invio allo della documentazione richiesta, la formale presentazione (da CP_8
pagina 18 di 30 parte dello ) delle richieste di rimborso/utilizzo in compensazione, con successive CP_8
Cont spiegazioni date dallo al personale di circa le modalità di utilizzo di tale CP_8
credito;
- i docc. 010, 013, 014 sono le copie modelli trimestrali IVA 2019 (2° e 3° trimestre) ed annuali
Iva 2019 (periodo d'imposta 2018) con ricevuta di presentazione in cui il Dott. viene CP_1
indicato (mediante codice fiscale) come soggetto incaricato alla presentazione;
- il doc. 015 ha ad oggetto uno scambio mail tra lo ed il dott. IC relativo alle CP_8
dichiarazioni Iva 2019 già presentate con richiesta di ulteriore documentazione per poter predisporre (da parte dello ) una dichiarazione integrativa;
CP_8
- i docc. 016, 017 hanno ad oggetto scambio mail del giugno - luglio 2019 tra lo ed CP_8
Cont
concernenti la predisposizione e la trasmissione (da parte dello ) delle CP_8
dichiarazioni IRAP e UNICO 2018;
- il doc. 018 è la copia dichiarazione dei redditi EPV con ricevuta di presentazione;
- i docc. 019, 020, 021, 022 sono le copie delle Certificazioni Uniche 2019 con ricevute di presentazione da parte del dott. (sempre indicato mediante codice fiscale); CP_1
- il doc. 023 è una mail del febbraio 2019 con cui lo informa EPV dell'avvenuto CP_8
deposito in camera di commercio del bilancio della società 2018;
- i docc. 024, 025 hanno ad oggetto uno scambio mail di ottobre 2010 tra lo e la CP_8
Cont
dell'ottobre 2019 relativo all'avvenuta presentazione (da parte dello ) modello CP_8
770/2019;
- i docc. 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 hanno ad oggetto la verifica dei dati, la predisposizione e la presentazione da parte dello delle liquidazioni periodiche IVA CP_8
(LIPE) afferenti al primo, secondo e terzo trimestre 2019;
- doc.ti 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 hanno ad oggetto lo scambio mail per redazione e presentazione esterometri (comunicazione all' i dati delle fatture di Controparte_3
operazioni transfrontaliere) da maggio ad ottobre 2019;
Cont
- doc. 041 è una mail dello del giugno 2019 con cui vengono date istruzioni ad CP_8 in merito all'indicazione documentazione da inserire nel libro inventari.
In definitiva il dott. , relativamente all'anno 2019 ha ampiamente dimostrato che il suo CP_1
Studio si è occupato della consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni pagina 19 di 30 fiscali obbligatorie.
Quanto al bilancio (esercizio 01/10/2017 - 30/09/2018) i docc. 023 e 064 afferiscono alla redazione ed al successivo deposito del bilancio in camera di commercio dopo la sua approvazione.
Quanto al bilancio relativo all'esercizio 01/10/2018 - 30/09/2019 (fermo rimanendo che il mandato è stato revocato a novembre 2019 ed è quindi plausibile che lo studio non abbia CP_1
potuto espletare tutti gli adempimenti connessi) si richiamano i seguenti documenti:
- doc. 41 relativo alla consulenza ed assistenza per la regolare tenuta del libro degli inventari, quest'ultimo utile per rilevare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa e strumentale alla redazione del bilancio;
- il doc. 067 ha ad oggetto uno scambio mail del settembre 2019 concernente la verifica del Cont bilancio infrannuale al 31.07.2017 (demandata da al dott. ) con conseguente richiesta CP_1
di documenti allo , loro trasmissione e valutazione da parte dello . CP_5 CP_8
Quanto all'attività di consulenza, premesso che spesso la stessa viene data in forma verbale ed informale e che la società non ha in proposito lamentato specifici inadempimenti, si Parte_1
rimarcano i seguenti documenti:
- doc. 012 circa le indicazioni per utilizzare i crediti IVA;
- doc. 041, circa le indicazioni per la tenuta del libro degli inventari;
- doc. 066 circa indicazioni per le modalità di richiesta dei carichi pendenti.
1.3) Quanto al rilievo di secondo il quale gran parte delle prestazioni professionali Parte_1
erano state svolte a partire dal febbraio 2019 dallo studio che a sua volta si era avvalso CP_4 dell'opera del dott. IC e che il Dott. si era invece limitato al solo invio telematico CP_1
delle dichiarazioni, si osserva che:
- il Dott. ha ben spiegato (nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed in replica a quanto CP_1
dedotto da nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) che Dott. IC in realtà, era Parte_1
Cont stato incaricato dalla società (in sostituzione della Dott.ssa già dipendente della Per_1 medesima società sino al marzo 2019 e “responsabile contabile” della stessa) della comunicazione allo dei dati contabili estratti dal programma gestionale interno alla CP_8
pagina 20 di 30 società, dati contabili che poi venivano controllati, elaborati ed utilizzati ai fini della presentazione delle varie dichiarazioni fiscali;
- è tardiva, l'allegazione in fatto operata da con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1
secondo la quale la ragione dello scambio di corrispondenza tra il Dott. IC e il Dott. CP_1
fosse da individuarsi nella necessaria collaborazione in caso di subentro di un nuovo professionista (lo studio che avrebbe sostituito il Dott. a partire da febbraio 2019). CP_4 CP_1
Tale allegazione oltre tutto non si concilia con quanto dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ove ha rappresentato che il rapporto professionale con il Dott. era Parte_1 CP_1 regolarmente proseguito fino alla fine dell'anno 2019, che il recesso era avvenuto nel novembre
2019 con passaggio successivo delle consegne.
D'altro canto, se la società si fosse effettivamente rivolta ad un altro studio professionale già nel febbraio 2019 disponendo dei dati contabili informatizzati in un programma gestionale interno
(circostanza allegata dal dott. e non oggetto di specifica contestazione), non è dato capire CP_1
la ragione per la quale l'invio delle varie dichiarazioni dovesse ancora essere effettuato tramite il
Dott. . CP_1
Le argomentazioni difensive svolte dal dott. circa il ruolo del dott. IC sono CP_1
riscontrate:
- dal doc. 008 convenuto, avente ad oggetto lo scambio mail tra il dott. IC e lo CP_8
ove il primo comunica (a fine novembre 2019) di avere appreso che il dott. non si
[...] CP_1
Cont sarebbe più occupato degli adempimenti legati ad .
- dal doc. 009 convenuto, in particolare dalla mail del 16.07.2019 con cui il dott. IC
( ) chiede al personale dello di cosa quest'ultimo necessiti per CP_5 CP_8
predisporre ed inviare il Modello IVA TR (2019) ed a tale mail risponde il personale dello CP_8
indicando la documentazione necessaria cui poi segue l'effettivo invio da parte del
[...]
dott. IC dei registri e della documentazione richiesta;
- dal doc. 026 convenuto, in particolare nella mail del 21.05.2019 in cui il dott. IC riferisce di avere compreso che gli adempimenti relativi alla presentazione della LIPE (Liquidazioni
Periodiche IVA) sarebbero rimasti a carico dello mentre lo si sarebbe CP_8 CP_5
occupato di fornire i relativi dati;
- dai docc. 22, 23 opponente ove sembra comprendersi che il dott. IC inviasse allo studio pagina 21 di 30 i files estratti dal programma aziendale per i successivi adempimenti fiscali. CP_1 CP_10
La circostanza che il dott. avesse riconosciuto di avere già iniziato a collaborare con il CP_1
dott. IC per il passaggio di consegne (doc. 10 appellante), non può avere alcun valore confessorio non indicandosi da quando fosse già iniziato il passaggio di consegne e considerato che nella mail in esame il dott. si era limitato a riconoscere che al 13.12.2019 (data della CP_1
mail) fosse già iniziato il passaggio di consegne a fronte di un recesso avvenuto nel precedente mese di novembre 2019.
1.4) Quanto all' “esorbitanza” del compenso richiesto, si osserva che le parti hanno convenuto un compenso forfettariamente determinato, che è pacifico che il compenso richiesto con le due fatture oggetto di causa non abbia superato l'importo complessivamente pattuito (nulla in tal senso è stato dedotto con il gravame), che le prestazioni del Dott. si sono sostanzialmente CP_1
protratte sino a fine anno 2019 ovverosia sino al mese di dicembre 2019 durante il quale è avvenuto il passaggio di consegne, ragione per la quale è apodittica l'affermazione secondo cui il quantum sia esorbitante e sproporzionato.
Vale la pena rilevare che con il motivo di gravame, l'appellante non sostiene che l'attività concretizzatasi nel passaggio di consegne debba essere prestata a titolo gratuito né che il compenso forfettario pattuito su base annua debba essere in ipotesi rapportato a sole 11 mensilità, con esclusione quindi di quella di dicembre.
2) Quanto al secondo motivo di appello di si rileva che le parti, attraverso la scrittura Parte_1
privata in data 20.12.2016 poi integrata in data 29.08.2017 hanno stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale (avente ad oggetto la c.d. generica attività di commercialista) con efficacia quinquennale dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021, con tacito rinnovo annuale alla prima scadenza e con facoltà di esclusione del tacito rinnovo in caso di comunicazione inviata sei mesi prima della naturale scadenza (art. 3 scrittura integrativa).
Le parti, nella scrittura integrativa, hanno poi previsto all'art. 13 che “Il recesso del cliente, senza alcun obbligo di motivazione, potrà avvenire solo dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3 dandone comunicazione scritta al Professionista, a mezzo lettera raccomandata a/r pagina 22 di 30 oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata, con un preavviso di 6 mesi rispetto alla scadenza. Eventuali recessi del cliente prima della data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3 saranno comunque ritenuti validi e non impugnabili, ma comporteranno in capo al cliente l'obbligo di pagamento entro 30 giorni dal recesso di una penale per recesso anticipato pari ai compensi rimasti da maturare dalla data del recesso anticipato sino alla scadenza, nella misura prevista dall'art. 4, detratta una quota pari al 12,5% a titolo di spese di studio risparmiate dal Professionista forfettariamente considerate”.
Il par. 3 appena menzionato è l'art. 3 con cui le parti hanno previsto la scadenza inizialmente quinquennale del contratto (fino al 31.12.2021) con successiva proroga di anno in anno salvo disdetta da mandarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Come è noto secondo la giurisprudenza “La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma
1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso” (Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018).
Si osserva che la penale, per come pattuita, riconosce al professionista un importo sostanzialmente equipollente al corrispettivo dovuto sino alla scadenza naturale del contratto fissata al 31.12.2021 e che il diritto ad un simile indennizzo non è invece contemplato dal disposto di cui all'art. 2237 c.c. (recesso del cliente in contratto di prestazione d'opera intellettuale) a differenza di quanto disposto dall'art. 2227 c.c. (recesso del committente nel contratto di lavoro autonomo).
La stessa giurisprudenza ha dato atto che “Nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al pagina 23 di 30 professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno”
(Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27938 del 29/10/2024).
2.1) Ciò premesso, con il motivo di gravame non si duole dell'interpretazione data dal Parte_1
Tribunale alle pattuizioni contrattuali ma si duole del fatto che il Tribunale non abbia qualificato il suo recesso alla stregua di un recesso per giusta causa, in quanto tale non soggetto alla corresponsione della penale.
Con l'atto di gravame l'appellante ha richiamato la disciplina della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. (in tema di rapporto di lavoro subordinato).
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica del diritto di recesso, si rileva che non è del tutto corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui in occasione del recesso del novembre
2019 non abbia indicato le ragioni ad esso sottese. Parte_1
E' vero che nella missiva del 15.11.2019 ha dichiarato di recedere ex art. 2237 c.c., Parte_1
ma è anche vero che nella medesima comunicazione la stessa si duole del fatto che il Parte_1
dott. abbia consentito alla di stabilire sede legale presso lo studio del CP_1 Controparte_11
commercialista.
Anche per quanto riguarda le contestazioni svolte in sede giudiziale ed entro il maturare delle preclusioni assertive, ha posto a fondamento della giusta causa di recesso solamente la Parte_1
“questione” della sede legale della Testa Caffè S.r.l. non anche il pregresso inadempimento del dott. alle obbligazioni contrattuali sul medesimo gravanti. CP_1
Se con l'atto di citazione in opposizione ha anche lamentato il difetto di prova da Parte_1 parte del Dott. dell'esecuzione delle prestazioni c.d. generiche contrattualmente pattuite CP_1 relativamente all'anno 2019, ciò ha fatto al precipuo fine di non corrispondere gli specifici importi richiesti in pagamento dal professionista a tale titolo non anche per giustificare il proprio recesso dal contratto.
La relativa questione, oltre che infondata per quanto appena detto in relazione al primo motivo di impugnazione principale, è quindi prima ancora inammissibile in quanto tardivamente prospettata.
pagina 24 di 30 2.3) Nel merito, si rileva che il Dott. non fosse tenuto a contestare stragiudizialmente le CP_1
missive con cui aveva comunicato il proprio recesso, venendo in rilievo l'esercizio di Parte_1
un diritto potestativo rispetto al quale il Dott. si trovava in mero stato di soggezione. Ne CP_1
consegue che tale silenzio non può equivalere a mancata contestazione del fatto posto a fondamento del recesso.
Il Dott. ha poi ampiamente contestato in sede giudiziale le circostanze a tale scopo dedotte CP_1
dalla società Parte_1
2.4) Non corrisponde al vero che il Tribunale (rispetto alle allegazioni tempestive dell'opponente) non abbia motivato in relazione all'insussistenza della giusta causa di recesso.
Al contrario, il Tribunale ha aderito appieno alle deduzioni difensive del Dott. in ordine CP_1 all'assenza di una posizione di concorrenza tra la società e la Testa Caffè s.r.l.. Parte_1
Su tale questione (difetto di concorrenza tra le due società) non ha formulato alcuna Parte_1
specifica censura.
La deduzione dell'esistenza di contenziosi tra la società con società riconducibili a Parte_1
(ed in particolare al contenzioso insorto con la società non è stata CP_6 CP_7
introdotta nel giudizio di primo grado entro il maturare delle preclusioni assertive, ragione per la quale il Tribunale non avrebbe dovuto scrutinare tale circostanza ai fini della decisione nel merito.
Si rileva infine che il semplice fatto di avere consentito ad una società che si assume concorrente di fissare la propria sede legale presso lo studio del medesimo commercialista, non integra un inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dal dott. . CP_1
Ne conseguirebbe, quindi, che nel caso di specie potrebbe tutt'al più ipotizzarsi il venir meno del rapporto fiduciario esistente tra le parti (per motivi afferenti alla sfera personale della Parte_1 astrattamente riconducibile all'art. 2337 c.c. che nel caso concreto è stato pattiziamente derogato.
4) Quanto al terzo motivo di non vi è censura in ordine al fatto che: Parte_1
- non è vietato alla parte che sia coinvolta in un contenzioso tributario di farsi assistere congiuntamente da un avvocato e da un dottore commercialista;
pagina 25 di 30 - l'incarico professionale conferito al Dott. è documentato per iscritto;
CP_1
- l'elencazione degli adempimenti indicati in contratto è meramente esemplificativa e non esaustiva;
- il quantum è stato espressamente pattuito tra le parti;
- nel medesimo contratto si riconosce espressamente che è stata svolta la fase precontenziosa
(contraddittorio con l'Agenza delle Entrate di Cuneo in sede di verifica).
Tralasciando la genericità delle contestazioni mosse entro il maturare delle preclusioni assertive pur a fronte della specifica descrizione da parte del dott. in sede di comparsa di CP_1 costituzione e risposta dell'attività svolta mediante puntuale richiamo della corrispondente documentazione giustificativa (essendosi la società limitata a dedurre che tutta o quasi Parte_1 tutta la fase contenziosa fosse stata svolta dall'Avv. Boccalatte), il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta (docc. 043-062 convenuto) dimostrasse appieno che il Dott. CP_1
aveva svolto il mandato in collaborazione con l'Avv. Boccalatte, essendosi il commercialista occupato di fornire indicazioni e consulenza sugli aspetti propriamente contabili, partecipando anche alla redazione delle memorie difensive.
Tanto ha ritenuto sufficiente il Tribunale ai fini della liquidazione dei compensi contrattualmente pattuiti.
Tralasciando l'attività svolta in relazione al contraddittorio con l' (in quanto Controparte_3
espressamente riconosciuta come effettuata nello stesso mandato conferito al dott. , CP_1
doc. 001.06 convenuto opposto), i documenti in atti danno per l'appunto riscontro dell'attività complessivamente svolta dal dott. come descritta dal Tribunale: CP_1
- docc. 052, 053, 055, 056, 057 hanno ad oggetto lo scambio di mail tra l'Avv. Boccalatte, il
Dott. (ed anche ) concernenti le valutazioni in merito al possibile ricorso alla CP_1 CP_6
procedura di accertamento con adesione (e relativi conteggi);
- il doc. 54 è uno scambio mail tra il dott. ed l'Avv. Boccalatte avente ad oggetto il CP_1
reperimento della documentazione fiscale utile ai fini del contenzioso tributario;
- i docc. 58, 59 sono uno scambio mail tra l'Avv. Boccalatte ed il Dott. con cui i CP_1
professionisti si confrontano sul contenuto, sulla concreta redazione del ricorso alla CTP e su eventuali correttivi da apportare;
- i docc. 60, 61, 62 sono uno scambio mail tra il dott. e l'Avv. Boccalatte concernenti il CP_1
pagina 26 di 30 reperimento di nuova documentazione ai fini della redazione di ulteriori memorie illustrative e la richiesta dell'Avv. Boccalatte di confronto sul contenuto di tali memorie illustrative anche alla luce delle memorie depositate dall'Ufficio tributario.
Con il gravame non chiarisce per quale ragione la collaborazione intercorsa tra i due Parte_1
professionisti possa essere negata per il solo fatto che la firma degli atti processuali sia riferibile all'Avv. Boccalatte e questa Corte ritiene corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui ciascun professionista dovesse contribuire alla difesa del cliente, ciascuno sulla base delle proprie competenze. D'altro canto, la documentazione appena (sinteticamente) richiamata dimostra per l'appunto l'esistenza di un proficuo confronto tra i due professionisti in ordine alle scelte strategiche, alla redazione del ricorso e degli altri atti processuali.
L'appellante non spiega perché il compenso sia eccessivo e sproporzionato soprattutto considerando che lo stesso è stato contrattualmente pattuito.
Conseguentemente è irrilevante che l'Avv. Boccalatte abbia richiesto in pagamento un compenso inferiore, non avendo neanche dedotto che il compenso richiesto dal Dott. sia Parte_1 CP_1
difforme da quello contrattualmente pattuito.
Priva di rilievo decisorio è la circostanza che il contenzioso sia stato definito mediante conciliazione, non avendo l'appellante spiegato la ragione per la quale la conciliazione possa comportare la riduzione (piuttosto che un incremento come dedotto dal dott. ) del CP_1
compenso.
3) Passando alla disamina dell'appello incidentale del Dott. , la società si è CP_1 Parte_1 difesa rilevandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sostenendo che la ratio decidendi illustrata dal Tribunale non sia stata adeguatamente contestata in relazione alla ricostruzione del contenuto dell'accordo contrattuale ed alle ragioni sottese alla riduzione della penale.
L'assunto non è condivisibile in quanto con l'appello incidentale il dott. ha adeguatamente CP_1
individuato il capo della sentenza oggetto dell'impugnazione, i motivi in fatto ed in diritto sottesi alle censure mosse e la diversa decisione che il Tribunale avrebbe dovuto assumere.
3.1) Ciò premesso, l'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
pagina 27 di 30 Come già in precedenza illustrato, le parti hanno chiaramente inteso derogare al disposto di cui all'art. 2237 c.c. riconoscendo al professionista un importo sostanzialmente equipollente al compenso che questi avrebbe dovuto percepire in assenza di anticipato recesso.
E' del tutto ragionevole sostenere che l'importo della penale sia stato così parametrato perché il dott. , nel pattuire una durata quinquennale del contratto con facoltà di recesso per il CP_1 cliente, ha assunto l'impegno di garantire un servizio quinquennale con conseguente necessità di approntamento di mezzi e risorse adeguate a tale scopo.
Non è corretto il rilievo del Tribunale secondo il quale il contratto fosse stato già “prorogato” sino al dicembre 2021, in quanto il dicembre 2021 rappresentava per l'appunto la prima scadenza contrattuale (prima della quale il cliente non avrebbe potuto recedere), cui sarebbe poi potuta seguire la proroga di anno in anno salvo tempestiva disdetta.
Attesa la pattuizione di un termine quinquennale di durata prima del quale non era possibile alcun recesso ad nutum (stante la rinuncia contrattualmente pattuita) la riduzione della penale parametrata al termine di preavviso di sei mesi comporterebbe ad avviso di questa Corte la surrettizia reintroduzione della facoltà di recesso che le parti hanno chiaramente inteso escludere fino al 31.12.2021.
Escluso (come ritenuto dal Tribunale e non oggetto di appello principale) che la penale abbia determinato già in astratto uno squilibrio negoziale, si rileva che la riduzione della penale operata in concreto dal Tribunale si risolve di fatto nella sostituzione di un criterio contrattualmente pattuito con un diverso criterio da stimarsi arbitrario in quanto non riconducibile ad alcuna plausibile manifestazione di volontà delle parti e financo contraria alle loro pattuizioni.
Si consideri oltre tutto che, ove non fosse stata pattuita la penale, la deroga in un contratto di durata al disposto di cui all'art. 2237 c.c. avrebbe comunque comportato il diritto del professionista al compenso dovuto sino alla scadenza del contratto (arg. Corte di Cassazione, Sez.
L, Sentenza n. 22786 del 07/10/2013; conforme Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24367 del 01/10/2008), segno evidente che la penale sub iudice non possa ritenersi in concreto eccessiva ove rapportata al diritto al compenso comunque spettante al professionista, ovverosia avuto pagina 28 di 30 riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento ex art. 1384 c.c..
4) In accoglimento dell'appello incidentale, la società deve pertanto essere condannata Parte_1 al pagamento in favore del dott. dell'intero importo capitale oggetto di decreto ingiuntivo CP_1
(€ 84.419,47) in luogo del minor importo di indicato dal Tribunale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi come già liquidati nella sentenza di primo grado
(importo e decorrenza non oggetto di gravame).
5) Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve statuire ex novo sulle spese di lite tenendo conto dell'esito complessivo dell'intero giudizio (Corte di Cassazione, Sez.
3, Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
In particolare, stante la debenza di tutte le somme oggetto di ingiunzione di pagamento, le spese della fase monitoria, come liquidate già in quella sede, devono nuovamente essere poste a carico di nella misura di € 2.100,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre 15 % per spese Parte_1
generali, I.v.a. e C.p.a..
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande di pagamento del dott. , della complessità e della molteplicità delle questioni CP_1
trattate), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22 (quindi prescindendo dalle note spese depositate dalle parti anteriormente a tale riforma).
Le spese del presente gravame vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Sono documentate spese per € 777,00 per C.U.
pagina 29 di 30 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 la società è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza n. 515/23 del Tribunale di
Cuneo pubblicata in data 13.07.2023, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo capitale di € 84.419,47 (in luogo della minore somma indicata dal
[...]
Tribunale), oltre interessi di mora come già liquidati in primo grado;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite come segue: Parte_1 CP_1
- per la fase monitoria, € 406,50 per esposti, € 2.100,00 per compensi;
- per il primo grado di giudizio € 14.103,00 per compensi,
- per il presente gravame € 777,00 per esposti, € 9.991,00 per compensi,
- in ogni caso oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 109/2024 promossa da:
(C.F. , già con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'avv. Membretti Luca e dell'avv. Piccione Enrico, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Saviozzi Riccardo, CP_1 C.F._1
appellato appellante incidentale
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 17.01.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
16.01.2025)
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 30 Per Parte_1
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata n. 515/2023, Repert. n. 935/2023 pubblicata in data 13 luglio 2023, emessa dal
Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Giusy Ciampa, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. 2555/2020 di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 855/2020, R.G.
1505/2020 pubblicato in data 30 giugno 2020, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così giudicare:
In via principale, accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, con esso accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante (già Parte_1 [...]
C.F. e IVA ), con sede in Milano (MI), Via Montefeltro 4, 20156 Parte_3 P.IVA_1
Milano in persona del legale rappresentante pro-tempore qui di seguito ritrascritte:
“CONCLUSIONI
Nel merito, in via principale:
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da (già in Parte_1 Parte_3 favore del Dott. per le causali azionate in via monitoria e, per l'effetto, revocare CP_1
e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 855/2020 (R.G. n.
1505/2020) emesso dal Tribunale di Cuneo in data 30 giugno 2020, il tutto per le ragioni esposte in atti.
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare (già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_3 tempore, al pagamento della somma eventualmente accertata come dovuta all'esito del giudizio a favore del Dott. in virtù del contratto intercorso tra le parti per le prestazioni professionali CP_1 effettivamente rese da quest'ultimo ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per le ragioni esposte in atti, al netto della penale, prevista contrattualmente all'art. 13 del Contratto intercorso tra le parti, dichiarata come non dovuta a fronte del recesso per giusta causa da parte dell'opponente per le ragioni esposte in atti ovvero, in via ulteriormente gradata, laddove il giudice ritenesse non provata la giusta causa del recesso operato da l'allora Parte_3 ritenendo invece applicabile l'art. 13 del Contratto intercorso tra le parti, condannare
[...] quest'ultima società al pagamento dell'importo risultante come dovuto anche a titolo di penale per il recesso contrattuale, previa, inter alia, riduzione della stessa ex art. 1384 c.c. anche
pagina 2 di 30 secondo equità.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di lite e compensi professionali di causa” respingendo, per l'effetto, tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Dott.
nei confronti dell'appellante nonché l'appello incidentale promosso. CP_1 Parte_1
In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
Cassa avvocati come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
1) respingere l'appello proposto dalla (già perché infondato Parte_1 Parte_3
in fatto ed in diritto;
2) accogliere l'appello incidentale proposto dal Dott. e, per l'effetto, in parziale CP_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiarare tenuta la (già Parte_1 Parte_3
a pagare l'intero importo convenuto a contratto a titolo di penale e, così, condannarla a
[...] pagare l'ulteriore somma di € 23.625,10, oltre C.P.A. ed IVA come per legge, pari a quella di
€ 29.975,53, già comprensiva di C.P.A. ed IVA nella percentuale attualmente di legge, oltre interessi legali al saggio di cui al d. lgs. 231/2002 ex art. 1284 c. 4 c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso per d.i. e fino al saldo definitivo e, così, accogliere (per intero) le conclusioni di merito del giudizio di primo grado, che si riportano:
“respingere l'opposizione ex adverso proposta contro il decreto n. 855/2020 emesso in data 26-
30/06/2020 dallo stesso Ill.mo Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, confermare detto decreto ovvero, in via subordinata, accertare, dichiarare tenuta e condannare comunque la Parte_3
(ora nota aggiunta), in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] Parte_1 pagare al Dott. per le causali di cui in premessa, la somma di € 66.534,89, oltre CP_1
CPI ed IVA come per legge, all'attualità pari al 4% ed al 22% del subtotale e, quindi, rispettivamente pari ad € 2.661,40 e ad € 15.223,18 e, così, la somma capitale totale (salve variazioni CPI ed IVA) di € 84.419,47, ovvero altra veriore somma ritenuta di giustizia, comunque oltre interessi di mora cui al d. lgs. 231/2002 a decorrere dal 01/03/2020 sulle somme dovute a titolo di corrispettivi e relativi accessori, oltre interessi legali al saggio di cui al
pagina 3 di 30 medesimo d. lgs. ex art. 1284 c. 4 c.c. a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso sulle somme dovute a titolo di penale per il recesso anticipato e relativi accessori, fino al saldo definitivo, oltre le spese del procedimento d'ingiunzione”.
Con vittoria di spese e compensi anche per questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
La società (poi divenuta proponeva opposizione avverso il Parte_3 Parte_1
decreto n. 855/2020 in data 30.06.2020 emesso dal Tribunale di Cuneo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del dott. dell'importo complessivo di € 84.419,47 CP_1 quale corrispettivo dovuto in virtù di due incarichi professionali, ovvero quello “generico di commercialista” esercitato fino al recesso (sulla base del quale era stata avanzata la richiesta di pagamento, al netto di accessori, di € 32.621,75 a titolo di penale contrattualmente pattuita oltre al saldo di quanto ancora non corrisposto alla data del recesso pari ad € 7.015,52) e quello per la gestione di una pratica di contenzioso tributario (sulla base del quale era stata avanzata la richiesta di pagamento € 26.897,62, oltre accessori).
L'opponente, pur non contestando l'esistenza ed il contenuto dei contratti stipulati tra le parti, contestava la pretesa azionata in via monitoria e chiedeva la revoca del decreto opposto.
Quanto al primo incarico, si doleva della mancata dimostrazione dell'esecuzione delle prestazioni professionali poste a fondamento della richiesta di pagamento.
Lamentava la scorretta condotta professionale del dott. il quale aveva permesso lo CP_1
stabilimento presso il suo studio della sede legale di una società in diretta concorrenza con l'allora ed in particolare della società Testa Caffè S.r.l. (riferibile al signor Parte_3
precedente socio e presidente del consiglio di amministrazione dell'opponente CP_2 con cui all'epoca era in corso un contenzioso).
Rilevava quindi che il recesso fosse avvenuto per “giusta causa” e, inoltre, evidenziava che l'importo richiesto a titolo di penale per il recesso anticipato fosse manifestamente eccessivo.
Quanto al secondo incarico, deduceva che le prestazioni richieste in pagamento fossero state in realtà eseguite da un altro professionista.
pagina 4 di 30 Si costituiva in giudizio il Dott. concludendo per il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base della prova scritta costituita dai contratti conclusi fra le parti che in punto quantum, indicavano somme precise, sia per quanto riguardava le prestazioni professionali sia per quanto riguardava la penale conseguente al recesso anticipato.
Evidenziava la genericità e la pretestuosità della doglianza concernente il difetto di prova dell'adempimento dell' “incarico generico”, elencando l'attività svolta anche mediante richiamo di specifici documenti a dimostrazione di quanto assunto.
Deduceva che, a seguito del recesso, il passaggio di consegne e della documentazione era avvenuto nel mese di dicembre 2019 ragione per la quale le prestazioni professionali erano state rese sino al dicembre 2019.
Contestava la sussistenza della giusta causa del recesso.
Premetteva che il mero fatto di avere eventualmente concesso ad un altro cliente concorrente di porre la sua sede legale presso lo studio del medesimo commercialista non poteva costituire inadempimento del professionista tale da giustificare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
In ogni caso osservava che le attività esercitate dalle due società non erano in concorrenza fra loro, atteso che la Testa Caffè s.r.l. aveva ad oggetto (tra le altre cose) il commercio all'ingrosso di caffè mentre l'opponente aveva ad oggetto (tra le altre cose) la somministrazione ed il commercio al dettaglio del medesimo prodotto.
Riteneva congruo l'importo della penale in quanto parametrato al compenso annuo previsto, alla durata dell'incarico anche considerata la decurtazione del 12,5% a titolo di spese di studio forfettariamente considerate.
Quanto al secondo incarico, avente ad oggetto la gestione del contezioso tributario, rilevava che il mandato era stato svolto in cooperazione tra il Dott. e l'Avv. Boccalatte. CP_1
Deduceva poi che i compensi erano stati espressamente convenuti, erano inferiori a quanto previsto dal D.M. 140/2012, art. 28 commi 2 e 3 ed illustrava, anche mediante richiamo dei documenti prodotti, l'attività professionale svolta da entrambi i professionisti incaricati.
Sulla sentenza di primo grado.
pagina 5 di 30 Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, con sentenza n. 515/2023 pubblicata il
13/07/2023, il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava la società opponente al pagamento in favore di del minor importo di CP_1
€ 43.029,00 oltre interessi di mora ex D.lvo n. 231/2002 dal 01.03.2020 sino al saldo effettivo nonché dell'importo di € 11.414,95 oltre interessi di mora ex D.lvo n. 231/2002 dal 05.06.2021 sino al saldo effettivo;
- poneva le spese del giudizio di merito a carico dell'opponente.
Il Tribunale premetteva che l'esistenza dei due contratti stipulati tra le parti fosse documentata e comunque pacifica in corso di causa.
Quanto all'incarico c.d. generico, dalla lettura della scheda negoziale l'incarico risultava conferito fino al 31.12.2021, con rinnovo tacito annuale alla scadenza.
Lo stesso aveva ad oggetto attività di consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d'esercizio e nelle relazioni collegate obbligatorie, nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, studi di settore, IVA) e consulenza e assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa.
Le parti avevano previsto un corrispettivo annuo forfettariamente determinato in € 18.000,00, oltre IVA, CPI con pagamento da effettuarsi trimestralmente all'atto di presentazione dell'avviso di parcella da parte del professionista.
Con successiva lettera integrativa del 29.08.2017 era stata espressamente prevista l'applicazione di una penale per recesso anticipato del cliente pari ai compensi rimasti da maturare dalla data del recesso e sino alla scadenza, detratta una quota pari al 12,5 % a titolo di spese di studio risparmiate dal professionista e forfettariamente considerate.
Il Tribunale rilevava che nessuna contestazione avente carattere di specificità ex art. 115 c.p.c. fosse stata mossa dall'opponente in relazione all'attività di commercialista prestata dal dott. fino alla chiusura del rapporto negoziale, ritenendo generiche le contestazioni mosse CP_1
da parte opponente.
pagina 6 di 30 Rilevava ad ogni modo che il dot. aveva fornito ampia documentazione comprovante CP_1
l'attività professionale svolta da maggio 2019 fino al 05/12/2019, essendo quindi dovuto l'importo di € 7.015,52 oltre accessori di legge.
Quanto alla penale per recesso anticipato, il Tribunale rilevava che le contestazioni dell'opponente erano state incentrate sulla lesione del rapporto fiduciario (che avrebbe legittimato il recesso per giusta causa) e sulla sproporzione della penale ex art. 1384 c.c. (tenuto conto del compenso annuo previsto e della durata dell'incarico).
Anzitutto osservava che in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'art. 2237, co.1, c.c. fosse derogabile convenzionalmente dalle parti (Cass. civ. 07/09/2018 n. 21904) ed era quindi possibile che venisse esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico, per cui in tale caso l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comportava per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. civ. n. 22786/2013).
Osservava che nel caso in esame dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 del contratto si evinceva la chiara volontà delle parti di escludere la facoltà di recesso da parte del cliente.
Evidenziava inoltre che alcun giustificato motivo di recesso era stato indicato nella comunicazione di recesso del 15.11.2019, essendosi l'opponente limitata a dichiararne la conformità al disposto di cui all'art. 2237 c.c..
Solo con le successive comunicazioni del 13.12.2019 e del 25.2.2020 era stato invocato il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Il Tribunale riteneva poi che i motivi addotti da parte opponente per giustificare il recesso fossero pretestuosi, posto che le attività esercitate dalle due società non erano affatto in concorrenza fra loro come evidenziato dalla difesa del Dott. . CP_1
Sul punto stimava irrilevanti le prove orali articolate da parte opponente e riteneva inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. poiché esplorativa.
Quanto alla lamentata sproporzione della penale prevista dall'art. 13, per quanto la stessa in astratto e per come formulata non determinasse uno squilibrio contrattuale, il Tribunale rilevava pagina 7 di 30 che la penale fosse sproporzionata in concreto, consentendo al professionista di incamerare l'intero corrispettivo pattuito sino alla scadenza naturale del contratto (al netto delle spese forfettariamente calcolate) senza avere svolto alcuna prestazione professionale.
In proposito rilevava che il recesso era stato esercitato in prossimità della scadenza dell'anno solare 2019 a fronte di una scadenza contrattuale già automaticamente prorogatasi sino al
31.12.2021. Considerati quale parametri per la riduzione della penale i conteggi predisposti dallo stesso opposto ed il termine semestrale previsto per il preavviso (strumentale alla ricerca di nuovi clienti) il Tribunale reputava equo riconoscere al dott. , a titolo di penale, l'importo di CP_1
€ 8.996,65 oltre oneri di legge per complessivi € 11.414,95.
Riteneva poi infondata l'opposizione relativamente al credito afferente al “mandato per la gestione pratica di contenzioso tributario” contro l' di Cuneo. Controparte_3
Premetteva anzitutto che non aveva rilievo la circostanza per cui l'attività oggetto di incarico fosse stata svolta “anche” da altro soggetto, posto che – per quanto, innanzi al giudice tributario,
l'art. 12 del D.Lgs. 596/1942 facoltizzasse la parte a farsi assistere da un Dottore Commercialista anziché unicamente da un Avvocato – non era escluso che la parte potesse decidere di avvalersi dell'apporto professionale di entrambi. Nel caso di specie:
- il conferimento dell'incarico professionale al dott. risultava per iscritto;
CP_1
- era documentato che il nuovo amministratore della avesse conferito Parte_3
procura alle liti per la rappresentanza e difesa dalla società nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'avviso di accertamento sia all'Avv. Boccalatte sia al dott. comm. CP_1
;
[...]
- il dott. aveva fornito ampia dimostrazione dell'espletamento del mandato in CP_1 collaborazione con l'Avv. Boccalatte.
In riferimento al quantum il compenso era stato espressamente pattuito nel “mandato professionale” per cui il Tribunale riteneva che il dott. avesse diritto a vedersi riconosciuti, CP_1
a titolo di compensi per l'attività professionale espletata nel giudizio tributario, gli importi richiesti, ovvero € 2.000,00 per fase precontenziosa nonché € 21.909,00 complessivi per la fase contenziosa ed € 2.988,62 per spese generali;
e così per un totale di € 26.897,62 da maggiorarsi di
IVA e CPI.
Sul giudizio di appello.
pagina 8 di 30 La società proponeva tempestivo gravame. Parte_1
Si costituiva tempestivamente il quale proponeva a sua volta appello incidentale CP_1
tardivo.
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.01.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
17.01.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo, la società si duole dell'omessa e/o carente motivazione in ordine Parte_1 alla prova (incombente sul Dott. ) dell'effettuazione delle prestazioni poste a fondamento CP_1 del credito azionato in sede monitoria, per la parte afferente all' “Incarico professionale per bilancio, dichiarazioni e consulenza generica” del 29.8.2017.
Rileva che il Tribunale ha affermato, mediante richiamo dei docc.
9-41 del fascicolo di parte convenuta opposta, che il Dott. abbia fornito ampia documentazione comprovante l'attività CP_1
professionale svolta e ritiene tale motivazione generica ed inconsistente, non avendo il Tribunale speso “nemmeno una parola sulle molteplici e precise contestazioni sollevate dall'opponente”.
Precisa di avere contestato l'inadempimento del professionista (il mancato adempimento dell'incarico e l'aver permesso ad una società concorrente di stabilire la propria sede legale presso lo studio del commercialista) già in sede stragiudiziale con le missive del 15.11.2019 e del
22.02.2020 e si duole che il Tribunale non ne abbia minimamente tenuto conto.
Si duole che il Tribunale non abbia minimamente tenuto conto dei rilievi svolti negli scritti difensivi di primo grado circa il mancato espletamento dell'incarico da parte del Dott. . CP_1
Ritiene che la documentazione prodotta dalla stessa in sede di opposizione e quella Parte_1
prodotta dal Dott. (docc.
9-41 fascicolo convenuto opposto) confermino che le prestazioni CP_1 dedotte nell'incarico affidato al Dott. non siano mai state svolte da quest'ultimo, ma da CP_1
altri soggetti.
Ribadisce che la documentazione prodotta dal Dott. non sia idonea a fornire prova CP_1 documentale o indiziaria dell'effettivo svolgimento delle attività oggetto di incarico, essendo pagina 9 di 30 emerso che le prestazioni fossero state svolte da altri professionisti e solo parzialmente dal
Dott. . CP_1
In particolare, con riferimento alla parte di incarico professionale avente ad oggetto gli adempimenti fiscali periodici (“Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali”), rileva di aver prodotto in primo grado documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con lo studio professionale , in persona del commercialista Dott. IC, CP_4 incaricato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 da per l'adempimento degli obblighi Parte_1
fiscali.
Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che lo scambio di corrispondenza tra il
Dott. e lo era riferibile alla necessaria collaborazione dovuta in caso di CP_1 CP_5
subentro di un nuovo professionista.
Sostiene che dalla fine del 2018 e sino al marzo 2019 il Dott. si sia limitato a svolgere una CP_1 mera attività di apposizione del visto di conformità e di trasmissione telematica all' CP_3
, per agevolare il passaggio di consegne con il nuovo professionista.
[...]
Ritiene che in tal senso deponga la mail prodotta sub doc. 10 da parte attrice opponente, con cui il
Dott. avrebbe riconosciuto confessoriamente di essersi reso disponibile a collaborare per il CP_1
passaggio delle consegne.
Richiama poi la corrispondenza prodotta in atti da cui emergerebbe che a partire dal secondo trimestre 2019 la prestazione d'opera intellettuale concernente l'assistenza nella gestione degli adempimenti fiscali periodici sia stata svolta esclusivamente dal Dott. IC e dai suoi collaboratori tutti facenti parte dello studio professionale , incaricato da CP_4 Parte_1
Osserva inoltre che i documenti prodotti dal Dott. potrebbero al massimo provare CP_1
l'espletamento dell'attività di “Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali” difettando comunque la prova dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattualmente pattuite con particolare riferimento alla “Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio
d'esercizio” e “Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa”.
Si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare tali rilievi e la documentazione prodotta, non fornendo una motivazione adeguata sulle ragioni per cui li ha ritenuti infondati o irrilevanti.
Anche in questo caso ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che lo scambio di pagina 10 di 30 corrispondenza documentato in atti non costituisca adempimento dell'incarico, dovendo piuttosto ricondursi alla necessaria collaborazione tra professionisti in caso di subentro di un nuovo professionista.
Ritiene, infine, che il Tribunale avrebbe comunque dovuto rilevare l'eccessività della pretesa creditoria, in quanto calcolata sulla base dell'intero compenso annuale che era stato pattuito per una attività ben più complessa di quella effettivamente svolta, avente ad oggetto non solo le dichiarazioni fiscali obbligatorie periodiche ma anche l'assistenza e la consulenza nella redazione del bilancio ed in materia societaria ed aziendale di cui non vi sarebbe traccia.
Con il secondo motivo, deduce l'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione Parte_1
nella parte afferente alla debenza della penale per il recesso.
Si duole in particolare che il Tribunale abbia erroneamente qualificato il recesso come recesso ad nutum ex art. 2237 c.c. e non come recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c..
Ritiene in particolare errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che il recesso sia stato giustificato dall'opponente solo con riferimento al fatto che il Dott. aveva CP_1
consentito alla società concorrente (Testa Caffè s.r.l.) di stabilire la propria sede legale presso lo studio del commercialista.
Premette di ritenere che tale circostanza integri di per sé un fatto grave che può integrare la giusta causa di recesso.
Aggiunge poi che con l'ex presidente della società ( ) e con la società allo stesso CP_6
riferibile era anche insorto un contenzioso oggetto di giudizio arbitrale. CP_7
Rileva ad ogni modo che il recesso operato dalla era stato causato anche dal grave Parte_1 inadempimento del professionista nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente richieste e ritiene che tale ulteriore profilo non sia stato minimamente considerato dal Tribunale.
Aggiunge che il Dott. non aveva neanche replicato, contestandole, alle missive CP_1
stragiudiziali del 25.02.2020 e del 04.03.2020 (con cui erano state illustrate le ragioni sottese al recesso).
Precisa che la giurisprudenza sia pacifica nel dare atto che, in presenza di giusta causa, il recesso possa essere esercitato anche in deroga a eventuali patti contrari, senza necessità di rispettare la penale per il recesso anticipato.
pagina 11 di 30 Ritiene quindi che nulla sia dovuto a titolo di penale per l'anticipato recesso, in quanto avvenuto per giusta causa.
Con il terzo motivo si duole dell'erronea e/o contraddittoria motivazione nella parte afferente all'incarico per assistenza nel contenzioso tributario.
Con riguardo all'an debeatur, ritiene che il Tribunale non abbia minimamente preso in considerazione le eccezioni sollevate dalla difesa negli scritti di primo grado, non Parte_1
avendo motivato alcunché in proposito.
Ritiene che l'onere motivazionale non possa essere assolto mediante semplice rimando alle produzioni documentali operate dal Dott. (docc. 43-62) in difetto di esplicitazione delle CP_1
ragioni per le quali il Tribunale ha stimato tale documentazione rilevante ai fini del raggiungimento della prova dell'esecuzione dell'incarico.
Richiamato analiticamente il contenuto del mandato conferito per l'attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in conseguenza della verifica Tributaria instaurata dall' CP_3
di Cuneo tramite avviso di accertamento T7S031M03358, rileva che il Dott. ha
[...] CP_1 emesso la Nota proforma n. 334 del 29.1.2020 per complessivi € 34.748,63 a titolo di compenso professionale, pur non avendo svolto quasi alcuna attività difensiva, con particolare riferimento alla fase contenziosa che sostiene interamente svolta dall'Avv. Boccalatte, mentre in tale fase il
Dott. si sarebbe limitato alla verifica dei conteggi tributari. CP_1
Aggiunge che l'importo richiesto sia non solo ingiustificato ma anche esorbitante, essendo documentalmente dimostrato che l'incarico di assistenza difensiva nel contenzioso tributario sia stato svolto dall'Avv. Boccalatte, il quale oltre tutto ha richiesto l'inferiore onorario di circa
€ 23.000,00.
Sostiene quindi che non possa riconoscersi al Dott. , a fronte dell'espletamento di attività CP_1 accessoria, di mero supporto e non documentata, il pagamento dell'intero compenso pattuito di
€ 34.748,63.
Sotto questo profilo ritiene che la sentenza sia contraddittoria anche riguardo al quantum debeatur.
Si duole che il Tribunale abbia riconosciuto integralmente il corrispettivo al Dott. sulla CP_1
base delle tariffe professionali anche per la fase contenziosa, nonostante la chiusura anticipata del contenzioso tributario mediante conciliazione.
pagina 12 di 30 Ritiene quindi che nulla sia dovuto in relazione a tale secondo incarico ed in subordine, che il quantum debba essere ridotto alla sola fase precontenziosa, per un massimo € 2.000,00.
Sostiene comunque che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sproporzionata la pretesa creditoria, tenuto conto delle limitate prestazioni svolte, circoscritte alla fase precontenziosa e di supporto materiale all'attività dell'Avv. Boccalatte.
II) Difese ed appello incidentale di CP_1
Il Dott. ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti come proposta da ed CP_1 Parte_1 ha rilevato alcune imprecisioni in ordine ai documenti richiamati nell'atto di gravame.
In relazione al primo motivo ritiene che abbia censurato solamente la motivazione Parte_1
“subordinata” e/o “alternativa” del Tribunale nella parte afferente all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso Dott. . CP_1
Osserva per contro che non vi è stata alcuna chiara e motivata impugnazione della parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che:
- era stata la stessa a riconoscere, con l'atto di opposizione, che il rapporto Parte_1
contrattuale fosse proseguito regolarmente fino alla fine del 2019;
- le contestazioni mosse dall'opponente non erano specifiche e non soddisfacevano il disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
Ad ogni modo ritiene di avere ampiamente documentato e dimostrato l'attività professionale svolta. Rileva in proposito che:
- la stessa opponente aveva riconosciuto che il rapporto contrattuale fosse regolarmente proseguito fino alla fine dell'anno 2019;
- nella lettera stragiudiziale di recesso del 15.11.2019 alcuna contestazione era stata mossa in ordine all'adempimento, tanto che aveva riconosciuto confessoriamente che avrebbe Parte_1 corrisposto il compenso dovuto per l'opera svolta;
- sempre nella medesima lettera era stata chiesta collaborazione per il passaggio delle consegne in favore dei professionisti che “saranno chiamati ad assumere il suo incarico”, segno evidente che gli stessi non erano stati ancora nominati;
pagina 13 di 30 - il passaggio delle consegne era iniziato solamente a partire dal dicembre 2019;
- il dott. IC a partire dal febbraio 2019 aveva solamente sostituito la dott.ssa Per_1
(già dipendente della come “responsabile contabile”) che si occupava della Parte_1
comunicazione dei dati contabili estratti dal programma gestionale interno della società;
- la circostanza che per le medesime prestazioni la società potesse essersi in via Parte_1
ipotetica rivolta anche ad altri studi professionali, non integrava inadempimento del Dott. . CP_1
Ritiene tardiva (in quanto sollevata solo in sede di atti conclusivi del primo grado) e quindi inammissibile la deduzione della mancata dimostrazione dell'attività di “Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio di esercizio” e di “Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa”.
Ad ogni modo, con riferimento all'esercizio 01/10/2017 - 30/09/2018, rileva di avere regolarmente prestato la relativa attività di consulenza ed assistenza per la redazione del bilancio e, poi, dopo l'approvazione, per il suo tempestivo deposito nel termine di scadenza di cui agli artt. 2478 bis c.c. – 2364 c.c. della fine di febbraio 2019. Quanto al bilancio 2019, (esercizio
01/10/2018 – 30/09/2019) deduce di avere svolto attività rimasta ad uno stato meramente embrionale poiché ben prima della scadenza per il relativo deposito al professionista era pervenuto il recesso dal contratto e richiama specifici documenti a dimostrazione di tale attività.
Quanto alla consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa, rileva che la stessa sia costituita da una attività appunto generica e spesso fornita in forma verbale. Ritiene in ogni caso di avere documentato anche tale attività, richiamando a tale scopo specifici documenti.
Deduce la pretestuosità e la manifesta infondatezza del secondo motivo.
Ritiene che il Tribunale abbia correttamente evidenziato che nella comunicazione del 15 novembre 2019 (la prima e l'unica da prendere in considerazione ai fini della decisione), Pt_1
aveva espressamente richiamato il disposto dell'art. 2337 c.c. e non aveva indicato alcun
[...]
motivo sotteso allo stesso.
Con riferimento ad eventuali giuste cause di recesso ex art. 2119 c.c., ritiene che non sussista né quella inerente la “sede legale della società concorrente” né quella tardivamente contestata del pagina 14 di 30 preteso inadempimento del professionista.
Quanto alla “prima causa”, ribadisce che le due società non svolgevano attività concorrente e deduce che il riferimento al contenzioso instaurato dal con il suo ex presidente Parte_1
( ) e la società a lui riferibile ( sia stato tardivamente operato in primo grado Persona_2 CP_7
essendo quindi inammissibile in appello e comunque irrilevante ai fini della decisione.
Con riferimento al secondo inadempimento, deduce nel corso del rapporto contrattuale non vi fossero mai vi state contestazioni di sorta.
Ribadisce che, contrariamente a quanto prospettato con l'appello, il recesso non sia avvenuto con la comunicazione del 25.02.2020 ma con la lettera del 15.11.2019 in cui non è stata fatta menzione alcuna della causa sottesa al recesso.
In ordine al terzo motivo ritiene sia ampiamente provato l'adempimento, in collaborazione con l'Avv. Boccalatte, nella gestione del contezioso tributario ed illustra sinteticamente l'attività prestata come documentata in atti (da n. 43 a 50), tra cui i conteggi predisposti ed utilizzati nella controversia tributaria, i verbali di contraddittorio con l'ufficio tributario, lo scambio di varie mail tra Avv. Boccalatte, Dott. e . CP_1 CP_6
Ritiene poi irrilevante che la fase contenziosa si sia chiusa con una conciliazione che, semmai, attribuirebbe ai professionisti il diritto ad un maggiore compenso rispetto a quello già convenuto.
Propone quindi appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ridotto la penale per recesso anticipato prevista dall'art. 13 della lettera integrativa del
29/08/2017, da € 32.621,75 (come convenuta in contratto), da € 8.996,65.
Ritiene innanzitutto, che il Tribunale sia incorso in errore nella ricostruzione del fatto, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto si fosse automaticamente prorogato sino al 31.12.2021.
In senso contrario deduce che l'incarico (con il contratto del 29/08/2017) fosse stato originariamente conferito fino al 31 dicembre 2021 e che, da tale data, il contratto si sarebbe rinnovato annualmente, salvo disdetta formalmente comunicata con il preavviso previsto.
Conseguentemente sarebbe errata anche la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che il recesso sia stato esercitato dal cliente "in prossimità della scadenza dell'anno solare".
pagina 15 di 30 Osserva che secondo l'art. 1384 c.c. la penale può essere equamente ridotta dal Tribunale solo se l'ammontare della stessa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento.
Precisa che nel caso in esame il contratto di prestazione d'opera intellettuale per la "consulenza generica" e "di commercialista della società" prevedeva, in deroga all'art. 2237 c. 1 c.c., che il recesso del cliente potesse avvenire solo dopo il 31/12/2021, con un preavviso di sei mesi, e che, in caso contrario, eventuali recessi anticipati avrebbero comportato il pagamento di una penale pari ai compensi maturandi fino alla scadenza, detratta una quota forfettaria del 12,50% per spese di studio risparmiate.
Rileva che le pattuizioni raggiunte dalle parti in sede contrattuale siano esattamente conformi alle conseguenze del recesso ad nutum disciplinato dall'art. 2377, 1° comma, c.c. in relazione all'art. 2227 c.c..
Ritiene quindi che la penale pattuita non si traduca affatto in un ingiustificato arricchimento, essendo al contrario volta a compensare il mancato guadagno del professionista, tale essendo l'interesse che deve essere apprezzato ex art. 1384 c.c..
III) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo di gravame è in parte generico (con quanto ne consegue ai fini di cui all'art. 342 c.p.c.), in parte non censura tutte rationes decidendi illustrate dal Tribunale ed è comunque infondato nel merito.
1.1) Nella motivazione della decisione, per la parte afferente al compenso dovuto per le prestazioni c.d. generiche di commercialista, il Tribunale ha spiegato che:
- è stata la stessa opponente a riconoscere che “il rapporto contrattuale tra le parti oggi in causa proseguiva regolarmente fino alla fine dell'anno 2019”;
- nessuna contestazione avente carattere di specificità è stata mossa dall'opponente in relazione alle fatture proforma n. 474/2019 e 1021/2019;
- il dott. ha comunque fornito ampia documentazione a dimostrazione dell'attività CP_1 professionale complessivamente svolta in favore di nell'anno 2019. Parte_1
Come è noto secondo la giurisprudenza “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia pagina 16 di 30 fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del
06/07/2020).
Nel caso di specie con il gravame non ha svolto alcun rilievo critico in ordine alla Parte_1 valenza probatoria dell'espresso riconoscimento, da parte sua, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Dott. per l'anno 2019. CP_1
Parimenti non ha svolto un'argomentata e specifica censura in relazione alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha spiegato che nel caso di specie le contestazioni dell'opponente siano state generiche e prive di specificità.
con il gravame, più semplicemente: Parte_1
- ha sostenuto che il Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione comprovante le contestazioni stragiudiziali (missive del 15.11.2019 e del 25.02.2020), senza peraltro spiegare in che termini una contestazione stragiudiziale possa per ciò solo implicare una contestazione formulata negli atti processuali e valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- ha sostenuto che il Tribunale non abbia minimamente tenuto conto dei rilievi svolti da Pt_1
nei propri scritti difensivi senza illustrarli, senza indicare quali siano tali scritti difensivi
[...]
(pag. 16 appello) e/o facendo integrale rimando alle argomentazioni difensive svolte nelle note di trattazione della prima udienza e/o nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 18 appello) senza spiegare in che termini quanto esposto in quelle sedi possa integrare una contestazione avente carattere di specificità dei fatti oggetto di causa.
E' corretto il rilievo del Tribunale secondo il quale con l'atto di citazione in opposizione Pt_1
si era limitata genericamente a dedurre che il Dott. non avesse offerto prova di avere
[...] CP_1
eseguito le prestazioni richieste in pagamento.
In disparte del rilievo che “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.” (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020) è corretta l'osservazione del
Tribunale secondo la quale una simile difesa (pur se considerata alla stregua di una contestazione pagina 17 di 30 dei fatti) debba stimarsi generica ove rapportata alle prestazioni dovute dal professionista analiticamente indicate nelle due fatture proforma ed ulteriormente specificate in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
In definitiva con il motivo di gravame la società si è difesa nel merito della prova Parte_1 dell'esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento ma non ha preso posizione sul valore attribuito al suo riconoscimento (in merito alla regolare prosecuzione del rapporto fino alla fine dell'anno 2019) né ha spiegato motivatamente la ragione per la quale non sia corretta l'applicazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale.
1.2) Si osserva che non ha svolto contestazioni aventi carattere di specificità Parte_1
nemmeno a seguito della costituzione del dott. . CP_1
Costituendosi nel primo grado il dott. in effetti ha ulteriormente esplicitato l'attività svolta CP_1 nel corso dell'anno 2019 con parallelo analitico richiamo dei corrispondenti documenti giustificativi.
Nelle successive note depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione nonché nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. non ha preso posizione sulle specificazioni operate Parte_1
dal dott. (salva la deduzione che quell'attività professionale era stata svolta da altri CP_1
soggetti, di cui infra), essendosi piuttosto limitata alla generica deduzione secondo la quale il dott. non fosse stato in grado di dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni CP_1
professionali.
Se è vero che l'indistinto rimando operato dal Tribunale ai documenti giustificativi prodotti dal dott. (docc. da 009 a 041) sia estremamente generico, è altrettanto vero che il contenuto CP_1
rappresentativo di tali documenti è stato ben esplicitato negli atti di causa di parte convenuta opposta.
Ad ogni modo, quanto all'attività di consulenza ed assistenza per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria:
- i docc. 009, 011, 012 hanno ad oggetto lo scambio di mail tra il personale dello ed CP_8
il dott. IC con cui lo indica la documentazione di cui necessita lo per CP_8 CP_8
la predisposizione delle richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA 2019,
l'effettivo invio allo della documentazione richiesta, la formale presentazione (da CP_8
pagina 18 di 30 parte dello ) delle richieste di rimborso/utilizzo in compensazione, con successive CP_8
Cont spiegazioni date dallo al personale di circa le modalità di utilizzo di tale CP_8
credito;
- i docc. 010, 013, 014 sono le copie modelli trimestrali IVA 2019 (2° e 3° trimestre) ed annuali
Iva 2019 (periodo d'imposta 2018) con ricevuta di presentazione in cui il Dott. viene CP_1
indicato (mediante codice fiscale) come soggetto incaricato alla presentazione;
- il doc. 015 ha ad oggetto uno scambio mail tra lo ed il dott. IC relativo alle CP_8
dichiarazioni Iva 2019 già presentate con richiesta di ulteriore documentazione per poter predisporre (da parte dello ) una dichiarazione integrativa;
CP_8
- i docc. 016, 017 hanno ad oggetto scambio mail del giugno - luglio 2019 tra lo ed CP_8
Cont
concernenti la predisposizione e la trasmissione (da parte dello ) delle CP_8
dichiarazioni IRAP e UNICO 2018;
- il doc. 018 è la copia dichiarazione dei redditi EPV con ricevuta di presentazione;
- i docc. 019, 020, 021, 022 sono le copie delle Certificazioni Uniche 2019 con ricevute di presentazione da parte del dott. (sempre indicato mediante codice fiscale); CP_1
- il doc. 023 è una mail del febbraio 2019 con cui lo informa EPV dell'avvenuto CP_8
deposito in camera di commercio del bilancio della società 2018;
- i docc. 024, 025 hanno ad oggetto uno scambio mail di ottobre 2010 tra lo e la CP_8
Cont
dell'ottobre 2019 relativo all'avvenuta presentazione (da parte dello ) modello CP_8
770/2019;
- i docc. 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 hanno ad oggetto la verifica dei dati, la predisposizione e la presentazione da parte dello delle liquidazioni periodiche IVA CP_8
(LIPE) afferenti al primo, secondo e terzo trimestre 2019;
- doc.ti 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 hanno ad oggetto lo scambio mail per redazione e presentazione esterometri (comunicazione all' i dati delle fatture di Controparte_3
operazioni transfrontaliere) da maggio ad ottobre 2019;
Cont
- doc. 041 è una mail dello del giugno 2019 con cui vengono date istruzioni ad CP_8 in merito all'indicazione documentazione da inserire nel libro inventari.
In definitiva il dott. , relativamente all'anno 2019 ha ampiamente dimostrato che il suo CP_1
Studio si è occupato della consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni pagina 19 di 30 fiscali obbligatorie.
Quanto al bilancio (esercizio 01/10/2017 - 30/09/2018) i docc. 023 e 064 afferiscono alla redazione ed al successivo deposito del bilancio in camera di commercio dopo la sua approvazione.
Quanto al bilancio relativo all'esercizio 01/10/2018 - 30/09/2019 (fermo rimanendo che il mandato è stato revocato a novembre 2019 ed è quindi plausibile che lo studio non abbia CP_1
potuto espletare tutti gli adempimenti connessi) si richiamano i seguenti documenti:
- doc. 41 relativo alla consulenza ed assistenza per la regolare tenuta del libro degli inventari, quest'ultimo utile per rilevare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa e strumentale alla redazione del bilancio;
- il doc. 067 ha ad oggetto uno scambio mail del settembre 2019 concernente la verifica del Cont bilancio infrannuale al 31.07.2017 (demandata da al dott. ) con conseguente richiesta CP_1
di documenti allo , loro trasmissione e valutazione da parte dello . CP_5 CP_8
Quanto all'attività di consulenza, premesso che spesso la stessa viene data in forma verbale ed informale e che la società non ha in proposito lamentato specifici inadempimenti, si Parte_1
rimarcano i seguenti documenti:
- doc. 012 circa le indicazioni per utilizzare i crediti IVA;
- doc. 041, circa le indicazioni per la tenuta del libro degli inventari;
- doc. 066 circa indicazioni per le modalità di richiesta dei carichi pendenti.
1.3) Quanto al rilievo di secondo il quale gran parte delle prestazioni professionali Parte_1
erano state svolte a partire dal febbraio 2019 dallo studio che a sua volta si era avvalso CP_4 dell'opera del dott. IC e che il Dott. si era invece limitato al solo invio telematico CP_1
delle dichiarazioni, si osserva che:
- il Dott. ha ben spiegato (nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed in replica a quanto CP_1
dedotto da nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) che Dott. IC in realtà, era Parte_1
Cont stato incaricato dalla società (in sostituzione della Dott.ssa già dipendente della Per_1 medesima società sino al marzo 2019 e “responsabile contabile” della stessa) della comunicazione allo dei dati contabili estratti dal programma gestionale interno alla CP_8
pagina 20 di 30 società, dati contabili che poi venivano controllati, elaborati ed utilizzati ai fini della presentazione delle varie dichiarazioni fiscali;
- è tardiva, l'allegazione in fatto operata da con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1
secondo la quale la ragione dello scambio di corrispondenza tra il Dott. IC e il Dott. CP_1
fosse da individuarsi nella necessaria collaborazione in caso di subentro di un nuovo professionista (lo studio che avrebbe sostituito il Dott. a partire da febbraio 2019). CP_4 CP_1
Tale allegazione oltre tutto non si concilia con quanto dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ove ha rappresentato che il rapporto professionale con il Dott. era Parte_1 CP_1 regolarmente proseguito fino alla fine dell'anno 2019, che il recesso era avvenuto nel novembre
2019 con passaggio successivo delle consegne.
D'altro canto, se la società si fosse effettivamente rivolta ad un altro studio professionale già nel febbraio 2019 disponendo dei dati contabili informatizzati in un programma gestionale interno
(circostanza allegata dal dott. e non oggetto di specifica contestazione), non è dato capire CP_1
la ragione per la quale l'invio delle varie dichiarazioni dovesse ancora essere effettuato tramite il
Dott. . CP_1
Le argomentazioni difensive svolte dal dott. circa il ruolo del dott. IC sono CP_1
riscontrate:
- dal doc. 008 convenuto, avente ad oggetto lo scambio mail tra il dott. IC e lo CP_8
ove il primo comunica (a fine novembre 2019) di avere appreso che il dott. non si
[...] CP_1
Cont sarebbe più occupato degli adempimenti legati ad .
- dal doc. 009 convenuto, in particolare dalla mail del 16.07.2019 con cui il dott. IC
( ) chiede al personale dello di cosa quest'ultimo necessiti per CP_5 CP_8
predisporre ed inviare il Modello IVA TR (2019) ed a tale mail risponde il personale dello CP_8
indicando la documentazione necessaria cui poi segue l'effettivo invio da parte del
[...]
dott. IC dei registri e della documentazione richiesta;
- dal doc. 026 convenuto, in particolare nella mail del 21.05.2019 in cui il dott. IC riferisce di avere compreso che gli adempimenti relativi alla presentazione della LIPE (Liquidazioni
Periodiche IVA) sarebbero rimasti a carico dello mentre lo si sarebbe CP_8 CP_5
occupato di fornire i relativi dati;
- dai docc. 22, 23 opponente ove sembra comprendersi che il dott. IC inviasse allo studio pagina 21 di 30 i files estratti dal programma aziendale per i successivi adempimenti fiscali. CP_1 CP_10
La circostanza che il dott. avesse riconosciuto di avere già iniziato a collaborare con il CP_1
dott. IC per il passaggio di consegne (doc. 10 appellante), non può avere alcun valore confessorio non indicandosi da quando fosse già iniziato il passaggio di consegne e considerato che nella mail in esame il dott. si era limitato a riconoscere che al 13.12.2019 (data della CP_1
mail) fosse già iniziato il passaggio di consegne a fronte di un recesso avvenuto nel precedente mese di novembre 2019.
1.4) Quanto all' “esorbitanza” del compenso richiesto, si osserva che le parti hanno convenuto un compenso forfettariamente determinato, che è pacifico che il compenso richiesto con le due fatture oggetto di causa non abbia superato l'importo complessivamente pattuito (nulla in tal senso è stato dedotto con il gravame), che le prestazioni del Dott. si sono sostanzialmente CP_1
protratte sino a fine anno 2019 ovverosia sino al mese di dicembre 2019 durante il quale è avvenuto il passaggio di consegne, ragione per la quale è apodittica l'affermazione secondo cui il quantum sia esorbitante e sproporzionato.
Vale la pena rilevare che con il motivo di gravame, l'appellante non sostiene che l'attività concretizzatasi nel passaggio di consegne debba essere prestata a titolo gratuito né che il compenso forfettario pattuito su base annua debba essere in ipotesi rapportato a sole 11 mensilità, con esclusione quindi di quella di dicembre.
2) Quanto al secondo motivo di appello di si rileva che le parti, attraverso la scrittura Parte_1
privata in data 20.12.2016 poi integrata in data 29.08.2017 hanno stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale (avente ad oggetto la c.d. generica attività di commercialista) con efficacia quinquennale dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021, con tacito rinnovo annuale alla prima scadenza e con facoltà di esclusione del tacito rinnovo in caso di comunicazione inviata sei mesi prima della naturale scadenza (art. 3 scrittura integrativa).
Le parti, nella scrittura integrativa, hanno poi previsto all'art. 13 che “Il recesso del cliente, senza alcun obbligo di motivazione, potrà avvenire solo dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3 dandone comunicazione scritta al Professionista, a mezzo lettera raccomandata a/r pagina 22 di 30 oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata, con un preavviso di 6 mesi rispetto alla scadenza. Eventuali recessi del cliente prima della data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3 saranno comunque ritenuti validi e non impugnabili, ma comporteranno in capo al cliente l'obbligo di pagamento entro 30 giorni dal recesso di una penale per recesso anticipato pari ai compensi rimasti da maturare dalla data del recesso anticipato sino alla scadenza, nella misura prevista dall'art. 4, detratta una quota pari al 12,5% a titolo di spese di studio risparmiate dal Professionista forfettariamente considerate”.
Il par. 3 appena menzionato è l'art. 3 con cui le parti hanno previsto la scadenza inizialmente quinquennale del contratto (fino al 31.12.2021) con successiva proroga di anno in anno salvo disdetta da mandarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Come è noto secondo la giurisprudenza “La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma
1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso” (Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018).
Si osserva che la penale, per come pattuita, riconosce al professionista un importo sostanzialmente equipollente al corrispettivo dovuto sino alla scadenza naturale del contratto fissata al 31.12.2021 e che il diritto ad un simile indennizzo non è invece contemplato dal disposto di cui all'art. 2237 c.c. (recesso del cliente in contratto di prestazione d'opera intellettuale) a differenza di quanto disposto dall'art. 2227 c.c. (recesso del committente nel contratto di lavoro autonomo).
La stessa giurisprudenza ha dato atto che “Nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al pagina 23 di 30 professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno”
(Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27938 del 29/10/2024).
2.1) Ciò premesso, con il motivo di gravame non si duole dell'interpretazione data dal Parte_1
Tribunale alle pattuizioni contrattuali ma si duole del fatto che il Tribunale non abbia qualificato il suo recesso alla stregua di un recesso per giusta causa, in quanto tale non soggetto alla corresponsione della penale.
Con l'atto di gravame l'appellante ha richiamato la disciplina della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. (in tema di rapporto di lavoro subordinato).
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica del diritto di recesso, si rileva che non è del tutto corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui in occasione del recesso del novembre
2019 non abbia indicato le ragioni ad esso sottese. Parte_1
E' vero che nella missiva del 15.11.2019 ha dichiarato di recedere ex art. 2237 c.c., Parte_1
ma è anche vero che nella medesima comunicazione la stessa si duole del fatto che il Parte_1
dott. abbia consentito alla di stabilire sede legale presso lo studio del CP_1 Controparte_11
commercialista.
Anche per quanto riguarda le contestazioni svolte in sede giudiziale ed entro il maturare delle preclusioni assertive, ha posto a fondamento della giusta causa di recesso solamente la Parte_1
“questione” della sede legale della Testa Caffè S.r.l. non anche il pregresso inadempimento del dott. alle obbligazioni contrattuali sul medesimo gravanti. CP_1
Se con l'atto di citazione in opposizione ha anche lamentato il difetto di prova da Parte_1 parte del Dott. dell'esecuzione delle prestazioni c.d. generiche contrattualmente pattuite CP_1 relativamente all'anno 2019, ciò ha fatto al precipuo fine di non corrispondere gli specifici importi richiesti in pagamento dal professionista a tale titolo non anche per giustificare il proprio recesso dal contratto.
La relativa questione, oltre che infondata per quanto appena detto in relazione al primo motivo di impugnazione principale, è quindi prima ancora inammissibile in quanto tardivamente prospettata.
pagina 24 di 30 2.3) Nel merito, si rileva che il Dott. non fosse tenuto a contestare stragiudizialmente le CP_1
missive con cui aveva comunicato il proprio recesso, venendo in rilievo l'esercizio di Parte_1
un diritto potestativo rispetto al quale il Dott. si trovava in mero stato di soggezione. Ne CP_1
consegue che tale silenzio non può equivalere a mancata contestazione del fatto posto a fondamento del recesso.
Il Dott. ha poi ampiamente contestato in sede giudiziale le circostanze a tale scopo dedotte CP_1
dalla società Parte_1
2.4) Non corrisponde al vero che il Tribunale (rispetto alle allegazioni tempestive dell'opponente) non abbia motivato in relazione all'insussistenza della giusta causa di recesso.
Al contrario, il Tribunale ha aderito appieno alle deduzioni difensive del Dott. in ordine CP_1 all'assenza di una posizione di concorrenza tra la società e la Testa Caffè s.r.l.. Parte_1
Su tale questione (difetto di concorrenza tra le due società) non ha formulato alcuna Parte_1
specifica censura.
La deduzione dell'esistenza di contenziosi tra la società con società riconducibili a Parte_1
(ed in particolare al contenzioso insorto con la società non è stata CP_6 CP_7
introdotta nel giudizio di primo grado entro il maturare delle preclusioni assertive, ragione per la quale il Tribunale non avrebbe dovuto scrutinare tale circostanza ai fini della decisione nel merito.
Si rileva infine che il semplice fatto di avere consentito ad una società che si assume concorrente di fissare la propria sede legale presso lo studio del medesimo commercialista, non integra un inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dal dott. . CP_1
Ne conseguirebbe, quindi, che nel caso di specie potrebbe tutt'al più ipotizzarsi il venir meno del rapporto fiduciario esistente tra le parti (per motivi afferenti alla sfera personale della Parte_1 astrattamente riconducibile all'art. 2337 c.c. che nel caso concreto è stato pattiziamente derogato.
4) Quanto al terzo motivo di non vi è censura in ordine al fatto che: Parte_1
- non è vietato alla parte che sia coinvolta in un contenzioso tributario di farsi assistere congiuntamente da un avvocato e da un dottore commercialista;
pagina 25 di 30 - l'incarico professionale conferito al Dott. è documentato per iscritto;
CP_1
- l'elencazione degli adempimenti indicati in contratto è meramente esemplificativa e non esaustiva;
- il quantum è stato espressamente pattuito tra le parti;
- nel medesimo contratto si riconosce espressamente che è stata svolta la fase precontenziosa
(contraddittorio con l'Agenza delle Entrate di Cuneo in sede di verifica).
Tralasciando la genericità delle contestazioni mosse entro il maturare delle preclusioni assertive pur a fronte della specifica descrizione da parte del dott. in sede di comparsa di CP_1 costituzione e risposta dell'attività svolta mediante puntuale richiamo della corrispondente documentazione giustificativa (essendosi la società limitata a dedurre che tutta o quasi Parte_1 tutta la fase contenziosa fosse stata svolta dall'Avv. Boccalatte), il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta (docc. 043-062 convenuto) dimostrasse appieno che il Dott. CP_1
aveva svolto il mandato in collaborazione con l'Avv. Boccalatte, essendosi il commercialista occupato di fornire indicazioni e consulenza sugli aspetti propriamente contabili, partecipando anche alla redazione delle memorie difensive.
Tanto ha ritenuto sufficiente il Tribunale ai fini della liquidazione dei compensi contrattualmente pattuiti.
Tralasciando l'attività svolta in relazione al contraddittorio con l' (in quanto Controparte_3
espressamente riconosciuta come effettuata nello stesso mandato conferito al dott. , CP_1
doc. 001.06 convenuto opposto), i documenti in atti danno per l'appunto riscontro dell'attività complessivamente svolta dal dott. come descritta dal Tribunale: CP_1
- docc. 052, 053, 055, 056, 057 hanno ad oggetto lo scambio di mail tra l'Avv. Boccalatte, il
Dott. (ed anche ) concernenti le valutazioni in merito al possibile ricorso alla CP_1 CP_6
procedura di accertamento con adesione (e relativi conteggi);
- il doc. 54 è uno scambio mail tra il dott. ed l'Avv. Boccalatte avente ad oggetto il CP_1
reperimento della documentazione fiscale utile ai fini del contenzioso tributario;
- i docc. 58, 59 sono uno scambio mail tra l'Avv. Boccalatte ed il Dott. con cui i CP_1
professionisti si confrontano sul contenuto, sulla concreta redazione del ricorso alla CTP e su eventuali correttivi da apportare;
- i docc. 60, 61, 62 sono uno scambio mail tra il dott. e l'Avv. Boccalatte concernenti il CP_1
pagina 26 di 30 reperimento di nuova documentazione ai fini della redazione di ulteriori memorie illustrative e la richiesta dell'Avv. Boccalatte di confronto sul contenuto di tali memorie illustrative anche alla luce delle memorie depositate dall'Ufficio tributario.
Con il gravame non chiarisce per quale ragione la collaborazione intercorsa tra i due Parte_1
professionisti possa essere negata per il solo fatto che la firma degli atti processuali sia riferibile all'Avv. Boccalatte e questa Corte ritiene corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui ciascun professionista dovesse contribuire alla difesa del cliente, ciascuno sulla base delle proprie competenze. D'altro canto, la documentazione appena (sinteticamente) richiamata dimostra per l'appunto l'esistenza di un proficuo confronto tra i due professionisti in ordine alle scelte strategiche, alla redazione del ricorso e degli altri atti processuali.
L'appellante non spiega perché il compenso sia eccessivo e sproporzionato soprattutto considerando che lo stesso è stato contrattualmente pattuito.
Conseguentemente è irrilevante che l'Avv. Boccalatte abbia richiesto in pagamento un compenso inferiore, non avendo neanche dedotto che il compenso richiesto dal Dott. sia Parte_1 CP_1
difforme da quello contrattualmente pattuito.
Priva di rilievo decisorio è la circostanza che il contenzioso sia stato definito mediante conciliazione, non avendo l'appellante spiegato la ragione per la quale la conciliazione possa comportare la riduzione (piuttosto che un incremento come dedotto dal dott. ) del CP_1
compenso.
3) Passando alla disamina dell'appello incidentale del Dott. , la società si è CP_1 Parte_1 difesa rilevandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sostenendo che la ratio decidendi illustrata dal Tribunale non sia stata adeguatamente contestata in relazione alla ricostruzione del contenuto dell'accordo contrattuale ed alle ragioni sottese alla riduzione della penale.
L'assunto non è condivisibile in quanto con l'appello incidentale il dott. ha adeguatamente CP_1
individuato il capo della sentenza oggetto dell'impugnazione, i motivi in fatto ed in diritto sottesi alle censure mosse e la diversa decisione che il Tribunale avrebbe dovuto assumere.
3.1) Ciò premesso, l'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
pagina 27 di 30 Come già in precedenza illustrato, le parti hanno chiaramente inteso derogare al disposto di cui all'art. 2237 c.c. riconoscendo al professionista un importo sostanzialmente equipollente al compenso che questi avrebbe dovuto percepire in assenza di anticipato recesso.
E' del tutto ragionevole sostenere che l'importo della penale sia stato così parametrato perché il dott. , nel pattuire una durata quinquennale del contratto con facoltà di recesso per il CP_1 cliente, ha assunto l'impegno di garantire un servizio quinquennale con conseguente necessità di approntamento di mezzi e risorse adeguate a tale scopo.
Non è corretto il rilievo del Tribunale secondo il quale il contratto fosse stato già “prorogato” sino al dicembre 2021, in quanto il dicembre 2021 rappresentava per l'appunto la prima scadenza contrattuale (prima della quale il cliente non avrebbe potuto recedere), cui sarebbe poi potuta seguire la proroga di anno in anno salvo tempestiva disdetta.
Attesa la pattuizione di un termine quinquennale di durata prima del quale non era possibile alcun recesso ad nutum (stante la rinuncia contrattualmente pattuita) la riduzione della penale parametrata al termine di preavviso di sei mesi comporterebbe ad avviso di questa Corte la surrettizia reintroduzione della facoltà di recesso che le parti hanno chiaramente inteso escludere fino al 31.12.2021.
Escluso (come ritenuto dal Tribunale e non oggetto di appello principale) che la penale abbia determinato già in astratto uno squilibrio negoziale, si rileva che la riduzione della penale operata in concreto dal Tribunale si risolve di fatto nella sostituzione di un criterio contrattualmente pattuito con un diverso criterio da stimarsi arbitrario in quanto non riconducibile ad alcuna plausibile manifestazione di volontà delle parti e financo contraria alle loro pattuizioni.
Si consideri oltre tutto che, ove non fosse stata pattuita la penale, la deroga in un contratto di durata al disposto di cui all'art. 2237 c.c. avrebbe comunque comportato il diritto del professionista al compenso dovuto sino alla scadenza del contratto (arg. Corte di Cassazione, Sez.
L, Sentenza n. 22786 del 07/10/2013; conforme Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24367 del 01/10/2008), segno evidente che la penale sub iudice non possa ritenersi in concreto eccessiva ove rapportata al diritto al compenso comunque spettante al professionista, ovverosia avuto pagina 28 di 30 riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento ex art. 1384 c.c..
4) In accoglimento dell'appello incidentale, la società deve pertanto essere condannata Parte_1 al pagamento in favore del dott. dell'intero importo capitale oggetto di decreto ingiuntivo CP_1
(€ 84.419,47) in luogo del minor importo di indicato dal Tribunale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi come già liquidati nella sentenza di primo grado
(importo e decorrenza non oggetto di gravame).
5) Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve statuire ex novo sulle spese di lite tenendo conto dell'esito complessivo dell'intero giudizio (Corte di Cassazione, Sez.
3, Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
In particolare, stante la debenza di tutte le somme oggetto di ingiunzione di pagamento, le spese della fase monitoria, come liquidate già in quella sede, devono nuovamente essere poste a carico di nella misura di € 2.100,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre 15 % per spese Parte_1
generali, I.v.a. e C.p.a..
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande di pagamento del dott. , della complessità e della molteplicità delle questioni CP_1
trattate), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22 (quindi prescindendo dalle note spese depositate dalle parti anteriormente a tale riforma).
Le spese del presente gravame vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Sono documentate spese per € 777,00 per C.U.
pagina 29 di 30 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 la società è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza n. 515/23 del Tribunale di
Cuneo pubblicata in data 13.07.2023, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo capitale di € 84.419,47 (in luogo della minore somma indicata dal
[...]
Tribunale), oltre interessi di mora come già liquidati in primo grado;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite come segue: Parte_1 CP_1
- per la fase monitoria, € 406,50 per esposti, € 2.100,00 per compensi;
- per il primo grado di giudizio € 14.103,00 per compensi,
- per il presente gravame € 777,00 per esposti, € 9.991,00 per compensi,
- in ogni caso oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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