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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“cessazione effetti
civili del S E N T E N Z A matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1081/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
nata il [...] a [...], Cod. Parte_1
Fisc. (cittadina spagnola), residente in [...]
Gasperi n. 27, elettivamente domiciliata in Torino, Via Conferenza n. 11, presso lo studio dell'Avv. Sara Laurino, che la rappresenta per delega in atti e
nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ciriè,
Via Vigna 148, presso lo studio dell'Avv. Cristina Grivetto, che lo rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ciriè
in data 20/09/1998 e trascritto presso l'Ufficio Anagrafe al n. 64 P II, serie A, anno 1998 e, per
l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed
incombenze;
2. La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi e gravata da mutuo, viene assegnata
alla sig.ra in quanto genitore convivente con i figli;
Parte_1
3. Si dà atto che il Sig. rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa e/o diritto Parte_2
sull'arredamento presente nella casa coniugale, comprensivo, altresì, di tutti gli
elettrodomestici ivi ubicati, avendo già trasferito altrove, ormai dal momento della separazione
personale dei coniugi, la propria residenza;
4. Il sig. provvederà, entro il giorno 5 di ogni mese, a versare alla moglie la somma Parte_2
di € 150,00 (€ 75,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
considerato che, allo stato, ambedue, ancorchè maggiorenni, non sono ancora del
tuttoeconomicamente autosufficienti. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato
annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Il sig. corrisponderà, altresì, alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1
sostenute nell'interesse dei figli, con le modalità e i termini indicati nel Protocollo elaborato
d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea ed il Tribunale di Ivrea che le parti
dichiarano di conoscere. Tutte le spese andranno documentate.
6. L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali saranno godute al Parte_1
50% da ciascuna delle parti.
7. A titolo di divisione dei beni comuni e di definizione di ogni altro rapporto economico
pendente fra le parti, i coniugi concordano quanto segue:
a) Il Sig. si impegna sin d'ora a trasferire alla Sig.ra la sua quota parte del Parte_2 Parte_1
50% dell'immobile coniugale sito in Ciriè (TO), Via Alcide De Gasperi n. 27 (censito al Catasto
Fabbricati al Foglio 4, n. 358, subalterni: - 1, piano S1-T, Cat. A/2, Classe 2, Vani 6, sup. cat.
Totale mq 113, rendita € 697,22; - 7, piano S1, scala U, Cat. C/2, Classe 2, consistenza mq 5, sup. cat. Totale mq. 7, rendita € 17,30), con la specifica che il contratto
notarile di trasferimento sarà stipulato entro la fine dell'anno 2029. Il costo del rogito notarile
di trasferimento sarà suddiviso equamente tra le parti;
b) L'immobile in oggetto risulta attualmente gravato da mutuo cointestato ad entrambi i
coniugi, acceso presso la banca Credit Agricole Cariparma S.p.A., ed appoggiato sul conto
corrente cointestato ai sig.ri ed , n. 00112/40500547, in essere presso il Parte_2 Parte_1
medesimo istituto bancario;
c) Dalla comunicazione della pronuncia della sentenza di divorzio, la Sig.ra si Parte_1
accollerà, nei soli rapporti interni fra le parti, tutta la rata di mutuo gravante sull'immobile
coniugale oltre alle rate mensili delle assicurazioni stipulate contestualmente al mutuo. Il conto
corrente cointestato ai sig.ri ed , n. 00112/40500547, in essere presso la Parte_2 Parte_1
banca Credit Agricole, verrà mantenuto in vita;
d) L'acquisizione della quota del 50% dell'immobile del Sig. da parte della Sig.ra Parte_2
avverrà, di converso, senza alcuna dazione di denaro. Il Sig. pertanto, si Parte_1 Parte_2
impegna sin d'ora a non chiedere alcunchè alla Sig.ra in ragione della cessione della Parte_1
sua quota parte di immobile.
8. I signori dichiarano di aver regolato ogni questione Parte_3
economico/patrimoniale e di non aver altro a pretendere reciprocamente;
9. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento
essendo economicamente autosufficienti;
10. Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio;
11. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.5.2024,
[...]
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Ciriè, in data 20.9.1998 (Atto n. 64,
Parte II - Serie A- Anno 1998) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati , nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...], il [...], oggi entrambi maggiorenni, ma non del tutto economicamente autosufficienti;
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2019, omologato con decreto in data
29.7.2019;
- da allora i coniugi non si sono riconciliati e ad oggi la convivenza non è più ripresa.
All'udienza del giorno 12.12.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 28.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nella procedura per la separazione consensuale sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2019,
vennero autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione furono omologate con decreto del 29.7.2019; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge (cfr. docc. 3 e 4).
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro e per il mantenimento dei figli (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti). Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 20.9.1998, in Ciriè (Atto Parte_1 Parte_2
trascritto il 22.9.1998 al n. 64, Parte II - Serie A- Anno 1998),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2. dispone che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi e gravata da mutuo, venga assegnata alla sig.ra in quanto genitore convivente con i figli;
Parte_1
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il Sig. rinuncia Parte_2
espressamente a qualsivoglia pretesa e/o diritto sull'arredamento presente nella casa coniugale, comprensivo, altresì, di tutti gli elettrodomestici ivi ubicati, avendo già trasferito altrove, ormai dal momento della separazione personale dei coniugi, la propria residenza;
4. dispone che il sig. provveda, entro il giorno 5 di ogni mese, a versare alla Parte_2
moglie la somma di € 150,00 (€ 75,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, considerato che, allo stato, ambedue, ancorchè maggiorenni,
non sono ancora del tutto economicamente autosufficienti. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. dispone che il sig. corrisponda, altresì, alla sig.ra il 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, con le modalità e i termini indicati nel Protocollo elaborato d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea ed il Tribunale di Ivrea che le parti dichiarano di conoscere. Tutte le spese andranno documentate;
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali saranno godute al 50% da ciascuna Parte_1
delle parti.
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a titolo di divisione dei beni comuni e di definizione di ogni altro rapporto economico pendente fra le parti, i coniugi concordano quanto segue:
a) il Sig. si impegna sin d'ora a trasferire alla Sig.ra la sua quota Parte_2 Parte_1
parte del 50% dell'immobile coniugale sito in Ciriè (TO), Via Alcide De Gasperi n. 27
(censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4, n. 358, subalterni: - 1, piano S1-T, Cat. A/2,
Classe 2, Vani 6, sup. cat. Totale mq 113, rendita € 697,22; - 7, piano S1, scala U, Cat.
C/2, Classe 2, consistenza mq 5, sup. cat. Totale mq. 7, rendita € 17,30), con la specifica che il contratto notarile di trasferimento sarà stipulato entro la fine dell'anno 2029. Il
costo del rogito notarile di trasferimento sarà suddiviso equamente tra le parti;
b) l'immobile in oggetto risulta attualmente gravato da mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, acceso presso la banca Credit Agricole Cariparma S.p.A., ed appoggiato sul conto corrente cointestato ai sig.ri ed n. 00112/40500547, in essere Parte_2 Parte_1
presso il medesimo istituto bancario;
c) dalla comunicazione della pronuncia della sentenza di divorzio, la Sig.ra Parte_1
si accollerà, nei soli rapporti interni fra le parti, tutta la rata di mutuo gravante sull'immobile coniugale oltre alle rate mensili delle assicurazioni stipulate contestualmente al mutuo. Il conto corrente cointestato ai sig.ri ed Parte_2
n. 00112/40500547, in essere presso la banca Credit Agricole, verrà Parte_1
mantenuto in vita;
d) l'acquisizione della quota del 50% dell'immobile del Sig. da parte della Parte_2
Sig.ra avverrà, di converso, senza alcuna dazione di denaro. Il Sig. Parte_1 [...]
, pertanto, si impegna sin d'ora a non chiedere alcunchè alla Sig.ra in Pt_2 Parte_1
ragione della cessione della sua quota parte di immobile.
8 dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di aver regolato ogni questione economico/patrimoniale e di non aver altro a pretendere reciprocamente;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
10. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
11. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
(art. 52 codice privacy)