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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13169/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, nella causa promossa ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
da avv. Marco VOCATURO (C.F. , difeso in proprio C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
in punto: liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato per prestazioni giudiziali non civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito: accertato e dichiarato l'obbligo del convenuto al pagamento del compenso per l'attività svolta dall'odierno attore, condannare il sig. al pagamento della somma di € 1750,95 (oltre accessori di legge) o di quella somma, Controparte_1 anche maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso: spese, competenze ed onorari interamente rifusi. in via istruttoria: con ogni più ampia riserva dalla legge riconosciuta, compresa quella di depositare ulteriore documentazione, formulare capitoli di prova ed indicare testi
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato in data 21/5/2025, con domanda proposta nelle forme del rito semplificato,
l'avvocato ricorrente ha chiesto la condanna dell'odierno resistente al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte, in suo favore, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del cliente, odierno resistente, innanzi al Tribunale penale di Venezia ed iscritto al n. 9642/2023 R.G.N.R.
Il ricorrente ha in particolare esposto di essere stato incaricato dal resistente di interessarsi della propria posizione di indagato nel predetto procedimento, conseguente alla sua iscrizione del registro degli indagati per la violazione degli artt. 334 e 335 c.p., non avendo la P.G. rinvenuto, a seguito di sopralluogo effettuato in data 8/9/2023, il furgone FIAT Doblò (tg. CB735VW) intestato al resistente e già oggetto di sequestro disposto in data 28/9/2020 per violazione della previsione di cui all'art. 193 co.
2 del D.Lgs. 285/1992, in quanto privo di assicurazione obbligatoria, a cui non era conseguita la sanatoria prevista e nei termini di cui al comma quarto della predetta norma del C.d.S.
Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati in data
28/7/2025 mediante consegna a mezzo servizio postale alla parte resistente, non munita di indirizzo di
P.E.C., di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia all'udienza tenutasi in data 30/10/2025.
Va preliminarmente osservato che il ricorso è stato correttamente proposto al di fuori delle forme di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, per cui “la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati in sede penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 Dlgs 150/11 applicabile alle sole controversie riguardanti i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile” (ex multis di recente Cass. 11376/2024; Cass. 6817/2021). Ne consegue che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le cause in materia di compensi maturati in sede penale vanno proposte secondo il rito ordinario, tuttavia ben potendo la parte in base alla disciplina generale dettata dall'art. 281 decies c.p.c. introdurre la causa nelle forme del rito semplificato quando la domanda, come nel caso di specie, sia fondata su prova documentale.
Sussiste inoltre la competenza di questo Tribunale, quale giudice del foro in cui il convenuto ha la propria residenza, costituente anche il foro inderogabile ed esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis del D.Lgs. 206/2005, essendo infatti il resistente residente in [...] A.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia accoglibile innanzitutto con riferimento all'an della pretesa, avendo parte ricorrente prodotto documentazione attestante il conferimento dell'incarico difensivo e l'espletamento dell'attività di cui richiede la liquidazione, consistente nelle comunicazioni e- mail intercorse tra le parti e nella copia dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica e del decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Venezia rispettivamente datati
22/3/2024 e 30/5/2024 inviati al ricorrente quale difensore del resistente, il quale ha altresì documentato l'avvenuto pagamento delle somme per l'invio allo stesso (docc. 4 e 5 ricorrente).
pag. 2 di 3 Quanto alla quantificazione dell'importo dovuto, ritiene il Tribunale che per l'attività espletata, consistita nell'effettuazione di alcuni colloqui con il Pubblico Ministero con indicazione della possibilità di applicare alla fattispecie concreta la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sia congruo liquidare il compenso dell'attività professionale in questione mediante riferimento ai parametri indicati nella tabella n. 15 allegata al D.M. 55/2014, relativa alle indagini preliminari, limitatamente alla sola fase di studio, non essendo infatti, da una parte, l'attività proseguita nella redazione di un atto introduttivo e,
d'altra parte, non potendosi far riferimento alla tabella relativa alle prestazioni stragiudiziali (tab. 25), considerato che essa presuppone l'indicazione di un valore della causa, estraneo alla materia penale, e così, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della modesta attività espletata, liquidandosi al ricorrente un compenso complessivo di € 638,25, pari ai valori medi ridotti del 25%.
In conclusione, va liquidato alla parte ricorrente per le attività professionali svolte in favore della parte resistente nell'ambito del procedimento penale n. 9642/2023 R.G.N.R. l'importo di € 638,25, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ex art. 2 co. 2 del D.M. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. di legge ed oltre interessi nella misura legale dal dovuto alla proposizione della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo, non essendo invece spettante la rivalutazione monetaria in assenza di alcuna allegazione, ancor prima che di prova, del maggior danno, trattandosi di obbligazione di carattere pecuniario (cfr. Cass. 11012/2013).
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidandosi le stesse, stante la semplicità del contenzioso e l'assenza di attività istruttoria, con riferimento ai minimi tabellarmente previsti per tutte le fasi relativi ai procedimenti innanzi al Tribunale (tab. 2 allegata al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii), tenuto conto dello scaglione di valore entro gli € 1.100,00, in complessivi €.332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta, e delle anticipazioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- ND la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 638,25 a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento penale n. 9642/2023 R.G.N.R., oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ed oltre interessi nella misura legale dal dovuto alla proposizione della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- ND parte convenuta alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta, nonché oltre al rimborso delle anticipazioni pari ad € 125,00.
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