TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, composto dai magistrati:
Dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. ssa Rosa Paduano Giudice est.
Dott. ssa Rosa Napolitano Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 121-1/2025 r.g. letto il ricorso depositato il 16.04.2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio dalla società società unipersonale e Parte_1
di diritto italiano, con sede in Terzigno (NA) al Corso Leonardo Da Vinci n. 133; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito. Invero, dalla visura camerale in atti emerge che nel novembre dell'anno 2024 la sede legale risulta trasferita in Terzigno in luogo della precedente sede sita in Salerno.
Sul punto , parte debitrice ha dedotto che “la precedente sede legale era sita in Salerno, al Lungomare
Trieste, 26 ove si trova lo studio del Dott. che con la Persona_1 Parte_1 ha stipulato il “Contratto di domiciliazione di Ufficio Amministrativo” del 6 marzo 2020 . Nei fatti,
[...] tutta l'attività di impresa, anche quella di natura amministrativa, è stata sempre svolta in Casalnuovo di
Napoli, alla Via Salice, 78/A, a far tempo dall'anno 2018 e oggi nei locali di proprietà della società
[...]
in forza di contratti di locazione sottoscritti in data 25 febbraio 2022. È allora evidente che il centro CP_1
degli interessi principali (rectius, di tutti gli interessi) del debitore è da sempre stato Casalnuovo di Napoli, con la conseguenza che il Tribunale competente ai fini della presente procedura è quello di Nola”.
Orbene, come è noto l'art. 27 CCII stabilisce che “per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1
e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente… c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro
1 delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”.
L'art. 27 del codice della crisi di impresa, dunque, ha abbandonato l'espressione “sede principale dell'impresa” che era contemplata all'art. 9 l. fall., per fare uso di una formula più ampia, finendo per adottare il criterio comprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» che richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere.
Ritiene il Tribunale che quelle previste dall'art. 27, co. 3, CCII siano presunzioni relative, vincibili con prova contraria con riferimento al concetto di COMI dettato dall'art. 2, co. 1, lett. m) del codice, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (cfr. Cass., n.
6620/2025); ritenuto che nel caso di specie gli elementi addotti, quale la natura di mera domiciliazione postale del contratto prodotto presso la sede di Salerno, nonché la circostanza dell'operatività della società presso la sede di Casalnuovo (cfr. contratti locazione in atti, contratti di somministrazione) fanno propendere per la competenza dell'adito Tribunale;
ritenuto che
la società istante sia soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'esame della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale porta a ritenere la sussistenza della qualità di imprenditore non minore della società resistente.
Invero, gli artt. 2 comma 1 l. d) e 121 CCI escludono la sottoposizione a liquidazione giudiziale degli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 l. D) , ossia “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La nuova norma ha, così, espressamente posto a carico del debitore l'onere della prova della sottoposizione a liquidazione giudiziale, da fornire mediante la prova positiva del possesso congiunto dei requisiti dimensionali relativi alla propria impresa, ed il cui mancato assolvimento porta, senz'altro, a ritenere, nella specie, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., la società resistente imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
in ogni caso, il superamento dei predetti limiti risulta dalla documentazione acquisita in atti;
2
ritenuto che
la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte emergente, in particolare, dalla dichiarazione del debitore e dall'esame della situazione contabile in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
società unipersonale e di diritto italiano, con sede in Terzigno (NA) al Corso Leonardo Da Vinci n.
[...]
133;
NOMINA la dott.ssa Rosa Paduano Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
Dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, Persona_2 rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358
CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
3 il giorno 28.10.2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI
INVITA IL CURATORE letto il protocollo di intesa relativo ai profili organizzativi e funzionali delle attività del Tribunale e della
Procura della Repubblica di Nola nei procedimenti relativi alla crisi di impresa , a curare la compilazione del questionario che verrà fornito dalla cancelleria in seguito all'accettazione dell'incarico.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, composto dai magistrati:
Dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. ssa Rosa Paduano Giudice est.
Dott. ssa Rosa Napolitano Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 121-1/2025 r.g. letto il ricorso depositato il 16.04.2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio dalla società società unipersonale e Parte_1
di diritto italiano, con sede in Terzigno (NA) al Corso Leonardo Da Vinci n. 133; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito. Invero, dalla visura camerale in atti emerge che nel novembre dell'anno 2024 la sede legale risulta trasferita in Terzigno in luogo della precedente sede sita in Salerno.
Sul punto , parte debitrice ha dedotto che “la precedente sede legale era sita in Salerno, al Lungomare
Trieste, 26 ove si trova lo studio del Dott. che con la Persona_1 Parte_1 ha stipulato il “Contratto di domiciliazione di Ufficio Amministrativo” del 6 marzo 2020 . Nei fatti,
[...] tutta l'attività di impresa, anche quella di natura amministrativa, è stata sempre svolta in Casalnuovo di
Napoli, alla Via Salice, 78/A, a far tempo dall'anno 2018 e oggi nei locali di proprietà della società
[...]
in forza di contratti di locazione sottoscritti in data 25 febbraio 2022. È allora evidente che il centro CP_1
degli interessi principali (rectius, di tutti gli interessi) del debitore è da sempre stato Casalnuovo di Napoli, con la conseguenza che il Tribunale competente ai fini della presente procedura è quello di Nola”.
Orbene, come è noto l'art. 27 CCII stabilisce che “per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1
e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente… c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro
1 delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”.
L'art. 27 del codice della crisi di impresa, dunque, ha abbandonato l'espressione “sede principale dell'impresa” che era contemplata all'art. 9 l. fall., per fare uso di una formula più ampia, finendo per adottare il criterio comprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» che richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere.
Ritiene il Tribunale che quelle previste dall'art. 27, co. 3, CCII siano presunzioni relative, vincibili con prova contraria con riferimento al concetto di COMI dettato dall'art. 2, co. 1, lett. m) del codice, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (cfr. Cass., n.
6620/2025); ritenuto che nel caso di specie gli elementi addotti, quale la natura di mera domiciliazione postale del contratto prodotto presso la sede di Salerno, nonché la circostanza dell'operatività della società presso la sede di Casalnuovo (cfr. contratti locazione in atti, contratti di somministrazione) fanno propendere per la competenza dell'adito Tribunale;
ritenuto che
la società istante sia soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'esame della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale porta a ritenere la sussistenza della qualità di imprenditore non minore della società resistente.
Invero, gli artt. 2 comma 1 l. d) e 121 CCI escludono la sottoposizione a liquidazione giudiziale degli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 l. D) , ossia “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La nuova norma ha, così, espressamente posto a carico del debitore l'onere della prova della sottoposizione a liquidazione giudiziale, da fornire mediante la prova positiva del possesso congiunto dei requisiti dimensionali relativi alla propria impresa, ed il cui mancato assolvimento porta, senz'altro, a ritenere, nella specie, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., la società resistente imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
in ogni caso, il superamento dei predetti limiti risulta dalla documentazione acquisita in atti;
2
ritenuto che
la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte emergente, in particolare, dalla dichiarazione del debitore e dall'esame della situazione contabile in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
società unipersonale e di diritto italiano, con sede in Terzigno (NA) al Corso Leonardo Da Vinci n.
[...]
133;
NOMINA la dott.ssa Rosa Paduano Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
Dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, Persona_2 rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358
CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
3 il giorno 28.10.2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI
INVITA IL CURATORE letto il protocollo di intesa relativo ai profili organizzativi e funzionali delle attività del Tribunale e della
Procura della Repubblica di Nola nei procedimenti relativi alla crisi di impresa , a curare la compilazione del questionario che verrà fornito dalla cancelleria in seguito all'accettazione dell'incarico.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
4