Art. 2.
Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.
L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.
Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.
L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.