Articolo 2 della Legge 19 luglio 1961, n. 1012
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 ottobre 1961
Art. 2.
Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.
L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1961