Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02012817 00 2 E UPPEMA DECASSAZIONE LA CO Oggetto SALDACONTO SEZIONE PRIMA CIVILE BANCARIO CALCOLO DEGLI INTERESSI TASSO DI PIAZZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11299/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron. 3580 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - Rep. 379 Ud. 25/09/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE AN NI, AN LE, BASSI PASQUA, per diritti зло 1 FEB. 2002 elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. MONACI 13, IL CANCELLIERE presso l'avvocato MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato DE SIMOLA NICOLA, 15 3000 giusta mandato a margine del ricorso;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
BANCA POPOLARE ANDRIESE S.P.A., GRUPPO BANCARIO CREDITO DG717911 ITALIANO CREDEM, già BANCA POPOLARE ANDRIESE S. C. а 1.55 1.3000 CANCELLERIA del Funzionario dell'Ufficio r.1., in persona 2001 Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1943 CERBARA 64, presso l'avvocato GIUSEPPE RICAPITO, che la 06717912 اسا rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 87/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Ricapito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, rigetto nel resto. Svolgimento del processo Il 20.9.1996 il Pretore di Andria ingiunse a Sici- liani HE, AN NN e SS AS il primo quale obbligato principale e gli altri quali fi- deiussori di pagare la somma di L. 23.701.000, oltre accessori alla Banca Popolare Andriese. Gli intimati proposero opposizione, eccependo la incompetenza per territorio, essendo stato il contratto sottoscritto a Trani, nonché la nullità ed inammissibi- lità della ingiunzione, per carenza di prova scritta, ch essendo mancata la esibizione del contratto di apertura 2 di credito, posto che il decreto era stato emesso solo sulla base del saldaconto, di cui contestarono le ri- sultanze, anche a causa della ritenuta illegittimità della contabilizzazione degli interessi, ad un tasso non concordato, con date di valuta illegittime e spese e competenze ritenute come capitale, generatore di al- tri interessi. Eccepirono, inoltre, la nullità della clausola con- trattuale con cui le parti avevano fatto riferimento al tasso "praticato usualmente dalle banche su piazza", la illegittimità della trimestralizzazione degli interes- si, delle valute, delle spese e competenze e delle fi- deiussioni, assumendo che non fosse applicabile ai fi- deiussori il tasso concordato tra debitore e creditore, ma quello legale. Richiesero pertanto in via riconven- zionale la declaratoria di nullità delle fideiussioni e la condanna della banca al rimborso delle somme indebi- tamente riscosse. tas L'Istituto di credito contestò la domanda e il pre- tore rigettò la opposizione con sentenza 24.6.1997, che fu appellata dai AN e dalla SS, con le stesse ragioni portate a fondamento della opposizione. Il Tribunale di Trani con sentenza 26.1.1999 re- spinse l'appello e condannò gli appellanti in solido र्डth alle spese processuali. 3 Ha ritenuto il giudice di merito che luogo del- l'adempimento, ai fini della determinazione della com- petenza territoriale, fosse il domicilio del creditore, che per le persone giuridiche è la sede legale princi- pale, corrispondente, per la Banca Popolare Andriese, ad Andria. Nel merito ha considerato che il credito era stato provato, non già dal saldaconto, ma dagli estrat- ti periodici di conto corrente, che, una volta che ne sia mancata la impugnazione, hanno efficacia di prova sostanziale, essendo in essi riportata la integrale mo- vimentazione delle poste, con la data delle operazioni, la loro descrizione, la data di decorrenza delle valu- te, il conto scalare, con i numeri debitori e credito- ri, e gli elementi per il conteggio delle competenze. На negato che la banca fosse tenuta a produrre gli estratti parziali di chiusura del conto, che erano sta- ti regolarmente inviati al correntista ed erano stati approvati ai sensi dell'art. 1832 c.C., attesa la man- lefy cata contestazione sia del correntista che dei suoi fi- deiussori. Quanto agli interessi ha rilevato che il tasso ul- tralegale era stato convenzionalmente pattuito con scrittura 19.X.1992, con cui erano state anche convenu- र् te la commissione di massimo scoperto, le spese di te- nuta conto, le valute;
mentre, con riguardo alla capi- 14 4 talizzazione periodica, ha precisato che era stata pre- vista dal contratto di apertura di credito e discipli- nata dall'art. 1283 c.c.. Hanno proposto ricorso per cassazione AN NN e HE e SS AS;
ha resistito con controricorso la Banca Popolare Andriese. Motivi della decisione Denunziano i ricorrenti con l'unico articolato mo- tivo la violazione degli artt. 1283,1284 C.C. e 20,633 e SS. c.p.c.. Negano la correttezza della determinazio- ne della competenza e la quantificazione del saldo de- bitore e degli interessi convenzionali, in difetto di esibizione del contratto di apertura di credito, dal quale sarebbero risultati il massimale, la scadenza del credito, il tasso di interesse annuo, il dettaglio ana- litico degli oneri. La documentazione prodotta non avrebbe rispecchiato tutte le operazioni compiute nel- l'arco del rapporto, per cui, mancando gli estratti conto dell'intero periodo, la domanda monitoria era inammissibile. Negano ancora che fosse stato concordato 5 un tasso di interessi ed eccepiscono la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza. Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli in- teressi, spese e competenze, rilevano la erroneità del- la decisione che si fonda sulla falsa applicazione del- M 5 l'art. 1283 c.c., del quale erano mancati i presupposti di fatto;
mentre nulla sarebbe la clausola contrattuale che prevede l'anatocismo, perché fondata su un uso non normativo. E' senza fondamento la censura nel punto in cui de- duce la violazione delle norme sulla competenza terri- toriale. Il tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi, sostanziali e processuali, che per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di da- naro stabiliscono quale luogo dell'adempimento il domi- cilio del creditore;
e poiché la sede della Banca Popo- lare Andriese è in Andria, validamente fu adito il Pre- tore di Andria dalla Banca ricorrente per ingiunzione. Peraltro il rilievo dei ricorrenti, secondo cui " 'competente ad emettere il decreto ingiuntivo in primo grado era il Pretore di Trani, avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione e al foro generale dei convenuti, tutti di Trani" è persino inconferente e pertanto inammissibile posto che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha richia- mato il foro alternativo del locus destinatae solutio- nis, in ordine al quale manca qualunque deduzione, es- sendosi limitati i ricorrenti ad invocare il forum con- tractus e il forum rei. Del pari infondata è la doglianza relativa alla 6 mancata documentazione del rapporto di conto corrente. Il Tribunale ha accertato che con la documentazione prodotta il correntista, cui a suo tempo era stata in- viata, era stato posto in grado di verificare l'esi- stenza delle operazioni affluite nel periodo di riferi- mento dell'estratto conto, e cioè gli addebiti, gli ac- crediti, le rimesse di terzi, gli interessi, in sostan- za la integrale movimentazione delle poste in dare e avere, con la data e la descrizione delle operazioni, la decorrenza della valuta e gli elementi per il con- teggio delle competenze;
ed ha altresì accertato che non erano mai stati contestati gli estratti parziali che in tal modo dovevano ritenersi approvati periodi- camente elaborati, sino alla data di inizio della movi- mentazione riportata negli estratti conto prodotti in giudizio. E' ius receptum che, sebbene la mancata contesta- हु zione degli estratti conto renda inoppugnabili gli ac- crediti e gli addebiti, solo sotto il profilo contabi- le, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei . rapporti obbligatori, dai quali derivano le partite in- serite, tuttavia le scritturazioni ivi contenute sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di generali contestazio- 7 ni che investano il documento nel suo complesso o si limitino alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo, piuttosto, la for- mulazione di specifiche censure circostanziate, dirette contro singole determinate annotazioni (Cass. 14849/2000; 9008/2000; 3845/1999; 4735/1998; 8989/1997; 1978/1996; 1101/19995). Quanto al tasso degli interessi, il ricorso muove dal dato di fatto che con siano stati calcolati in nulla per la sua forza della clausola contrattuale di riferimento agli usi di piazza;
ma il genericità - tribunale ha negato tale circostanza, avendo accertato che erano stati conteggiati sulla base della scrittura 19.X.1992, sottoscritta dalle parti, che li aveva rego- lati, disciplinando specificamente tasso creditore, tasso debitore, commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto, ecc. e tale accertamento, peraltro nemmeno specificamente contestato in punto di fatto, con riguardo al citato documento, afferendo a valuta- 5 zioni di merito, si sottrae al sindacato di legittimi- tà. censura relativa alla capita-E', invece, fondata la lizzazione trimestrale degli interessi, che il tribuna- le ha ritenuto "legittimata dalla norma di cui all'art. 1283 c.c.", assunto dai ricorrenti contestato sotto il g è di normaprofilo che la capitalizzazione predetta vietata, richiedendo, perché possa operare, la apposita domanda giudiziale о la convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, semprechè si tratti di inte- ressi dovuti almeno per sei mesi;
elementi e condizioni nella specie assenti. Né è ipotizzabile l'esistenza di usi contrari, giacché la clausola che impone l'anatoci- smo è accettata dal cliente non perché convinto di ob- bedire ad un imperativo giuridico, ma perché si trova condizione di contraente debole rispetto alle nella Banche. Tali rilievi meritano di essere accolti. Esclusa la possibilità che l'art. 1283 C.C. trovi applicazione nelle ipotesi tipiche eccettuate dal di- vieto, estranee alla dedotta fattispecie, altrettanto ne va esclusa l'applicazione in difetto di usi normati- vi che legittimino l'anatocismo. La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla しゅ quale il Collegio aderisce pienamente, ha ripetutamente affermato che la clausola di un contratto bancario, che preteda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale (ex. art. 1340 c.c.) e non su un uso normati- come esige l'art. 1283 c.c.. La configurabilità di VO, ch uso normativo richiede, infatti, il requisito ogget- un tivo, della uniforme e costante ripetizione di un dato - imprescindibile, comportamento, e quello soggettivo al fine di evitare che il fenomeno consuetudinario si riduca a mera prassi della consapevolezza di prestare Osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità e della astrattez- za. Ciò posto, non v'è dubbio che le norme bancarie uniformi emanate dall'Abi siano usi negoziali ex art. 1340 C.C., perché imposte al cliente in base ad una prassi, mediante clausole predisposte, e perché la pe- riodicità della capitalizzazione, reiterata nel tempo, più breve di quella annuale applicata in favore del cliente sui suoi saldi di conto corrente attivi e adot- tata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'Abi nel 1952, non risulta connotata dalla opinio iuris ac necessitatis (Cass. 2374/1999; 3096/1999; им 12507/1999). Il ricorso va dunque, con riguardo a quest'ultimo profilo, accolto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Trani, che fa- rà applicazione del principio di diritto suesposto, con riguardo alla clausola erelativa all'anatocismo, li- quiderà anche le spese del giudizio di cassazione. is 10 RQ 11299/99
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione del Tribunale di Trani, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma 25.9.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Donato Plenteda elo B IL CANCELLIERE Andrea Bianchi - 1 FEB. 2002 11/ CANCELL ERE 109T 129,11 456T 20,88 заре TOT: 160,12 007 3FEQ.2003 a 4487 (euro.. 11