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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 585/2024 R.G.L. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, elettivamente domiciliate in Torino presso lo studio dell'Avv. R. Carapelle che le
[...]
rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLATA
Oggetto: spese di lite.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 3/12/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 7/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 292/24 in data 21/11/2024, pronunciando sulle domande presentate dalle sopra indicate appellanti nei confronti del Controparte_1
e dirette a ottenere, con riferimento ai contratti a termine stipulati con l'ente
[...] convenuto, la condanna di quest'ultimo alla corresponsione degli importi annui vincolati all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) previsti dall'art. 1, co. 121, l. n.
1 107/15, il Tribunale di Novara, in integrale accoglimento delle domande, ha condannato il convenuto (rimasto contumace) a corrispondere le somme di € 500,00 a CP_1
e a , di € 2.500,00 a e Parte_1 Parte_3 Parte_2 di € 1.000,00 a , oltre alle spese di lite liquidate nell'importo per Parte_4 compensi di € 1.029,00, e oltre al rimborso del contributo unificato, 15% per spese generali, IVA e CPA.
La regolamentazione delle spese di lite è stata motivata dal primo Giudice «tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 4.500), della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto» (sentenza, pag. 6).
Con l'atto di appello si censura la statuizione del Tribunale in punto spese, rilevando che il primo Giudice, senza peraltro motivare sul punto, non ha applicato l'art. 4, co. 2,
d.m. n. 55/14, per cui «Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti»; osserva l'appellante che tale disposizione si rende applicabile «quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione. Posto che la riunione presuppone la connessione oggettiva/soggettiva delle cause, ecco che la norma chiarisce che l'incremento può avvenire per tutte le fasi quando le cause fra loro connesse siano state ab origine riunite dal difensore che ha proposto un unico ricorso per tutte le parti aventi identica posizione processuale, o in caso di riunione in corso di causa, solo per le fasi successive a tale momento processuale» (ricorso, pag. 4), e che non è per contro applicabile, nel caso di specie,
l'art. 4, co. 4, d.m. cit., in quanto la prestazione professionale ha comportato specifiche e distinte questioni di fatto. Di conseguenza, «pur partendo dalla liquidazione di €
1.029,50 riferita agli onorari minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) riconosciute nella fascia 1101,01- 5200,00 (€ 444,00 + 222,50 + 373,00 = € 1.029,50),
2 occorrerà incrementare la stessa del 30% (non si vede ragione per un diverso inferiore incremento) per ciascuna delle altre tre posizioni processuali ulteriori alla prima per un totale di ulteriori € 926,55 (1.029,50 x 90%) per un totale complessivo di € 1.956,05»
(ibid., pag. 5).
Si è costituito Il rimettendosi alla Controparte_1
decisione della Corte e chiedendo la compensazione delle spese del grado.
All'udienza del 10/04/2025, la causa, dopo la discussione, è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, ritenendo questo Collegio di dare continuità a precedenti del tutto identici di questa stessa Corte di cui, da ultimo, alle sentenze n. 141/24 e n. 328/23.
Il disposto dell'art. 4, co. 2, d.m. cit. prevede il preteso aumento «quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale», e non c'è dubbio che tale ipotesi ricorra nella fattispecie qui esaminata, ove il legale, fin dal ricorso introduttivo, difende quattro ricorrenti che presentano la stessa posizione processuale. Neppure si pone un problema di applicabilità dell'art. 4, co. 4, d.m. cit. (che potrebbe neutralizzare, quantomeno in parte, gli aumenti del co. 2), dal momento che la difesa delle appellanti ha correttamente e dedotto ed evidenziato che nel caso di specie, con riferimento alle singole posizioni, si è reso necessario esaminare distinte questioni di fatto, tra cui i diversi importi monetari chiesti in pagamento – sicché le spese di lite vanno calcolate secondo le corrette modalità sopra indicate.
Pertanto, l'importo di € 1.029,50 dev'essere incrementato del 90% per il totale di €
1.956,05, al quale, oltre agli oneri di legge, va aggiunto l'ulteriore aumento del 10% ex art. 4, co. 1-bis, d.m. cit., non oggetto d'appello.
3. Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza (l'eventuale omissione da parte del primo Giudice non può in ogni caso riverberarsi sulla parte vittoriosa, neppure in forma di compensazione), si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum e dell'attività difensiva svolta – con applicazione del medesimo incremento ex art. 4, co. 1-bis, d.m. cit. nella stessa percentuale del 10%.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
3 in accoglimento dell'appello, ridetermina le spese del primo grado in € 1.956,05, oltre alla percentuale di incremento del 10% ex art. 4, co.
1-bis., d.m. n. 55/14, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore;
condanna l'appellato a rimborsare a parte appellante le spese del grado liquidate in €
700,00, oltre alla percentuale di incremento del 10% ex art. 4, co.
1-bis., d.m. n. 55/14, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore;
Così deciso all'udienza del 10.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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