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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02/04/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11027/2022 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza del Giudice di
Pace”
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
arch. rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites rep. Parte_2
n. 1018/2022, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso (C.F.
e Anna Attanasio (C.F. ) con i quali C.F._1 C.F._2
elettivamente domicilia in , alla via Roma presso il Palazzo di Città – Pt_1
APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con domicilio eletto presso Controparte_1 C.F._3
lo studio dell'Avv. Raffaele Marciano (pec: in Laureana Email_1
Cilento (SA), alla Via Villa Simeoni 12; - APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.12.2022 il proponeva appello contro la Parte_1
Sentenza n. 5697/2022, resa dal Giudice di Pace di Dr. nella causa Pt_1 CP_2
avente R.G. n. 611/2022, pubblicata in data 17.11.2022. Con tale sentenza, il Gdp
accoglieva in toto la domanda del sig. in quanto la notifica del Controparte_1
verbale di accertamento risultava avvenuta oltre i termini previsti dall'art Articolo
201 CdS. Concludeva quindi, disponendo l'annullamento e l'estinzione del verbale di contestazione per violazione del Codice della strada n. 1443269/2021/V con condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte appellante Parte_1
chiede la riforma della sentenza di primo grado, inclusa la pronuncia sulle spese di ambedue i gradi, in quanto la sentenza sarebbe viziata sia, da errore di valutazione della documentazione probatoria che, da errore nella applicazione del principio di diritto della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato. Rassegnava quindi, le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale di Salerno
respinta ogni contraria istanza: 1) in via assolutamente preliminare, stante l'evidente
sussistenza del fumus boni iuris, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
5697/2022; 2) in via principale accogliere il presente gravame e, in integrale riforma della
sentenza n. 5697/2022, confermare la legittimità del verbale n. 1443269/2021/V; 3) vittoria
di spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi al
23,08% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' . Parte_3
Si costituiva in giudizio in data 13.09.2023 eccependo: Controparte_3
l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'appello azionato nonché
l'infondatezza dello spiegato atto di appello e delle censure sollevate e chiedeva integrale conferma della sentenza n. 5697/2022 resa dal G.d.p. di Salerno con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo d'appello il lamenta la non corretta Parte_1
applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica da parte del
Giudice di prime cure. Il Giudice di Pace di , infatti, ha correttamente Pt_1
richiamato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione,
richiamato anche dall'odierno ente appellante, ma ha errato nella sua applicazione ritenendo non tempestiva la notifica del verbale di contestazione e disponendone quindi l'annullamento.
Occorre ricordare che: “Il principio di scissione degli effetti della notificazione è
applicabile al termine di decadenza, previsto dall'art. 201 C.d.S., nel procedimento
amministrativo finalizzato a sanzionare la violazione del medesimo codice.” (Cassazione
civile, sez. II, 29 Settembre 2020, n. 20515).Già con la sentenza a Sezioni Unite n.
12332 del 17 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che il principio di scissione va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettizietà dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell'atto decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, e, al contempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine. In realtà, già prima della citata pronuncia,
l'applicabilità della scissione degli effetti della notificazione era stata affermata con riferimento specifico alla notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo, e proprio in materia di violazioni del C.d.S. Dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. civ. n. 28388/2017). Non può quindi accogliersi la tesi del Giudice di prime cure che posticipa anche gli effetti per il notificante al momento dell'effettiva notifica e alle sue formalità.
Tornando alla fattispecie in esame, in cui si discute della notifica del verbale di contestazione di infrazione stradale, regolata ratione temporis l'art. 201 C.d.S.,
comma 1, nel testo vigente è previsto che “ Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve,
entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento”. Risulta
accertato che entro il predetto termine l'Amministrazione ha proceduto a presentare il verbale all'ufficio postale in data 22.12.2021 mentre la ricezione della notifica è avvenuta in data 28.12.2021.
La notificazione del verbale di contestazione deve pertanto ritenersi tempestiva,
posto che l'Amministrazione ha compiuto nei termini le formalità ad essa direttamente imposte dalla legge.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e pertanto, in totale riforma della sentenza n., 5697/2022, resa dal Giudice di Pace di Dr. Pt_1
Carlucci, il sig. va condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che, considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ( come modificato con D.M.
n 147/2022) in complessivi 173 euro a titolo di compensi professionali, oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' . Parte_3
Le spese del presente grado seguono ugualmente il criterio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellata e liquidate sulla base dei valori minimi del DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace
di n. 5697/2022 pubblicata in data 17.11.2022, dichiara la legittimità del Pt_1
verbale n. 1443269/2021/V.
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore dell'odierno appellante per il giudizio di primo grado,
liquidate in complessivi € 173.00, oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e
CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' . Parte_3
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente grado in favore dell'appellante che si liquidano in complessivi € 332.00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66.00 per la fase di studio;
€ 66.00 per la fase introduttiva;
euro 100 per la fase istruttoria, € 100 per la fase decisionale) oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' e contributo unificato. Parte_3
Così deciso in Salerno il, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02/04/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11027/2022 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza del Giudice di
Pace”
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
arch. rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites rep. Parte_2
n. 1018/2022, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso (C.F.
e Anna Attanasio (C.F. ) con i quali C.F._1 C.F._2
elettivamente domicilia in , alla via Roma presso il Palazzo di Città – Pt_1
APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con domicilio eletto presso Controparte_1 C.F._3
lo studio dell'Avv. Raffaele Marciano (pec: in Laureana Email_1
Cilento (SA), alla Via Villa Simeoni 12; - APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.12.2022 il proponeva appello contro la Parte_1
Sentenza n. 5697/2022, resa dal Giudice di Pace di Dr. nella causa Pt_1 CP_2
avente R.G. n. 611/2022, pubblicata in data 17.11.2022. Con tale sentenza, il Gdp
accoglieva in toto la domanda del sig. in quanto la notifica del Controparte_1
verbale di accertamento risultava avvenuta oltre i termini previsti dall'art Articolo
201 CdS. Concludeva quindi, disponendo l'annullamento e l'estinzione del verbale di contestazione per violazione del Codice della strada n. 1443269/2021/V con condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte appellante Parte_1
chiede la riforma della sentenza di primo grado, inclusa la pronuncia sulle spese di ambedue i gradi, in quanto la sentenza sarebbe viziata sia, da errore di valutazione della documentazione probatoria che, da errore nella applicazione del principio di diritto della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato. Rassegnava quindi, le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale di Salerno
respinta ogni contraria istanza: 1) in via assolutamente preliminare, stante l'evidente
sussistenza del fumus boni iuris, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
5697/2022; 2) in via principale accogliere il presente gravame e, in integrale riforma della
sentenza n. 5697/2022, confermare la legittimità del verbale n. 1443269/2021/V; 3) vittoria
di spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi al
23,08% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' . Parte_3
Si costituiva in giudizio in data 13.09.2023 eccependo: Controparte_3
l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'appello azionato nonché
l'infondatezza dello spiegato atto di appello e delle censure sollevate e chiedeva integrale conferma della sentenza n. 5697/2022 resa dal G.d.p. di Salerno con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo d'appello il lamenta la non corretta Parte_1
applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica da parte del
Giudice di prime cure. Il Giudice di Pace di , infatti, ha correttamente Pt_1
richiamato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione,
richiamato anche dall'odierno ente appellante, ma ha errato nella sua applicazione ritenendo non tempestiva la notifica del verbale di contestazione e disponendone quindi l'annullamento.
Occorre ricordare che: “Il principio di scissione degli effetti della notificazione è
applicabile al termine di decadenza, previsto dall'art. 201 C.d.S., nel procedimento
amministrativo finalizzato a sanzionare la violazione del medesimo codice.” (Cassazione
civile, sez. II, 29 Settembre 2020, n. 20515).Già con la sentenza a Sezioni Unite n.
12332 del 17 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che il principio di scissione va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettizietà dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell'atto decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, e, al contempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine. In realtà, già prima della citata pronuncia,
l'applicabilità della scissione degli effetti della notificazione era stata affermata con riferimento specifico alla notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo, e proprio in materia di violazioni del C.d.S. Dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. civ. n. 28388/2017). Non può quindi accogliersi la tesi del Giudice di prime cure che posticipa anche gli effetti per il notificante al momento dell'effettiva notifica e alle sue formalità.
Tornando alla fattispecie in esame, in cui si discute della notifica del verbale di contestazione di infrazione stradale, regolata ratione temporis l'art. 201 C.d.S.,
comma 1, nel testo vigente è previsto che “ Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve,
entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento”. Risulta
accertato che entro il predetto termine l'Amministrazione ha proceduto a presentare il verbale all'ufficio postale in data 22.12.2021 mentre la ricezione della notifica è avvenuta in data 28.12.2021.
La notificazione del verbale di contestazione deve pertanto ritenersi tempestiva,
posto che l'Amministrazione ha compiuto nei termini le formalità ad essa direttamente imposte dalla legge.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e pertanto, in totale riforma della sentenza n., 5697/2022, resa dal Giudice di Pace di Dr. Pt_1
Carlucci, il sig. va condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che, considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ( come modificato con D.M.
n 147/2022) in complessivi 173 euro a titolo di compensi professionali, oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' . Parte_3
Le spese del presente grado seguono ugualmente il criterio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellata e liquidate sulla base dei valori minimi del DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace
di n. 5697/2022 pubblicata in data 17.11.2022, dichiara la legittimità del Pt_1
verbale n. 1443269/2021/V.
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore dell'odierno appellante per il giudizio di primo grado,
liquidate in complessivi € 173.00, oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e
CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' . Parte_3
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente grado in favore dell'appellante che si liquidano in complessivi € 332.00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66.00 per la fase di studio;
€ 66.00 per la fase introduttiva;
euro 100 per la fase istruttoria, € 100 per la fase decisionale) oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' e contributo unificato. Parte_3
Così deciso in Salerno il, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara