Articolo 4 della Legge 24 febbraio 1953, n. 142
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1953
Art. 4.
Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti ai collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.
Entrata in vigore il 31 marzo 1953