TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Scioglimento
11/06/2025, nelle persone dei magistrati: matrimonio dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1539/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato MITIDIERI FRANCESCO, C.F._1
nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1
22/08/1959 (C.F. ), con l'avvocato GAGLIARDI C.F._2
ADELAIDE, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 3 dicembre 2024, proponeva Parte_1
ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto con
Controparte_1
Assumeva il ricorrente di essere coniugato con la dal 4 settembre 1975 CP_1
che dal matrimonio erano nati due figli, ora entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. Aggiungeva che da tempo era subentrata la crisi matrimoniale, e con sentenza del 18-23 novembre 2009, il Tribunale di Matera aveva dichiarato la loro separazione.
Sul piano economico, asseriva di non lavorare da tempo e di aver vissuto con il solo reddito di cittadinanza, risultando ora percepire una pensione sociale, appena sufficiente al suo sostentamento.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la si costituiva tempestivamente il 10 febbraio 2025 Controparte_1
con apposita comparsa, confermando i presupposti dell'azione di divorzio rappresentati dalla ricorrente;
avanzava, però, una domanda economica diretta alla corresponsione di un assegno divorzile, in ragione di uno stato di malattia che la vedeva affetta da disagio psichico.
All'udienza di comparizione le parti prospettavano la possibilità di raggiungere un accordo per la definizione bonaria della controversia e in effetti il 23 maggio 2025 depositavano un atto di accordo che definiva i temi controversi, con conferma dell'impossibilità della riconciliazione e rinuncia reciproca a domande economiche.
All'udienza del 27 maggio 2025, la causa veniva riservata a sentenza e richiesto il parere conclusivo al P.M., questo si esprimeva con nota del 4 giugno 2025.
Tango premesso, il collegio osserva, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, che va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, in ragione della sentenza di separazione di questo Tribunale depositata il 23 novembre 2009, come da documentazione in atti.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Non vi sono altre questioni da decidere in assenza di domande di parte, stante la rinuncia reciproca alla corresponsione di un assegno divorzile e l'assenza di figli minori.
L'intervenuto accordo consente la compensazione delle spese. P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 03/12/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 04/09/1975 in MONTALBANO IC, alle Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nell'atto di accordo depositato al fascicolo telematico il 23 maggio 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MONTALBANO
IC di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, Parte I, numero 2;
3) dichiara interamente compnesate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, l'11/06/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco