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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1380/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Scalzi giusta procura in atti ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Controparte_1 C.F._2
Quintieri e Vittoria Scalise giusta procura in atti
resistente nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, , premesso d'aver intrattenuto un Parte_1
rapporto di convivenza more uxorio con dal 2015 al 2024 nel corso del quale il Controparte_1
30.1.2016 era nata la figlia adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della stessa.
All'udienza di prima comparizione del 17.6.2025 le parti chiedevano un rinvio della causa in virtù della pendenza di trattative di bonario componimento della lite;
in data 13.9.2025 le parti allegavano
1 di aver raggiunto un accordo contenente la regolamentazione dei rapporti riguardanti la prole, personalmente sottoscritto in data 11.9.2025 e a cui si riportavano.
All'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come richiesto dalle parti, queste ultime chiedevano l'omologa del suddetto accordo.
Con ordinanza del 17.9.2025 lo scrivente si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025 le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in atti il 13.9.2025.
Le condizioni riportate nell'accordo in oggetto devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte:
Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
Sul punto, si condivide l'orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza e recentemente ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 663 del 2022, a mente del quale, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art.337-ter, c. 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto come valida espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve al solo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione in ogni caso dovuta ed incontra il limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, dell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze della prole.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia Per_1
da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle condizioni
[...] contenute nell'accordo cui alla parte motiva;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone il 18 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1380/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Scalzi giusta procura in atti ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Controparte_1 C.F._2
Quintieri e Vittoria Scalise giusta procura in atti
resistente nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, , premesso d'aver intrattenuto un Parte_1
rapporto di convivenza more uxorio con dal 2015 al 2024 nel corso del quale il Controparte_1
30.1.2016 era nata la figlia adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della stessa.
All'udienza di prima comparizione del 17.6.2025 le parti chiedevano un rinvio della causa in virtù della pendenza di trattative di bonario componimento della lite;
in data 13.9.2025 le parti allegavano
1 di aver raggiunto un accordo contenente la regolamentazione dei rapporti riguardanti la prole, personalmente sottoscritto in data 11.9.2025 e a cui si riportavano.
All'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come richiesto dalle parti, queste ultime chiedevano l'omologa del suddetto accordo.
Con ordinanza del 17.9.2025 lo scrivente si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025 le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in atti il 13.9.2025.
Le condizioni riportate nell'accordo in oggetto devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte:
Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
Sul punto, si condivide l'orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza e recentemente ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 663 del 2022, a mente del quale, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art.337-ter, c. 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto come valida espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve al solo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione in ogni caso dovuta ed incontra il limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, dell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze della prole.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia Per_1
da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle condizioni
[...] contenute nell'accordo cui alla parte motiva;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone il 18 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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