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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 2017/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to PISACANE LUCIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
( in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' P.IVA_1
Avv. Teresa Castellucci, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 11.10.2019 [premesso che esso Parte_1 istante a seguito di grave infortunio sul durante l'orario di lavoro, regolarmente denunciato, gli veniva riconosciuta menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 23% con provvedimento opposto in data 20/11/2018; provvedimento regolarmente opposto con richiesta di visita collegiale mai tenutasi] chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) volesse: 1) accertare “che il ricorrente è affetto da patologie che menomano la sua capacità lavorativa nella misura del 33% o quella minore e/o maggiore che il C.T.U. andrà ad accertare”; 2) “per l'effetto condannare l' in caso di CP_1
menomazioni comprese tra il 33% ed il 100% alla costituzione della relativa rendita nella misura corrispondente, comprensiva della quota d'indennizzo per il danno biologico e della quota d'indennizzo per il danno patrimoniale con decorrenza dalla data della domanda oltre interessi legali”; 3) “in vis subordinata, laddove il C.T.U. accertasse uno stato invalidante inferiore al 33% ma comunque compreso fra il 24% ed il 32%, condannare l' al CP_1 pagamento della rendita proporzionalmente alla percentuale accertata e al relativo danno biologico”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il CP_1 ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_2 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Il ricorso è infondato alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale: 1) ha evidenziato che il è affetto da: “esiti di trauma bulbare Parte_2 all'occhio sinistro con visus = 1/12 non migliorabile con uso di lenti”.; 2) ha ritenuto che i diagnosticati postumi invalidanti vadano ad attribuire una percentuale di danno biologico del 23%, in accordo con i Sanitari dell' CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente (v. elaborato peritale) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico-scientifico per cui meritano di essere condivise. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, il ricorso va rigettato.
3.0 Le spese di lite sopportate dalla parte vittoriosa sono irripetibili (ex art. 152 disp. att. c.p.c.). Per lo stesso motivo vengono poste in capo all' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara le spese di lite sopportate da parte vittoriosa CP_1
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
280,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
. Per_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 2017/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to PISACANE LUCIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
( in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' P.IVA_1
Avv. Teresa Castellucci, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 11.10.2019 [premesso che esso Parte_1 istante a seguito di grave infortunio sul durante l'orario di lavoro, regolarmente denunciato, gli veniva riconosciuta menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 23% con provvedimento opposto in data 20/11/2018; provvedimento regolarmente opposto con richiesta di visita collegiale mai tenutasi] chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) volesse: 1) accertare “che il ricorrente è affetto da patologie che menomano la sua capacità lavorativa nella misura del 33% o quella minore e/o maggiore che il C.T.U. andrà ad accertare”; 2) “per l'effetto condannare l' in caso di CP_1
menomazioni comprese tra il 33% ed il 100% alla costituzione della relativa rendita nella misura corrispondente, comprensiva della quota d'indennizzo per il danno biologico e della quota d'indennizzo per il danno patrimoniale con decorrenza dalla data della domanda oltre interessi legali”; 3) “in vis subordinata, laddove il C.T.U. accertasse uno stato invalidante inferiore al 33% ma comunque compreso fra il 24% ed il 32%, condannare l' al CP_1 pagamento della rendita proporzionalmente alla percentuale accertata e al relativo danno biologico”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il CP_1 ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_2 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Il ricorso è infondato alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale: 1) ha evidenziato che il è affetto da: “esiti di trauma bulbare Parte_2 all'occhio sinistro con visus = 1/12 non migliorabile con uso di lenti”.; 2) ha ritenuto che i diagnosticati postumi invalidanti vadano ad attribuire una percentuale di danno biologico del 23%, in accordo con i Sanitari dell' CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente (v. elaborato peritale) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico-scientifico per cui meritano di essere condivise. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, il ricorso va rigettato.
3.0 Le spese di lite sopportate dalla parte vittoriosa sono irripetibili (ex art. 152 disp. att. c.p.c.). Per lo stesso motivo vengono poste in capo all' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara le spese di lite sopportate da parte vittoriosa CP_1
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
280,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
. Per_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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