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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 236/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. EZIO NARDI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CRISTINA CARPI, CP P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MICHELANGIOLO PANEBARCO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma LL sentenza n. 2951/2022 del
Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare la prevalente od esclusiva responsabilità di per i danni subiti dalla società appellante in relazione ai fatti del 9.1.2017 e, Controparte_1
1 conseguentemente, condannare la società appellata al pagamento LL somma di €.
16.617,85 - o quella diversa ritenuta di giustizia in virtù del ritenuto concorso di colpa LL società appellante - oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del fatto;
detratto quanto eventualmente pagato – sul punto - dalla società appellata in virtù LL sentenza di primo grado.
Voglia, altresì, dichiarare che non è dovuta dalla società appellante alla società appellata la somma di €. 6.380,00 o, in ipotesi, che è dovuta la minor somma da calcolare sulla base del concorso di colpa attribuito alla società appellante e sui soli stipendi corrisposti da gennaio 2017 fino a ottobre 2017, con esclusione dei mesi successivi e dell'incentivo al licenziamento e del TFR. Confermata, per il resto, la sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado n. n.2951/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze.”
In via subordinata: nel caso di eventuale accoglimento, anche parziale, LL domanda dell'appellante nei confronti LL appellata, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva in favore LL in persona del suo legale rappresentante Sig. da CP CP_3 parte LL OM in virtù LL polizza stipulata Parte_2
e per l'effetto condannare la OM a tenere indenne la società appellata da tutte le somme da questa eventualmente dovute alla società appellante a titolo di risarcimento danni.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
CP_ Per parte appellata :
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
►respingere, siccome infondato, il primo motivo di impugnazione principale e per l'effetto dichiarare assorbita la domanda di manleva reiterata, sia pur in subordine, dall'appellata a carico LL compagnia, ferma, in denegata ipotesi, l'applicazione CP LL franchigia di euro 255,00 e dello scoperto del 10% di cui alla sen-tenza di primo grado;
►accogliere per quanto di ragione l'impugnazione incidentale spiegata dall'appellata per l'accertamento LL responsabilità prevalente o esclusiva di CP Parte_1
e, per l'effetto, in conseguenza LL revoca o riduzione LL condanna a favore di quest'ultima, revocare o ridimensionare in pari misura e sempre al netto LL franchigia
2 e dello scoperto, l'obbligo di manleva a carico LL compagnia, condannando alla CP restituzione in favore di dell'eccedenza versata in forza LL sentenza di CP_4 primo grado, anche a titolo di refusione pro quota delle spese legali liquidate in favore dell'attrice;
► in accoglimento delle domande ed eccezioni congiuntamente sol-le-vate dall'appellante principale e dall'appellata in ordine all'omissione di pronuncia sulla regolazione CP dei rapporti inter partes giusta fattura n. 106/17, ridimensionato, per effetto di compensazione, il risarcimento del danno facente carico a , dichiarare ridotta, per CP
l'effetto, in pari misura l'obbligazione di manleva facente carico alla compagnia, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore LL stessa di quanto versato CP in eccesso.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi o comunque del presente grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2951/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di contratto d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La società aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze la società Parte_3 esponendo: Controparte_1
di aver commissionato alla convenuta l'installazione di un impianto di allarme presso la propria sede sita in Sesto Fiorentino Via De Gasperi n. 2 (locali LL ex
Lotti 2000);
che a seguito del trasferimento LL propria sede nei nuovi locali di Via Bruno
Sarri n. 24, nel gennaio 2015 aveva incaricato di smontare l'impianto e di CP rimontarlo;
che l'impianto non aveva subito grosse modifiche e importanti adattamenti ai nuovi locali, eccetto la collocazione di rivelatori doppia tecnologia;
il costo dell'opera ammontava ad euro 3.436,00;
che nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2016 dei ladri si erano introdotti nella sede LL ed avevano sottratto numerose borse a marchio Parte_3
realizzate dalla società attrice per conto terzi, senza che l'allarme, pure CP_5 correttamente attivato, avesse suonato durante la presenza dei ladri nel locale;
dall'esame dei filmati del circuito di sorveglianza e dai rilievi eseguiti dai tecnici LL OM TR era emerso che l'impianto di allarme non era
3 idoneo a garantire la sicurezza dell'azienda, ragion per cui Parte_3 aveva subito una decurtazione del 25% dell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo assicurativo dalla medesima OM (rispetto ad un danno stimato di euro 39.506,14, non veniva riconosciuto l'importo di euro 9.876,53)
che, inoltre, nel gennaio 2017 essa aveva commissionato alla la Controparte_1 realizzazione di un nuovo impianto di allarme perimetrale e il 9.1.2017, durante tale intervento, si era verificato un incidente, in cui un dipendente , salito CP da solo sul tetto del capannone privo di imbracatura di sicurezza, camminando in spazi pericolosi inidonei al calpestio, aveva sfondato la copertura del capannone cadendo al piano sottostante dove lavoravano in quel momento i dipendenti LL Part
che essa aveva dunque incaricato per le conseguenti lavorazioni di CP_6 ripristino LL copertura e per lo smaltimento del materiale di risulta, sostenendo la spesa complessiva di euro 16.617,85 (di cui euro 10.984,60 per i lavori di ripristino eseguiti dalla ditta Inteco s.r.l., euro 384,92 per la rottura di un espositore ER, nonché euro 5.338,33 per il costo del personale dipendente che aveva dovuto allontanare dal luogo di lavoro dal 9.1.2017 al 12.1.2017);
che ciò nonostante la aveva emesso fattura per l'importo di euro Controparte_1 Part 7.446,20, che non aveva inteso saldare, posto che anche il nuovo impianto non funzionava correttamente, e che comunque essa vantava un maggior controcredito.
Aveva quindi chiesto la condanna di al pagamento LL complessiva Controparte_1 somma di euro 24.600,00 a titolo risarcitorio, ritenendola responsabile sia per non aver saputo progettare l'impianto di allarme in maniera adeguata alle dimensioni del capannone nel quale essa si era trasferita sia per non aver saputo organizzare e tutelare la sicurezza dei suoi dipendenti nell'esecuzione delle opere commissionate al fine di evitare danni a terzi.
si era costituita ed aveva contestato entrambe le pretese risarcitorie, rilevando in CP Part merito alla prima che era stata a non volere la realizzazione di ulteriori dispositivi alle porte, alle finestre e alla porta di accesso al capannone, che invece sarebbero stati necessari ai fini LL completa protezione dei locali LL società, e quanto alla seconda Part che la di Firenze, dopo la caduta dell'operaio di essa aveva Controparte_1 Part sanzionato i legali rappresentanti LL per la violazione delle norme di sicurezza di cui ai D.lgs. 758/1994 e D.lgs. 81/2008.
In via riconvenzionale aveva proposto domanda di condanna dell'attrice Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro
4 del 9.1.2017, quantificati nella misura di euro 12.760,09, costituiti dalla sommatoria delle nr. 15 buste paga che aveva corrisposto dal gennaio 2017 al marzo 2018 al suo dipendente, infortunatosi gravemente al punto da non far più ritorno al lavoro.
Aveva inoltre citato in causa in virtù LL polizza assicurativa RC Controparte_7 stipulata, per essere manlevata da una eventuale condanna a pagare i danni richiesti da parte attrice. si era costituita, associandosi alle difese LL propria assicurata ed Controparte_7 invocando comunque la franchigia e lo scoperto di polizza.
Il tribunale, istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, con sentenza n. 2951/22 ha accolto integralmente la prima domanda risarcitoria, correlata all'inadeguatezza dell'impianto d'allarme e commisurata alla conseguente decurtazione dell'indennizzo assicurativo, riconducendola ad un'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale;
quanto al sinistro del 9.1.2017, ha imputato la responsabilità per il suo Part accadimento a ciascuna delle parti al 50% ciascuna, liquidando a un danno pari alla metà degli esborsi sostenuti per il rispristino dei propri beni ed al costo del personale costretto all'inattività, e a un danno pari alla metà degli importi corrisposti al CP dipendente infortunato.
Dunque, ha condannato la convenuta a corrispondere all'attrice il complessivo importo di euro 22.130,60 e l'attrice a corrispondere alla convenuta l'importo di euro 6380,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
ha condannato l'assicuratore a tenere indenne dalle conseguenze LL condanna, al netto LL franchigia e CP Part dello scoperto di polizza;
ha compensato per un mezzo le spese di lite tra e e CP Part condannato a rifondere a la residua metà. CP
(già ha impugnato tale sentenza, facendo Parte_1 Parte_3 valere due motivi d'appello:
I. Erronea applicazione dell'art. 651 c.p.p. e LL ripartizione LL responsabilità per l'evento del 9.1.2017: il primo giudice nell'attribuire alle parti una paritetica responsabilità aveva fondato la propria decisione sull'esito dei giudizi penali a carico degli amministratori delle parti, attribuendo a detti provvedimenti una rilevanza non propria, ed omettendo di valutare le tante prove acquisite (dall'istruttoria sia civile che penale) al fine di graduare le diverse responsabilità emerse, nonché di motivare le ragioni LL presunta responsabilità paritetica;
II. Erronea condanna LL società appellante al pagamento LL somma di € 6.380,00 a titolo di risarcimento danni subiti dalla società appellata per il pagamento degli stipendi a per il CP_8
5 periodo gennaio 2017/marzo 2018 oltre all'incentivo al licenziamento ed al pagamento del TFR, non solo per la contestata corresponsabilità, ma anche per la mancanza di prova in relazione al nesso di causalità con l'evento del 9.1.2017: in particolare, la malattia del risultava terminata CP_8 il 20/09/2017, anziché a marzo 2018 (lo stesso veniva licenziato ad ottobre
2017 con incentivo nel marzo 2018), la decisione di di licenziare il CP proprio dipendente prescindeva dal sinistro e dunque l'incentivo pagato al per il suo licenziamento non discendeva da esso, e ancor più CP_8 immotivato era correlare un danno al pagamento del TFR che, a prescindere dalle cause e dal momento LL fine del rapporto, avrebbe comunque CP dovuto pagare al lavoratore.
costituita deducendo l'infondatezza dell'appello, posto che la responsabilità di CP_9 in relazione al sinistro del 09/01/2017 non era affatto minoritaria ma, anzi, Pt_1 prevalente ed esclusiva;
ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e, pur senza proporre appello incidentale, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellante in relazione a tale fatto e che fosse condannata a restituirle quanto pagato, nonché a Pt_1 pagare integralmente il suo danno. In via subordinata, ha riproposto (per l'eventuale maggior quota di responsabilità) la richiesta di manleva da parte LL OM
TR . Controparte_2
Anche s'è costituita, ammettendo che l'assicurata non aveva spiegato appello CP_2 incidentale ma, rilevato che essa aveva chiesto l'accertamento LL responsabilità prevalente o esclusiva di con conseguente revoca o riduzione LL Parte_1 condanna a suo carico, dando atto di aver provveduto a corrispondere all'appellante, in esecuzione LL sentenza impugnata e a titolo di manleva, l'importo di euro 27.887,00 al netto LL franchigia e dello scoperto, e chiedendo la restituzione dell'eccedenza versata, nell'ipotesi di accoglimento LL richiesta di . CP
Nel corso del giudizio - in particolare con le note di trattazione scritta del 4.11.2024 e del
25.3.2025 - ha ridimensionato le proprie conclusioni, limitandole, coerentemente CP con la mancata proposizione d'appello incidentale, alla richiesta di conferma LL sentenza impugnata e, in via subordinata, alla richiesta di manleva nei confronti del proprio assicuratore.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.4.2025.
2. Il perimetro del presente giudizio.
6 Fin dalla propria costituzione in questo grado, l'appellata aveva dichiarato di non aver proposto appello incidentale:
Del resto, nella sua comparsa di costituzione e risposta non aveva proposto CP proprie puntuali censure alla sentenza di primo grado ma, solo, contestazioni delle censure avanzate da . Anche per il profilo relativo alla allocazione delle Pt_1 responsabilità in merito al sinistro del 9.1.2017, ra limitata ad evidenziare le CP_9 ragioni di colpa di senza tentare di puntualmente smentire le ragioni di colpa Pt_1 propria - avendo peraltro anche i suoi legali rappresentanti ( e Controparte_10 CP_3
“patteggiato” la pena con riferimento al medesimo reato di lesioni colpose,
[...] contestato loro sotto i profili di colpa specifica consistiti nel non aver dotato i propri dipendenti e di attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere CP_8 Pt_5 condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/2008) e per non aver fornito, nel documento di valutazione rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nei confronti del rischio caduta dall'alto, in particolare nelle operazioni cui erano addetti i sig.ri e presso la sede LL Pt_5 CP_8 Parte_3 ex art. 18 comma 2 d.lgs. 81/2008, oltre a non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e di sicurezza ex art. 36 e 37 comma 1 d.lgs 81/2008.
Tuttavia, il suo atto era ambiguo nella misura in cui chiedeva, comunque, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellante in relazione al suddetto incidente e che fosse condannata a restituirle quanto pagato, nonché a pagare integralmente il Pt_1
7 suo danno, e finanche che questa Corte tenesse conto LL fattura n. 106/2017 da essa emessa per i lavori commissionatile nel gennaio 2017.
Come anticipato, con le note di trattazione scritta del 4.11.2024 e del 25.3.2025 CP ha ridimensionato le proprie conclusioni, limitandole, coerentemente con il difetto d'appello incidentale, alla richiesta di conferma LL sentenza impugnata e, in via subordinata, alla richiesta di manleva nei confronti del proprio assicuratore.
Pertanto, sono ormai definitive, in difetto di impugnazione incidentale, le seguenti affermazioni del primo giudice:
La difettosità dell'impianto d'allarme in occasione del furto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2016 è imputabile a che, dunque, deve CP corrispondere alla cliente a titolo risarcitorio l'importo di euro 13.824,65, pari alla differenza tra l'indennizzo che essa avrebbe conseguito qualora fosse stata munita di un idoneo impianto d'allarme e quello invece decurtato dall'assicuratore;
Le contestazioni di parte attrice dell'importo portato dalla fattura nr. 10672017 di euro 7.446,20 emessa da per i lavori di adeguamento dell'impianto Controparte_1 di allarme alle effettive caratteristiche del locale sede LL - non Parte_3 pagato dall'attrice in quanto vi sarebbero stati ulteriori difetti e malfunzionamenti sui quali era intervenuto il tecnico - non possono essere prese in Persona_1 considerazione poiché la società non aveva chiesto il pagamento in Controparte_1 questa sede;
CP_
La polizza assicurativa azionata da nei confronti LL terza chiamata CP
è pacificamente operativa e dunque la domanda di manleva avanzata da parte convenuta verso la terza chiamata deve essere accolta, con applicazione LL franchigia e dello scoperto previsti in polizza.
Le dissertazioni di in merito alla correttezza del proprio adempimento tanto in CP relazione al furto avvenuto nel dicembre 2016 quanto in relazione alle modifiche apportate all'impianto nel gennaio 2017 (e dunque alla debenza dell'importo di cui alla fattura 106/17) sono quindi del tutto inconferenti e prive di ogni rilievo.
3. Le richieste istruttorie di . CP
ha anche reiterato le proprie istanze di prova testimoniale, già respinte dal CP tribunale.
In primo grado la convenuta aveva indicato quale teste il proprio legale rappresentante e dunque correttamente la sua richiesta era stata respinta, ma se anche in ipotesi nelle more tale soggetto avesse cessato dalla sua carica comunque tale istanza istruttoria sarebbe inammissibile, da un canto perché l'appellata non ha neppure indicato compiutamente le circostanze oggetto di prova né come a suo dire la loro conferma
8 sarebbe per lei utile in questo grado, e dall'altro perché a ben vedere le uniche prova Part capitolate attengono al fatto che essa avrebbe suggerito a di modificare l'impianto dopo il trasferimento nella nuova sede e la cliente avrebbe rifiutato tale suggerimento, Part quindi, in ultima analisi, alla pretesa risarcitoria relativa al furto subito da nel dicembre 2016 sulla quale è sceso il giudicato.
4. La responsabilità per il sinistro del gennaio 2017: primo motivo d'appello.
Il primo giudice ha ripartito la responsabilità per il sinistro verificatosi nei locali di , Pt_1 dove stavano lavorando gli operai di il 9.1.2017, al 50% tra ciascuna delle parti, CP così argomentando: “Relativamente al fatto occorso invece il 9.1.20171, questo giudice, nel ricostruire il fatto e individuare le relative responsabilità, non può prescindere ex art. 651 c.p.p.2 dalla sentenza nr. 1027 del 2020 emessa dal Tribunale Penale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello con sentenza nr. 33 del 2022 (di cui le parti danno pacificamente atto), oggi irrevocabile, in virtù LL quale i legali rappresentanti LL società sono stati Parte_3 condannati a tre mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 commi 1,2,3 e 113 c.p. per generica imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per non aver fornito all'impresa esecutrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i dipendenti erano destinati ad operare e per non aver riportato nel CP
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) alcuna indicazione circa il fatto che i bordi LL copertura calpestabile ove si dovevano svolgere i lavori erano privi di misure equiparabili a parapetto, atte ad impedire la caduta nel vuoto nonché per non aver informato la ditta e le sue maestranze circa la non calpestabilità CP delle lastre di fibrocemento presenti sull'area di lavoro e dell'assenza di punti di ancoraggio atti alla predisposizione di presidi di protezione con conseguente mancata contemplazione di mezzi e strategia di lavoro atti a ridurre il rischio. Controparte_ Al contempo non può non considerarsi che anche i legali rappresentanti LL e Controparte_10
hanno “patteggiato” la pena con riferimento al medesimo reato di lesioni colpose loro contestato sotto i CP_3 profili di colpa specifica consistiti nel non aver dotato i propri dipendenti e di attrezzature di lavoro CP_8 Pt_5 idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/2008) e per non aver fornito, nel documento di valutazione rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nei confronti del rischio caduta dall'alto, in particolare nelle operazioni cui erano addetti i sig.ri e presso la sede LL Pt_5 CP_8 Parte_3 ex art. 18 comma 2 d.lgs. 81/2008, oltre a non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e di sicurezza ex art. 36 e 37 comma 1 d.lgs 81/2008.
Le rilevanti violazioni sopra indicate consentono di ritenere – in via equitativa - che l'apporto causale LL società
(per fatto del dipendente alla causazione del danno patrimoniale subito e provato dall'attrice CP CP_8
[consistito nel danneggiamento LL copertura, nella rottura di un espositore ER LL , Controparte_11
9 nell'aver corrisposto al personale dipendente la retribuzione per i giorni non lavorati dal 9.1.2017 al 12.1.2017] a causa LL caduta dell'operaio stato del 50%. CP_8
Relativamente al titolo LL responsabilità di parte convenuta, parte attrice invoca o l'art. 2049 c.c. e/o l'art. 2050 c.c..
Orbene gli ambiti di applicazione delle due norme sono differenti.
Certamente va esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c. atteso che si riferisce a quelle attività di per sé pericolose, ovvero che sono sempre pericolose come loro dato tipico ed immanente (v. ad es. le attività di scavo), mentre l'attività di realizzazione di impianti di allarme non può essere ricompresa in tale categoria, non avendo ab origine ed in ogni caso quella potenzialità lesiva superiore al normale che fa sì che l'attività sia - statisticamente e abitualmente – veicolo di verificazione di danni e/o costituisce seria minaccia che danni molto gravi si cagionino.
Relativamente all'art. 2049 c.c. – che pone a carico dei padroni e committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti – mette conto osservare che esso si applica al caso di specie essendo stato posto in essere un fatto illecito da parte dell'infortunato CP_8 derivante proprio dallo svolgimento LL prestazione lavorativa, secondo il principio del rischio di impresa;
è stato ribadito che la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. E irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali o che il danneggiato provi la colpa o il dolo del danneggiante. Controparte Per l'effetto la società viene condannata al pagamento LL somma di euro 8.305,95 (16.617,85- 50%) a titolo di risarcimento dei danni. Controparte_ Complessivamente la società è tenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 22.130,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi nella misura degli interessi legali sulla somma devalutata al gennaio 2017 fino al saldo effettivo. [...]
La domanda riconvenzionale di parte convenuta viene parzialmente accolta.
Sono in atti (v. fascicolo di parte convenuta) le buste paga corrisposte a da parte LL ex datrice di CP_8 lavoro e, com'è noto, la perdita LL possibilità di avvalersi LL prestazione lavorativa del proprio dipendente per fatto di terzi configura un illecito civile ex art. 2043 c.c. consistente nella lesione del diritto di credito LL datrice di lavoro;
per la ritenuta responsabilità di parte attrice nella misura del 50%, l'importo richiesto da parte convenuta viene ridotto LL metà e parte attrice viene condannata al pagamento LL somma di euro 6.380,00 in favore LL Controparte
10 si duole del rilievo che il tribunale avrebbe attribuito alle sentenze penali di Pt_1 condanna dei propri legali rappresentanti, e rileva che tali sentenze nulla dicevano circa il contegno colposo dell'operaio di infortunatosi, sig né di quello LL CP CP_8 società, che d'altro canto i contegni per i quali i legali rappresentanti di avevano CP patteggiato erano ben più gravi di quelli per cui i suoi erano stati condannati penalmente e che in ultima analisi dalle prove espletate tanto in sede penale quanto in sede civile
(nel giudizio conclusosi con la sentenza appellata) emergeva la propria assenza di responsabilità o, comunque, l'esiguità LL stessa e la netta preponderanza LL colpa dell'appellata.
Le sentenze penali, di primo e secondo grado, a carico dei legali rappresentanti di Pt_1 non sono state prodotte in giudizio da alcuna delle parti, ma è incontestato, fin dal primo grado, e ormai incontrovertibile, in difetto d'appello sul punto, che con sentenza nr.
1027 del 2020 emessa dal Tribunale Penale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello con sentenza nr. 33 del 2022, oggi irrevocabile, i legali rappresentanti LL società
[...]
sono stati condannati a tre mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose di Parte_3 cui all'art. 590 commi 1,2,3 e 113 c.p. in danno di per generica imprudenza, CP_8 negligenza ed imperizia, nonché per non aver fornito all'impresa esecutrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i dipendenti erano CP destinati ad operare, e per non aver riportato nel D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) alcuna indicazione circa il fatto che i bordi LL copertura calpestabile dove si dovevano svolgere i lavori erano privi di misure equiparabili a parapetto, atte ad impedire la caduta nel vuoto, nonché per non aver informato la ditta e le sue maestranze circa la non calpestabilità delle lastre di CP fibrocemento presenti sull'area di lavoro e dell'assenza di punti di ancoraggio atti alla predisposizione di presidi di protezione con conseguente mancata contemplazione di mezzi e strategia di lavoro atti a ridurre il rischio.
Circa il valore da attribuire alle suddette condanne, si deve chiarire che, poiché il presente giudizio non ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del danneggiato nei CP_8 confronti dei condannati, non trova applicazione l'art. 651 c.p.p., e tuttavia certamente tale definitiva valutazione dei giudici penali è un elemento di prova che conduce, con altri, ad affermare sì una concorrente responsabilità di per il sinistro, che però, per Pt_1 le ragioni che si vanno ad esporre, è sensibilmente inferiore a quella di . CP
Al riguardo, si deve partire dalla considerazione che , quale committente dei lavori, Pt_1 aveva l'obbligo d'informare di tutti gli specifici rischi che presentava il tetto del CP suo stabilimento, e quindi verificare se tale informazione fu o meno puntuale.
11 In particolare, poiché mentre lavorava su tale tetto erroneamente poggiò un piede CP_8 sul fibrocemento, così sfondando la copertura del capannone e causando danni, oltre che a se stesso (con un volo di qualche metro), anche ai beni ed all'attività produttiva di si deve intanto esaminare il cd. UV (doc. 3 - 9 , ossia il documento con Pt_1 Pt_1 cui e dovevano congiuntamente valutare i rischi che i lavori commissionati Pt_1 CP dalla prima alla seconda avrebbero assunto in considerazione dell'organizzazione d'impresa di Luna e delle caratteristiche del suo stabilimento.
Il teste , che aveva predisposto tale documento, ha evidenziato che esso non Tes_1 era definitivo;
dunque, parrebbe mancare il UV definitivo, ciò che tuttavia, di per sé, se in ipotesi costituisce un'irregolarità amministrativa, nulla dice sull'ampiezza e adeguatezza delle informazioni comunque fornite, e dunque non incide sull'indubbio rilievo che tale documento assume in questa sede, posto che i rischi relativi al tetto ivi evidenziati dalla committente sono ad ogni modo entrati nella sfera di conoscenza dell'appellata, che doveva pertanto istruire di conseguenza i propri operai ed assicurarsi che a tali rischi non si esponessero.
Da tale documento, sottoscritto da entrambe le parti, emerge, infatti, da un canto, che aveva evidenziato a quali erano le aree calpestabili del tetto - con ciò, Pt_1 CP anche se solo implicitamente, indicando che le altre non lo erano - e, dall'altro, che non le aveva invece evidenziato che il parapetto era basso e dunque scarsamente protettivo.
Tuttavia, se anche il cordolo perimetrale (chiuso dal suddetto parapetto) aveva caratteristiche costruttive tali da reggere il peso di una persona - e fu di fatto utilizzato dagli operai di per spostarsi - nel documento in esame esso non era indicato CP come calpestabile, verosimilmente per le sue dimensioni ridotte che, unitamente alla scarsa altezza del parapetto, rendevano il passaggio su di esso pericoloso.
In tale documento, peraltro, è espressamente indicata quale (unica) forma idonea di esecuzione di lavori sul tetto l'utilizzo di scale e dispositivi di sollevamento.
Si riporta per una miglior comprensione un estratto del documento, da cui s'evince con tutta chiarezza che esso indica espressamente che il tetto non era calpestabile, se non in due parti estreme LL copertura, fra loro non comunicanti, di cui solo una raggiungibile dall'interno del capannone attraverso una scala:
12 Dunque, è vero che il UV non descrive dettagliatamente talune caratteristiche LL copertura del capannone (in particolare il parapetto), ma è vero anche che sulla base di quanto ivi descritto non avrebbe mai dovuto consentire ai propri operai di CP muoversi sul tetto lungo le canale, ma munire i medesimi di dispositivi di sollevamento da collocare nei punti oggetto dell'intervento.
Il teste , dipendente di , tanto in sede di sommarie informazioni rese alla Pt_5 CP
P.G., quanto in sede dibattimentale quanto, infine, all'udienza innanzi al tribunale civile del 5.11.2020 (dunque nel primo grado del presente giudizio), ha spiegato che al momento del sinistro sul tetto erano solo lui e il che era un apprendista, che essi CP_8 erano saliti passando dalla botola (collocata nel punto in cui nella foto c'è la freccia più grande) e avevano percorso la canala sulla destra, che era l'unico tratto
(apparentemente: ndr) calpestabile con un parapetto, e che lui al momento del sinistro si
13 trovava all'altezza del furgone circa a metà LL canala mentre il si trovava in CP_8 fondo in basso alla foto dove c' è il terrazzo.
Ha anche chiarito che era stato il ovvero il l.r. di , a dire loro di passare in CP_3 CP quel canale di gronda, che era l'unico collegamento tra i due terrazzi, e che però, con loro, tale soggetto sul tetto non era mai salito.
Ha poi aggiunto che il non gli aveva mai mostrato il DUVRA e che non CP_3 CP aveva messo loro a disposizione scale aeree, o una piattaforma elevatrice, per raggiungere il lastrico sito alla parte opposta LL pubblica via, né il giorno del fatto i due operai avevano con sé l'imbracatura, che era stata lasciata in ufficio proprio perché non era stato previsto l'utilizzo di una scala aerea.
Il teste ha anche puntualizzato che per lui era ben evidente che il vetrocemento non era calpestabile;
la stessa , del resto, nell'affermare di aver informato i suoi operai di CP Part tale circostanza, ha ammesso che essa le fosse stata rappresentata da o, che, comunque, fosse ovvia per degli addetti ai lavori.
Non è dato sapere se sia caduto perché deliberatamente decise di attraversare la CP_8 copertura o perché, essendo il cordolo perimetrale (deputato al recupero delle acque piovane) stretto e privo di parapetto, si sbilanciò verso la parte non calpestabile (il teste al momento del fatto stava tornando indietro dunque gli dava le spalle e non Pt_5 vide i suoi movimenti).
Peraltro, il tecnico , che aveva redatto il DUVRA provvisorio (quello Persona_2 firmato dalle parti e su riportato in parte), ha espressamente affermato che non si poteva passare sulla canala di gronda perché c'era uno spazio troppo esiguo per il passaggio di una persona - ed infatti tale passaggio non è colorato in giallo nel DUVRA.
Certamente, quindi, emerge una colpa grave e preponderante di , che pur ben CP sapendo che i suoi operari sarebbero dovuti arrivare dall'altra parte del tetto camminando sui canali di gronda, in spregio al ed alle regole cautelari basilari, Per_3 nulla fece per proteggerli e, anzi, lasciò che fosse un mero apprendista ad assumersi un rischio tanto elevato.
Se anche, dunque, cadde per avventatezza o per imperizia, nel percorrere la CP_8 difficile e pericolosa strada indicatagli dal datore di lavoro, è evidente che anche di tale profilo di colpa nei rapporti con deve farsi carico , sia perché era un Pt_1 CP CP_8 apprendista che il datore di lavoro mandò allo sbaraglio, sia, comunque, ex art. 2049 c.c.
Passando, allora, a quantificare la colpa di non si può che rilevarne l'esiguità, Pt_1 rispetto a quella dell'appellata. Part E' vero che (ora Luna) aveva lasciato aperta la botola di accesso al tetto proprio per consentire agli operai di di accedervi e che verosimilmente non ignorava che gli CP
14 operai per realizzare l'opera commissionata loro si sarebbero spostati su di esso - e/o comunque avrebbe dovuto chiedere delucidazioni ed assicurarsi che ciò non sarebbe accaduto - e che dunque peccò di leggerezza nel non assicurarsi che il lavoro avvenisse utilizzando scale aeree o piattaforme e nel non preoccuparsi non vedendole, e tuttavia, appunto, la prevalenza LL responsabilità di è macroscopica. CP Part In concreto, considerato che la colpa di consiste (oltre che nel non aver inserito nel
UV indicazioni circa la scarsa altezza del parapetto, che però era a presidio di un cordolo non calpestabile) nel non aver impedito l'accesso al tetto tramite la botola, senza almeno assicurarsi che gli operai si sarebbero fermati nell'unico tratto calpestabile prossimo alla botola medesima, mentre la colpa di consiste nel non aver CP espressamente vietato ai suoi operai di calpestare la parte in eternit del tetto e/o di utilizzare la canala, nonché nel non consegnare loro il UV e nel non allestire per i lavori scale esterne o piattaforme aeree e relative imbracature, si deve affermare che il sinistro sì è verificato al 75 % per colpa di (e dei suoi dipendenti, ex art. 2049 CP
c.c.) e al 25% per colpa di Pt_1
Ciò ha due conseguenze.
La prima è che del danno patito da come quantificato nella sentenza di primo Pt_1 grado, l'appellata deve risarcire non il solo 50%, ma un ulteriore 25%; dunque - incontestato che il complessivo danno per il sinistro fosse di euro 16.617,85 - in aggiunta a quanto riconosciuto dal tribunale (euro 8.305,95), dev'essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 4.152,97 (pari ad ¼ di euro 16.617,85), oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno dal gennaio 2017, come già statuito dal primo giudice.
Poiché, come evidenziato sub 2, la statuizione del primo giudice che riconosce la copertura assicurativa LL responsabilità civile di , salva l'applicazione LL CP franchigia di euro 255,00 (che avendo già operato in relazione al danno riconosciuto in primo grado non ha più una concreta rilevanza) e dello scoperto del 10%, è divenuta CP_ definitiva, entro tali limiti deve tenere indenne l'assicurata pure per tale ulteriore condanna.
La seconda è che il danno patito da dev'essere risarcito da non nella misura CP Pt_1 del 50%, ma in quella del 25%; per quantificare tale credito risarcitorio, tuttavia, occorre prima esaminare anche il secondo motivo d'appello di Pt_1
5. Il danno patito da per l'infortunio del suo dipendente: secondo CP motivo d'appello.
Col secondo motivo d'appello, ha dedotto che: Pt_1
15 le somme richieste da si riferivano alle buste paga del - rimasto CP CP_8 infortunato durante il lavoro – dal gennaio 2017 al marzo 2018, ma l'infortunio era coperto dall'Inail dunque non v'era ragione per cui effettuasse degli CP esborsi;
in ogni caso, dal giudizio penale era emerso che la malattia era terminata il
20.9.2017 (non a marzo 2018), e che PO era rientrato a lavoro nell'ottobre del
2017 (ed era poi stato licenziato, con incentivo, nel marzo del 2018), dunque non potevano essere riconosciuti esborsi per le mensilità successive al settembre
2017;
infine, era del tutto immotivata la decisione di riconoscere alla società convenuta il danno conseguente all'incentivo pagato al per il suo licenziamento e, CP_8 ancor più immotivato, quello relativo al TFR, posto che da un canto il licenziamento non era stato determinato dal sinistro in oggetto e dall'altro, finanche a prescindere dalle cause LL fine del rapporto, avrebbe CP comunque dovuto pagare il TFR al CP_8
Tale motivo è parzialmente fondato.
Intanto, si deve rilevare che, seppur al termine del presente giudizio (unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), , a fronte del rilievo LL controparte di CP assenza di tali documenti, ha depositato telematicamente le buste paga delle quali aveva chiesto il rimborso, già depositate in primo grado in cartaceo e non presenti inizialmente in atti.
Peraltro, non trattandosi di nuove produzioni, non v'era alcun limite temporale al deposito in questo grado, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite (cfr.
Cass. Sez. U 16/02/2023 n. 4835), secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) LL prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive LL parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione;
affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo LL parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito
16 LL copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.; non solo: il giudice d'appello può porre a fondamento LL propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Tanto premesso, si deve concordare con l'appellante sul fatto che la lesione del diritto di credito LL datrice di lavoro, conseguente la perdita LL possibilità di avvalersi LL prestazione lavorativa del proprio dipendente per fatto di terzi, può essere astrattamente ipotizzata per il solo comprovato periodo di malattia, ovvero per le mensilità gennaio- settembre 2017.
Per tali mensilità, sono documentati esborsi per complessivi euro 1.145,00, che comprensibilmente il datore di lavoro ha dovuto versare al dipendente nonostante non usufruisse LL sua prestazione, trattandosi di voci non coperte dall'Inail (per infortunio, riposi, ferie non godute e addizionale regionale).
Poiché il debito risarcitorio di è pari ad un quarto del complessivo danno, esso va Pt_1 quantificato nel complessivo importo di euro 286,25.
A prescindere dal fatto che il sinistro in esame abbia, o non, concorso a rendere il dipendente inidoneo alle mansioni espletate, nulla può invece essere riconosciuto per l'incentivo al licenziamento, perché delle due l'una: o l'invalidità del costituiva CP_8 giusto motivo di licenziamento oggettivo, nel qual caso alcun incentivo era dovuto (e se il datore di lavoro l'ha riconosciuto in via conciliativa non può addossare a l'esborso) o Pt_1 tale invalidità non era tale da giustificare il licenziamento, e allora difetta a monte il nesso causale tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il sinistro.
Tanto meno può costituire voce di danno il pagamento del TFR, perché esso sarebbe comunque stato dovuto, nella stessa identica misura, qualunque fossero state le ragioni ed il momento LL cessazione del rapporto lavorativo, e non trova causa in tale cessazione (che costituisce solo l'evento in conseguenza del quale il diritto del lavoratore diviene esigibile), bensì negli accantonamenti maturati nel periodo di lavoro.
Dunque il debito di ammonta ad euro 286,25, oltre rivalutazione monetaria ed Pt_1 interessi legali sulla somma rivalutata anno (dal 2017) come già statuito dal tribunale.
6. Le spese di lite.
La riforma LL decisione impugnata, che determina la caducazione LL pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale LL lite.
17 Secondo il costante indirizzo LL Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza LL pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo LL lite, poiché la valutazione LL soccombenza opera, ai fini LL liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma LL sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo LL sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi Pt_1 si è vista riconoscere integralmente il credito risarcitorio per il furto del dicembre 2016
(rectius: per la decurtazione dell'indennizzo assicurativo a causa dell'inidoneità dell'impianto d'allarme) e per i ¾ il credito risarcitorio per il sinistro del gennaio 2017, mentre il credito di è stato accolto in misura estremamente marginale, per il CP concorso di colpa e per il disconoscimento di talune voci, di talché appare equo compensare tra tali parti le spese dei due gradi per un quinto e condannare a CP rifondere a i residui 4/5. Pt_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22:
a) Per il primo grado, stante l'entità del credito riconosciuto in favore di Pt_1 dev'essere applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, e liquidata la somma di euro 6.092,80 (7.616,00 x 4/5);
b) Per il secondo grado, sulla base del quantum appellatum (escluso dunque il credito relativo al furto del dicembre 2016, ormai coperto dal giudicato), dev'essere applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000 e, esclusa la fase di trattazione-istruttoria, non espletata, dev'essere liquidata la somma di euro
3.172,80 (3.966 x 4/5).
Tra e l'assicuratore le spese di lite debbono essere compensate, non essendosi CP
l'assicuratore opposto alla domanda d'indennizzo - e fermo restando che il medesimo dovrà tenere indenne l'assicurata anche dalla condanna alle spese di . Pt_1 CP_ Per converso, non deve essere disposta la condanna di a rimborsare a le CP spese sostenute da questa per la propria difesa contro (cd. spese di resistenza). Pt_1
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275),
“In materia di assicurazione LL responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione LL rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce
18 dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art.
1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche LL rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2951/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara che l'evento dannoso del 9.1.2017 è imputabile a responsabilità di nella misura del 75% ed alla responsabilità di Controparte_1 [...]
(oggi ) nella misura del 25%; Parte_3 Pt_1 in aggiunta a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado (e già pagato), condanna a corrispondere a la somma di euro 4.152,97, oltre CP Pt_1 rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno dal gennaio 2017; condanna a tenere indenne dalle conseguenze di tale Controparte_2 CP condanna (ed anche dalla condanna alle spese di lite di Luna) salvo lo scoperto del 10%; riduce il credito risarcitorio di verso dall'importo di euro 6.380,00, CP Pt_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, all'importo di euro
286,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
compensa per un quinto le spese dei due gradi e condanna a CP corrispondere a i residui 4/5 di tali spese, che liquida per il primo grado Pt_1 nell'importo già proporzionato di euro 6.092,80 (anziché nel minor importo riconosciuto dal tribunale di euro 2.417,50 e già corrisposto) e per il secondo grado nell'importo già proporzionato di euro 3.172,80; compensa le spese di lite tra e . CP CP_2
19 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi LL normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 236/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. EZIO NARDI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CRISTINA CARPI, CP P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MICHELANGIOLO PANEBARCO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma LL sentenza n. 2951/2022 del
Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare la prevalente od esclusiva responsabilità di per i danni subiti dalla società appellante in relazione ai fatti del 9.1.2017 e, Controparte_1
1 conseguentemente, condannare la società appellata al pagamento LL somma di €.
16.617,85 - o quella diversa ritenuta di giustizia in virtù del ritenuto concorso di colpa LL società appellante - oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del fatto;
detratto quanto eventualmente pagato – sul punto - dalla società appellata in virtù LL sentenza di primo grado.
Voglia, altresì, dichiarare che non è dovuta dalla società appellante alla società appellata la somma di €. 6.380,00 o, in ipotesi, che è dovuta la minor somma da calcolare sulla base del concorso di colpa attribuito alla società appellante e sui soli stipendi corrisposti da gennaio 2017 fino a ottobre 2017, con esclusione dei mesi successivi e dell'incentivo al licenziamento e del TFR. Confermata, per il resto, la sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado n. n.2951/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze.”
In via subordinata: nel caso di eventuale accoglimento, anche parziale, LL domanda dell'appellante nei confronti LL appellata, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva in favore LL in persona del suo legale rappresentante Sig. da CP CP_3 parte LL OM in virtù LL polizza stipulata Parte_2
e per l'effetto condannare la OM a tenere indenne la società appellata da tutte le somme da questa eventualmente dovute alla società appellante a titolo di risarcimento danni.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
CP_ Per parte appellata :
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
►respingere, siccome infondato, il primo motivo di impugnazione principale e per l'effetto dichiarare assorbita la domanda di manleva reiterata, sia pur in subordine, dall'appellata a carico LL compagnia, ferma, in denegata ipotesi, l'applicazione CP LL franchigia di euro 255,00 e dello scoperto del 10% di cui alla sen-tenza di primo grado;
►accogliere per quanto di ragione l'impugnazione incidentale spiegata dall'appellata per l'accertamento LL responsabilità prevalente o esclusiva di CP Parte_1
e, per l'effetto, in conseguenza LL revoca o riduzione LL condanna a favore di quest'ultima, revocare o ridimensionare in pari misura e sempre al netto LL franchigia
2 e dello scoperto, l'obbligo di manleva a carico LL compagnia, condannando alla CP restituzione in favore di dell'eccedenza versata in forza LL sentenza di CP_4 primo grado, anche a titolo di refusione pro quota delle spese legali liquidate in favore dell'attrice;
► in accoglimento delle domande ed eccezioni congiuntamente sol-le-vate dall'appellante principale e dall'appellata in ordine all'omissione di pronuncia sulla regolazione CP dei rapporti inter partes giusta fattura n. 106/17, ridimensionato, per effetto di compensazione, il risarcimento del danno facente carico a , dichiarare ridotta, per CP
l'effetto, in pari misura l'obbligazione di manleva facente carico alla compagnia, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore LL stessa di quanto versato CP in eccesso.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi o comunque del presente grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2951/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di contratto d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La società aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze la società Parte_3 esponendo: Controparte_1
di aver commissionato alla convenuta l'installazione di un impianto di allarme presso la propria sede sita in Sesto Fiorentino Via De Gasperi n. 2 (locali LL ex
Lotti 2000);
che a seguito del trasferimento LL propria sede nei nuovi locali di Via Bruno
Sarri n. 24, nel gennaio 2015 aveva incaricato di smontare l'impianto e di CP rimontarlo;
che l'impianto non aveva subito grosse modifiche e importanti adattamenti ai nuovi locali, eccetto la collocazione di rivelatori doppia tecnologia;
il costo dell'opera ammontava ad euro 3.436,00;
che nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2016 dei ladri si erano introdotti nella sede LL ed avevano sottratto numerose borse a marchio Parte_3
realizzate dalla società attrice per conto terzi, senza che l'allarme, pure CP_5 correttamente attivato, avesse suonato durante la presenza dei ladri nel locale;
dall'esame dei filmati del circuito di sorveglianza e dai rilievi eseguiti dai tecnici LL OM TR era emerso che l'impianto di allarme non era
3 idoneo a garantire la sicurezza dell'azienda, ragion per cui Parte_3 aveva subito una decurtazione del 25% dell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo assicurativo dalla medesima OM (rispetto ad un danno stimato di euro 39.506,14, non veniva riconosciuto l'importo di euro 9.876,53)
che, inoltre, nel gennaio 2017 essa aveva commissionato alla la Controparte_1 realizzazione di un nuovo impianto di allarme perimetrale e il 9.1.2017, durante tale intervento, si era verificato un incidente, in cui un dipendente , salito CP da solo sul tetto del capannone privo di imbracatura di sicurezza, camminando in spazi pericolosi inidonei al calpestio, aveva sfondato la copertura del capannone cadendo al piano sottostante dove lavoravano in quel momento i dipendenti LL Part
che essa aveva dunque incaricato per le conseguenti lavorazioni di CP_6 ripristino LL copertura e per lo smaltimento del materiale di risulta, sostenendo la spesa complessiva di euro 16.617,85 (di cui euro 10.984,60 per i lavori di ripristino eseguiti dalla ditta Inteco s.r.l., euro 384,92 per la rottura di un espositore ER, nonché euro 5.338,33 per il costo del personale dipendente che aveva dovuto allontanare dal luogo di lavoro dal 9.1.2017 al 12.1.2017);
che ciò nonostante la aveva emesso fattura per l'importo di euro Controparte_1 Part 7.446,20, che non aveva inteso saldare, posto che anche il nuovo impianto non funzionava correttamente, e che comunque essa vantava un maggior controcredito.
Aveva quindi chiesto la condanna di al pagamento LL complessiva Controparte_1 somma di euro 24.600,00 a titolo risarcitorio, ritenendola responsabile sia per non aver saputo progettare l'impianto di allarme in maniera adeguata alle dimensioni del capannone nel quale essa si era trasferita sia per non aver saputo organizzare e tutelare la sicurezza dei suoi dipendenti nell'esecuzione delle opere commissionate al fine di evitare danni a terzi.
si era costituita ed aveva contestato entrambe le pretese risarcitorie, rilevando in CP Part merito alla prima che era stata a non volere la realizzazione di ulteriori dispositivi alle porte, alle finestre e alla porta di accesso al capannone, che invece sarebbero stati necessari ai fini LL completa protezione dei locali LL società, e quanto alla seconda Part che la di Firenze, dopo la caduta dell'operaio di essa aveva Controparte_1 Part sanzionato i legali rappresentanti LL per la violazione delle norme di sicurezza di cui ai D.lgs. 758/1994 e D.lgs. 81/2008.
In via riconvenzionale aveva proposto domanda di condanna dell'attrice Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro
4 del 9.1.2017, quantificati nella misura di euro 12.760,09, costituiti dalla sommatoria delle nr. 15 buste paga che aveva corrisposto dal gennaio 2017 al marzo 2018 al suo dipendente, infortunatosi gravemente al punto da non far più ritorno al lavoro.
Aveva inoltre citato in causa in virtù LL polizza assicurativa RC Controparte_7 stipulata, per essere manlevata da una eventuale condanna a pagare i danni richiesti da parte attrice. si era costituita, associandosi alle difese LL propria assicurata ed Controparte_7 invocando comunque la franchigia e lo scoperto di polizza.
Il tribunale, istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, con sentenza n. 2951/22 ha accolto integralmente la prima domanda risarcitoria, correlata all'inadeguatezza dell'impianto d'allarme e commisurata alla conseguente decurtazione dell'indennizzo assicurativo, riconducendola ad un'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale;
quanto al sinistro del 9.1.2017, ha imputato la responsabilità per il suo Part accadimento a ciascuna delle parti al 50% ciascuna, liquidando a un danno pari alla metà degli esborsi sostenuti per il rispristino dei propri beni ed al costo del personale costretto all'inattività, e a un danno pari alla metà degli importi corrisposti al CP dipendente infortunato.
Dunque, ha condannato la convenuta a corrispondere all'attrice il complessivo importo di euro 22.130,60 e l'attrice a corrispondere alla convenuta l'importo di euro 6380,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
ha condannato l'assicuratore a tenere indenne dalle conseguenze LL condanna, al netto LL franchigia e CP Part dello scoperto di polizza;
ha compensato per un mezzo le spese di lite tra e e CP Part condannato a rifondere a la residua metà. CP
(già ha impugnato tale sentenza, facendo Parte_1 Parte_3 valere due motivi d'appello:
I. Erronea applicazione dell'art. 651 c.p.p. e LL ripartizione LL responsabilità per l'evento del 9.1.2017: il primo giudice nell'attribuire alle parti una paritetica responsabilità aveva fondato la propria decisione sull'esito dei giudizi penali a carico degli amministratori delle parti, attribuendo a detti provvedimenti una rilevanza non propria, ed omettendo di valutare le tante prove acquisite (dall'istruttoria sia civile che penale) al fine di graduare le diverse responsabilità emerse, nonché di motivare le ragioni LL presunta responsabilità paritetica;
II. Erronea condanna LL società appellante al pagamento LL somma di € 6.380,00 a titolo di risarcimento danni subiti dalla società appellata per il pagamento degli stipendi a per il CP_8
5 periodo gennaio 2017/marzo 2018 oltre all'incentivo al licenziamento ed al pagamento del TFR, non solo per la contestata corresponsabilità, ma anche per la mancanza di prova in relazione al nesso di causalità con l'evento del 9.1.2017: in particolare, la malattia del risultava terminata CP_8 il 20/09/2017, anziché a marzo 2018 (lo stesso veniva licenziato ad ottobre
2017 con incentivo nel marzo 2018), la decisione di di licenziare il CP proprio dipendente prescindeva dal sinistro e dunque l'incentivo pagato al per il suo licenziamento non discendeva da esso, e ancor più CP_8 immotivato era correlare un danno al pagamento del TFR che, a prescindere dalle cause e dal momento LL fine del rapporto, avrebbe comunque CP dovuto pagare al lavoratore.
costituita deducendo l'infondatezza dell'appello, posto che la responsabilità di CP_9 in relazione al sinistro del 09/01/2017 non era affatto minoritaria ma, anzi, Pt_1 prevalente ed esclusiva;
ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e, pur senza proporre appello incidentale, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellante in relazione a tale fatto e che fosse condannata a restituirle quanto pagato, nonché a Pt_1 pagare integralmente il suo danno. In via subordinata, ha riproposto (per l'eventuale maggior quota di responsabilità) la richiesta di manleva da parte LL OM
TR . Controparte_2
Anche s'è costituita, ammettendo che l'assicurata non aveva spiegato appello CP_2 incidentale ma, rilevato che essa aveva chiesto l'accertamento LL responsabilità prevalente o esclusiva di con conseguente revoca o riduzione LL Parte_1 condanna a suo carico, dando atto di aver provveduto a corrispondere all'appellante, in esecuzione LL sentenza impugnata e a titolo di manleva, l'importo di euro 27.887,00 al netto LL franchigia e dello scoperto, e chiedendo la restituzione dell'eccedenza versata, nell'ipotesi di accoglimento LL richiesta di . CP
Nel corso del giudizio - in particolare con le note di trattazione scritta del 4.11.2024 e del
25.3.2025 - ha ridimensionato le proprie conclusioni, limitandole, coerentemente CP con la mancata proposizione d'appello incidentale, alla richiesta di conferma LL sentenza impugnata e, in via subordinata, alla richiesta di manleva nei confronti del proprio assicuratore.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.4.2025.
2. Il perimetro del presente giudizio.
6 Fin dalla propria costituzione in questo grado, l'appellata aveva dichiarato di non aver proposto appello incidentale:
Del resto, nella sua comparsa di costituzione e risposta non aveva proposto CP proprie puntuali censure alla sentenza di primo grado ma, solo, contestazioni delle censure avanzate da . Anche per il profilo relativo alla allocazione delle Pt_1 responsabilità in merito al sinistro del 9.1.2017, ra limitata ad evidenziare le CP_9 ragioni di colpa di senza tentare di puntualmente smentire le ragioni di colpa Pt_1 propria - avendo peraltro anche i suoi legali rappresentanti ( e Controparte_10 CP_3
“patteggiato” la pena con riferimento al medesimo reato di lesioni colpose,
[...] contestato loro sotto i profili di colpa specifica consistiti nel non aver dotato i propri dipendenti e di attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere CP_8 Pt_5 condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/2008) e per non aver fornito, nel documento di valutazione rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nei confronti del rischio caduta dall'alto, in particolare nelle operazioni cui erano addetti i sig.ri e presso la sede LL Pt_5 CP_8 Parte_3 ex art. 18 comma 2 d.lgs. 81/2008, oltre a non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e di sicurezza ex art. 36 e 37 comma 1 d.lgs 81/2008.
Tuttavia, il suo atto era ambiguo nella misura in cui chiedeva, comunque, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellante in relazione al suddetto incidente e che fosse condannata a restituirle quanto pagato, nonché a pagare integralmente il Pt_1
7 suo danno, e finanche che questa Corte tenesse conto LL fattura n. 106/2017 da essa emessa per i lavori commissionatile nel gennaio 2017.
Come anticipato, con le note di trattazione scritta del 4.11.2024 e del 25.3.2025 CP ha ridimensionato le proprie conclusioni, limitandole, coerentemente con il difetto d'appello incidentale, alla richiesta di conferma LL sentenza impugnata e, in via subordinata, alla richiesta di manleva nei confronti del proprio assicuratore.
Pertanto, sono ormai definitive, in difetto di impugnazione incidentale, le seguenti affermazioni del primo giudice:
La difettosità dell'impianto d'allarme in occasione del furto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2016 è imputabile a che, dunque, deve CP corrispondere alla cliente a titolo risarcitorio l'importo di euro 13.824,65, pari alla differenza tra l'indennizzo che essa avrebbe conseguito qualora fosse stata munita di un idoneo impianto d'allarme e quello invece decurtato dall'assicuratore;
Le contestazioni di parte attrice dell'importo portato dalla fattura nr. 10672017 di euro 7.446,20 emessa da per i lavori di adeguamento dell'impianto Controparte_1 di allarme alle effettive caratteristiche del locale sede LL - non Parte_3 pagato dall'attrice in quanto vi sarebbero stati ulteriori difetti e malfunzionamenti sui quali era intervenuto il tecnico - non possono essere prese in Persona_1 considerazione poiché la società non aveva chiesto il pagamento in Controparte_1 questa sede;
CP_
La polizza assicurativa azionata da nei confronti LL terza chiamata CP
è pacificamente operativa e dunque la domanda di manleva avanzata da parte convenuta verso la terza chiamata deve essere accolta, con applicazione LL franchigia e dello scoperto previsti in polizza.
Le dissertazioni di in merito alla correttezza del proprio adempimento tanto in CP relazione al furto avvenuto nel dicembre 2016 quanto in relazione alle modifiche apportate all'impianto nel gennaio 2017 (e dunque alla debenza dell'importo di cui alla fattura 106/17) sono quindi del tutto inconferenti e prive di ogni rilievo.
3. Le richieste istruttorie di . CP
ha anche reiterato le proprie istanze di prova testimoniale, già respinte dal CP tribunale.
In primo grado la convenuta aveva indicato quale teste il proprio legale rappresentante e dunque correttamente la sua richiesta era stata respinta, ma se anche in ipotesi nelle more tale soggetto avesse cessato dalla sua carica comunque tale istanza istruttoria sarebbe inammissibile, da un canto perché l'appellata non ha neppure indicato compiutamente le circostanze oggetto di prova né come a suo dire la loro conferma
8 sarebbe per lei utile in questo grado, e dall'altro perché a ben vedere le uniche prova Part capitolate attengono al fatto che essa avrebbe suggerito a di modificare l'impianto dopo il trasferimento nella nuova sede e la cliente avrebbe rifiutato tale suggerimento, Part quindi, in ultima analisi, alla pretesa risarcitoria relativa al furto subito da nel dicembre 2016 sulla quale è sceso il giudicato.
4. La responsabilità per il sinistro del gennaio 2017: primo motivo d'appello.
Il primo giudice ha ripartito la responsabilità per il sinistro verificatosi nei locali di , Pt_1 dove stavano lavorando gli operai di il 9.1.2017, al 50% tra ciascuna delle parti, CP così argomentando: “Relativamente al fatto occorso invece il 9.1.20171, questo giudice, nel ricostruire il fatto e individuare le relative responsabilità, non può prescindere ex art. 651 c.p.p.2 dalla sentenza nr. 1027 del 2020 emessa dal Tribunale Penale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello con sentenza nr. 33 del 2022 (di cui le parti danno pacificamente atto), oggi irrevocabile, in virtù LL quale i legali rappresentanti LL società sono stati Parte_3 condannati a tre mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 commi 1,2,3 e 113 c.p. per generica imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per non aver fornito all'impresa esecutrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i dipendenti erano destinati ad operare e per non aver riportato nel CP
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) alcuna indicazione circa il fatto che i bordi LL copertura calpestabile ove si dovevano svolgere i lavori erano privi di misure equiparabili a parapetto, atte ad impedire la caduta nel vuoto nonché per non aver informato la ditta e le sue maestranze circa la non calpestabilità CP delle lastre di fibrocemento presenti sull'area di lavoro e dell'assenza di punti di ancoraggio atti alla predisposizione di presidi di protezione con conseguente mancata contemplazione di mezzi e strategia di lavoro atti a ridurre il rischio. Controparte_ Al contempo non può non considerarsi che anche i legali rappresentanti LL e Controparte_10
hanno “patteggiato” la pena con riferimento al medesimo reato di lesioni colpose loro contestato sotto i CP_3 profili di colpa specifica consistiti nel non aver dotato i propri dipendenti e di attrezzature di lavoro CP_8 Pt_5 idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/2008) e per non aver fornito, nel documento di valutazione rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nei confronti del rischio caduta dall'alto, in particolare nelle operazioni cui erano addetti i sig.ri e presso la sede LL Pt_5 CP_8 Parte_3 ex art. 18 comma 2 d.lgs. 81/2008, oltre a non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e di sicurezza ex art. 36 e 37 comma 1 d.lgs 81/2008.
Le rilevanti violazioni sopra indicate consentono di ritenere – in via equitativa - che l'apporto causale LL società
(per fatto del dipendente alla causazione del danno patrimoniale subito e provato dall'attrice CP CP_8
[consistito nel danneggiamento LL copertura, nella rottura di un espositore ER LL , Controparte_11
9 nell'aver corrisposto al personale dipendente la retribuzione per i giorni non lavorati dal 9.1.2017 al 12.1.2017] a causa LL caduta dell'operaio stato del 50%. CP_8
Relativamente al titolo LL responsabilità di parte convenuta, parte attrice invoca o l'art. 2049 c.c. e/o l'art. 2050 c.c..
Orbene gli ambiti di applicazione delle due norme sono differenti.
Certamente va esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c. atteso che si riferisce a quelle attività di per sé pericolose, ovvero che sono sempre pericolose come loro dato tipico ed immanente (v. ad es. le attività di scavo), mentre l'attività di realizzazione di impianti di allarme non può essere ricompresa in tale categoria, non avendo ab origine ed in ogni caso quella potenzialità lesiva superiore al normale che fa sì che l'attività sia - statisticamente e abitualmente – veicolo di verificazione di danni e/o costituisce seria minaccia che danni molto gravi si cagionino.
Relativamente all'art. 2049 c.c. – che pone a carico dei padroni e committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti – mette conto osservare che esso si applica al caso di specie essendo stato posto in essere un fatto illecito da parte dell'infortunato CP_8 derivante proprio dallo svolgimento LL prestazione lavorativa, secondo il principio del rischio di impresa;
è stato ribadito che la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. E irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali o che il danneggiato provi la colpa o il dolo del danneggiante. Controparte Per l'effetto la società viene condannata al pagamento LL somma di euro 8.305,95 (16.617,85- 50%) a titolo di risarcimento dei danni. Controparte_ Complessivamente la società è tenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 22.130,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi nella misura degli interessi legali sulla somma devalutata al gennaio 2017 fino al saldo effettivo. [...]
La domanda riconvenzionale di parte convenuta viene parzialmente accolta.
Sono in atti (v. fascicolo di parte convenuta) le buste paga corrisposte a da parte LL ex datrice di CP_8 lavoro e, com'è noto, la perdita LL possibilità di avvalersi LL prestazione lavorativa del proprio dipendente per fatto di terzi configura un illecito civile ex art. 2043 c.c. consistente nella lesione del diritto di credito LL datrice di lavoro;
per la ritenuta responsabilità di parte attrice nella misura del 50%, l'importo richiesto da parte convenuta viene ridotto LL metà e parte attrice viene condannata al pagamento LL somma di euro 6.380,00 in favore LL Controparte
10 si duole del rilievo che il tribunale avrebbe attribuito alle sentenze penali di Pt_1 condanna dei propri legali rappresentanti, e rileva che tali sentenze nulla dicevano circa il contegno colposo dell'operaio di infortunatosi, sig né di quello LL CP CP_8 società, che d'altro canto i contegni per i quali i legali rappresentanti di avevano CP patteggiato erano ben più gravi di quelli per cui i suoi erano stati condannati penalmente e che in ultima analisi dalle prove espletate tanto in sede penale quanto in sede civile
(nel giudizio conclusosi con la sentenza appellata) emergeva la propria assenza di responsabilità o, comunque, l'esiguità LL stessa e la netta preponderanza LL colpa dell'appellata.
Le sentenze penali, di primo e secondo grado, a carico dei legali rappresentanti di Pt_1 non sono state prodotte in giudizio da alcuna delle parti, ma è incontestato, fin dal primo grado, e ormai incontrovertibile, in difetto d'appello sul punto, che con sentenza nr.
1027 del 2020 emessa dal Tribunale Penale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello con sentenza nr. 33 del 2022, oggi irrevocabile, i legali rappresentanti LL società
[...]
sono stati condannati a tre mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose di Parte_3 cui all'art. 590 commi 1,2,3 e 113 c.p. in danno di per generica imprudenza, CP_8 negligenza ed imperizia, nonché per non aver fornito all'impresa esecutrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i dipendenti erano CP destinati ad operare, e per non aver riportato nel D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) alcuna indicazione circa il fatto che i bordi LL copertura calpestabile dove si dovevano svolgere i lavori erano privi di misure equiparabili a parapetto, atte ad impedire la caduta nel vuoto, nonché per non aver informato la ditta e le sue maestranze circa la non calpestabilità delle lastre di CP fibrocemento presenti sull'area di lavoro e dell'assenza di punti di ancoraggio atti alla predisposizione di presidi di protezione con conseguente mancata contemplazione di mezzi e strategia di lavoro atti a ridurre il rischio.
Circa il valore da attribuire alle suddette condanne, si deve chiarire che, poiché il presente giudizio non ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del danneggiato nei CP_8 confronti dei condannati, non trova applicazione l'art. 651 c.p.p., e tuttavia certamente tale definitiva valutazione dei giudici penali è un elemento di prova che conduce, con altri, ad affermare sì una concorrente responsabilità di per il sinistro, che però, per Pt_1 le ragioni che si vanno ad esporre, è sensibilmente inferiore a quella di . CP
Al riguardo, si deve partire dalla considerazione che , quale committente dei lavori, Pt_1 aveva l'obbligo d'informare di tutti gli specifici rischi che presentava il tetto del CP suo stabilimento, e quindi verificare se tale informazione fu o meno puntuale.
11 In particolare, poiché mentre lavorava su tale tetto erroneamente poggiò un piede CP_8 sul fibrocemento, così sfondando la copertura del capannone e causando danni, oltre che a se stesso (con un volo di qualche metro), anche ai beni ed all'attività produttiva di si deve intanto esaminare il cd. UV (doc. 3 - 9 , ossia il documento con Pt_1 Pt_1 cui e dovevano congiuntamente valutare i rischi che i lavori commissionati Pt_1 CP dalla prima alla seconda avrebbero assunto in considerazione dell'organizzazione d'impresa di Luna e delle caratteristiche del suo stabilimento.
Il teste , che aveva predisposto tale documento, ha evidenziato che esso non Tes_1 era definitivo;
dunque, parrebbe mancare il UV definitivo, ciò che tuttavia, di per sé, se in ipotesi costituisce un'irregolarità amministrativa, nulla dice sull'ampiezza e adeguatezza delle informazioni comunque fornite, e dunque non incide sull'indubbio rilievo che tale documento assume in questa sede, posto che i rischi relativi al tetto ivi evidenziati dalla committente sono ad ogni modo entrati nella sfera di conoscenza dell'appellata, che doveva pertanto istruire di conseguenza i propri operai ed assicurarsi che a tali rischi non si esponessero.
Da tale documento, sottoscritto da entrambe le parti, emerge, infatti, da un canto, che aveva evidenziato a quali erano le aree calpestabili del tetto - con ciò, Pt_1 CP anche se solo implicitamente, indicando che le altre non lo erano - e, dall'altro, che non le aveva invece evidenziato che il parapetto era basso e dunque scarsamente protettivo.
Tuttavia, se anche il cordolo perimetrale (chiuso dal suddetto parapetto) aveva caratteristiche costruttive tali da reggere il peso di una persona - e fu di fatto utilizzato dagli operai di per spostarsi - nel documento in esame esso non era indicato CP come calpestabile, verosimilmente per le sue dimensioni ridotte che, unitamente alla scarsa altezza del parapetto, rendevano il passaggio su di esso pericoloso.
In tale documento, peraltro, è espressamente indicata quale (unica) forma idonea di esecuzione di lavori sul tetto l'utilizzo di scale e dispositivi di sollevamento.
Si riporta per una miglior comprensione un estratto del documento, da cui s'evince con tutta chiarezza che esso indica espressamente che il tetto non era calpestabile, se non in due parti estreme LL copertura, fra loro non comunicanti, di cui solo una raggiungibile dall'interno del capannone attraverso una scala:
12 Dunque, è vero che il UV non descrive dettagliatamente talune caratteristiche LL copertura del capannone (in particolare il parapetto), ma è vero anche che sulla base di quanto ivi descritto non avrebbe mai dovuto consentire ai propri operai di CP muoversi sul tetto lungo le canale, ma munire i medesimi di dispositivi di sollevamento da collocare nei punti oggetto dell'intervento.
Il teste , dipendente di , tanto in sede di sommarie informazioni rese alla Pt_5 CP
P.G., quanto in sede dibattimentale quanto, infine, all'udienza innanzi al tribunale civile del 5.11.2020 (dunque nel primo grado del presente giudizio), ha spiegato che al momento del sinistro sul tetto erano solo lui e il che era un apprendista, che essi CP_8 erano saliti passando dalla botola (collocata nel punto in cui nella foto c'è la freccia più grande) e avevano percorso la canala sulla destra, che era l'unico tratto
(apparentemente: ndr) calpestabile con un parapetto, e che lui al momento del sinistro si
13 trovava all'altezza del furgone circa a metà LL canala mentre il si trovava in CP_8 fondo in basso alla foto dove c' è il terrazzo.
Ha anche chiarito che era stato il ovvero il l.r. di , a dire loro di passare in CP_3 CP quel canale di gronda, che era l'unico collegamento tra i due terrazzi, e che però, con loro, tale soggetto sul tetto non era mai salito.
Ha poi aggiunto che il non gli aveva mai mostrato il DUVRA e che non CP_3 CP aveva messo loro a disposizione scale aeree, o una piattaforma elevatrice, per raggiungere il lastrico sito alla parte opposta LL pubblica via, né il giorno del fatto i due operai avevano con sé l'imbracatura, che era stata lasciata in ufficio proprio perché non era stato previsto l'utilizzo di una scala aerea.
Il teste ha anche puntualizzato che per lui era ben evidente che il vetrocemento non era calpestabile;
la stessa , del resto, nell'affermare di aver informato i suoi operai di CP Part tale circostanza, ha ammesso che essa le fosse stata rappresentata da o, che, comunque, fosse ovvia per degli addetti ai lavori.
Non è dato sapere se sia caduto perché deliberatamente decise di attraversare la CP_8 copertura o perché, essendo il cordolo perimetrale (deputato al recupero delle acque piovane) stretto e privo di parapetto, si sbilanciò verso la parte non calpestabile (il teste al momento del fatto stava tornando indietro dunque gli dava le spalle e non Pt_5 vide i suoi movimenti).
Peraltro, il tecnico , che aveva redatto il DUVRA provvisorio (quello Persona_2 firmato dalle parti e su riportato in parte), ha espressamente affermato che non si poteva passare sulla canala di gronda perché c'era uno spazio troppo esiguo per il passaggio di una persona - ed infatti tale passaggio non è colorato in giallo nel DUVRA.
Certamente, quindi, emerge una colpa grave e preponderante di , che pur ben CP sapendo che i suoi operari sarebbero dovuti arrivare dall'altra parte del tetto camminando sui canali di gronda, in spregio al ed alle regole cautelari basilari, Per_3 nulla fece per proteggerli e, anzi, lasciò che fosse un mero apprendista ad assumersi un rischio tanto elevato.
Se anche, dunque, cadde per avventatezza o per imperizia, nel percorrere la CP_8 difficile e pericolosa strada indicatagli dal datore di lavoro, è evidente che anche di tale profilo di colpa nei rapporti con deve farsi carico , sia perché era un Pt_1 CP CP_8 apprendista che il datore di lavoro mandò allo sbaraglio, sia, comunque, ex art. 2049 c.c.
Passando, allora, a quantificare la colpa di non si può che rilevarne l'esiguità, Pt_1 rispetto a quella dell'appellata. Part E' vero che (ora Luna) aveva lasciato aperta la botola di accesso al tetto proprio per consentire agli operai di di accedervi e che verosimilmente non ignorava che gli CP
14 operai per realizzare l'opera commissionata loro si sarebbero spostati su di esso - e/o comunque avrebbe dovuto chiedere delucidazioni ed assicurarsi che ciò non sarebbe accaduto - e che dunque peccò di leggerezza nel non assicurarsi che il lavoro avvenisse utilizzando scale aeree o piattaforme e nel non preoccuparsi non vedendole, e tuttavia, appunto, la prevalenza LL responsabilità di è macroscopica. CP Part In concreto, considerato che la colpa di consiste (oltre che nel non aver inserito nel
UV indicazioni circa la scarsa altezza del parapetto, che però era a presidio di un cordolo non calpestabile) nel non aver impedito l'accesso al tetto tramite la botola, senza almeno assicurarsi che gli operai si sarebbero fermati nell'unico tratto calpestabile prossimo alla botola medesima, mentre la colpa di consiste nel non aver CP espressamente vietato ai suoi operai di calpestare la parte in eternit del tetto e/o di utilizzare la canala, nonché nel non consegnare loro il UV e nel non allestire per i lavori scale esterne o piattaforme aeree e relative imbracature, si deve affermare che il sinistro sì è verificato al 75 % per colpa di (e dei suoi dipendenti, ex art. 2049 CP
c.c.) e al 25% per colpa di Pt_1
Ciò ha due conseguenze.
La prima è che del danno patito da come quantificato nella sentenza di primo Pt_1 grado, l'appellata deve risarcire non il solo 50%, ma un ulteriore 25%; dunque - incontestato che il complessivo danno per il sinistro fosse di euro 16.617,85 - in aggiunta a quanto riconosciuto dal tribunale (euro 8.305,95), dev'essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 4.152,97 (pari ad ¼ di euro 16.617,85), oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno dal gennaio 2017, come già statuito dal primo giudice.
Poiché, come evidenziato sub 2, la statuizione del primo giudice che riconosce la copertura assicurativa LL responsabilità civile di , salva l'applicazione LL CP franchigia di euro 255,00 (che avendo già operato in relazione al danno riconosciuto in primo grado non ha più una concreta rilevanza) e dello scoperto del 10%, è divenuta CP_ definitiva, entro tali limiti deve tenere indenne l'assicurata pure per tale ulteriore condanna.
La seconda è che il danno patito da dev'essere risarcito da non nella misura CP Pt_1 del 50%, ma in quella del 25%; per quantificare tale credito risarcitorio, tuttavia, occorre prima esaminare anche il secondo motivo d'appello di Pt_1
5. Il danno patito da per l'infortunio del suo dipendente: secondo CP motivo d'appello.
Col secondo motivo d'appello, ha dedotto che: Pt_1
15 le somme richieste da si riferivano alle buste paga del - rimasto CP CP_8 infortunato durante il lavoro – dal gennaio 2017 al marzo 2018, ma l'infortunio era coperto dall'Inail dunque non v'era ragione per cui effettuasse degli CP esborsi;
in ogni caso, dal giudizio penale era emerso che la malattia era terminata il
20.9.2017 (non a marzo 2018), e che PO era rientrato a lavoro nell'ottobre del
2017 (ed era poi stato licenziato, con incentivo, nel marzo del 2018), dunque non potevano essere riconosciuti esborsi per le mensilità successive al settembre
2017;
infine, era del tutto immotivata la decisione di riconoscere alla società convenuta il danno conseguente all'incentivo pagato al per il suo licenziamento e, CP_8 ancor più immotivato, quello relativo al TFR, posto che da un canto il licenziamento non era stato determinato dal sinistro in oggetto e dall'altro, finanche a prescindere dalle cause LL fine del rapporto, avrebbe CP comunque dovuto pagare il TFR al CP_8
Tale motivo è parzialmente fondato.
Intanto, si deve rilevare che, seppur al termine del presente giudizio (unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), , a fronte del rilievo LL controparte di CP assenza di tali documenti, ha depositato telematicamente le buste paga delle quali aveva chiesto il rimborso, già depositate in primo grado in cartaceo e non presenti inizialmente in atti.
Peraltro, non trattandosi di nuove produzioni, non v'era alcun limite temporale al deposito in questo grado, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite (cfr.
Cass. Sez. U 16/02/2023 n. 4835), secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) LL prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive LL parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione;
affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo LL parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito
16 LL copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.; non solo: il giudice d'appello può porre a fondamento LL propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Tanto premesso, si deve concordare con l'appellante sul fatto che la lesione del diritto di credito LL datrice di lavoro, conseguente la perdita LL possibilità di avvalersi LL prestazione lavorativa del proprio dipendente per fatto di terzi, può essere astrattamente ipotizzata per il solo comprovato periodo di malattia, ovvero per le mensilità gennaio- settembre 2017.
Per tali mensilità, sono documentati esborsi per complessivi euro 1.145,00, che comprensibilmente il datore di lavoro ha dovuto versare al dipendente nonostante non usufruisse LL sua prestazione, trattandosi di voci non coperte dall'Inail (per infortunio, riposi, ferie non godute e addizionale regionale).
Poiché il debito risarcitorio di è pari ad un quarto del complessivo danno, esso va Pt_1 quantificato nel complessivo importo di euro 286,25.
A prescindere dal fatto che il sinistro in esame abbia, o non, concorso a rendere il dipendente inidoneo alle mansioni espletate, nulla può invece essere riconosciuto per l'incentivo al licenziamento, perché delle due l'una: o l'invalidità del costituiva CP_8 giusto motivo di licenziamento oggettivo, nel qual caso alcun incentivo era dovuto (e se il datore di lavoro l'ha riconosciuto in via conciliativa non può addossare a l'esborso) o Pt_1 tale invalidità non era tale da giustificare il licenziamento, e allora difetta a monte il nesso causale tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il sinistro.
Tanto meno può costituire voce di danno il pagamento del TFR, perché esso sarebbe comunque stato dovuto, nella stessa identica misura, qualunque fossero state le ragioni ed il momento LL cessazione del rapporto lavorativo, e non trova causa in tale cessazione (che costituisce solo l'evento in conseguenza del quale il diritto del lavoratore diviene esigibile), bensì negli accantonamenti maturati nel periodo di lavoro.
Dunque il debito di ammonta ad euro 286,25, oltre rivalutazione monetaria ed Pt_1 interessi legali sulla somma rivalutata anno (dal 2017) come già statuito dal tribunale.
6. Le spese di lite.
La riforma LL decisione impugnata, che determina la caducazione LL pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale LL lite.
17 Secondo il costante indirizzo LL Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza LL pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo LL lite, poiché la valutazione LL soccombenza opera, ai fini LL liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma LL sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo LL sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi Pt_1 si è vista riconoscere integralmente il credito risarcitorio per il furto del dicembre 2016
(rectius: per la decurtazione dell'indennizzo assicurativo a causa dell'inidoneità dell'impianto d'allarme) e per i ¾ il credito risarcitorio per il sinistro del gennaio 2017, mentre il credito di è stato accolto in misura estremamente marginale, per il CP concorso di colpa e per il disconoscimento di talune voci, di talché appare equo compensare tra tali parti le spese dei due gradi per un quinto e condannare a CP rifondere a i residui 4/5. Pt_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22:
a) Per il primo grado, stante l'entità del credito riconosciuto in favore di Pt_1 dev'essere applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, e liquidata la somma di euro 6.092,80 (7.616,00 x 4/5);
b) Per il secondo grado, sulla base del quantum appellatum (escluso dunque il credito relativo al furto del dicembre 2016, ormai coperto dal giudicato), dev'essere applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000 e, esclusa la fase di trattazione-istruttoria, non espletata, dev'essere liquidata la somma di euro
3.172,80 (3.966 x 4/5).
Tra e l'assicuratore le spese di lite debbono essere compensate, non essendosi CP
l'assicuratore opposto alla domanda d'indennizzo - e fermo restando che il medesimo dovrà tenere indenne l'assicurata anche dalla condanna alle spese di . Pt_1 CP_ Per converso, non deve essere disposta la condanna di a rimborsare a le CP spese sostenute da questa per la propria difesa contro (cd. spese di resistenza). Pt_1
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275),
“In materia di assicurazione LL responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione LL rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce
18 dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art.
1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche LL rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2951/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara che l'evento dannoso del 9.1.2017 è imputabile a responsabilità di nella misura del 75% ed alla responsabilità di Controparte_1 [...]
(oggi ) nella misura del 25%; Parte_3 Pt_1 in aggiunta a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado (e già pagato), condanna a corrispondere a la somma di euro 4.152,97, oltre CP Pt_1 rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno dal gennaio 2017; condanna a tenere indenne dalle conseguenze di tale Controparte_2 CP condanna (ed anche dalla condanna alle spese di lite di Luna) salvo lo scoperto del 10%; riduce il credito risarcitorio di verso dall'importo di euro 6.380,00, CP Pt_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, all'importo di euro
286,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
compensa per un quinto le spese dei due gradi e condanna a CP corrispondere a i residui 4/5 di tali spese, che liquida per il primo grado Pt_1 nell'importo già proporzionato di euro 6.092,80 (anziché nel minor importo riconosciuto dal tribunale di euro 2.417,50 e già corrisposto) e per il secondo grado nell'importo già proporzionato di euro 3.172,80; compensa le spese di lite tra e . CP CP_2
19 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi LL normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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