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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 25/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Castignani, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio;
- resistente contumace -
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “separazione giudiziale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/4/2025 per parte ricorrente (unica costituita) il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, con rinuncia all'assegnazione di termini per scritti conclusivi”; vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “
1. dichiarare la separazione dei coniugi e 2. assegnare alla ricorrente la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale dalla stessa da sempre condotta in locazione;
3. liquidi il compenso allo scrivente avvocato in virtù dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato di cui all'allegato n 06 del presente atto 4. con ogni ulteriore provvedimento di legge . Con vittoria di spese, compensi iva e cpa come per legge del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 29/5/2024 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 20/2/2015 a Sant'Elpidio a Mare - atto di
[...] matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare
Anno 2015, Numero 2, Parte I, S.
In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto che: a) dall' unione matrimoniale non sono nati figli); b) successivamente al matrimonio i coniugi hanno trasferito la propria residenza in un'immobile di residenza popolare sita a Sant'Elpidio a
Mare in via Tevere n. 27 condotto in locazione;
c) nel mese di settembre 2021
[...] ha lasciato la casa coniugale per rientrare nel pase di origine;
c) le parti nel Controparte_1
2021 hanno congiuntamente instaurato dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Elpidio a Mare procedimento di separazione – atto n.57 parte II, serie C, anno 2021
(conclusosi negativamente in data 30/9/2021 per mancata comparizione del come CP_1 da provvedimento in atti); d) in costanza di matrimonio il resistente percepiva una retribuzione mensile di euro 1.500 circa, mentre nell'attualità ha difficoltà Parte_1 nel reperire un'occupazione stabile e percepisce reddito di inclusione sociale;
f) nell'attualità
2 è definitivamente venuto meno ogni progetto di vita coniugale senza possibilità di una riconciliazione.
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, la ricorrente ha domandato di: “
1. dichiarare la separazione dei coniugi e 2. Parte_1 Controparte_1 assegnare alla ricorrente la casa coniugale dalla stessa da sempre condotta in locazione;
3. liquidi il compenso allo scrivente avvocato in virtù dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato di cui all'allegato
n 06 del presente atto 4. con ogni ulteriore provvedimento di legge . Con vittoria di spese, compensi iva e cpa come per legge del presente giudizio”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio, lo Controparte_1
stesso va pertanto dichiarato contumace – dato atto del perfezionamento della notifica eseguita nei relativi confronti ex art. 142 c.p.c. all'indirizzo di residenza in Romania.
3. Nel corso del giudizio, alla prima udienza del 25/9/2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine per il rinnovo della notifica ex art. 142 c.p.c. (inizialmente non perfezionatasi). Alla successiva udienza del 24/4/2025, verificato l'avvenuto rinnovo e l'esito della notifica, parte ricorrente - autorizzata dal giudice - ha precisato le conclusioni come sopra riportate, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione al Collegio.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio ritiene che la domanda svolta da di separazione Parte_1 personale dal coniuge debba essere accolta. Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Pertanto, dovendosi ritenere definitivamente venuto meno ogni progetto di vita coniugale, con esclusione di ogni possibilità di riconciliazione, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Quanto alla domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione in proprio favore della casa coniugale, va dato atto che in assenza di figli minori della coppia (o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con uno dei genitori), è preclusa al giudice l'assegnazione ad uno dei coniugi della casa familiare – atteso che secondo la giurisprudenza maggioritaria (a partire da Cass. S.U. n. 11297/1995) l'istituto è finalizzato unicamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016). 3 In applicazione di tali principi la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente va respinta - rimanendo il regime della casa coniugale in assenza di figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) regolato secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. 16398/2007).
6. Considerata la natura del giudizio e la contumacia del resistente, vengono compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 [...] coniugi per matrimonio contratto a Sant'Elpidio a Mare il Controparte_1
20/2/2015 - atto di matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sant'Elpidio a Mare, Anno 2015, Numero 2, Parte I, S.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 18/6/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Castignani, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio;
- resistente contumace -
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “separazione giudiziale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/4/2025 per parte ricorrente (unica costituita) il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, con rinuncia all'assegnazione di termini per scritti conclusivi”; vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “
1. dichiarare la separazione dei coniugi e 2. assegnare alla ricorrente la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale dalla stessa da sempre condotta in locazione;
3. liquidi il compenso allo scrivente avvocato in virtù dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato di cui all'allegato n 06 del presente atto 4. con ogni ulteriore provvedimento di legge . Con vittoria di spese, compensi iva e cpa come per legge del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 29/5/2024 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 20/2/2015 a Sant'Elpidio a Mare - atto di
[...] matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare
Anno 2015, Numero 2, Parte I, S.
In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto che: a) dall' unione matrimoniale non sono nati figli); b) successivamente al matrimonio i coniugi hanno trasferito la propria residenza in un'immobile di residenza popolare sita a Sant'Elpidio a
Mare in via Tevere n. 27 condotto in locazione;
c) nel mese di settembre 2021
[...] ha lasciato la casa coniugale per rientrare nel pase di origine;
c) le parti nel Controparte_1
2021 hanno congiuntamente instaurato dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Elpidio a Mare procedimento di separazione – atto n.57 parte II, serie C, anno 2021
(conclusosi negativamente in data 30/9/2021 per mancata comparizione del come CP_1 da provvedimento in atti); d) in costanza di matrimonio il resistente percepiva una retribuzione mensile di euro 1.500 circa, mentre nell'attualità ha difficoltà Parte_1 nel reperire un'occupazione stabile e percepisce reddito di inclusione sociale;
f) nell'attualità
2 è definitivamente venuto meno ogni progetto di vita coniugale senza possibilità di una riconciliazione.
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, la ricorrente ha domandato di: “
1. dichiarare la separazione dei coniugi e 2. Parte_1 Controparte_1 assegnare alla ricorrente la casa coniugale dalla stessa da sempre condotta in locazione;
3. liquidi il compenso allo scrivente avvocato in virtù dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato di cui all'allegato
n 06 del presente atto 4. con ogni ulteriore provvedimento di legge . Con vittoria di spese, compensi iva e cpa come per legge del presente giudizio”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio, lo Controparte_1
stesso va pertanto dichiarato contumace – dato atto del perfezionamento della notifica eseguita nei relativi confronti ex art. 142 c.p.c. all'indirizzo di residenza in Romania.
3. Nel corso del giudizio, alla prima udienza del 25/9/2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine per il rinnovo della notifica ex art. 142 c.p.c. (inizialmente non perfezionatasi). Alla successiva udienza del 24/4/2025, verificato l'avvenuto rinnovo e l'esito della notifica, parte ricorrente - autorizzata dal giudice - ha precisato le conclusioni come sopra riportate, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione al Collegio.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio ritiene che la domanda svolta da di separazione Parte_1 personale dal coniuge debba essere accolta. Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Pertanto, dovendosi ritenere definitivamente venuto meno ogni progetto di vita coniugale, con esclusione di ogni possibilità di riconciliazione, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Quanto alla domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione in proprio favore della casa coniugale, va dato atto che in assenza di figli minori della coppia (o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con uno dei genitori), è preclusa al giudice l'assegnazione ad uno dei coniugi della casa familiare – atteso che secondo la giurisprudenza maggioritaria (a partire da Cass. S.U. n. 11297/1995) l'istituto è finalizzato unicamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016). 3 In applicazione di tali principi la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente va respinta - rimanendo il regime della casa coniugale in assenza di figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) regolato secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. 16398/2007).
6. Considerata la natura del giudizio e la contumacia del resistente, vengono compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 [...] coniugi per matrimonio contratto a Sant'Elpidio a Mare il Controparte_1
20/2/2015 - atto di matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sant'Elpidio a Mare, Anno 2015, Numero 2, Parte I, S.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 18/6/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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