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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 30/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
33/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], Loc.Les Iles n.14, c/o Casa Circondariale, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino, C.F. P.I. , presso lo studio del quale è CodiceFiscale_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
), presso il cui studio in Aosta, Via Monte Vodice n. 16 è elettivamente domiciliata
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Il ricorrente ha chiesto disporsi la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Aosta n. 355/2022, revocandosi il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e della moglie separata, allegando che entrambe svolgono attività di lavoro subordinato Per_1 (diversamente che all'epoca della separazione) e che la figlia non sarebbe più convivente con la madre. La resistente si è opposta alla modifica, allegando che la propria retribuzione è inferiore a quella di cui gode il ricorrente (circa la metà) e che la figlia, che svolge lavoro come apprendista percependo la retribuzione mensile di circa euro 1000, è in realtà convivente con la madre;
in subordine, ha chiesto che si provveda alla revoca del solo contributo per la figlia (euro 500), mantenendosi quello per sé
(elevandolo da euro 200 ad euro 350). All'udienza fissata, le parti hanno infine concordato di modificare le condizioni della separazione prevedendo la revoca del contributo per il mantenimento della figlia e prevedendo assegno di Per_1
pagina 1 di 2 mantenimento per la moglie separata in misura di euro 250 ogni mese, da versarsi con le medesime modalità stabilite nelle condizioni di separazione. Spese di causa compensate. L'accordo può essere recepito e omologato dal Tribunale, considerato che esso risponde all'interesse delle parti e della figlia maggiorenne ed è coerente con le rispettive condizioni economiche.
Spese per intero compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
DISPONE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone, in conformità dell'accordo delle parti, la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Aosta n. 355/2022 e per l'effetto revoca il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre e dispone assegno di mantenimento per la moglie Per_1 separata in misura di euro 250 ogni mese, da versarsi con le medesime modalità stabilite nelle condizioni di separazione oggetto di omologa;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 26.5.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], Loc.Les Iles n.14, c/o Casa Circondariale, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino, C.F. P.I. , presso lo studio del quale è CodiceFiscale_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
), presso il cui studio in Aosta, Via Monte Vodice n. 16 è elettivamente domiciliata
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Il ricorrente ha chiesto disporsi la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Aosta n. 355/2022, revocandosi il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e della moglie separata, allegando che entrambe svolgono attività di lavoro subordinato Per_1 (diversamente che all'epoca della separazione) e che la figlia non sarebbe più convivente con la madre. La resistente si è opposta alla modifica, allegando che la propria retribuzione è inferiore a quella di cui gode il ricorrente (circa la metà) e che la figlia, che svolge lavoro come apprendista percependo la retribuzione mensile di circa euro 1000, è in realtà convivente con la madre;
in subordine, ha chiesto che si provveda alla revoca del solo contributo per la figlia (euro 500), mantenendosi quello per sé
(elevandolo da euro 200 ad euro 350). All'udienza fissata, le parti hanno infine concordato di modificare le condizioni della separazione prevedendo la revoca del contributo per il mantenimento della figlia e prevedendo assegno di Per_1
pagina 1 di 2 mantenimento per la moglie separata in misura di euro 250 ogni mese, da versarsi con le medesime modalità stabilite nelle condizioni di separazione. Spese di causa compensate. L'accordo può essere recepito e omologato dal Tribunale, considerato che esso risponde all'interesse delle parti e della figlia maggiorenne ed è coerente con le rispettive condizioni economiche.
Spese per intero compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
DISPONE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone, in conformità dell'accordo delle parti, la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Aosta n. 355/2022 e per l'effetto revoca il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre e dispone assegno di mantenimento per la moglie Per_1 separata in misura di euro 250 ogni mese, da versarsi con le medesime modalità stabilite nelle condizioni di separazione oggetto di omologa;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 26.5.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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