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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2796 dell'anno
2020
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11;
OPPONENTE
E
con sede in piazza Municipio n. 15, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, come da P.IVA_1 Controparte_2
procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Terminio
n. 35;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 13.07.2020 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
revocare il decreto n. 681/2020 emesso il 15.06.2020 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ente convenuto di € 9.000,00 a titolo di canoni di locazione per il periodo da gennaio a settembre
2017 o, in via subordinata, di ridurre l'importo decurtando i canoni relativi al periodo maggio-settembre
2017. In punto di fatto l'opponente, dopo aver premesso di essere stato conduttore dei locali ad uso commerciale di proprietà dell'ente convenuto fino al 29.12.2015, ha esposto che per il periodo successivo alcun contratto di locazione era intervenuto tra le parti e che la delibera del 14.1.2016, posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, con cui l'ente aveva indicato di concedere in locazione temporanea in suo favore il bene per la durata di sei mesi, non risultando ratificata da un successivo atto amministrativo,
1/3 doveva ritenersi nulla per violazione di norme imperative. Infine, la parte ha richiamato l'art. 33 del D.lgs n. 50/2016, osservando che l'ente aveva ritardato nella definizione della procedura di aggiudicazione dell'immobile poiché la gara era stata indetta il 23.01.2017, espletata a febbraio 2017 con aggiudicazione definitiva il 23.05.2017 e stipula della compravendita l'11.10.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.10.2020 si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. In punto di fatto l'opposto ha osservato che l'immobile
[...]
in questione, concesso dal curatore fallimentare in data 18.01.2008 all'opponente con sottoscrizione del relativo contratto di locazione, alla scadenza del 27.12.2015, era stato prorogato dapprima mediante sottoscrizione di una scrittura privata in data 14.01.2016 per sei mesi e, poi, in accoglimento della richiesta dell'opponente del 28.04.2016, di un altro anno alle medesime condizioni della precedente scrittura privata e che, in virtù di tali atti, era stato concesso all'opponente di condurre in locazione l'immobile sino alla data del trasferimento del bene. In punto di diritto la parte ha contestato la violazione della legge n. 392/1978, evidenziando che l'opponente si era avvantaggiato per aver goduto del bene per più tempo.
Con ordinanza del 12.01.2021 il giudice precedentemente titolare della causa ha mutato il rito da ordinario a speciale ex art. 426 cpc, invitando le parti a dedurre sulla questione della mancata registrazione e sulla conseguente insussistenza dell'obbligo di versare i canoni di locazione.
Con memoria integrativa del 24.06.2021 la parte opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con memoria difensiva del 7.09.2021 l'ente opposto si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta.
Relativamente all'eccezione relativa alla mancata registrazione del contratto, l'ente ha richiamato l'orientamento della Cass. n. 9475 del 9.04.2021, eccependo la natura solo relativa della predetta nullità da parte del contraente debole.
Ciò premesso, in punto di diritto, deve essere ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, e a differenza di quanto sostenuto dalla parte opposta (cfr. memoria del 07.10.2022), a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (v. tra le tante Cass. civ., Sez.
III, 17 novembre 2003, n. 17371).
Vale, poi, osservare che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9475 del 09.04.2021, ha precisato che la stipula del contratto in forma verbale e la connessa mancata registrazione sono da ritenersi causa di
2/3 nullità (solo) relativa del contratto, come tale, dunque, azionabile dal conduttore e non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'allegazione della parte opponente in ordine all'insussistenza di un contratto di locazione tra le parti al 28.4.2016 risulta smentita dagli atti, dai quali emerge che le stesso hanno stipulato il 14.1.2016 un contratto di locazione in forma scritta per la durata di sei mesi. Peraltro, vale rilevare che, in seguito alla proposta dell'opponente di proroga della durata del contratto in esame, il comune ha deliberato l'accettazione, prorogando di un anno tale contratto. Ne deriva che, non potendo il giudice rilevare di ufficio la mancata registrazione del contratto, secondo l'orientamento invalso successivamente a tale rilievo, deve ritenersi sussistente la pretesa creditoria fino al mese di maggio del
2017. Infatti, la parte opponente né nel proprio atto introduttivo, né nelle memorie difensive, ha sollevato eccezioni sulla questione in esame, limitandosi ad eccepire la nullità della delibera solo con riferimento al mancato rispetto delle leggi amministrative, che non sono oggetto del presente contenzioso.
L'opposizione deve essere, quindi, parzialmente accolta tenuto conto di quanto sopra esposto. Per
l'effetto, l'opponente è tenuto a corrispondere al l'importo dei canoni di locazione dal mese di CP_1
gennaio al mese di maggio del 2017, ossia per l'importo di € 5.000,00, pari al canone di locazione mensile di € 1.000.00 (cfr. art. 7 del contratto di locazione) per cinque mensilità, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli canoni fino all'effettivo soddisfo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare fra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 681/2020 emesso il
15.06.2020 dal Tribunale di Avellino;
- condanna al pagamento in favore del della somma di € 5.000,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di canoni di locazione arretrati dal mese di gennaio al mese di maggio 2017, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli canoni fino all'effettivo soddisfo;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso il 17.01.2025 all'esito dell'udienza del 30.12.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2796 dell'anno
2020
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11;
OPPONENTE
E
con sede in piazza Municipio n. 15, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, come da P.IVA_1 Controparte_2
procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Terminio
n. 35;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 13.07.2020 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
revocare il decreto n. 681/2020 emesso il 15.06.2020 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ente convenuto di € 9.000,00 a titolo di canoni di locazione per il periodo da gennaio a settembre
2017 o, in via subordinata, di ridurre l'importo decurtando i canoni relativi al periodo maggio-settembre
2017. In punto di fatto l'opponente, dopo aver premesso di essere stato conduttore dei locali ad uso commerciale di proprietà dell'ente convenuto fino al 29.12.2015, ha esposto che per il periodo successivo alcun contratto di locazione era intervenuto tra le parti e che la delibera del 14.1.2016, posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, con cui l'ente aveva indicato di concedere in locazione temporanea in suo favore il bene per la durata di sei mesi, non risultando ratificata da un successivo atto amministrativo,
1/3 doveva ritenersi nulla per violazione di norme imperative. Infine, la parte ha richiamato l'art. 33 del D.lgs n. 50/2016, osservando che l'ente aveva ritardato nella definizione della procedura di aggiudicazione dell'immobile poiché la gara era stata indetta il 23.01.2017, espletata a febbraio 2017 con aggiudicazione definitiva il 23.05.2017 e stipula della compravendita l'11.10.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.10.2020 si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. In punto di fatto l'opposto ha osservato che l'immobile
[...]
in questione, concesso dal curatore fallimentare in data 18.01.2008 all'opponente con sottoscrizione del relativo contratto di locazione, alla scadenza del 27.12.2015, era stato prorogato dapprima mediante sottoscrizione di una scrittura privata in data 14.01.2016 per sei mesi e, poi, in accoglimento della richiesta dell'opponente del 28.04.2016, di un altro anno alle medesime condizioni della precedente scrittura privata e che, in virtù di tali atti, era stato concesso all'opponente di condurre in locazione l'immobile sino alla data del trasferimento del bene. In punto di diritto la parte ha contestato la violazione della legge n. 392/1978, evidenziando che l'opponente si era avvantaggiato per aver goduto del bene per più tempo.
Con ordinanza del 12.01.2021 il giudice precedentemente titolare della causa ha mutato il rito da ordinario a speciale ex art. 426 cpc, invitando le parti a dedurre sulla questione della mancata registrazione e sulla conseguente insussistenza dell'obbligo di versare i canoni di locazione.
Con memoria integrativa del 24.06.2021 la parte opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con memoria difensiva del 7.09.2021 l'ente opposto si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta.
Relativamente all'eccezione relativa alla mancata registrazione del contratto, l'ente ha richiamato l'orientamento della Cass. n. 9475 del 9.04.2021, eccependo la natura solo relativa della predetta nullità da parte del contraente debole.
Ciò premesso, in punto di diritto, deve essere ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, e a differenza di quanto sostenuto dalla parte opposta (cfr. memoria del 07.10.2022), a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (v. tra le tante Cass. civ., Sez.
III, 17 novembre 2003, n. 17371).
Vale, poi, osservare che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9475 del 09.04.2021, ha precisato che la stipula del contratto in forma verbale e la connessa mancata registrazione sono da ritenersi causa di
2/3 nullità (solo) relativa del contratto, come tale, dunque, azionabile dal conduttore e non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'allegazione della parte opponente in ordine all'insussistenza di un contratto di locazione tra le parti al 28.4.2016 risulta smentita dagli atti, dai quali emerge che le stesso hanno stipulato il 14.1.2016 un contratto di locazione in forma scritta per la durata di sei mesi. Peraltro, vale rilevare che, in seguito alla proposta dell'opponente di proroga della durata del contratto in esame, il comune ha deliberato l'accettazione, prorogando di un anno tale contratto. Ne deriva che, non potendo il giudice rilevare di ufficio la mancata registrazione del contratto, secondo l'orientamento invalso successivamente a tale rilievo, deve ritenersi sussistente la pretesa creditoria fino al mese di maggio del
2017. Infatti, la parte opponente né nel proprio atto introduttivo, né nelle memorie difensive, ha sollevato eccezioni sulla questione in esame, limitandosi ad eccepire la nullità della delibera solo con riferimento al mancato rispetto delle leggi amministrative, che non sono oggetto del presente contenzioso.
L'opposizione deve essere, quindi, parzialmente accolta tenuto conto di quanto sopra esposto. Per
l'effetto, l'opponente è tenuto a corrispondere al l'importo dei canoni di locazione dal mese di CP_1
gennaio al mese di maggio del 2017, ossia per l'importo di € 5.000,00, pari al canone di locazione mensile di € 1.000.00 (cfr. art. 7 del contratto di locazione) per cinque mensilità, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli canoni fino all'effettivo soddisfo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare fra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 681/2020 emesso il
15.06.2020 dal Tribunale di Avellino;
- condanna al pagamento in favore del della somma di € 5.000,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di canoni di locazione arretrati dal mese di gennaio al mese di maggio 2017, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli canoni fino all'effettivo soddisfo;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso il 17.01.2025 all'esito dell'udienza del 30.12.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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