Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1512
Versione
15 novembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annessi alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1962