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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in San Bonifacio (VR), Località Villabella n. 24/D, C.F. / P.Iva: CP_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da , con cui lo stesso ha domandato l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati mediante inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della giustizia, e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante, il quale agisce sulla base di un credito di € 30.176,49 risultante da decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita attività commerciale (esecuzione di interventi di efficientamento e risparmio CP_1 energetico di edifici etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.; pagina 1 di 3 - l'impresa versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente;
ii) dalla pronuncia nei suoi confronti di vari decreti ingiuntivi, per un ammontare complessivo di circa 70 mila euro;
iii) dalla presenza di iscrizioni a ruolo a suo carico per l'importo di € 146.633,00; iv) dall'esito infruttuoso del pignoramento prezzo terzi tentato dall'istante; v) dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio dalla data di costituzione della società nel 2020;
- i debiti accertati nel corso dell'istruttoria sono di ammontare superiore alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre la assoggettabilità a liquidazione giudiziale ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) C.C.I. emerge dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2022, da cui risultano ricavi di ammontare superiore alla soglia di 200 mila euro;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in San Bonifacio CP_1
(VR), Località Villabella n. 24/D, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Controparte_2
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 6 ottobre 2025, h. 10.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
pagina 2 di 3 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 26 maggio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in San Bonifacio (VR), Località Villabella n. 24/D, C.F. / P.Iva: CP_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da , con cui lo stesso ha domandato l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati mediante inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della giustizia, e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante, il quale agisce sulla base di un credito di € 30.176,49 risultante da decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita attività commerciale (esecuzione di interventi di efficientamento e risparmio CP_1 energetico di edifici etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.; pagina 1 di 3 - l'impresa versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente;
ii) dalla pronuncia nei suoi confronti di vari decreti ingiuntivi, per un ammontare complessivo di circa 70 mila euro;
iii) dalla presenza di iscrizioni a ruolo a suo carico per l'importo di € 146.633,00; iv) dall'esito infruttuoso del pignoramento prezzo terzi tentato dall'istante; v) dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio dalla data di costituzione della società nel 2020;
- i debiti accertati nel corso dell'istruttoria sono di ammontare superiore alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre la assoggettabilità a liquidazione giudiziale ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) C.C.I. emerge dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2022, da cui risultano ricavi di ammontare superiore alla soglia di 200 mila euro;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in San Bonifacio CP_1
(VR), Località Villabella n. 24/D, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Controparte_2
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 6 ottobre 2025, h. 10.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
pagina 2 di 3 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 26 maggio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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