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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7911 anno 2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Flavia BONELLI ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
Parte_1
(CF: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata a difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Fiorillo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico. attrice
E
(CF. ), (CF. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), E (CF. ) C.F._2 Controparte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Di Lorenzo e elettivamente domiciliati in
Indirizzo Telematico. convenuti
OGGETTO: donazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_1
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 esponendo: Controparte_2
- di essere proprietaria del fondo agricolo sito in tenimento del Comune di Castel Morrone
(CE), Contrada “Comola”, in C.T. Foglio 10, Particella n. 33, seminativo quarta classe, esteso mq. 4.258 (Ha 00.42.58);
- che con atto pubblico per notar da S. GA de' TI (BN) (Rep. n. 17818 Persona_1
– Racc. n. 17818) del 20.11.2009, donava ai propri figli Controparte_1 Parte_2
e che accettavano ciascuno per diritti pari alla metà, la piena
[...] Controparte_2 proprietà del fondo di cui sopra;
- che, tuttavia, non ha mai acquisito la titolarità del bene richiamato Controparte_1 perché non lo ha giammai posseduto uti domini.
Sulla base di tali premesse l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità del suddetto atto di donazione e, per l'effetto, ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere agli incombenti del caso con esonero di responsabilità.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali Controparte_1 Pt_2 CP_2 hanno: in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice; chiesto, in via riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto del presente giudizio;
dichiararsi valido ed efficace l'atto di donazione stipulato in S. GA dè
TI in data 20.11.2009 con atto per notar tra da una parte e Per_1 Controparte_1
e dall'altra. Vinte le spese con attribuzione. Parte_2 Controparte_2
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., sono stati ammessi ed espletati interrogatorio formale dei convenuti nonché prova testimoniale.
Dopo vari rinvii in precisazione conclusioni, all'udienza del 30.05.2025 veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti in relazione alla domanda di nullità dell'atto di donazione proposta dalla
, posto che la nullità di un contratto (e, dunque, Parte_1 anche della donazione) può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza che sia richiesta la prova rigorosa della proprietà del bene oggetto del contratto e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.).
In diritto, giova evidenziare che l'azione svolta dagli attori deve qualificarsi in primo luogo come azione volta alla dichiarazione di nullità di un atto di donazione intervenuto inter alios
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e fondata sulla dedotta carenza di causa sul rilevo della mancata titolarità in capo al donante del bene donato.
Sulla questione si è di recente espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sent. n.
5068/16 del 15 marzo 2016, laddove è stato espresso il seguente principio “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa…tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.”
Nella parte motiva della pronuncia richiamata, infatti, la Corte ha osservato che “una piana lettura dell'art. 769 cod. civ. dovrebbe indurre a ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione». Elementi costitutivi della donazione sono, quindi,
l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato «nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale» (Cass, n. 8018 del 2012;
Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 dei 1997; Cass. n. 3621 del 1980). Appare evidente che, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto;
e la consustanzialità di tale appartenenza alla donazione è delineata in modo chiaro ed efficace dalla citata disposizione attraverso il riferimento all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante ("un suo diritto"). La non ricorrenza di tale situazione - certamente nel caso in cui né il donante né il donatario ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un'efficacia obbligatoria della donazione - comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 cod. civ. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio)…Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della
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stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre «di un suo diritto») e degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo del soffermarsi su alcuni principi in materia di usucapione, rivendicazione e di donazione di beni altrui, utili alla definizione della vicenda.”
Ebbene, nel caso in esame, la domanda svolta dall'attrice è proprio volta all'accertamento dell'assenza di titolarità del bene in capo al donante con riferimento al contratto di donazione per notar del 20.11.2009, con il quale il sig. Persona_1 Controparte_1 asserendo di essere proprietario in virtù di un possesso protrattosi per oltre 20 anni, ha donato ai figli e ciascuno per diritti pari alla metà, la Parte_2 Controparte_2 piena proprietà del fondo in C. T. del Comune di Castel Morrone (CE), Foglio 10, particella n. 33.
Avendo il convenuto e i donatari proposto in via riconvenzionale Controparte_1 domanda di usucapione per protratto possesso ultraventennale uti dominus, la fondatezza della domanda principale non può che essere vagliata esaminando la fondatezza della domanda riconvenzionale.
La prima questione giuridica da affrontare, e sottesa alla domanda di nullità della donazione, è se possa ritenersi valida la donazione di un bene in cui il donante assume di essere diventato proprietario del bene che va a donare per usucapione, ove manchi l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione.
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Un primo orientamento giurisprudenziale, che molti riconducono alla sentenza della Corte di Cassazione del 12.11.1996, n. 9884, ritiene che l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione, affinché possa essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, deve essere dapprima accertato e dichiarato nei modi di legge.
Tale orientamento muove dal presupposto che oggetto di un contratto di compravendita o, nel nostro caso, di donazione, può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto reale, con la conseguenza che detto contratto non può avere ad oggetto il trasferimento del possesso di un immobile in se e per se e da esso, ove comunque posto in essere, non possono derivare gli effetti dell'accessione del possesso di cui al comma 2 dell'art. 1146 c.c., in quanto il possesso unibile ai sensi di detta norma e esclusivamente quello del precedente titolare del diritto trasferito (cfr., Cass. civ., 12.11.1996, n. 9884).
A tale orientamento giurisprudenziale se ne contrappone un altro, affermatosi più di recente, secondo cui non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr., cass. civ., 5.2.2007, n. 2485). Aderendo a tale ultimo orientamento, e, quindi, ritenendo che sia possibile disporre di un bene, con atto traslativo, assumendo di essere divenuto proprietario dello stesso per effetto del possesso per il tempo sufficiente all'acquisto per usucapione, senza che sussista una sentenza che abbia previamente accertato l'acquisto per usucapione, occorre che il dante causa, (che abbia assunto nell'atto traslativo di essere proprietario del bene per usucapione), ove convenuto in giudizio da chi contesta l'acquisto per usucapione, assumendo di essere lui il proprietario del bene per averlo acquistato in virtù di un atto traslativo di cui fornisce la prova, e chiedendo che sia dichiarata la nullità dell'atto traslativo posto in essere dal presunto proprietario per usucapione, deve fornire la prova di aver effettivamente acquistato il bene attraverso il possesso per un tempo necessario al compimento dell'usucapione. Questo giudice ritiene di aderire al secondo orientamento indicato, in quanto non sembrano sussistere seri impedimenti a che il proprietario di un bene, che sia divenuto tale per effetto di acquisto per usucapione, disponga di tali beni a terzi, purché, però, ove convenuto in giudizio da chi assume di essere il proprietario formale, assolva all'onere di provare il dedotto acquisto per usucapione.
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Ebbene, si osserva che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata – per il tempo necessario stabilito dalla legge - continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (cfr. Cass., 11 febbraio 2000 n.1530;
Cass., 23 marzo 1998 n.3081).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile, in particolare, è richiesto che il possessore abbia esplicato con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (cfr. Cass. 25922/2005).
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è risultato accertato che il terreno per cui è causa è stato nella piena, esclusiva ed ininterrotta disponibilità, a far data dal 1977, del sig. terreno, poi, da questi donato Controparte_1 ai propri figli, e con atto per notaio del 20.11.2009, sul Pt_2 CP_2 Per_1 presupposto di essere divenuto proprietario del bene per intervenuta usucapione a seguito del possesso esercitato per oltre un ventennio.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 26.11.2020, ha riferito che il Testimone_1 detto terreno nel 1977 fu dato a dal di lui padre;
ha confermato, altresì, Controparte_1 che è stato sempre ad occuparsi della raccolta dei frutti e della pulizia Controparte_1 del fondo riferendo di avere egli stesso collaborato in queste attività. Ha riferito, inoltre, di avere, intorno agli anni 90 aiutato il convenuto medesimo a posizionare una sbarra per evitare che entrassero mezzi e persone estranei sul fondo.
Dichiarazione sostanzialmente analoga è quella dell'altro teste, escusso Testimone_2 all'udienza del 25.11.2021, il quale ha riferito di frequentare il terreno in oggetto da circa 30 anni, allorquando assieme al ed altri amici organizzavano sul posto dei Controparte_1 pic nic e di essersi ivi recato, anche successivamente, in varie occasioni per passeggiare e
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raccogliere la frutta. Ha dichiarato, inoltre, di aver aiutato il convenuto a posizionare una sbarra all'ingresso del terreno, così come ha confermato che della pulizia e coltivazione del fondo se è sempre occupato da oltre 30 anni. Controparte_1
Dall'altro lato, la non ha provato una diversa qualificazione della detenzione Parte_1 del bene da parte del anche alla luce dell'assenza del teste di parte attrice CP_1 chiamato a rispondere sulle circostanze che avrebbero avvalorato una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il convenuto CP_1 va dichiarato proprietario per intervenuta usucapione del fondo per cui è causa.
[...]
E dunque, accertato che il donante, all'epoca della conclusione dell'atto di donazione del
20.11.2009, era già divenuto proprietario del fondo de quo di cui disponeva in favore dei figli, per averlo acquistato per usucapione, per effetto del possesso ultraventennale iniziato nel 1977, la domanda di nullità dell'atto di donazione del 20.11.2009 deve essere rigettata perché infondata.
La presente sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri Immobiliari dal
Conservatore, che vi è tenuto, per legge, ai sensi dell'art. 2651 c.c., contenendo essa una pronuncia di usucapione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e, per l'effetto,
DICHIARA l'acquisto della proprietà in favore di del fondo Controparte_1 agricolo sito in tenimento del Comune di Castelmorrone (CE), Contrada “Comola”, in C.T.
Foglio 10, Particella n. 33;
2. RIGETTA la domanda di nullità dell'atto di donazione per notaio del Persona_1
20.11.2009 (rep. n. 17818, racc. n. 6538);
3. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di usucapione in essa contenuta, con esonero di responsabilità del
Conservatore;
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4. CONDANNA la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei
[...] convenuti, che liquida complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Di
Lorenzo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 06/06/2025
Il giudice
Flavia BONELLI
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