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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2024, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20 maggio 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n.
10001/2019 r.g.l. promossa da rappresentata e difesa, in virtù di mandato Parte_1 posto a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Natale e Anna
Rizzi e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Trinitapoli (FG) alla via Giustino Fortunato n. 26
ricorrente
nei confronti di
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti loro conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21.7.15, rep. 80974 Persona_1 ro. 21569, registrata all' Organizzazione_1
di Roma 1, in data 23.7.15, 19851 serie 1T, dall'Avv.
[...]
Mario Roberto Tarzia e dall'avv. Domenico Longo, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura pubblica dell'Istituto in Foggia, via Brindisi 45.
resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver presentato in data
19.03.2019 domanda per il riconoscimento in suo favore della pensione di anzianità ex d.l. 4/2019 potendo vantare alla data del
31.12.2018 più di 1820 contributi effettivi e dunque il possesso del requisito assicurativo di 35 anni e 58 anni di età, esponeva che l' con provvedimento 08.05.2019 rigettava l'istanza CP_1 sostenendo l'assenza del requisito delle 1820 settimane contributive al 31.12.2018 risultando in totale n. 1803 contributi settimanali di cui 85 obbligatori dipendenti e 1718 agricoli.
Allegava di poter vantare 1841 contributi settimanali al
31.12.2018 lamentando la errata contabilizzazione delle settimane per gli anni 1973, 1999, 2000 e 2004 per il lavoro prestato in agricoltura e la mancata rivalutazione del rapporto extra agricolo.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare la sussistenza di un montante contributivo pari a 1841 settimane;
dichiarare il diritto alla pensione anticipata dall'1.1.2020; ordinare all' di corrispondere gli arretrati CP_1 oltre interessi, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Integrato il contraddittorio si costituiva l' che CP_1 eccepiva la nullità della domanda e nel merito contestava la fondatezza del ricorso ritenendo la insussistenza del requisito contributivo, chiedendone pertanto, il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare udienza del 20 maggio 2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Va necessariamente premesso che, a seguito della proposizione di una nuova domanda amministrativa presentata in data 28.11.2022, come si rileva dal mod. TE08 del 2.12.2022, l' ha provveduto al CP_1 riconoscimento della pensione anticipata con decorrenza 01.12.2022.
Detto riconoscimento è conseguito, come è possibile rilevare dal medesimo modello, dal riconoscimento della contribuzione effettivamente versata nel periodo 01.01.1973/31.12.2018.
Il dato è altresì, evincibile dall'estratto contributivo aggiornato all'8.2.2022 prodotto dal ricorrente con le note di trattazione.
Dal raffronto delle doglianze mosse dal ricorrente in atti sulla errata contabilizzazione delle settimane con il dettaglio dell'estratto conto analitico allegato al mod. TE08 è agevole rilevare che le stesse fossero parzialmente fondate.
Invero, sebbene non vi sia perfetta corrispondenza tra il montante contributivo rivendicato in ricorso (1841 contributi settimanali) e quello contabilizzato con il mod. TE08 (1832 contributi settimanali) può comunque ritenersi che alla data del
31.12.2018 la parte ricorrente fosse in possesso del requisito contributivo per accedere alla cd “opzione donna”. Quanto alla decorrenza della prestazione, parte ricorrente, nulla ha osservato sulla sua decorrenza a far data dall'1.12.2022 ritenendosi soddisfatto sul punto di domanda ed anzi chiedendo la cessazione della materia del contendere di talchè alcuna problematica si pone sul rapporto tra le due domande amministrative presentate, anche in ragione della mancata eccezione in tal senso da parte dell' . CP_1
Tanto premesso può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla sussistenza del requisito contributivo alla data del 31.12.2018 per accedere alla prestazione richiesta, in quanto, sebbene in misura inferiore rispetto quanto indicato in ricorso, in esito alla prima domanda amministrativa del
19.03.2019 l' avrebbe potuto già provvedere alla rettifica, CP_1 essendo in possesso di tutti i dati.
Nella fattispecie, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza dell'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata, come dichiarato con le note di trattazione e comprovato dal deposito della relativa documentazione.
Quanto alla decorrenza della prestazione parte ricorrente ha ritenuto satisfattiva la data indicata senza alcuna contestazione sul punto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, le stesse possono essere compensate in ragione della metà in ragione del minor montante contributivo riconosciuto rispetto al richiesto e della differente decorrenza della prestazione e devono porsi nella rimanente parte a carico della società resistente
Ciò in base al criterio della soccombenza virtuale, atteso che il materiale probatorio acquisito agli atti induce ad un giudizio di parziale fondatezza della domanda nei termini innanzi indicati, dal momento che l'esatto adempimento della prestazione, pur se spontaneo, si colloca in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, così che appare iniquo far ricadere per intero su parte ricorrente l'onere economico di un processo che la stessa ha dovuto instaurare per ottenere il riconoscimento del suo buon diritto.
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base dei parametri di riferimento indicati nel D.M. 147/2022 in base ai valori medi avuto riguardo alle fasi effettivamente espletate e allo sforzo defensionale spiegato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
18.09.2019 da nei confronti di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per un mezzo le spese di lite e condanna l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore del ricorrente, e per esso dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese della presente procedura che liquida, per la rimanente parte, in complessivi euro 1.865,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 20 maggio 2024
il g.l.
Caterina Napolitano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20 maggio 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n.
10001/2019 r.g.l. promossa da rappresentata e difesa, in virtù di mandato Parte_1 posto a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Natale e Anna
Rizzi e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Trinitapoli (FG) alla via Giustino Fortunato n. 26
ricorrente
nei confronti di
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti loro conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21.7.15, rep. 80974 Persona_1 ro. 21569, registrata all' Organizzazione_1
di Roma 1, in data 23.7.15, 19851 serie 1T, dall'Avv.
[...]
Mario Roberto Tarzia e dall'avv. Domenico Longo, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura pubblica dell'Istituto in Foggia, via Brindisi 45.
resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver presentato in data
19.03.2019 domanda per il riconoscimento in suo favore della pensione di anzianità ex d.l. 4/2019 potendo vantare alla data del
31.12.2018 più di 1820 contributi effettivi e dunque il possesso del requisito assicurativo di 35 anni e 58 anni di età, esponeva che l' con provvedimento 08.05.2019 rigettava l'istanza CP_1 sostenendo l'assenza del requisito delle 1820 settimane contributive al 31.12.2018 risultando in totale n. 1803 contributi settimanali di cui 85 obbligatori dipendenti e 1718 agricoli.
Allegava di poter vantare 1841 contributi settimanali al
31.12.2018 lamentando la errata contabilizzazione delle settimane per gli anni 1973, 1999, 2000 e 2004 per il lavoro prestato in agricoltura e la mancata rivalutazione del rapporto extra agricolo.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare la sussistenza di un montante contributivo pari a 1841 settimane;
dichiarare il diritto alla pensione anticipata dall'1.1.2020; ordinare all' di corrispondere gli arretrati CP_1 oltre interessi, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Integrato il contraddittorio si costituiva l' che CP_1 eccepiva la nullità della domanda e nel merito contestava la fondatezza del ricorso ritenendo la insussistenza del requisito contributivo, chiedendone pertanto, il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare udienza del 20 maggio 2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Va necessariamente premesso che, a seguito della proposizione di una nuova domanda amministrativa presentata in data 28.11.2022, come si rileva dal mod. TE08 del 2.12.2022, l' ha provveduto al CP_1 riconoscimento della pensione anticipata con decorrenza 01.12.2022.
Detto riconoscimento è conseguito, come è possibile rilevare dal medesimo modello, dal riconoscimento della contribuzione effettivamente versata nel periodo 01.01.1973/31.12.2018.
Il dato è altresì, evincibile dall'estratto contributivo aggiornato all'8.2.2022 prodotto dal ricorrente con le note di trattazione.
Dal raffronto delle doglianze mosse dal ricorrente in atti sulla errata contabilizzazione delle settimane con il dettaglio dell'estratto conto analitico allegato al mod. TE08 è agevole rilevare che le stesse fossero parzialmente fondate.
Invero, sebbene non vi sia perfetta corrispondenza tra il montante contributivo rivendicato in ricorso (1841 contributi settimanali) e quello contabilizzato con il mod. TE08 (1832 contributi settimanali) può comunque ritenersi che alla data del
31.12.2018 la parte ricorrente fosse in possesso del requisito contributivo per accedere alla cd “opzione donna”. Quanto alla decorrenza della prestazione, parte ricorrente, nulla ha osservato sulla sua decorrenza a far data dall'1.12.2022 ritenendosi soddisfatto sul punto di domanda ed anzi chiedendo la cessazione della materia del contendere di talchè alcuna problematica si pone sul rapporto tra le due domande amministrative presentate, anche in ragione della mancata eccezione in tal senso da parte dell' . CP_1
Tanto premesso può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla sussistenza del requisito contributivo alla data del 31.12.2018 per accedere alla prestazione richiesta, in quanto, sebbene in misura inferiore rispetto quanto indicato in ricorso, in esito alla prima domanda amministrativa del
19.03.2019 l' avrebbe potuto già provvedere alla rettifica, CP_1 essendo in possesso di tutti i dati.
Nella fattispecie, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza dell'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata, come dichiarato con le note di trattazione e comprovato dal deposito della relativa documentazione.
Quanto alla decorrenza della prestazione parte ricorrente ha ritenuto satisfattiva la data indicata senza alcuna contestazione sul punto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, le stesse possono essere compensate in ragione della metà in ragione del minor montante contributivo riconosciuto rispetto al richiesto e della differente decorrenza della prestazione e devono porsi nella rimanente parte a carico della società resistente
Ciò in base al criterio della soccombenza virtuale, atteso che il materiale probatorio acquisito agli atti induce ad un giudizio di parziale fondatezza della domanda nei termini innanzi indicati, dal momento che l'esatto adempimento della prestazione, pur se spontaneo, si colloca in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, così che appare iniquo far ricadere per intero su parte ricorrente l'onere economico di un processo che la stessa ha dovuto instaurare per ottenere il riconoscimento del suo buon diritto.
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base dei parametri di riferimento indicati nel D.M. 147/2022 in base ai valori medi avuto riguardo alle fasi effettivamente espletate e allo sforzo defensionale spiegato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
18.09.2019 da nei confronti di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per un mezzo le spese di lite e condanna l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore del ricorrente, e per esso dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese della presente procedura che liquida, per la rimanente parte, in complessivi euro 1.865,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 20 maggio 2024
il g.l.
Caterina Napolitano