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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Palma - Presidente
Dott. Luca Ariola - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 743 del 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Balbi Parte_1
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Sedda
E
, in persona del procuratore Controparte_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Plantamura.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 28.09.2023 ed iscritto al R.G.
n. 8198/2023 – premesso che, in data 13.09.2023 le era stata Parte_1 notificata via PEC comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CP_ n.04376202300002134000 per crediti e oggetto di 22 cartelle ed avvisi CP_3 di addebito della somma complessiva di € 82.789,92 – conveniva in giudizio le
1 appellate indicate in epigrafe, al fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Foggia una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni:
«In via principale: 2) Annullare - anche parzialmente - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 043 76 2023 00002134 000, i presupposti ruoli o/e i relativi avvisi di addebiti e cartelle per i motivi dedotti in narrativa, se del caso anche dichiarando prescritti i relativi crediti;
in ogni caso: 3) Condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi legali;
4)
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso le competenze».
2. Con sentenza n. 1260/2024, pubblicata in data 17.04.2024, il Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha così definito la controversia: «- rigetta
l'opposizione; - condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di
e di che- per ciascuna parte- CP_1 Controparte_4 liquida in € 5.000,00 onorari, oltre s accessori di legge».
In particolare, il Tribunale, disattesa la domanda limitatamente ad alcune cartelle emesse dall –stante l'omessa proposizione del ricorso anche nei CP_3 confronti dell'Istituto quale ente impositore delle stesse–, ha ritenuto provata la notifica delle ulteriori cartelle e degli avvisi di addebito indicati nella CP_1 comunicazione impugnata e dovuti gli importi richiesti, non essendo maturata nella fattispecie alcuna prescrizione, anche in ragione della sospensione delle attività di riscossione prevista, per il periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto
2021, dalla normativa emergenziale.
3. Avverso tale pronuncia, proponeva appello con ricorso Parte_1 depositato in data 29.08.2024, chiedendone la riforma, con accoglimento integrale della domanda. CP_
4. Con distinte memorie si costituivano in giudizio l' e l'
[...]
, rispettivamente il 13.09.2024 ed il 27.09.2024, eccependo Controparte_2
CP_ preliminarmente (l' l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis
c.p.c. e chiedendo il rigetto, in considerazione dell'infondatezza degli assunti.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - - -
I.1. Sul ricorso in appello.
2 I.
1.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta «difetto di motivazione della sentenza in relazione alle cartelle di materia assistenziale e alla relativa legittimazione passiva di ». In particolare, sostiene che il Tribunale non CP_5 avrebbe considerato che l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva CP_3
(azionata mediante le cartelle di pertinenza dell'Istituto assicurativo) è comunque rilevabile d'ufficio e che, ad ogni modo, l'agente della riscossione, lungi dall'essere estranea al giudizio, avrebbe accettato il contraddittorio sul punto, avendo peraltro formato le predette cartelle.
I.
1.b. Con il secondo motivo, l'appellante censura il Tribunale per l'omessa pronuncia sull'eccepita invalidità delle notifiche degli atti presupposti al preavviso impugnato, assumendo che gli agenti della riscossione e gli enti impositori sono tenuti al rigoroso rispetto non solo delle norme del codice di rito e delle disposizioni in materia di notificazione, ma anche a garantire l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, mediante la loro comunicazione presso il luogo di effettivo domicilio.
Deduce, pertanto, l'inesistenza giuridica ovvero l'invalidità insanabile della notificazione della generalità delle cartelle di pagamento presupposte, nonché delle intimazioni di pagamento, in quanto notificate da mediante una CP_5
PEC non risultante iscritta nei pubblici registri, in violazione dell'art.
3-bis, comma 1, della L. 53/1994.
Da tali premesse deriverebbe, altresì, l'invalidità degli avvisi di addebito presupposti al preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, atteso che l'indirizzo PEC “ t” non risulterebbe Email_1 anch'esso iscritto nei pubblici registri.
Inoltre, deduce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita carenza probatoria di parte in violazione dell'art. 2697 c.c., considerato CP_5 che i documenti rappresentati dalle consequenziali intimazioni di pagamento —
a) n. 04320179000127473000; b) n.04320179004869867000 (all. 21 prod. ; CP_5
c) n. 0432017901011577400 (all. 22 prod. — non risulterebbero inseriti CP_5 nel fascicolo di causa, trattandosi di mere copie semplici delle rispettive comunicazioni PEC. Tale circostanza, a parere dell'appellante, impedirebbe di accertare i contenuti delle intimazioni e gli estremi delle singole cartelle presupposte, soltanto asseritamente richiamate, con conseguente decorrenza dei termini prescrizionali.
3 Del pari, l'appellante deduce che le cartelle n. 04320140007917807000 (all.
n.15 produzione e n. 04320150006836659000 (all. n.16 produzione CP_5
sarebbero soltanto enunciate negli atti, ma che i relativi documenti CP_5 risulterebbero “vuoti” o comunque non apribili, impedendo in tal modo l'effettiva conoscenza del loro contenuto.
Aggiunge, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi anche su quanto dedotto nelle Note autorizzate del 28.11.2023, con riferimento a due avvisi di addebito, ove si evidenziava che, in tutti i casi in cui la notifica non sia avvenuta in mani proprie, l'agente notificatore – compreso l'Ufficiale postale – avrebbe dovuto dare atto dell'eventuale assenza del destinatario e delle ricerche concretamente svolte. In tal senso, l'onere probatorio gravante sulla parte notificante comprenderebbe non solo l'invio, ma anche la ricezione, da parte del destinatario, della cosiddetta raccomandata informativa.
L'appellante contesta, altresì, l'erronea applicazione da parte del Tribunale della normativa emergenziale relativa alla proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (AVA), sostenendo che tale proroga avrebbe riguardato esclusivamente i debiti affidati all' CP_6
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
[...]
Viceversa, dall'esame delle date delle notificazioni – solo asseritamente effettuate
– delle cartelle presupposte, come enunciate nel preavviso impugnato, emergerebbe chiaramente che i relativi affidamenti sarebbero intervenuti tutti anteriormente all'8 marzo 2020, con l'unica eccezione dell'ultimo (AVA n. 343
20220001918439000), il cui affidamento si presume sia avvenuto solo successivamente al 31 dicembre 2021.
I.
1.c. Con il terzo motivo di gravame, la contesta l'omessa Pt_1 pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alla «pur eccepita carenza dei responsabili delle singole cartelle, la cui (valida) mancata produzione in giudizio avrebbe impedito in radice anche la dimostrazione…dell'avvenuta indicazione del rispettivo responsabile da parte di ed pur a ciò onerate». CP_5 CP_1
Evidenzia che, in forza dell'art. 7 comma 2, lett. a), dello Statuto dei diritti del
Contribuente, della circolare n. 16/2008 dell e dell'art. 21 Controparte_4 septies L. 241/1990, tutti gli atti dell'Amministrazione debbano tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento, determinando la medesima
4 assenza la sanzione dell'annullamento delle cartelle, degli AVA, dei ruoli presupposti nonché del preavviso impugnato.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della opposizione proposta.
- - - - - - - - - - - - -
II. L'appello è privo di giuridico fondamento e deve essere respinto.
II.
1.a. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame, nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022.
Ne consegue che i motivi di gravame, in quanto esplicativi dei profili in fatto ed in diritto che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal primo giudice in senso favorevole alla pretesa attorea e non meramente reiterativi di argomentazioni già sconfessate, sono ammissibili e vanno, dunque, scrutinati nel merito.
II.
1.b. Ciò posto e sempre in via preliminare, la prima doglianza è priva di pregio in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, è l' l'ente CP_3 impositore delle poste creditorie di cui alle cartelle di seguito indicate:
-Cartella n. 04320140000088217000, notificata il 18/02/2014
-Cartella n. 04320140007917807000, notificata il 28/07/2014
-Cartella n. 04320150006836659000, notificata il 17/07/2015
-Cartella n. 04320150014205491000, notificata il 01/02/2016
-Cartella n. 04320160007905637000, notificata il 24/08/2016
-Cartella n. 04320170013711345000, notificata il 19/01/2018
-Cartella n. 04320180008534763000, notificata il 24/07/2018.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l e Controparte_4
CP_ l' non sono gli enti impositori né titolari dal lato attivo delle stesse, dato che trattasi di crediti di competenza per l'appunto dell' pertanto, a fronte della CP_3 omessa evocazione in giudizio dell'Istituto assicurativo, non può che condividersi la statuizione di rigetto resa dal Tribunale, stante il difetto di legittimazione
5 passiva di in relazione a questione (prescrizione dei crediti) che attiene CP_5 senza dubbio al merito della pretesa creditoria.
II.
1.c. Le ulteriori doglianze, da trattarsi congiuntamente in quanto connesse sul piano logico-giuridico, sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
In merito alla presunta invalidità delle notifiche disposte mediante PEC, in quanto asseritamente provenienti da indirizzi dell Controparte_4
e dell non inclusi nei pubblici elenchi (INI-PEC), si osserva
[...] CP_1 quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'irregolarità formale di una notifica a mezzo PEC, inclusa la provenienza da un indirizzo non censito nei pubblici registri ufficiali, non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza della notifica stessa.
Trova infatti applicazione il principio generale, sancito anche dalle Sezioni
Unite (sent. n. 23620/2018), della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.). Se l'atto è stato effettivamente consegnato al destinatario e quest'ultimo ne ha avuto piena conoscenza, consentendogli di esercitare il proprio diritto di difesa, l'eventuale vizio formale della notifica risulta sanato.
Con specifico riferimento all'utilizzo di indirizzi PEC non presenti nell'INI-
PEC da parte dell'Agente della Riscossione (e, per analogia, da altre Pubbliche
Amministrazioni come l , la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. CP_1
Trib., n. 18684/2023, e più recentemente ribadito, ad es., da Cass., Sez. Trib.,
Ord. n. 19677/2024) ha chiarito che tale circostanza non è di per sé sufficiente a invalidare la notifica. È dirimente, invece, che l'indirizzo PEC utilizzato, pur non essendo in INI-PEC, sia chiaramente riconducibile al mittente istituzionale e che il contribuente che eccepisce il vizio non si limiti a denunciare la mera irregolarità formale ma alleghi e dimostri concretamente quale specifico e sostanziale pregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dalla ricezione dell'atto da un indirizzo non ufficiale.
Nel caso di specie, gli indirizzi PEC da cui sono pervenute le comunicazioni contestate (come indicato, Email_2
E CP_ ; Email_3 Email_5
.gov.it.) contengono chiari riferimenti testuali ai soggetti mittenti (Agenzia della
6 , Equitalia Sud, . Pertanto, opera la presunzione di riferibilità CP_4 CP_1 della comunicazione a tali enti.
In tale situazione e in assenza di una specifica allegazione e prova da parte del ricorrente di un concreto vulnus al diritto di difesa causato da tale modalità di notifica – pregiudizio che non può consistere nella mera ricezione dell'atto –
l'eccezione di nullità della notifica degli atti presupposti e di «nullità derivata» delle intimazioni e del preavviso di iscrizione impugnato deve essere disattesa.
Parimenti infondata risulta la doglianza afferente alla produzione, nel giudizio di primo grado e da parte di delle sole copie delle pec con cui sono state CP_5 trasmesse le intimazioni di pagamento nn. 04320179000127473000 (all. 14); 043
2014 0007917807 000 (all. n.15); 04320150006836659000 (all. n.16);
04320179004869867000 (all. 21) e 0432017901011577400 (all. 22).
A smentita del rilievo, si osserva che la documentazione prodotta da CP_5 relativa a ciascuna intimazione di pagamento (consistente, come si evince, nella copia del messaggio PEC e del relativo documento allegato contenente l'intimazione stessa) permette una chiara e completa ricostruzione sia del veicolo di trasmissione sia del contenuto dell'atto notificato.
Risulta infatti possibile non solo visionare il messaggio PEC inviato, ma anche accedere e verificare il contenuto integrale di ciascuna intimazione di pagamento allegata. Di conseguenza –e in carenza di un rituale e specifico disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c.– deve ritenersi che parte appellante è stata posta inequivocabilmente nella condizione di conoscere il contenuto originale e dettagliato delle singole intimazioni, inclusi gli estremi identificativi delle pretese, le causali e gli importi richiesti.
Privi di pregio appaiono poi i rilievi articolati in ordine all'asserita «tentata notificazione» degli avvisi di addebito nn.34320140001104130000 e CP_ 34320140001143047 000 (all. 3b e 5b prodotti dall' , sull'assunto che, «in tutti
i casi in cui la notifica non sia avvenuta in mani proprie» –circostanza peraltro non specificamente allegata con riferimento ai predetti avvisi – «l'agente notificatore, come l'Ufficiale postale, dia sempre atto dell'eventuale assenza del destinatario e che comunque l'onerato dia prova dell'invio sia dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario della cd. raccomandata informativa».
Si osserva, infatti, che la Suprema Corte ha chiarito che, ove il concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n.602, art. 26, di 7 provvedere alla notifica della cartella esattoriale, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito (Cass., Sez. V, 13.12.2023 n. 34895; Cass., Sez.
6, Ord. n. 12083 del 13.06.2016).
Inoltre, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, vedasi Cass, sez. lav.,
14.04.2025, n.9685, secondo cui la notifica degli avvisi di addebito è disciplinata in via esclusiva dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 (conv. con L.
n.122/2010), secondo il quale, quando non è notificato tramite posta elettronica certificata l'avviso può essere notificato «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento», e dunque senz'altra formalità che quelle dell'ordinario servizio postale.
La più recente giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto, poi, modo di affermare il principio secondo cui in tali casi non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo ove il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass., Sez. trib. n.11971 del
03.05.2024, Cass., Sez. 3, Sent. n. 12883 del 26 giugno 2020; Cass., Sez. 5, Sent.
n. 33563 del 28 dicembre 2018; Cass., Sez. 3, Sent. n. 15795 del 29 luglio 2016
Cass. Civ., n. 10245 del 26.04.2017).
Ne consegue l'infondatezza della censura, atteso che – a prescindere dalla genericità della doglianza– per entrambi gli avvisi di addebito, di cui risulta prodotto l'avviso di ricevimento, non era neppure necessario l'invio della raccomandata informativa.
II.
1.d. Quanto ai rilievi in ordine alla non corretta applicazione, da parte del primo giudice, della normativa emergenziale che ha prorogato i termini per le attività di riscossione, gli stessi sono privi di giuridico pregio.
8 Ed invero, a prescindere dalla genericità della censura, occorre precisare che l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), come si evince dalla sua rubrica “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della
Riscossione”, manifesta chiaramente l'intento del legislatore dell'emergenza pandemica di disciplinare esclusivamente i versamenti relativi a crediti già affidati dagli enti impositori all'Agente della Riscossione e, dunque, preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto. E non già, come sembra sostenere l'appellante, a quelli il cui carico sia stato 'affidato' all'Agente della riscossione proprio durante il periodo di sospensione.
Rileva in tal senso il tenore dell'art 68 citato da cui si evince che i termini dei versamenti, la cui debenza derivi da cartelle e/o da avvisi di addebito già in Contr essere ed affidati per la riscossione all' sono sospesi nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, in seguito prorogato.
In altri termini, a venire in rilievo sono i versamenti relativi a carichi già Contr affidati all prima dell'inizio della sospensione. D'altro canto, considerato il contesto che ha visto la necessità di legiferare nel modo sopra riportato, sarebbe oltremodo illogico che l'affidamento dei crediti da recuperare avvenisse proprio durante la sospensione dei termini per il versamento dei crediti, e che di tale evenienza si sia voluto occupare il legislatore.
Tanto chiarito, la Corte evidenzia che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 68 citato (cfr. D.L. n.73 del 2021, come a sua volta modificato dall'allegato alla legge di conversione n 106 del 23.7.2021), il termine di sospensione citato e che riguarda pacificamente anche l'attività di riscossione CP_ dell è stato prorogato sino al 31 agosto 2021.
Si aggiunga poi che l'art.68 richiama l'articolo 12 del D.Lgs. n.159 del 24 settembre 2015, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, norma generale dettata per le ipotesi di “eventi eccezionali” che, a sua volta, recita: «
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
9 previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospensione effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non Controparte_6 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
Dalla lettura combinata dell'art 68 D.L. 18/2020 e dell'art 12 D.Lgs 159/2015 consegue che, alla data di notifica del preavviso di iscrizione notificato il
13.09.2023, il termine prescrizionale, in virtù della già menzionata sospensione, non era ancora decorso, tenuto anche conto delle notifiche delle intimazioni di pagamento indicate dal primo giudice e intervenute il 24.01.2017, il 12.09.2017 ed il 28.11.2017.
II.
1.e. Destituita di fondamento è infine la doglianza inerente all'omessa indicazione negli atti richiamati del responsabile del procedimento, in quanto parte appellante omette di specificare, richiamandone puntualmente gli allegati, quali degli avvisi di addebito e delle cartelle in oggetto sarebbero affetti da tale vizio.
Per completezza, si osserva comunque che l'esame della produzione documentale (cfr. documentazione allegata in primo grado dalle parti convenute) conduce ad escludere la rilevata censura, atteso che ciascuna delle cartelle e degli avvisi in atti indica il nominativo del relativo responsabile, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
In definitiva, l'appello va rigettato con conseguente conferma della gravata sentenza.
10 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza di parte appellante. La liquidazione è affidata al dispositivo ed è effettuata in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, nonché delle attività difensive e fasi processuali in concreto svolte.
Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, infine, in capo all'appellante, i presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
29.08.2024 avverso la sentenza resa in data 17.04.2024 dal Tribunale di Foggia, CP_ in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell' e dell'
[...]
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida per ciascuna parte appellata, ovvero e CP_1 procuratore dell , dichiaratosi anticipatario, in Controparte_4
€ 6.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Palma
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
11