TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2898/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. BOTTEON Parte_1 C.F._1
LUCIANO e BOTTEON MATTIA ( ) VIA CLEMENTI, 25 38015 LAVIS;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CLEMENTI 25 38015 LAVIS, presso il difensore avv. BOTTEON
LUCIANO
ATTORE OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. ORAZIETTI ERICA e elettivamente domiciliati in VIA GRAZIOLI, 27
38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. ORAZIETTI ERICA
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: In via preliminare-immediata (disconoscimento e difetto di legittimazione):
a) accertare e dichiarare che ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 Parte_1
c.p.c., la scrittura privata doc. 1 di controparte (asserita promessa unilaterale di pagamento per scrittura privata);
pagina 1 di 8 b) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che non ha sottoscritto la scrittura Parte_1 privata di cui al punto precedente ed è ad essa estraneo;
c) accertare e dichiarare, per l'effetto, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale in capo a relativamente alle domande svolte con il ricorso per Decreto ingiuntivo qui opposto. Parte_1
2) Nel merito, in via principale: (A) Accertare e dichiarare che le pretese creditorie ex adverso avanzate risultano integralmente prescritte, sia per il capitale che per gli interessi, stante il decorso del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c. Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Trento il 9.9.2023, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da per i motivi esposti. Parte_1
(B) Accertare e dichiarare che le pretese creditorie ex adverso avanzate risultano in ogni caso totalmente indeterminate nel quantum, per le ragioni esposte in narrativa. Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di
Trento il 9.9.2023, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da per i Parte_1 motivi esposti.
3) Nel merito, in via subordinata: Accertare e dichiarare che le pretese creditore ex adverso avanzate risultano prescritte limitatamente agli interessi maturati, nella misura ex adverso richiesta di € 2.875,07
o comunque in quella diversa ritenuta di giustizia, oltreché relativamente agli ulteriori interessi maturati e maturandi. Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Trento il 9.9.2023, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da per i motivi esposti. Parte_1
4) In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge.
Respingere, in quanto infondate e comunque inammissibili, tutte le domande ex adverso spiegate nei confronti del sig. , inclusa la domanda riconvenzionale al pagamento degli ulteriori Parte_1 importi maturati e maturandi.
5) In via istruttoria: Si contesta il contenuto della CTU grafologica depositata dalla dott.ssa Per_1
poiché confliggente con la documentazione versata in atti, dalla quale emergono innumerevoli
[...] divergenze, in termini di disposizione grafica (distanze interletterali, disposizione sul rigo, assetto degli assi letterali, ecc.), stile, forme letterali, ductus (fluidità di spostamento sul percorso grafico, rapidità espressa nel grado di nervosismo nel vergare le lettere, tensione che esprime l'irrigidimento del moto e consumo energetico utilizzato nel grafismo) e pressione del tratto, tra la firma apposta in calce alla scrittura disconosciuta e le restanti sottoscrizioni comparative;
e comunque per tutte le ragioni già indicate. pagina 2 di 8 CONVENUTI OPPOSTI: In via preliminare: sulla scorta della verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c. della promessa unilaterale per scrittura privata del 28.07.2010, della quale ci si intende avvalere, mediante comparazione della sottoscrizione ivi apposta con le sottoscrizioni apposte da Parte_1 sulla documentazione allegata all'atto di compravendita del 30.07.2010 a rogito Notaio Persona_2 in atti e la stessa procura speciale alle liti ex adverso dimessa, nonché a mezzo c.t.u. grafologica previa assunzione di saggio grafico ex art. 219 c.p.c., accertare e dichiarare che ha sottoscritto Parte_1 la promessa unilaterale per scrittura privata del 28.07.2010 e rigettare la domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo a Parte_1 relativamente alle domande svolte con ricorso per decreto ingiuntivo.
- Nel merito: respingere l'opposizione, le eccezioni e le domande tutte avversarie, in quanto infondate, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e condannare in ogni caso Parte_1 al pagamento in favore di e della somma di € 52.500,00 maggiorata degli CP_1 CP_2 interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo, oltre al compenso ed alle spese liquidate.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che e vanno in credito nei CP_1 CP_2 confronti di , in forza della promessa unilaterale per scrittura privata del 28.07.2010, Parte_1 degli ulteriori importi di € 5.000,00 maturati alla data del 31.07.2024 e di € 5.000,00 maturandi alla data del 31.07.2025 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e anche di detti ulteriori importi maggiorati degli interessi legali dalla scadenza
[...] CP_2 delle singole rate al saldo effettivo.
Con favore di compenso e spese di lite, rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CNPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
3.11.2023 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Trento in forza del quale era stato condannato a corrispondere a ed a – suoceri dell'attore - la somma di € 52.500,00, oltre ad CP_1 CP_2 interessi e spese, sulla base di una promessa unilaterale per scrittura privata dd. 28.7.2010.
Ha precisato che controparte aveva sostenuto di aver concesso un prestito in denaro per l'acquisto della quota di ½ dell'abitazione coniugale e che l'attore, in forza di tale scrittura, si sarebbe impegnato alla rifusione parziale della somma di € 100.000,00 in ragioni di € 5.000,00 annui rateizzabili in 12 mesi e ciò per la durata di 20 anni.
Ha, in via preliminare, disconosciuto tale scrittura privata e la sua sottoscrizione.
pagina 3 di 8 Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito;
ha, in particolare, affermato che non era stato concordato un termine per il pagamento e che, pertanto, la somma era immediatamente esigibile ex art. 1183 c.c..
Ha precisato che i pagamenti effettuati in favore dei convenuti non riguardavano tale scrittura privata e, in ogni caso, non potevano costituire un riconoscimento di debito.
Ha affermato che l'importo del debito era indeterminato in quanto era indicato un generico obbligo restitutorio e si era rimandato ad un successivo accordo la determinazione della sua entità.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione degli interessi.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd.
6.2.2024 si sono costituiti e affermando che l'attore CP_1 CP_2 aveva redatto e sottoscritto la scrittura privata dd. 28.7.2010 e tra agosto 2010 e luglio 2015 vi aveva dato esecuzione, effettuando alcuni pagamenti rateali con bonifici e in contanti, per complessivi €
12.500,00 (importo che era stato regolarmente detratto in sede monitoria).
Hanno affermato che tali pagamenti costituivano atti ricognitivi del debito e quindi interruttivi della prescrizione.
Hanno, in ogni caso, avanzato istanza di verificazione.
Hanno affermato che il termine di scadenza del pagamento rateale era stato indicato in 20 anni.
Hanno precisato che la prescrizione iniziava a decorrere dall'ultima rata e che riguardava sia il capitale che gli interessi.
Hanno chiesto che l'opposizione fosse respinta e che l'attore fosse condannato a corrispondere gli ulteriori importi maturati alla data di pronuncia della sentenza.
***
Il presente decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della scrittura privata dd. 28.7.2010 (doc.1) la quale recita: “LAVIS 28.7.2010. IL SOTTOSCRITTO NATO A CLE IL 12.04.60 Parte_1
RES. A LAVIS VIA PROMER N.98 SI IMPEGNA CON E CP_1 Controparte_3
X L'AIUTO RICEVUTO A COMPRARE CASA IN VIA STAZIONE N.16 DI VERSARE 5000 E ANNUE
IN 12 MESI PER UN TEMPO DA DETERMINARE (20 ANNI). IN FEDE ”
L'attore ha disconosciuto “integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 ss. c.p.c., detta scrittura, in uno alla sua sottoscrizione”.
Se il “disconoscimento della scrittura” va interpretato come un disconoscimento della conformità della copia all'originale, si evidenzia che tale disconoscimento è inammissibile in quanto del tutto generico
(ordinanza n.26200 del 07/10/2024 :”il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non pagina 4 di 8 dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale”; sentenza n.16557 del 20/06/2019 :”in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”).
Per quanto riguarda il disconoscimento della sottoscrizione, va evidenziato che, in corso di causa, è stata assunta una ctu (cui si rimanda per relationem) la quale accertato l'autografia della sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione.
Tale documento costituisce una promessa di pagamento che determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della "causa debendi", con conseguente dispensa del destinatario della promessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione o della promessa l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(ordinanza n.31818 del 10/12/2024).
Nessuna prova è stata, al riguardo, fornita dall'attore.
Al contrario, molteplici elementi comprovano che i convenuti – genitori della moglie dell'attore, CP_4
- hanno contribuito al pagamento in favore della Immobiliare del prezzo
[...] Parte_2 dell'acquisto della casa coniugale (pp.mm.12, 18, 19 della p.ed.915 C.C. Lavis) intestata ai coniugi
Pt_1
Invero gli assegni circolari prodotti sub doc.1 (e doc.9) sono espressamente richiamati nell'atto di compravendita;
esiste, altresì, una coincidenza temporale tra la sottoscrizione della promessa di pagamento e la stipula del rogito.
Risultano, inoltre, dei versamenti – effettuati dall'attore in favore dei convenuti nel 2014 e 2015 (doc. da 2 a 7) - che trovano la loro logica ed unica causale nella restituzione del prestito ricevuto (come, del resto, evidenziato nella contabile bancaria dd.
4.3.2014 doc.2), non avendo, tra l'altro, l'attore fornito concreta e convincente prova dell'esistenza di altri prestiti o rapporti economici tra le parti.
Il fatto che i pagamenti non siano stati regolari e che i convenuti abbiano atteso del tempo prima di pretendere il corretto e completo adempimento dell'obbligo restitutorio assunto da controparte, trova la sua ragionevole giustificazione nei rapporti personali e di affinità esistenti tra le parti.
pagina 5 di 8 Va, inoltre, escluso che l'importo oggetto di restituzione sia indeterminato;
invero, nella scrittura privata dd. 28.7.2010 si era impegnato a versare € 5.000,00 annui (da rateizzare in 12 Parte_1 mesi) e per la durata di 20 anni. Invero se in una prima parte si legge “per un tempo da determinare” immediatamente dopo è stato aggiunto e specificato che la durata era di 20 anni (”(20 anni)”).
Con la conseguenza che l'importo complessivamente dovuto è agevolmente determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico (€ 5.000,00 x 20 anni = € 100.000,00).
Infondata è altresì, l'eccezione di prescrizione.
Invero, (ordinanza n.4232 del 10/02/2023) “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata”; sentenza n.17798 del 30/08/2011: “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione degli interessi, va evidenziato che (sentenza n.25047 del 27/11/2009) “laddove essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale”.
Per tali motivi l'opposizione deve essere respinta.
Si evidenzia, invero, che i convenuti, in sede di decreto ingiuntivo, avevano chiesto il pagamento delle somme scadute alla data del 31.7.2023, detratti gli acconti già versati (€ 5.000,00 X 13 anni = €
65.000,00 – € 12.500,00 = € 52.500,00).
In sede di comparsa di costituzione i convenuti hanno chiesto che l'attore sia condannato a corrispondere gli ulteriori importi maturati e maturandi sino alla pronuncia della sentenza.
Si tratta delle rate relative a due anni (dall'agosto 2023 al 31.7.2025 = € 10.000,00) e di altre due rate, relative ai mesi di agosto e settembre 2025 (€ 417,00 x 2 = € 834,00); quindi complessivamente €
10.834,00.
L'attore ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale.
Tale domanda pare, in realtà, ammissibile alla luce dell'orientamento espresso negli ultimi anni dalla
Suprema Corte. pagina 6 di 8 Si evidenzia, invero, che la Cassazione aveva già da tempo ammesso la possibilità di operare una modificazione della domanda, ex art. 183 cpc, con riferimento sia al petitum che alla causa petendi
(S.U. sentenza n. 12310 del 15/06/2015: “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”; Sez.U. sentenza n.22404 del
13/09/2018).
Tale possibilità va ravvisata anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che (Sez.U. sentenza n.927 del 13/01/2022) “ l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
In continuità con l'orientamento espresso nelle pronunce sopra richiamate, è stata emessa la sentenza
S.U. Cass. a n.26727 del 15/10/2024) la quale ha ribadito che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”).”
Va, quindi, confermata la possibilità di variare la domanda anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, modificando ed ampliando il petitum, fermo restando che entrambe tali domande devono riguardare la medesima vicenda sostanziale (“va data continuità" all'insegnamento del 2015 per la sua "valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo", spostando l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale … rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte"; e ciò deriva pure dal rilievo che tale interpretazione "risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in pagina 7 di 8 quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale … evitando la proliferazione dei processi": sentenza Cass.
S.U.n.26727 del 15/10/2024).
Per tali motivi deve essere condannato a corrispondere a e Parte_3 CP_1 CP_2
l'ulteriore importo di € 10.834,00, per i ratei maturati sino alla data odierna, oltre ad interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00;
fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 oltre ad € 1.825,68 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/23, confermando conseguentemente tale decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
2. Condanna a corrispondere a ed a la somma di € Parte_1 CP_1 CP_2
10.834,00, per i ratei maturati sino alla data odierna, oltre ad interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo;
3. Condanna a rimborsare a ed a le spese di lite che Parte_1 CP_1 CP_2 liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 1.825,68 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
7.11.2024.
Così deciso in data 26/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2898/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. BOTTEON Parte_1 C.F._1
LUCIANO e BOTTEON MATTIA ( ) VIA CLEMENTI, 25 38015 LAVIS;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CLEMENTI 25 38015 LAVIS, presso il difensore avv. BOTTEON
LUCIANO
ATTORE OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. ORAZIETTI ERICA e elettivamente domiciliati in VIA GRAZIOLI, 27
38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. ORAZIETTI ERICA
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: In via preliminare-immediata (disconoscimento e difetto di legittimazione):
a) accertare e dichiarare che ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 Parte_1
c.p.c., la scrittura privata doc. 1 di controparte (asserita promessa unilaterale di pagamento per scrittura privata);
pagina 1 di 8 b) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che non ha sottoscritto la scrittura Parte_1 privata di cui al punto precedente ed è ad essa estraneo;
c) accertare e dichiarare, per l'effetto, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale in capo a relativamente alle domande svolte con il ricorso per Decreto ingiuntivo qui opposto. Parte_1
2) Nel merito, in via principale: (A) Accertare e dichiarare che le pretese creditorie ex adverso avanzate risultano integralmente prescritte, sia per il capitale che per gli interessi, stante il decorso del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c. Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Trento il 9.9.2023, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da per i motivi esposti. Parte_1
(B) Accertare e dichiarare che le pretese creditorie ex adverso avanzate risultano in ogni caso totalmente indeterminate nel quantum, per le ragioni esposte in narrativa. Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di
Trento il 9.9.2023, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da per i Parte_1 motivi esposti.
3) Nel merito, in via subordinata: Accertare e dichiarare che le pretese creditore ex adverso avanzate risultano prescritte limitatamente agli interessi maturati, nella misura ex adverso richiesta di € 2.875,07
o comunque in quella diversa ritenuta di giustizia, oltreché relativamente agli ulteriori interessi maturati e maturandi. Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Trento il 9.9.2023, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da per i motivi esposti. Parte_1
4) In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge.
Respingere, in quanto infondate e comunque inammissibili, tutte le domande ex adverso spiegate nei confronti del sig. , inclusa la domanda riconvenzionale al pagamento degli ulteriori Parte_1 importi maturati e maturandi.
5) In via istruttoria: Si contesta il contenuto della CTU grafologica depositata dalla dott.ssa Per_1
poiché confliggente con la documentazione versata in atti, dalla quale emergono innumerevoli
[...] divergenze, in termini di disposizione grafica (distanze interletterali, disposizione sul rigo, assetto degli assi letterali, ecc.), stile, forme letterali, ductus (fluidità di spostamento sul percorso grafico, rapidità espressa nel grado di nervosismo nel vergare le lettere, tensione che esprime l'irrigidimento del moto e consumo energetico utilizzato nel grafismo) e pressione del tratto, tra la firma apposta in calce alla scrittura disconosciuta e le restanti sottoscrizioni comparative;
e comunque per tutte le ragioni già indicate. pagina 2 di 8 CONVENUTI OPPOSTI: In via preliminare: sulla scorta della verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c. della promessa unilaterale per scrittura privata del 28.07.2010, della quale ci si intende avvalere, mediante comparazione della sottoscrizione ivi apposta con le sottoscrizioni apposte da Parte_1 sulla documentazione allegata all'atto di compravendita del 30.07.2010 a rogito Notaio Persona_2 in atti e la stessa procura speciale alle liti ex adverso dimessa, nonché a mezzo c.t.u. grafologica previa assunzione di saggio grafico ex art. 219 c.p.c., accertare e dichiarare che ha sottoscritto Parte_1 la promessa unilaterale per scrittura privata del 28.07.2010 e rigettare la domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo a Parte_1 relativamente alle domande svolte con ricorso per decreto ingiuntivo.
- Nel merito: respingere l'opposizione, le eccezioni e le domande tutte avversarie, in quanto infondate, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e condannare in ogni caso Parte_1 al pagamento in favore di e della somma di € 52.500,00 maggiorata degli CP_1 CP_2 interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo, oltre al compenso ed alle spese liquidate.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che e vanno in credito nei CP_1 CP_2 confronti di , in forza della promessa unilaterale per scrittura privata del 28.07.2010, Parte_1 degli ulteriori importi di € 5.000,00 maturati alla data del 31.07.2024 e di € 5.000,00 maturandi alla data del 31.07.2025 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e anche di detti ulteriori importi maggiorati degli interessi legali dalla scadenza
[...] CP_2 delle singole rate al saldo effettivo.
Con favore di compenso e spese di lite, rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CNPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
3.11.2023 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Trento in forza del quale era stato condannato a corrispondere a ed a – suoceri dell'attore - la somma di € 52.500,00, oltre ad CP_1 CP_2 interessi e spese, sulla base di una promessa unilaterale per scrittura privata dd. 28.7.2010.
Ha precisato che controparte aveva sostenuto di aver concesso un prestito in denaro per l'acquisto della quota di ½ dell'abitazione coniugale e che l'attore, in forza di tale scrittura, si sarebbe impegnato alla rifusione parziale della somma di € 100.000,00 in ragioni di € 5.000,00 annui rateizzabili in 12 mesi e ciò per la durata di 20 anni.
Ha, in via preliminare, disconosciuto tale scrittura privata e la sua sottoscrizione.
pagina 3 di 8 Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito;
ha, in particolare, affermato che non era stato concordato un termine per il pagamento e che, pertanto, la somma era immediatamente esigibile ex art. 1183 c.c..
Ha precisato che i pagamenti effettuati in favore dei convenuti non riguardavano tale scrittura privata e, in ogni caso, non potevano costituire un riconoscimento di debito.
Ha affermato che l'importo del debito era indeterminato in quanto era indicato un generico obbligo restitutorio e si era rimandato ad un successivo accordo la determinazione della sua entità.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione degli interessi.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd.
6.2.2024 si sono costituiti e affermando che l'attore CP_1 CP_2 aveva redatto e sottoscritto la scrittura privata dd. 28.7.2010 e tra agosto 2010 e luglio 2015 vi aveva dato esecuzione, effettuando alcuni pagamenti rateali con bonifici e in contanti, per complessivi €
12.500,00 (importo che era stato regolarmente detratto in sede monitoria).
Hanno affermato che tali pagamenti costituivano atti ricognitivi del debito e quindi interruttivi della prescrizione.
Hanno, in ogni caso, avanzato istanza di verificazione.
Hanno affermato che il termine di scadenza del pagamento rateale era stato indicato in 20 anni.
Hanno precisato che la prescrizione iniziava a decorrere dall'ultima rata e che riguardava sia il capitale che gli interessi.
Hanno chiesto che l'opposizione fosse respinta e che l'attore fosse condannato a corrispondere gli ulteriori importi maturati alla data di pronuncia della sentenza.
***
Il presente decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della scrittura privata dd. 28.7.2010 (doc.1) la quale recita: “LAVIS 28.7.2010. IL SOTTOSCRITTO NATO A CLE IL 12.04.60 Parte_1
RES. A LAVIS VIA PROMER N.98 SI IMPEGNA CON E CP_1 Controparte_3
X L'AIUTO RICEVUTO A COMPRARE CASA IN VIA STAZIONE N.16 DI VERSARE 5000 E ANNUE
IN 12 MESI PER UN TEMPO DA DETERMINARE (20 ANNI). IN FEDE ”
L'attore ha disconosciuto “integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 ss. c.p.c., detta scrittura, in uno alla sua sottoscrizione”.
Se il “disconoscimento della scrittura” va interpretato come un disconoscimento della conformità della copia all'originale, si evidenzia che tale disconoscimento è inammissibile in quanto del tutto generico
(ordinanza n.26200 del 07/10/2024 :”il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non pagina 4 di 8 dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale”; sentenza n.16557 del 20/06/2019 :”in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”).
Per quanto riguarda il disconoscimento della sottoscrizione, va evidenziato che, in corso di causa, è stata assunta una ctu (cui si rimanda per relationem) la quale accertato l'autografia della sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione.
Tale documento costituisce una promessa di pagamento che determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della "causa debendi", con conseguente dispensa del destinatario della promessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione o della promessa l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(ordinanza n.31818 del 10/12/2024).
Nessuna prova è stata, al riguardo, fornita dall'attore.
Al contrario, molteplici elementi comprovano che i convenuti – genitori della moglie dell'attore, CP_4
- hanno contribuito al pagamento in favore della Immobiliare del prezzo
[...] Parte_2 dell'acquisto della casa coniugale (pp.mm.12, 18, 19 della p.ed.915 C.C. Lavis) intestata ai coniugi
Pt_1
Invero gli assegni circolari prodotti sub doc.1 (e doc.9) sono espressamente richiamati nell'atto di compravendita;
esiste, altresì, una coincidenza temporale tra la sottoscrizione della promessa di pagamento e la stipula del rogito.
Risultano, inoltre, dei versamenti – effettuati dall'attore in favore dei convenuti nel 2014 e 2015 (doc. da 2 a 7) - che trovano la loro logica ed unica causale nella restituzione del prestito ricevuto (come, del resto, evidenziato nella contabile bancaria dd.
4.3.2014 doc.2), non avendo, tra l'altro, l'attore fornito concreta e convincente prova dell'esistenza di altri prestiti o rapporti economici tra le parti.
Il fatto che i pagamenti non siano stati regolari e che i convenuti abbiano atteso del tempo prima di pretendere il corretto e completo adempimento dell'obbligo restitutorio assunto da controparte, trova la sua ragionevole giustificazione nei rapporti personali e di affinità esistenti tra le parti.
pagina 5 di 8 Va, inoltre, escluso che l'importo oggetto di restituzione sia indeterminato;
invero, nella scrittura privata dd. 28.7.2010 si era impegnato a versare € 5.000,00 annui (da rateizzare in 12 Parte_1 mesi) e per la durata di 20 anni. Invero se in una prima parte si legge “per un tempo da determinare” immediatamente dopo è stato aggiunto e specificato che la durata era di 20 anni (”(20 anni)”).
Con la conseguenza che l'importo complessivamente dovuto è agevolmente determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico (€ 5.000,00 x 20 anni = € 100.000,00).
Infondata è altresì, l'eccezione di prescrizione.
Invero, (ordinanza n.4232 del 10/02/2023) “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata”; sentenza n.17798 del 30/08/2011: “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione degli interessi, va evidenziato che (sentenza n.25047 del 27/11/2009) “laddove essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale”.
Per tali motivi l'opposizione deve essere respinta.
Si evidenzia, invero, che i convenuti, in sede di decreto ingiuntivo, avevano chiesto il pagamento delle somme scadute alla data del 31.7.2023, detratti gli acconti già versati (€ 5.000,00 X 13 anni = €
65.000,00 – € 12.500,00 = € 52.500,00).
In sede di comparsa di costituzione i convenuti hanno chiesto che l'attore sia condannato a corrispondere gli ulteriori importi maturati e maturandi sino alla pronuncia della sentenza.
Si tratta delle rate relative a due anni (dall'agosto 2023 al 31.7.2025 = € 10.000,00) e di altre due rate, relative ai mesi di agosto e settembre 2025 (€ 417,00 x 2 = € 834,00); quindi complessivamente €
10.834,00.
L'attore ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale.
Tale domanda pare, in realtà, ammissibile alla luce dell'orientamento espresso negli ultimi anni dalla
Suprema Corte. pagina 6 di 8 Si evidenzia, invero, che la Cassazione aveva già da tempo ammesso la possibilità di operare una modificazione della domanda, ex art. 183 cpc, con riferimento sia al petitum che alla causa petendi
(S.U. sentenza n. 12310 del 15/06/2015: “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”; Sez.U. sentenza n.22404 del
13/09/2018).
Tale possibilità va ravvisata anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che (Sez.U. sentenza n.927 del 13/01/2022) “ l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
In continuità con l'orientamento espresso nelle pronunce sopra richiamate, è stata emessa la sentenza
S.U. Cass. a n.26727 del 15/10/2024) la quale ha ribadito che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”).”
Va, quindi, confermata la possibilità di variare la domanda anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, modificando ed ampliando il petitum, fermo restando che entrambe tali domande devono riguardare la medesima vicenda sostanziale (“va data continuità" all'insegnamento del 2015 per la sua "valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo", spostando l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale … rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte"; e ciò deriva pure dal rilievo che tale interpretazione "risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in pagina 7 di 8 quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale … evitando la proliferazione dei processi": sentenza Cass.
S.U.n.26727 del 15/10/2024).
Per tali motivi deve essere condannato a corrispondere a e Parte_3 CP_1 CP_2
l'ulteriore importo di € 10.834,00, per i ratei maturati sino alla data odierna, oltre ad interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00;
fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 oltre ad € 1.825,68 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/23, confermando conseguentemente tale decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
2. Condanna a corrispondere a ed a la somma di € Parte_1 CP_1 CP_2
10.834,00, per i ratei maturati sino alla data odierna, oltre ad interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo;
3. Condanna a rimborsare a ed a le spese di lite che Parte_1 CP_1 CP_2 liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 1.825,68 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
7.11.2024.
Così deciso in data 26/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8