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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2737(24 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]di Militello (ME) alla Contrada Minà C.F._1
n°74, rappresentata e difesa, dall'Avv. Achille Befumo (cod.fisc.
), PEC giusta procura in atti. C.F._2 Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro [...] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 19.9.2024, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'amministrazione scolastica ed esponeva di essere insegnante della Scuola nfanzia attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Cesareo Scuola elementare Luigi
Capuana di Sant'Agata di Militello in virtù di contratto a tempo determinato. Adduceva, inoltre, di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato ed in particolare di Controparte_1
avere prestato servizio: A.S. 2020/2021 contratto dal 13.11.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi-Cesarò per n. 24 ore di servizio settimanali;
A.S.
2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi-Cesarò contratto dal 06.09.2021 al
30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali;
A.S. 2022/2023 contratto dal
08.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi-Cesarò, per n. 24 ore di servizio settimanali;
A.S. 2023/2024 contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso
Istituto Comprensivo Rita Leci Montalcini di San Piero Patti, per n. 24 ore di servizio settimanali.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava la mancata attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla L. n. 107/2015, per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, ritenendo tale esclusione discriminatoria rispetto ai docenti di ruolo.
Argomentava la fondatezza della propria pretesa richiamando la normativa nazionale
(L. 107/2015, CCNL Comparto Scuola artt. 63 e 64), la sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, l'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, e la sentenza della
Cassazione Sezione Lavoro n. 29961/2023, che riconoscono il diritto alla Carta Docente anche al personale assunto con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Chiedeva, pertanto - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, comma 121 della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e delle altre disposizioni sopra richiamate – di accogliere il ricorso e per l'effetto riconoscere il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica del Docente" per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24; e di condannare il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso o, in subordine, al pagamento della somma di €2.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, per Controparte_1
cui deve essere dichiarato contumace.
Pag. 2 di 15 Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 la
Suprema Corte di cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede.
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
• se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
• se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
• se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
• se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
• se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
Pag. 3 di 15 domanda in tal senso diretta al . CP_1
1. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
3. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal
Pag. 4 di 15 sistema scolastico.”
Tanto premesso, risulta pacifico - e documentalmente provato dai contratti in atti– che il ricorrente abbia svolto servizio quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, svolgendo l'incarico sino al termine delle attività didattiche (30.06).
Ciò posto, in punto di fatto, giova rammentare le considerazioni, già svolte in altre analoghe pronunce di questo tribunale, in base alle quali si ritiene spettante la carta docente anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al
31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6. Tali considerazioni, infatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai giudici di legittimità.
Anzitutto, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della Carta elettronica del Docente.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
Pag. 5 di 15 docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3 rappresentative di categoria”.
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del DPCM n. 32313 del
23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. Inoltre, la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato “Destinatari”, ha CP_1 ribadito che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di
Pag. 6 di 15 sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato
“Fruizione del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica;
dall'altro, la “Carta del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa.
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
Pag. 7 di 15 determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la
Carta del Docente. Ed, infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare, con l'ordinanza
18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di Lussemburgo ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego» è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L.
107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio, i diritti pensionistici, le indennità di fine rapporto e ogni altra prestazione sociale o vantaggio economico riconosciuto dal datore di lavoro in ragione del rapporto di impiego e con le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva” ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.
Dunque, la CGUE, dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha
Pag. 8 di 15 rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della Carta del Docente, posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di
Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i DPCM impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione
“a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è
Pag. 9 di 15 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione. Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel CCNL, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza;
sicché, “ la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di
Pag. 10 di 15 formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”
Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato Accordo
Quadro, essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste.
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la Carta
Docente è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni eurounitarie. Né vale, in tal senso,
l'ulteriore argomento, secondo cui “il docente supplente non è privato della necessaria formazione;
la disponibilità della Carta Docenti è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal PTOF
e indipendentemente dall'utilizzo della Carta Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la
Pag. 11 di 15 discriminazione in termini di “condizioni di impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati.
Ciò posto, anche secondo la richiamata sentenza n. 29961/23 della Suprema Corte di
Cassazione “la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della Carta del
Docente, all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. In particolare , “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. [...] In considerazione dei soprarichiamati principi enunciati dalla Suprema Corte, emerge, pertanto, che la ratio del beneficio in oggetto si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, con evidente esclusione dell'ipotesi di contratti a termine saltuari e di breve durata nel corso dell'anno scolastico. Va rilevato, infatti, che la supplenza annuale, tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, prevede una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica l'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato. Mentre, per
Pag. 12 di 15 le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.”
Da tali considerazioni deriva che le uniche situazioni che possono essere equiparate all'annualità della prestazione lavorativa del docente assunto a tempo indeterminato, sono quelle dei docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Conseguentemente, avuto riguardo ai contratti in atti, a parte ricorrente spetterà il beneficio in oggetto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.
Tale diritto, peraltro, come espressamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il docente abbia presentato una domanda espressamente finalizzata ad ottenerlo, nei tempi previsti per ciascuno degli anni scolastici. Infatti, “ è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. [...] i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.”
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, eccepita dal ministero resistente, va rilevato che essa non può operare per fatto del creditore, sicché non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. L'illegittima esclusione dal beneficio ha precluso alla ricorrente ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo. Sicché è irrilevante sia la mancata documentazione di spese sia la mancata richiesta del beneficio nei termini stabiliti o il mancato utilizzo delle somme, trattandosi di meccanismi validi solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti. Per le stesse ragioni non colgono nel segno i rilievi circa l'impossibilità di pervenire al cumulo del beneficio per una pluralità di annualità. L'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha
Pag. 13 di 15 chiarito, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Dunque, la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
L'adempimento di tale obbligazione, infine, può essere eseguito in forma specifica, tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico. Infatti, la previsione di un obbligo di versamento di somme tout court in favore del ricorrente genererebbe un'illegittima diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo, attese le modalità di erogazione a cui quest'ultimo è tenuto al fine del godimento del beneficio, con la conseguenza che “l'assegnazione della Carta
Docente, può essere eseguita soltanto in forma specifica” e non può tradursi nella mera corresponsione di una data somma di denaro. Infatti, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non prevede in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” e così complessivamente € 200,00.
Pag. 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
Accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Condanna il alla corresponsione a [ ], mediante Controparte_4 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2000,00;
Condanna il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_4 favore di parte ricorrente, che liquida in € per spese e d € 1.030,00 per onorari, oltre aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 26.5.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 15 di 15
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2737(24 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]di Militello (ME) alla Contrada Minà C.F._1
n°74, rappresentata e difesa, dall'Avv. Achille Befumo (cod.fisc.
), PEC giusta procura in atti. C.F._2 Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro [...] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 19.9.2024, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'amministrazione scolastica ed esponeva di essere insegnante della Scuola nfanzia attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Cesareo Scuola elementare Luigi
Capuana di Sant'Agata di Militello in virtù di contratto a tempo determinato. Adduceva, inoltre, di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato ed in particolare di Controparte_1
avere prestato servizio: A.S. 2020/2021 contratto dal 13.11.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi-Cesarò per n. 24 ore di servizio settimanali;
A.S.
2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi-Cesarò contratto dal 06.09.2021 al
30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali;
A.S. 2022/2023 contratto dal
08.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi-Cesarò, per n. 24 ore di servizio settimanali;
A.S. 2023/2024 contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso
Istituto Comprensivo Rita Leci Montalcini di San Piero Patti, per n. 24 ore di servizio settimanali.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava la mancata attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla L. n. 107/2015, per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, ritenendo tale esclusione discriminatoria rispetto ai docenti di ruolo.
Argomentava la fondatezza della propria pretesa richiamando la normativa nazionale
(L. 107/2015, CCNL Comparto Scuola artt. 63 e 64), la sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, l'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, e la sentenza della
Cassazione Sezione Lavoro n. 29961/2023, che riconoscono il diritto alla Carta Docente anche al personale assunto con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Chiedeva, pertanto - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, comma 121 della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e delle altre disposizioni sopra richiamate – di accogliere il ricorso e per l'effetto riconoscere il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica del Docente" per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24; e di condannare il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso o, in subordine, al pagamento della somma di €2.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, per Controparte_1
cui deve essere dichiarato contumace.
Pag. 2 di 15 Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 la
Suprema Corte di cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede.
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
• se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
• se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
• se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
• se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
• se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
Pag. 3 di 15 domanda in tal senso diretta al . CP_1
1. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
3. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal
Pag. 4 di 15 sistema scolastico.”
Tanto premesso, risulta pacifico - e documentalmente provato dai contratti in atti– che il ricorrente abbia svolto servizio quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, svolgendo l'incarico sino al termine delle attività didattiche (30.06).
Ciò posto, in punto di fatto, giova rammentare le considerazioni, già svolte in altre analoghe pronunce di questo tribunale, in base alle quali si ritiene spettante la carta docente anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al
31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6. Tali considerazioni, infatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai giudici di legittimità.
Anzitutto, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della Carta elettronica del Docente.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
Pag. 5 di 15 docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3 rappresentative di categoria”.
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del DPCM n. 32313 del
23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. Inoltre, la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato “Destinatari”, ha CP_1 ribadito che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di
Pag. 6 di 15 sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato
“Fruizione del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica;
dall'altro, la “Carta del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa.
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
Pag. 7 di 15 determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la
Carta del Docente. Ed, infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare, con l'ordinanza
18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di Lussemburgo ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego» è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L.
107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio, i diritti pensionistici, le indennità di fine rapporto e ogni altra prestazione sociale o vantaggio economico riconosciuto dal datore di lavoro in ragione del rapporto di impiego e con le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva” ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.
Dunque, la CGUE, dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha
Pag. 8 di 15 rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della Carta del Docente, posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di
Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i DPCM impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione
“a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è
Pag. 9 di 15 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione. Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel CCNL, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza;
sicché, “ la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di
Pag. 10 di 15 formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”
Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato Accordo
Quadro, essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste.
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la Carta
Docente è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni eurounitarie. Né vale, in tal senso,
l'ulteriore argomento, secondo cui “il docente supplente non è privato della necessaria formazione;
la disponibilità della Carta Docenti è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal PTOF
e indipendentemente dall'utilizzo della Carta Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la
Pag. 11 di 15 discriminazione in termini di “condizioni di impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati.
Ciò posto, anche secondo la richiamata sentenza n. 29961/23 della Suprema Corte di
Cassazione “la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della Carta del
Docente, all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. In particolare , “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. [...] In considerazione dei soprarichiamati principi enunciati dalla Suprema Corte, emerge, pertanto, che la ratio del beneficio in oggetto si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, con evidente esclusione dell'ipotesi di contratti a termine saltuari e di breve durata nel corso dell'anno scolastico. Va rilevato, infatti, che la supplenza annuale, tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, prevede una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica l'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato. Mentre, per
Pag. 12 di 15 le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.”
Da tali considerazioni deriva che le uniche situazioni che possono essere equiparate all'annualità della prestazione lavorativa del docente assunto a tempo indeterminato, sono quelle dei docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Conseguentemente, avuto riguardo ai contratti in atti, a parte ricorrente spetterà il beneficio in oggetto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.
Tale diritto, peraltro, come espressamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il docente abbia presentato una domanda espressamente finalizzata ad ottenerlo, nei tempi previsti per ciascuno degli anni scolastici. Infatti, “ è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. [...] i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.”
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, eccepita dal ministero resistente, va rilevato che essa non può operare per fatto del creditore, sicché non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. L'illegittima esclusione dal beneficio ha precluso alla ricorrente ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo. Sicché è irrilevante sia la mancata documentazione di spese sia la mancata richiesta del beneficio nei termini stabiliti o il mancato utilizzo delle somme, trattandosi di meccanismi validi solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti. Per le stesse ragioni non colgono nel segno i rilievi circa l'impossibilità di pervenire al cumulo del beneficio per una pluralità di annualità. L'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha
Pag. 13 di 15 chiarito, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Dunque, la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
L'adempimento di tale obbligazione, infine, può essere eseguito in forma specifica, tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico. Infatti, la previsione di un obbligo di versamento di somme tout court in favore del ricorrente genererebbe un'illegittima diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo, attese le modalità di erogazione a cui quest'ultimo è tenuto al fine del godimento del beneficio, con la conseguenza che “l'assegnazione della Carta
Docente, può essere eseguita soltanto in forma specifica” e non può tradursi nella mera corresponsione di una data somma di denaro. Infatti, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non prevede in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” e così complessivamente € 200,00.
Pag. 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
Accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Condanna il alla corresponsione a [ ], mediante Controparte_4 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2000,00;
Condanna il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_4 favore di parte ricorrente, che liquida in € per spese e d € 1.030,00 per onorari, oltre aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 26.5.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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