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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 30216/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 30216/17 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
– c.f. – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Nuzzolo;
PARTE OPPONENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Del Giudice;
PARTE OPPOSTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.03.2025 parte opponente concludeva come da verbale di udienza.
pagina 1 di 8
§ 1. Con atto di citazione notificato il 30.10.2017, la società presentava Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato in data 10.10.2017, con il quale si intimava il pagamento di € 7.343.778,78 in forza del decreto ingiuntivo n. 542 del 15.4.1997 emesso dal Tribunale di Napoli in favore della , di cui Controparte_2 [...]
si era poi reso cessionario per effetto della cessione di credito del Controparte_1
3.8.2004, comunicata ad il 12.12.2012. Pt_1
Nell'atto di precetto si evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato oggetto di opposizione da parte di e che tuttavia il giudizio di opposizione era stato interrotto Pt_1
in data 28.8.1997 per il fallimento dell'opponente e non tempestivamente Pt_1
riassunto allorquando era tornata in bonis dopo la chiusura del fallimento, Pt_1
avvenuta con decreto del tribunale di Napoli in data 12.5.2010, sicchè il decreto ingiuntivo doveva intendersi divenuto definitivo verso tornata in bonis. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la società precettata deduceva:
- Che il credito originariamente portato nel decreto ingiuntivo era venuto meno per effetto della circostanza che, dopo l'interruzione del giudizio di opposizione, questo era stato debitamente riassunto da altro coobbligato solidale, la
[...]
, e l'atto di riassunzione era stato notificato anche al fallimento. La Parte_2
sentenza conclusiva di quel giudizio n. 5241 del 22.4.2002 dava conto tuttavia dell'inammissibilità di qualsivoglia debitoria nei confronti del soggetto fallito, il cui accertamento doveva compiersi esclusivamente nell'apposita sede fallimentare;
- Che proprio in ragione di ciò la aveva proposto Controparte_2
domanda di insinuazione al passivo del fallimento , ma tale domanda era Pt_1
stata rigettata;
avverso il diniego di insinuazione la società aveva avviato il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fallimentare , RG n.
pagina 2 di 8 7044/1999. Tale giudizio era stato sospeso ai sensi dell'art. 295 cpc, con ordinanza del gennaio 2008, in quanto il tribunale aveva ritenuto pregiudiziale l'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente in appello tra il medesimo creditore ed l'altro coobbligato solidale Controparte_2
; Parte_2
- Che intanto con provvedimento del maggio 2010 il Tribunale Fallimentare di
Napoli aveva dichiarato chiusa la procedura fallimentare, ritenendo non ostativa la pendenza di domande tardive o opposizioni allo stato passivo;
- Che il giudizio in grado di appello tra e Parte_2 CP_2
si era concluso con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
[...]
2966 del 18.9.2012 con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo e quantificato il residuo credito di verso Controparte_2 [...]
in € 99.125,25; dopo tale sentenza la creditrice non aveva riassunto il Parte_2
giudizio sospeso ex art. 295 cpc;
- Che alla luce della sequenza procedimentale narrata, il creditore CP_2
aveva intrapreso la strada del recupero del proprio credito verso
[...]
nella sede fallimentare;
sicchè, una volta che la società era tornata in bonis Pt_1
con la chiusura del fallimento, e sopraggiunta la sentenza n. 2966 della Corte
d'Appello di Napoli del 18.9.2012, alle cui sorti era stata legata la sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di opposizione allo stato passivo, la creditrice avrebbe dovuto riassumere quel giudizio per ottenere l'accertamento del proprio credito;
- Che dunque era errata e processualmente illegittima la scelta di chiedere ed ottenere l'esecutorietà dell'originario decreto ingiuntivo, atteso che l'unica sede deputata all'accertamento del credito vantato da era il Controparte_2
giudizio di opposizione allo stato passivo, da riassumere nei tempi di legge.
Alla luce di tali considerazioni, l'opponente chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per l'assenza di un valido titolo esecutivo nei propri confronti.
pagina 3 di 8 Si costituiva , cessionario del credito della Controparte_1 CP_2
ed affermava che il decreto ingiuntivo doveva invece ritenersi essere
[...]
divenuto definitivo a seguito del ritorno in bonis della senza che questa avesse Pt_1
riassunto il giudizio di opposizione dichiarato interrotto per il suo fallimento.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
§ 2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Il precetto notificato da è tutto impostato sull'erroneo Controparte_1
presupposto che il decreto ingiuntivo n. 542/1997, con il quale il Tribunale di Napoli aveva ingiunto tra l'altro alla il pagamento in favore della Parte_3 [...]
, entro 40 giorni dalla notifica, della somma di £ 678.526.631, sia Controparte_2
divenuto definitivo e conseguentemente esecutivo nei confronti della suddetta debitrice.
Il presupposto è tuttavia erroneo in quanto, avendo la società consortile Pt_1
spiegato opposizione al decreto ingiuntivo ed essendo sopravvenuto il suo fallimento nel corso del suddetto giudizio, quel giudizio fu dichiarato interrotto.
Il giudizio fu poi riassunto dalla condebitrice solidale con Parte_2
ricorso in riassunzione notificato anche alla , come è dato Parte_4
evincere dalla lettura della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5241del 22.4.2002.
La sentenza contiene un passaggio motivazionale estremamente chiaro e non equivocabile in ordine alla sorte processuale della domanda monitoria di CP_2
verso poi dichiarata fallita:
[...] Pt_1
“Riguardo dunque, al rapporto processuale Soc. , ha ragione la CP_3 CP_2
difesa della società allorché (v. comparsa conclusionale, pag. 4) richiama Pt_2
"l'attenzione del Giudice sulla evidente improcedibilità del... giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 95 L.F, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale può esser effettuato esclusivamente dal Giudice
Delegato e non può in alcun modo essere sottoposto alla decisione del Tribunale
pagina 4 di 8 Ordinario... Su questo punto la Giurisprudenza è ormai consolidata e costante nell'affermare che Le questioni concernenti l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento sono questioni attinenti al rito;
pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece al regime del concorso, il
Giudice adito è tenuto a dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità o
l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo in rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, con la conseguenza che la relativa questione può essere dedotta o rilevata di ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. 13.6.'00, n.
8018).”
Ne consegue che il dispositivo della richiamata sentenza al punto 1) con il quale il
Tribunale “dichiara inammissibile la domanda proposta originariamente dalla Pt_3
in bonis nei confronti della società ” letta congiuntamente
[...] Controparte_2
con la correlativa parte motivazionale deve essere interpretata nel senso che l'opposizione è inammissibile perché è divenuta inammissibile, improcedibile o improponibile, a monte, la domanda monitoria, quella volta cioè a far valere la pretesa creditoria verso il soggetto poi dichiarato fallito.
Non può esserci spazio, dunque, per la reviviscenza del decreto ingiuntivo nei confronti della società una volta tornata in bonis, poiché quella statuizione, non essendo stata oggetto di impugnazione, è divenuta definitiva e passata in giudicato.
La società creditrice avrebbe infatti potuto impugnare lo specifico punto della decisione, chiedendo semmai una pronuncia di mero accertamento, da far valere in via eventuale e futura nei confronti della società rientrata in bonis.
E' noto infatti che “Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato
pagina 5 di 8 all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis". (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005)
Ciò tuttavia non è stato fatto e la ha prestato acquiescenza Controparte_2
alla statuizione di inammissibilità contenuta nella sentenza del tribunale di Napoli, decidendo di agire nella sede fallimentare per l'accertamento del proprio credito verso
. Pt_1
A fronte del diniego dell'insinuazione allo stato passivo, la creditrice ha proposto domanda di opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F., che tuttavia è rimasta sospesa ai sensi dell'art. 295 cpc “fino alla definizione di quello pendente in Corte d'Appello” (cfr. ordinanza del Tribunale di Napoli del 10.1.2008) avente ad oggetto l'impugnativa della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva deciso sull'opposizione a decreto ingiuntivo, presentata dalla condebitrice solidale . Parte_2
La sentenza della Corte di Appello di Napoli ritenuta pregiudiziale è stata pubblicata in data 18.09.2012, sicchè il giudizio di opposizione allo stato passivo si sarebbe dovuto riassumere nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definiva la controversia civile pregiudiziale, imposto dall'art. 297 cpc.
Ciò tuttavia non è stato fatto, sicchè anche l'accertamento del credito avviato nella sede concorsuale – la cui prosecuzione non era impedita dal ritorno in bonis la società debitrice (art. 120 ult. comma L.F.) - non è stata coltivato, con la conseguenza che non si
è mai giunti ad una effettiva pronuncia di merito sull'esistenza ed entità del credito di verso . Controparte_2 Pt_1
Né può trovare applicazione in questa sede il principio di diritto secondo cui “Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il
pagina 6 di 8 debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dal debitore successivamente fallito, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo rappresentasse titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare instaurata dopo la chiusura del fallimento, secondo la prelazione derivante dall'ipoteca originariamente iscritta).” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8110 del 14/03/2022).
Nel caso di specie infatti la riassunzione del processo interrotto vi è stata, sebbene su iniziativa della condebitrice solidale e consorte in lite, ma comunque estesa e notificata anche alla curatela del fallimento (che tuttavia è rimasta contumace), tanto è vero Pt_1
che si è giunti in quella sede (sentenza del Tribunale di Napoli n. 5241del 22.4.2002) ad una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da
in bonis per la propedeutica inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità Pt_1
della domanda monitoria volta a far valere la pretesa creditoria. Statuizione passata in giudicato per il mancato appello sul punto da parte del creditore.
Dunque non trova spazio di applicazione la richiamata pronunzia, che si riferisce alla diversa ipotesi di interruzione conseguente alla sopravvenuta declaratoria di fallimento del debitore, non seguita da tempestiva riassunzione.
Alla luce della ricostruzione dei complessi snodi processuali che hanno caratterizzato la vicenda dedotta in giudizio, risulta fondata l'opposizione di sulla base Parte_1
dell'assorbente ragione che manca tra le parti un valido ed efficace titolo esecutivo in relazione al credito azionato da , non potendosi considerare tale il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 542 del 15.4.1997 del Tribunale di Napoli, posto a base del precetto.
pagina 7 di 8 Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra eccezione e deduzione il cui esame appare superfluo alla luce del tenore in concreto della presente decisione, va dichiarata la nullità ed inefficacia del precetto opposto.
§ 3. L'oggettiva complessità della vicenda processuale sottesa al presente giudizio, che ha dato adito ad altrettanto oggettive incertezze interpretative in ordine alla sussistenza o meno di un valido titolo esecutivo tra le parti, e conseguente controvertibilità delle reciproche contestazioni sul piano del diritto sostanziale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
- DICHIARA la nullità ed inefficacia del precetto opposto, notificato da
[...]
ad in data 10.10.2017; Controparte_1 Parte_1
- DICHIARA, in relazione al suddetto precetto, che non ha Controparte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 06.06.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 8 di 8