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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 29/2025 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 06.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate, entro il termine perentorio assegnato, dall'avv. Eleonora Grazia Di Buono, quale difensore dell'attrice
, e dall'avv. Alessandra Villecco, quale difensore della Parte_1
convenuta mandataria della da intendersi ivi CP_1 Controparte_2
integralmente richiamate e trascritte;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n.
29 del R.G. 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Eleonora Grazia Di Buono, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTRICE–
1 CONTRO
C.F. ), quale mandataria della CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra
[...] P.IVA_2
Villecco, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l'attrice e la convenuta Parte_1
mandataria della hanno precisato le proprie CP_1 Controparte_2
conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato alla controparte a mezzo pec in data
02.01.2025, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole in data 12.12.2024 dalla quale mandataria della CP_1
sulla base del mutuo concesso dalla la Casa s.p.a. Controparte_2 CP_3
in data 09.10.2006, deducendo: a) la nullità e l'inefficacia del precetto, poiché è ivi richiesto il pagamento, a titolo di capitale, dell'importo di € 74.869,78, notevolmente superiore all'importo risultante dall'atto di diffida stragiudiziale datato 14.06.2008, da cui, invece, si evince che, alla data del 22.05.2018, i mutuatari non avevano corrisposto l'importo di € 5.302,44, corrispondente a circa 10 delle 139 rate sino a quel momento scadute, con un residuo credito in linea capitale pari a € 56.613,62; b) l'usurarietà degli interessi applicati, tenuto conto di tutti i costi annessi alla stipula del mutuo (polizze assicurative, spese e interessi moratori); c) che i mutuatari non avrebbero ricevuto alcuna
2 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di avvenuta risoluzione contrattuale;
d) che non risulterebbe esplicitato il criterio di calcolo dell'importo
(€ 4.310,08) richiesto in pagamento a titolo di interessi, anche moratori,
La opponente ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'atto di precetto del 10.10.2024 e notificato in data
12.12.2024 opposto: - accertare e dichiarare che il capitale e gli interessi così come precettati non siano dovuti, per i motivi esposti in narrativa;
- e per
l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
- buon governo delle spese di lite”.
2. La costituitasi quale mandataria della ha CP_1 Controparte_2
sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano: - In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del precetto opposto poiché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ut supra esposti;
- In via subordinata e nel merito, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare, l'opposizione poiché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ut supra esposti;
Il tutto col favore, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio”.
3. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si rileva, quanto al motivo sub a), che, secondo la Suprema Corte, in ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario, quest'ultimo “deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso
3 corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 96 del 04.01.2022).
Orbene, nel caso di specie, come sostenuto dalla attrice (v. pag. 2 dell'atto di citazione) e confermato dalla convenuta (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), il mutuo si sarebbe risolto nell'agosto del 2019, allorquando, secondo il piano di ammortamento (allegato n. 4 dell'atto di citazione), il credito in linea capitale vantato dalla banca ammontava a €
53.430,74.
Il credito in relazione al quale l'odierna convenuta ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti della opponente è pertanto il risultato della somma di tale importo e di quello delle rate scadute e non pagate sino alla data della risoluzione del contratto.
Al fine di individuare quest'ultimo importo, occorre tenere presente che: i) come si evince dalla diffida stragiudiziale del 14.06.2018 (allegato n. 7 dell'atto di citazione), il debito dei mutuatari, alla data del 22.05.2018, ammontava a €
5.302,44; ii) le rate scadute nel periodo giugno 2018 – luglio 2019 ammontavano complessivamente a € 6.831,02; iii) nel medesimo periodo i mutuatari avevano eseguito versamenti per un importo complessivo di €
6.680,00 (allegato n.
3.b dell'atto di citazione).
Ne consegue che, alla data di risoluzione del mutuo, l'importo delle rate scadute e non pagate ammontava a € 5.453,46, che si ottiene sommando l'importo di €
5.302,44 a quello di € 6.831,02 e sottraendo a tale somma l'importo di €
6.680,00.
In definitiva, il credito vantato dalla banca ammonta a € 58.884,20, di cui €
53.430,74 per residuo credito in linea capitale alla data della risoluzione del contratto e € 5.453,46 per rate scadute e non pagate a tale data.
Su tale importo sono infine dovuti, dalla data di risoluzione del rapporto, gli
4 interessi moratori al tasso convenzionale.
4. Quanto, poi, al motivo sub b), la doglianza risulta generica, poiché la opponente si è limitata ad eccepire l'usurarietà degli interessi, senza tuttavia indicare quale sia il tasso in concreto applicato dalla banca.
Né, peraltro, è accoglibile la richiesta, avanzata dalla opponente medesima, di nominare un consulente tecnico, tenuto conto che, ove effettivamente disposta, la consulenza tecnica avrebbe carattere meramente esplorativo e servirebbe a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione.
5. Infondato appare altresì il motivo sub c), e ciò se solo si considera che, come innanzi evidenziato, la opponente era perfettamente a conoscenza della risoluzione del mutuo a partire dall'agosto del 2019.
Peraltro, come è noto, la notifica del precetto vale come manifestazione, per fatti concludenti, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente.
6. Con riferimento, infine, al motivo sub d), lo stesso appare assorbito dalle considerazioni svolte poc'anzi in merito alla quantificazione del credito vantato dalla convenuta a titolo di capitale e interessi.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dunque dichiarato che la ha diritto ad Controparte_2
agire in via esecutiva nei confronti di sulla base del mutuo Parte_1
del 09.10.2006 limitatamente all'importo di € 58.884,20, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dalla data di risoluzione del contratto e spese, così come indicate in precetto.
8. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica,
5 nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che la Controparte_2
ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti di sulla base Parte_1
del mutuo del 09.10.2006 limitatamente all'importo di € 58.884,20, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dalla data di risoluzione del contratto e spese, così come indicate in precetto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 06.10.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
6
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 06.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate, entro il termine perentorio assegnato, dall'avv. Eleonora Grazia Di Buono, quale difensore dell'attrice
, e dall'avv. Alessandra Villecco, quale difensore della Parte_1
convenuta mandataria della da intendersi ivi CP_1 Controparte_2
integralmente richiamate e trascritte;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n.
29 del R.G. 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Eleonora Grazia Di Buono, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTRICE–
1 CONTRO
C.F. ), quale mandataria della CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra
[...] P.IVA_2
Villecco, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l'attrice e la convenuta Parte_1
mandataria della hanno precisato le proprie CP_1 Controparte_2
conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato alla controparte a mezzo pec in data
02.01.2025, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole in data 12.12.2024 dalla quale mandataria della CP_1
sulla base del mutuo concesso dalla la Casa s.p.a. Controparte_2 CP_3
in data 09.10.2006, deducendo: a) la nullità e l'inefficacia del precetto, poiché è ivi richiesto il pagamento, a titolo di capitale, dell'importo di € 74.869,78, notevolmente superiore all'importo risultante dall'atto di diffida stragiudiziale datato 14.06.2008, da cui, invece, si evince che, alla data del 22.05.2018, i mutuatari non avevano corrisposto l'importo di € 5.302,44, corrispondente a circa 10 delle 139 rate sino a quel momento scadute, con un residuo credito in linea capitale pari a € 56.613,62; b) l'usurarietà degli interessi applicati, tenuto conto di tutti i costi annessi alla stipula del mutuo (polizze assicurative, spese e interessi moratori); c) che i mutuatari non avrebbero ricevuto alcuna
2 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di avvenuta risoluzione contrattuale;
d) che non risulterebbe esplicitato il criterio di calcolo dell'importo
(€ 4.310,08) richiesto in pagamento a titolo di interessi, anche moratori,
La opponente ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'atto di precetto del 10.10.2024 e notificato in data
12.12.2024 opposto: - accertare e dichiarare che il capitale e gli interessi così come precettati non siano dovuti, per i motivi esposti in narrativa;
- e per
l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
- buon governo delle spese di lite”.
2. La costituitasi quale mandataria della ha CP_1 Controparte_2
sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano: - In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del precetto opposto poiché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ut supra esposti;
- In via subordinata e nel merito, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare, l'opposizione poiché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ut supra esposti;
Il tutto col favore, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio”.
3. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si rileva, quanto al motivo sub a), che, secondo la Suprema Corte, in ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario, quest'ultimo “deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso
3 corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 96 del 04.01.2022).
Orbene, nel caso di specie, come sostenuto dalla attrice (v. pag. 2 dell'atto di citazione) e confermato dalla convenuta (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), il mutuo si sarebbe risolto nell'agosto del 2019, allorquando, secondo il piano di ammortamento (allegato n. 4 dell'atto di citazione), il credito in linea capitale vantato dalla banca ammontava a €
53.430,74.
Il credito in relazione al quale l'odierna convenuta ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti della opponente è pertanto il risultato della somma di tale importo e di quello delle rate scadute e non pagate sino alla data della risoluzione del contratto.
Al fine di individuare quest'ultimo importo, occorre tenere presente che: i) come si evince dalla diffida stragiudiziale del 14.06.2018 (allegato n. 7 dell'atto di citazione), il debito dei mutuatari, alla data del 22.05.2018, ammontava a €
5.302,44; ii) le rate scadute nel periodo giugno 2018 – luglio 2019 ammontavano complessivamente a € 6.831,02; iii) nel medesimo periodo i mutuatari avevano eseguito versamenti per un importo complessivo di €
6.680,00 (allegato n.
3.b dell'atto di citazione).
Ne consegue che, alla data di risoluzione del mutuo, l'importo delle rate scadute e non pagate ammontava a € 5.453,46, che si ottiene sommando l'importo di €
5.302,44 a quello di € 6.831,02 e sottraendo a tale somma l'importo di €
6.680,00.
In definitiva, il credito vantato dalla banca ammonta a € 58.884,20, di cui €
53.430,74 per residuo credito in linea capitale alla data della risoluzione del contratto e € 5.453,46 per rate scadute e non pagate a tale data.
Su tale importo sono infine dovuti, dalla data di risoluzione del rapporto, gli
4 interessi moratori al tasso convenzionale.
4. Quanto, poi, al motivo sub b), la doglianza risulta generica, poiché la opponente si è limitata ad eccepire l'usurarietà degli interessi, senza tuttavia indicare quale sia il tasso in concreto applicato dalla banca.
Né, peraltro, è accoglibile la richiesta, avanzata dalla opponente medesima, di nominare un consulente tecnico, tenuto conto che, ove effettivamente disposta, la consulenza tecnica avrebbe carattere meramente esplorativo e servirebbe a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione.
5. Infondato appare altresì il motivo sub c), e ciò se solo si considera che, come innanzi evidenziato, la opponente era perfettamente a conoscenza della risoluzione del mutuo a partire dall'agosto del 2019.
Peraltro, come è noto, la notifica del precetto vale come manifestazione, per fatti concludenti, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente.
6. Con riferimento, infine, al motivo sub d), lo stesso appare assorbito dalle considerazioni svolte poc'anzi in merito alla quantificazione del credito vantato dalla convenuta a titolo di capitale e interessi.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dunque dichiarato che la ha diritto ad Controparte_2
agire in via esecutiva nei confronti di sulla base del mutuo Parte_1
del 09.10.2006 limitatamente all'importo di € 58.884,20, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dalla data di risoluzione del contratto e spese, così come indicate in precetto.
8. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica,
5 nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che la Controparte_2
ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti di sulla base Parte_1
del mutuo del 09.10.2006 limitatamente all'importo di € 58.884,20, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dalla data di risoluzione del contratto e spese, così come indicate in precetto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 06.10.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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