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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/08/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 13/08/2025 nella causa RG
n. 349/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, deducendo di avere lavorato come docente alle dipendenze del CP_1 convenuto, in forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli a.s. meglio indicati in ricorso, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'attribuzione, in relazione agli aa.ss. anzidetti, della c.d. Carta Docente -assegnata invece al solo personale docente di ruolo- per un importo pari ad euro 500 annui, nonché il pagamento della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001, lamentando la violazione da parte del del principio eurounitario di non discriminazione. CP_1
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza dell'11.7.25 e trattenuta a decisione in data odierna, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Sulla domanda di attribuzione della carta docenti.
Prima di esaminare la posizione della parte ricorrente è opportuno illustrare brevemente il contesto del sistema della formazione degli insegnanti.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente … inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
1 L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto-dovere formativo espresso dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche il personale assunto a termine, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842)1.
L'art. 1, co. 124 della l. n. 107/2015, stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_2
Nell'ambito di tale sistema, la stessa l. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma che istituisce la Carta Docente prevede dunque espressamente che la stessa sia destinata al personale di ruolo;
di qui la scelta del di non attribuirla, invece, al personale assunto a CP_1 termine. La parte ricorrente rileva in particolare che, quindi, la mancata attribuzione del beneficio di cui si discute ai docenti non di ruolo si ponga in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
[…]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti non di ruolo il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione, accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. IV ordinanza 18 maggio 2022, C-450/2021, §§ 45-48).
La questione controversa è stata inoltre affrontata dalla S.C., con la sentenza 29961/23 (che a propria volta richiama l'ordinanza della CGUE del 18.5.22), pronunciata all'esito di rinvio
3 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. e qui di seguito trascrivono: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto [mentre, in relazione al secondo profilo, la S. C. ha fatto riferimento al fatto che “la “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzi la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultimo” cfr. punto 5.2] , intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura… 7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento (…)”.A tal fine, la S.C. ritiene di dover prendere a riferimento le supplenze di cui agli art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. La Corte, così prosegue: “Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra
4 quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co.
121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La S.C., inoltre, nella sentenza sopra richiamata, considerando l'obbligazione gravante sul un'obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”, rileva al proposito che: “Il profilo del CP_1 pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. 12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio”.
La S.C., nella sentenza in esame, ha inoltre affermato che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
5 In conclusione, la S.C., nella pronuncia di cui si discute, enuncia dunque i seguenti principi di diritto, sulla cui base è possibile individuare tipologia e presupposti delle azioni esperibili dai docenti non di ruolo che non hanno fruito del beneficio di cui si discute:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte non ha, invece, espressamente affrontato l'ipotesi in cui il docente precario sia stato assegnatario di supplenze temporanee (ipotesi che possono nel concreto modularsi secondo molteplici possibilità). A parere del Tribunale, la soluzione della questione della spettanza o meno della Carta Docenti in caso di assegnazione di tale tipologia di supplenze, deve muovere appunto dall'esame delle concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa che viene in rilievo, tenendo presente che dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offertane dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Alla luce di ciò, a parere del Tribunale, riconoscere il beneficio al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre a giugno e negarlo al docente che copra lo stesso periodo per sommatoria di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi (o con interruzione di pochi giorni, solitamente coincidenti con la chiusura scolastica per festività), si rilevi privo di ragionevolezza. Si ritiene, infatti, che, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa
6 protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per
“anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Le medesime considerazioni valgono, a parere del Tribunale, anche nelle ipotesi in cui la supplenza sia assegnata sino al termine delle lezioni, posto che anche in tale ipotesi il docente precario viene di fatto utilizzato per tutta l'annualità, la ratio della norma viene ugualmente soddisfatta e dunque ci si trova in una situazione sostanzialmente comparabile a quella degli insegnanti di ruolo. Ritiene, da ultimo, il Tribunale, che, nell'ipotesi in cui il lavoratore precario osservi un orario di lavoro pari ad almeno al 50% di quello previsto per il lavoratore full time, non possa essere ragionevolmente negato il beneficio di cui si discorre, se ricorrono tutti i requisiti sin qui indicati
(supplenze sino al 30.6, sino al 31.8 o anche sino al termine delle lezioni, in forza di un solo contratto o in forza di plurimi contratti stipulati senza sostanziale soluzione di continuità), poiché la normativa sopra richiamata attribuisce anche ai docenti di ruolo part-time, cui è consentita una riduzione dell'orario lavorativo sino al 50% dell'orario stabilito per il lavoratore full time, la carta docenti nella misura piena: anche in tale ipotesi, quindi, sussiste comparabilità tra il docente part time precario e quello part time di ruolo.
Può, invece, apparire coerente con la ratio dell'istituto in esame (offrire al corpo docente, come detto, un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”) escludere dal beneficio coloro che siano stati destinatari di supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante. La S.C., nella sentenza sopra citata ha infatti sul punto chiarito che l'“indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro. L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”). 5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”. Ciò posto, il Tribunale osserva -per quanto qui rileva- che la S.C. nella sentenza citata, pur non avendo affrontato la questione di cui si discute, ha chiaramente ritenuto inidonei ad identificare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto cui vi sia sovrapponibilità di condizioni (rispetto ai docenti di ruolo): la situazione del supplente part time
(punto 7.2); la situazione di docenti in particolari condizioni (inidoneità per ragioni di salute, distacco, comando ecc.) cui il bonus è attribuito nonostante essi non svolgano attualmente attività di
7 insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico (punto 7.3); il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da talune norme del sistema scolastico (punto 7.4). Alla luce di quanto sin qui esposto e considerato che, come visto, la SC nella propria funzione nomofilattica, ha ritenuto l'idoneità dell'utilizzo delle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e co. 2 l. 124/1999 quale parametro giuridico idoneo allo scopo indicato ed atte a “definire il senso dell'
“annualità della didattica””, si ritiene che non possano essere valutate, ai fini dell'attribuzione del beneficio della Carta Docenti, le supplenze temporanee conferite dopo il 31 dicembre, venendo in rilievo situazioni non pienamente comparabili.
Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
La parte ricorrente, che non risulta fuoriuscita dal circuito scolastico, ha stipulato con il i CP_1 seguenti contratti (cfr. doc. 1 fasc. ric.) :
a.s.20/21 due contratti per supplenze brevi senza sostanziali interruzioni fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 12 ore (pari al 50% dell'orario completo) a.21-22 tre contratti a termine per supplenze fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 19 ore (superiore al 50% dell'orario completo)
a.22/23 due contratti a termine per supplenze fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 22 ore (superiore al 50% dell'orario completo) a.23/24 due contratti a termine per supplenze fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 23 ore (superiore al 50% dell'orario completo) Al docente di ruolo part time, cui è consentita una riduzione oraria massima del 50%, è riconosciuto il bonus della carta docenti: non vi sono dunque ragioni per negare il beneficio al docente precario part time che osservi un orario di lavoro comparabile a quello del docente di ruolo part time (e che osservi dunque un orario pari o superiore al 50% di quello completo).
Sussistono dunque tutti i presupposti sopra indicati per riconoscere alla parte ricorrente il beneficio della Carta Docenti in relazione a tutte le annualità azionate, con condanna del a CP_1 corrisponderle, mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo, l'importo di euro 2.000, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Part Sulla domanda di condanna al pagamento della . Ebbene dall'esame della documentazione in atti risulta, come visto, provato che la parte ricorrente abbia lavorato come docente alle dipendenze del in forza dei contratti a termine sopra CP_1 individuati. Part Occorre pertanto verificare se la mancata corresponsione della nel periodo oggetto di causa rappresenti inadempimento o meno. Si osserva in linea generale che la RPD è stata prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico…”; al comma 3 della norma contrattuale citata "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...". Quest'ultima disposizione, individuava i destinatari del compenso accessorio nei lavoratori a tempo indeterminato e nel personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e disciplinava anche le modalità di calcolo del compenso, stabilendo che esso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". La
8 contrattazione successiva ha soltanto modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Orbene, la parte ricorrente, invocando il principio europeo di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, si duole della mancata corresponsione della RPD in relazione al periodo durante cui ha lavorato alle dipendenze del in virtù di contratti a termine per supplenze “brevi” (ossia diverse da quelle su posto CP_1 vacante e disponibile per tutta la durata dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche). Si osserva sul punto che la S.C., nell'ordinanza n. 20015/2018 richiamata dalla parte ricorrente, ha autorevolmente sostenuto che “l'emolumento [in esame] ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La S.C. ha inoltre precisato che la Corte territoriale che si era occupata del giudizio portato alla sua attenzione aveva escluso,
“erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato” ed ha espresso conclusivamente il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Il principio richiamato dalla parte ricorrente pare quindi rilevante nel caso di specie.
Si osserva inoltre che non risulta prova del fatto che la parte ricorrente, nel periodo in cui abbia svolto supplenze c.d. temporanee, abbia reso una prestazione sostanzialmente differente rispetto a quella svolta dai docenti di ruolo o da quelli assunti a termine ed utilizzati per supplenze “lunghe”. Non è infatti in alcun modo emerso che le attività dei docenti assunti per svolgere incarichi di durata inferiore a quella annuale siano significativamente diverse da quelle svolte dai docenti cui la
RPD è riconosciuta. Si ritiene pertanto che anche per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze “temporanee” si pongano le medesime finalità di valorizzazione della funzione professionale docente e che pertanto debba essere loro riconosciuta la RPD.
Venendo ora al quantum della pretesa, la misura individuata dalla parte ricorrente risulta coerente, alla luce dei calcoli sviluppati, con la disciplina sopra individuata, con i periodi di servizio prestati e con le previsioni contrattuali collettive di riferimento. L'importo dovuto è pertanto da individuarsi nella cifra di euro 2.137,89 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo sulla CP_1 base del d.m. 55/2014, valore inferiore ai medi in considerazione della natura seriale della controversia, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici indicati in motivazione;
-condanna il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente, mediante accredito sulla CP_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo, euro 2.000 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna il a pagare alla parte ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, CP_1 l'importo lordo di euro 2.137,89, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 complessivamente liquidate in euro 1.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione. Biella, 13.8.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
[...] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
[...] il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”; sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta (CDS sentenza 1842/2022). 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 13/08/2025 nella causa RG
n. 349/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, deducendo di avere lavorato come docente alle dipendenze del CP_1 convenuto, in forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli a.s. meglio indicati in ricorso, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'attribuzione, in relazione agli aa.ss. anzidetti, della c.d. Carta Docente -assegnata invece al solo personale docente di ruolo- per un importo pari ad euro 500 annui, nonché il pagamento della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001, lamentando la violazione da parte del del principio eurounitario di non discriminazione. CP_1
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza dell'11.7.25 e trattenuta a decisione in data odierna, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Sulla domanda di attribuzione della carta docenti.
Prima di esaminare la posizione della parte ricorrente è opportuno illustrare brevemente il contesto del sistema della formazione degli insegnanti.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente … inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
1 L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto-dovere formativo espresso dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche il personale assunto a termine, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842)1.
L'art. 1, co. 124 della l. n. 107/2015, stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_2
Nell'ambito di tale sistema, la stessa l. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma che istituisce la Carta Docente prevede dunque espressamente che la stessa sia destinata al personale di ruolo;
di qui la scelta del di non attribuirla, invece, al personale assunto a CP_1 termine. La parte ricorrente rileva in particolare che, quindi, la mancata attribuzione del beneficio di cui si discute ai docenti non di ruolo si ponga in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
[…]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti non di ruolo il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione, accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. IV ordinanza 18 maggio 2022, C-450/2021, §§ 45-48).
La questione controversa è stata inoltre affrontata dalla S.C., con la sentenza 29961/23 (che a propria volta richiama l'ordinanza della CGUE del 18.5.22), pronunciata all'esito di rinvio
3 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. e qui di seguito trascrivono: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto [mentre, in relazione al secondo profilo, la S. C. ha fatto riferimento al fatto che “la “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzi la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultimo” cfr. punto 5.2] , intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura… 7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento (…)”.A tal fine, la S.C. ritiene di dover prendere a riferimento le supplenze di cui agli art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. La Corte, così prosegue: “Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra
4 quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co.
121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La S.C., inoltre, nella sentenza sopra richiamata, considerando l'obbligazione gravante sul un'obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”, rileva al proposito che: “Il profilo del CP_1 pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. 12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio”.
La S.C., nella sentenza in esame, ha inoltre affermato che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
5 In conclusione, la S.C., nella pronuncia di cui si discute, enuncia dunque i seguenti principi di diritto, sulla cui base è possibile individuare tipologia e presupposti delle azioni esperibili dai docenti non di ruolo che non hanno fruito del beneficio di cui si discute:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte non ha, invece, espressamente affrontato l'ipotesi in cui il docente precario sia stato assegnatario di supplenze temporanee (ipotesi che possono nel concreto modularsi secondo molteplici possibilità). A parere del Tribunale, la soluzione della questione della spettanza o meno della Carta Docenti in caso di assegnazione di tale tipologia di supplenze, deve muovere appunto dall'esame delle concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa che viene in rilievo, tenendo presente che dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offertane dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Alla luce di ciò, a parere del Tribunale, riconoscere il beneficio al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre a giugno e negarlo al docente che copra lo stesso periodo per sommatoria di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi (o con interruzione di pochi giorni, solitamente coincidenti con la chiusura scolastica per festività), si rilevi privo di ragionevolezza. Si ritiene, infatti, che, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa
6 protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per
“anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Le medesime considerazioni valgono, a parere del Tribunale, anche nelle ipotesi in cui la supplenza sia assegnata sino al termine delle lezioni, posto che anche in tale ipotesi il docente precario viene di fatto utilizzato per tutta l'annualità, la ratio della norma viene ugualmente soddisfatta e dunque ci si trova in una situazione sostanzialmente comparabile a quella degli insegnanti di ruolo. Ritiene, da ultimo, il Tribunale, che, nell'ipotesi in cui il lavoratore precario osservi un orario di lavoro pari ad almeno al 50% di quello previsto per il lavoratore full time, non possa essere ragionevolmente negato il beneficio di cui si discorre, se ricorrono tutti i requisiti sin qui indicati
(supplenze sino al 30.6, sino al 31.8 o anche sino al termine delle lezioni, in forza di un solo contratto o in forza di plurimi contratti stipulati senza sostanziale soluzione di continuità), poiché la normativa sopra richiamata attribuisce anche ai docenti di ruolo part-time, cui è consentita una riduzione dell'orario lavorativo sino al 50% dell'orario stabilito per il lavoratore full time, la carta docenti nella misura piena: anche in tale ipotesi, quindi, sussiste comparabilità tra il docente part time precario e quello part time di ruolo.
Può, invece, apparire coerente con la ratio dell'istituto in esame (offrire al corpo docente, come detto, un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”) escludere dal beneficio coloro che siano stati destinatari di supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante. La S.C., nella sentenza sopra citata ha infatti sul punto chiarito che l'“indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro. L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”). 5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”. Ciò posto, il Tribunale osserva -per quanto qui rileva- che la S.C. nella sentenza citata, pur non avendo affrontato la questione di cui si discute, ha chiaramente ritenuto inidonei ad identificare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto cui vi sia sovrapponibilità di condizioni (rispetto ai docenti di ruolo): la situazione del supplente part time
(punto 7.2); la situazione di docenti in particolari condizioni (inidoneità per ragioni di salute, distacco, comando ecc.) cui il bonus è attribuito nonostante essi non svolgano attualmente attività di
7 insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico (punto 7.3); il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da talune norme del sistema scolastico (punto 7.4). Alla luce di quanto sin qui esposto e considerato che, come visto, la SC nella propria funzione nomofilattica, ha ritenuto l'idoneità dell'utilizzo delle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e co. 2 l. 124/1999 quale parametro giuridico idoneo allo scopo indicato ed atte a “definire il senso dell'
“annualità della didattica””, si ritiene che non possano essere valutate, ai fini dell'attribuzione del beneficio della Carta Docenti, le supplenze temporanee conferite dopo il 31 dicembre, venendo in rilievo situazioni non pienamente comparabili.
Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
La parte ricorrente, che non risulta fuoriuscita dal circuito scolastico, ha stipulato con il i CP_1 seguenti contratti (cfr. doc. 1 fasc. ric.) :
a.s.20/21 due contratti per supplenze brevi senza sostanziali interruzioni fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 12 ore (pari al 50% dell'orario completo) a.21-22 tre contratti a termine per supplenze fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 19 ore (superiore al 50% dell'orario completo)
a.22/23 due contratti a termine per supplenze fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 22 ore (superiore al 50% dell'orario completo) a.23/24 due contratti a termine per supplenze fino al termine delle lezioni con orario settimanale complessivo di 23 ore (superiore al 50% dell'orario completo) Al docente di ruolo part time, cui è consentita una riduzione oraria massima del 50%, è riconosciuto il bonus della carta docenti: non vi sono dunque ragioni per negare il beneficio al docente precario part time che osservi un orario di lavoro comparabile a quello del docente di ruolo part time (e che osservi dunque un orario pari o superiore al 50% di quello completo).
Sussistono dunque tutti i presupposti sopra indicati per riconoscere alla parte ricorrente il beneficio della Carta Docenti in relazione a tutte le annualità azionate, con condanna del a CP_1 corrisponderle, mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo, l'importo di euro 2.000, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Part Sulla domanda di condanna al pagamento della . Ebbene dall'esame della documentazione in atti risulta, come visto, provato che la parte ricorrente abbia lavorato come docente alle dipendenze del in forza dei contratti a termine sopra CP_1 individuati. Part Occorre pertanto verificare se la mancata corresponsione della nel periodo oggetto di causa rappresenti inadempimento o meno. Si osserva in linea generale che la RPD è stata prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico…”; al comma 3 della norma contrattuale citata "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...". Quest'ultima disposizione, individuava i destinatari del compenso accessorio nei lavoratori a tempo indeterminato e nel personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e disciplinava anche le modalità di calcolo del compenso, stabilendo che esso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". La
8 contrattazione successiva ha soltanto modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Orbene, la parte ricorrente, invocando il principio europeo di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, si duole della mancata corresponsione della RPD in relazione al periodo durante cui ha lavorato alle dipendenze del in virtù di contratti a termine per supplenze “brevi” (ossia diverse da quelle su posto CP_1 vacante e disponibile per tutta la durata dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche). Si osserva sul punto che la S.C., nell'ordinanza n. 20015/2018 richiamata dalla parte ricorrente, ha autorevolmente sostenuto che “l'emolumento [in esame] ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La S.C. ha inoltre precisato che la Corte territoriale che si era occupata del giudizio portato alla sua attenzione aveva escluso,
“erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato” ed ha espresso conclusivamente il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Il principio richiamato dalla parte ricorrente pare quindi rilevante nel caso di specie.
Si osserva inoltre che non risulta prova del fatto che la parte ricorrente, nel periodo in cui abbia svolto supplenze c.d. temporanee, abbia reso una prestazione sostanzialmente differente rispetto a quella svolta dai docenti di ruolo o da quelli assunti a termine ed utilizzati per supplenze “lunghe”. Non è infatti in alcun modo emerso che le attività dei docenti assunti per svolgere incarichi di durata inferiore a quella annuale siano significativamente diverse da quelle svolte dai docenti cui la
RPD è riconosciuta. Si ritiene pertanto che anche per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze “temporanee” si pongano le medesime finalità di valorizzazione della funzione professionale docente e che pertanto debba essere loro riconosciuta la RPD.
Venendo ora al quantum della pretesa, la misura individuata dalla parte ricorrente risulta coerente, alla luce dei calcoli sviluppati, con la disciplina sopra individuata, con i periodi di servizio prestati e con le previsioni contrattuali collettive di riferimento. L'importo dovuto è pertanto da individuarsi nella cifra di euro 2.137,89 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo sulla CP_1 base del d.m. 55/2014, valore inferiore ai medi in considerazione della natura seriale della controversia, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici indicati in motivazione;
-condanna il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente, mediante accredito sulla CP_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo, euro 2.000 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna il a pagare alla parte ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, CP_1 l'importo lordo di euro 2.137,89, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 complessivamente liquidate in euro 1.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione. Biella, 13.8.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
[...] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
[...] il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”; sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta (CDS sentenza 1842/2022). 2