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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 301/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. PANICO ANTONIO, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in VIA TORINO 118 80145 NAPOLI $$
RICORRENTE E
MI IÀ , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv., elett.te dom.to c/o il difensore in RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 20/01/2023, la ricorrente, premesso di essere stato assunta con contratti a tempo determinato per il periodo 05.12.2005 fino a data 30.06.2012 con la qualifica funzionale di insegnante di sostegno della scuola secondaria di I grado classe di concorso A043 e di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2012, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “ Ragazzi d'Europa” Casalnuovo di Napoli, deduceva che durante il periodo effettuato a contratto a tempo determinato l'Amministrazione resistente aveva sempre provveduto a corrisponderle a titolo di stipendi una retribuzione corrispondente alla prima fascia economica, pertanto non valutando l'anzianità di servizio pregressa al fine di consentirle l'avanzamento di fascia economica, per cui in data 27-6-2014 aveva proposto un giudizio dinanzi al tribunale di Napoli conclusosi con sentenza n. 7176/2014 con la quale l'Amministrazione resistente veniva condannata al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettuata con i contratti a termine e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù della richiamata anzianità con decorrenza 05.12.2005. Premesso, ai fini dell'interruzione della prescrizione, che il ricorso era stato depositato in data 25 luglio 2011, la ricorrente agiva per sentire condannare l'amministrazione a corrisponderle le differenze retributive spettanti in base all'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine con riconoscimento della giusta fascia economica corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata. Evidenziava a tal proposito che le fasce prima dell'accordo del 4 agosto 2011 da valere con decorrenza 01.09.2010, risultavano le seguenti: da 0 anni a 2 anni;
da 3 anni a 8 anni;
da 9 anni a 14 anni;
da 15 anni a 20 anni;
da 21 anni a 27 anni;
da 28 anni a 34 anni, mentre dall'1-9- 2010 le stesse risultano essere così suddivise: da 0 anni a 8 anni;
da 9 anni a 14 anni;
da 15 anni a 20 anni;
da 21 anni a 27 anni;
da 28 anni a 34 anni;
oltre 34 anni. Nel merito sottolineava che, quanto alla modalità di calcolo dell'anzianità di servizio, valevole nel comparto scuola ai fini della progressione economica, ai sensi dell'art. Dlgs. n.297 del 16 aprile 1994 art.485 comma 1, per i primi quattro anni il servizio di ruolo viene riconosciuto per intero mentre la rimanente parte nella misura di 2/3, pertanto la ricorrente avendo maturato un'anzianità superiore a 3 anni a decorrere dal 01.09.2009 aveva diritto all'inserimento nella fascia 3-8. Concludeva quindi nei seguenti termini: “in via principale;
previo accertamento delle giuste fasce economiche maturate a seguito dell'anzianità di servizio prestato dal ricorrente con i contratti a termine e precisamente quella compresa tra il periodo per il periodo 05.12.2005 fino a data 30.06.2012, in virtù della citata Sentenza del Tribunale di Napoli, per tutti i motivi in diritto e in fatto e per l'effetto condannare la amministrazioni resistente
[...]
, in persona del suo e legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli sita in Napoli alla via Diaz., al pagamento in favore del ricorrente nell'importo di €. 1.542,43 per il periodo 01.09.2006 e fino al 30.06.2012, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anticipatario”. Cont Dichiarata la contumacia del , rinviata la causa per discussione, all'udienza del 14-10- 2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la stessa era decisa come dalla presente sentenza. La domanda è fondata e deve essere accolta. Il presente giudizio ha ad oggetto la esatta quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive per il periodo di precariato, atteso che con sentenza n. 7176/2014 del Tribunale di Napoli veniva dichiarato il diritto della stessa alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con Cont condanna del a corrisponderle le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio. In particolare, la parte ha rivendicato l'importo di €. 1.542,43 a titolo di differenze retributive per il periodo 25.09.2009 e fino al 30.06.2012 (cfr. conteggi contenuti in ricorso), evidenziando che dalla data dell'1-9-2009 avrebbe avuto diritto a transitare nella fascia retributiva 3-8 anni, laddove veniva mantenuta in fascia 0. Viene pertanto in rilievo la questione dell'applicabilità ai dipendenti a tempo determinato immessi in ruolo dopo l'1-9-2010, tra i quali la ricorrente che veniva immessa in ruolo in data 1-9-2012, della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 4 agosto 2011 per i dipendenti già immessi in ruolo all'1-9-2010. E' evidente infatti che solo in caso di risposta affermativa discenderebbe il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù dell'inquadramento nella fascia 3-8 anni di anzianità dall'1-9-2009. Ebbene sulla questione in esame è anche di recente intervenuta la Cassazione (cfr. sent. 6138/2025) affermando che “non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 0-2 e 3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio. Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che questa Corte ha in più occasioni indicato a partire da Cass. 23 novembre 2016 n. 23868”. Nel caso di specie, dal decreto di ricostruzione di carriera emerge che la ricorrente alla data dell'immissione in ruolo veniva inserita in fascia 0 (pur essendole riconosciuta dallo stesso MIM un'anzianità di anni 5 e mesi 4) quindi è documentale che alla stessa non era stata applicata la clausola di salvaguardia e per l'effetto non era stata mai riconosciuta la fascia 3-8, che di contro le sarebbe spettata ove la clausola di salvaguardia non fosse stata limitata ai soli assunti a tempo indeterminato. Ne discende l'accoglimento della domanda con condanna del al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate a titolo di differenza tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 dall'1-9- 2009 al 30-6 2012 (data a cui si arrestano i conteggi di parte). In ordine al quantum la parte ha conteggiato le differenze retributive tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 in € 1.542,43, importo che appare correttamente calcolato in ragione dell'arco temporale per il quale è documentale che la stessa permaneva nella I fascia (0-2) pur avendo diritto a transitare nella II fascia (3-8) e che pertanto può essere posto a base della decisione con condanna al pagamento dello stesso oltre accessori come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo uso dei parametri minimi stante la non complessità, espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'importo di € 1.542,43, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre CP_1 spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore al difensore anticipatario. Si comunichi. Così deciso in Nola, 14/10/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 301/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. PANICO ANTONIO, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in VIA TORINO 118 80145 NAPOLI $$
RICORRENTE E
MI IÀ , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv., elett.te dom.to c/o il difensore in RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 20/01/2023, la ricorrente, premesso di essere stato assunta con contratti a tempo determinato per il periodo 05.12.2005 fino a data 30.06.2012 con la qualifica funzionale di insegnante di sostegno della scuola secondaria di I grado classe di concorso A043 e di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2012, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “ Ragazzi d'Europa” Casalnuovo di Napoli, deduceva che durante il periodo effettuato a contratto a tempo determinato l'Amministrazione resistente aveva sempre provveduto a corrisponderle a titolo di stipendi una retribuzione corrispondente alla prima fascia economica, pertanto non valutando l'anzianità di servizio pregressa al fine di consentirle l'avanzamento di fascia economica, per cui in data 27-6-2014 aveva proposto un giudizio dinanzi al tribunale di Napoli conclusosi con sentenza n. 7176/2014 con la quale l'Amministrazione resistente veniva condannata al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettuata con i contratti a termine e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù della richiamata anzianità con decorrenza 05.12.2005. Premesso, ai fini dell'interruzione della prescrizione, che il ricorso era stato depositato in data 25 luglio 2011, la ricorrente agiva per sentire condannare l'amministrazione a corrisponderle le differenze retributive spettanti in base all'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine con riconoscimento della giusta fascia economica corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata. Evidenziava a tal proposito che le fasce prima dell'accordo del 4 agosto 2011 da valere con decorrenza 01.09.2010, risultavano le seguenti: da 0 anni a 2 anni;
da 3 anni a 8 anni;
da 9 anni a 14 anni;
da 15 anni a 20 anni;
da 21 anni a 27 anni;
da 28 anni a 34 anni, mentre dall'1-9- 2010 le stesse risultano essere così suddivise: da 0 anni a 8 anni;
da 9 anni a 14 anni;
da 15 anni a 20 anni;
da 21 anni a 27 anni;
da 28 anni a 34 anni;
oltre 34 anni. Nel merito sottolineava che, quanto alla modalità di calcolo dell'anzianità di servizio, valevole nel comparto scuola ai fini della progressione economica, ai sensi dell'art. Dlgs. n.297 del 16 aprile 1994 art.485 comma 1, per i primi quattro anni il servizio di ruolo viene riconosciuto per intero mentre la rimanente parte nella misura di 2/3, pertanto la ricorrente avendo maturato un'anzianità superiore a 3 anni a decorrere dal 01.09.2009 aveva diritto all'inserimento nella fascia 3-8. Concludeva quindi nei seguenti termini: “in via principale;
previo accertamento delle giuste fasce economiche maturate a seguito dell'anzianità di servizio prestato dal ricorrente con i contratti a termine e precisamente quella compresa tra il periodo per il periodo 05.12.2005 fino a data 30.06.2012, in virtù della citata Sentenza del Tribunale di Napoli, per tutti i motivi in diritto e in fatto e per l'effetto condannare la amministrazioni resistente
[...]
, in persona del suo e legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli sita in Napoli alla via Diaz., al pagamento in favore del ricorrente nell'importo di €. 1.542,43 per il periodo 01.09.2006 e fino al 30.06.2012, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anticipatario”. Cont Dichiarata la contumacia del , rinviata la causa per discussione, all'udienza del 14-10- 2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la stessa era decisa come dalla presente sentenza. La domanda è fondata e deve essere accolta. Il presente giudizio ha ad oggetto la esatta quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive per il periodo di precariato, atteso che con sentenza n. 7176/2014 del Tribunale di Napoli veniva dichiarato il diritto della stessa alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con Cont condanna del a corrisponderle le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio. In particolare, la parte ha rivendicato l'importo di €. 1.542,43 a titolo di differenze retributive per il periodo 25.09.2009 e fino al 30.06.2012 (cfr. conteggi contenuti in ricorso), evidenziando che dalla data dell'1-9-2009 avrebbe avuto diritto a transitare nella fascia retributiva 3-8 anni, laddove veniva mantenuta in fascia 0. Viene pertanto in rilievo la questione dell'applicabilità ai dipendenti a tempo determinato immessi in ruolo dopo l'1-9-2010, tra i quali la ricorrente che veniva immessa in ruolo in data 1-9-2012, della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 4 agosto 2011 per i dipendenti già immessi in ruolo all'1-9-2010. E' evidente infatti che solo in caso di risposta affermativa discenderebbe il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù dell'inquadramento nella fascia 3-8 anni di anzianità dall'1-9-2009. Ebbene sulla questione in esame è anche di recente intervenuta la Cassazione (cfr. sent. 6138/2025) affermando che “non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 0-2 e 3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio. Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che questa Corte ha in più occasioni indicato a partire da Cass. 23 novembre 2016 n. 23868”. Nel caso di specie, dal decreto di ricostruzione di carriera emerge che la ricorrente alla data dell'immissione in ruolo veniva inserita in fascia 0 (pur essendole riconosciuta dallo stesso MIM un'anzianità di anni 5 e mesi 4) quindi è documentale che alla stessa non era stata applicata la clausola di salvaguardia e per l'effetto non era stata mai riconosciuta la fascia 3-8, che di contro le sarebbe spettata ove la clausola di salvaguardia non fosse stata limitata ai soli assunti a tempo indeterminato. Ne discende l'accoglimento della domanda con condanna del al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate a titolo di differenza tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 dall'1-9- 2009 al 30-6 2012 (data a cui si arrestano i conteggi di parte). In ordine al quantum la parte ha conteggiato le differenze retributive tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 in € 1.542,43, importo che appare correttamente calcolato in ragione dell'arco temporale per il quale è documentale che la stessa permaneva nella I fascia (0-2) pur avendo diritto a transitare nella II fascia (3-8) e che pertanto può essere posto a base della decisione con condanna al pagamento dello stesso oltre accessori come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo uso dei parametri minimi stante la non complessità, espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'importo di € 1.542,43, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre CP_1 spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore al difensore anticipatario. Si comunichi. Così deciso in Nola, 14/10/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci