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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. ES NOTARO - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3146 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2024, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Di Meglio, presso il cui studio in Ischia, via Osservatorio n. 40, è elettivamente domiciliata;
Appellante principale
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) e
[...] C.F._3 Controparte_3
( ), in proprio e quali eredi di C.F._4 ER rappresentati e difesi in giudizio, per mandati in atti,
[...] dall'avv. Gianpaolo Buono, e gli ultimi due, quali eredi di ER
anche dall'avv. Virginia Buono, tutti elettivamente domiciliati
[...] in Barano d'Ischia, piazza San Rocco n. 26;
Appellati/Appellanti incidentali
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 4198/2018, pubblicata in data
30.4.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 28.11.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2005, Parte_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, onde sentir: “a) dichiararsi insufficiente ER la strada di accesso al fondo della ricorrente per le esigenze di
1 coltivazione del fondo, e, quindi, sussistente la necessità di adeguarla strutturalmente con idoneo muro di sostengo, in pietra locale, livellandola, onde consentire il suo ampliamento sul lato di levante fino a metri 1,50; b) condannarsi la convenuta a tollerare l'esecuzione di tali lavori per garantire la coltivazione soddisfacente del fondo della ricorrente, migliorandolo ed accrescendo la sua produttività e il reddito relativo;
c) condannarsi la convenuta a tollerare il passaggio
e la messa in opera degli impianti sotto traccia di elettrodotto e acquedotto fino a giungere al fondo della istante;
d) determinarsi, attraverso la consulenza di ufficio, che, a tale fine, sin d'ora si richiede, le indennità dovute alla convenuta per l'adeguamento della servitù di passaggio e la imposizione di quelle di elettrodotto e acquedotto;
e) emettersi ogni altro provvedimento conseguenziale;
f) il tutto con il favore di spese e compensi da assegnare al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
A sostegno della pretesa, esponeva, in fatto, di essere proprietaria, per acquisto fattone con atto per notar del 15.7.1992, del Persona_2 fondo sito in Serrara Fontana alla località 'Falanga', identificato in catasto con le particelle 21, 10, 93, 648, 143 e 509, esteso are 2,12, coltivato a vigneto e servito da una strada rurale di accesso, larga circa
90 cm, che si dipartiva dalla via pubblica "Falanga” e consentiva di arrivare al fondo dell'esponente; che la servitù di passaggio di cui era titolare in virtù degli accordi intercorsi con la proprietaria del fondo servente, era finalizzata a consentire il transito di Persona_3 mezzi meccanici per le esigenze di coltivazione agraria del fondo;
che sussisteva, peraltro la necessità di collegare il fondo di sua proprietà alla rete idrica ed elettrica pubblica, mediante condotte sotto traccia lungo il tracciato servente, attesa l'insufficienza della cisterna presente sul fondo attoreo;
che la sede stradale, attraverso la quale era costituita la servitù di passaggio pedonale e carrabile, era inadeguata;
che la proprietaria del fondo servente si era rifiutata di consentire, dietro pagamento delle giuste indennità, il transito di condotte idriche ed elettrice, nonché di adeguare il percorso viario, onde consentire il transito dei motocoltivatori a servizio del fondo attoreo - parzialmente intercluso - per le esigenze della produzione, che altrimenti non poteva avvenire.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 27.4.2005, la convenuta eccependo in via preliminare e ER assorbente la propria carenza di legittimazione passiva, non vantando alcun diritto sul fondo assunto quale servente, in ogni caso concludendo, in via gradata, per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Alla prima udienza di trattazione, slittata al 2.11.2017, l'attrice chiedeva ed otteneva, nonostante la ferma opposizione della
2 convenuta, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei MA , CP_3
ES e (figli della convenuta Controparte_4 ER
, quali proprietari del fondo servente su cui eseguire le opere
[...] indicate in citazione.
Costituitisi in giudizio, i MA concludevano per CP_1
l'integrale rigetto delle avverse pretese, inammissibili e infondate, eccependo preliminarmente l'irritualità della disposta integrazione del contraddittorio, questione sulla quale il tribunale si pronunciava con sentenza non definitiva del 29.11.2010, disponendo procedersi all'accertamento nel merito, al fine ammettendo la prova orale articolata dalle parti e CTU tecnica.
Espletata la CTU e revocata la prova orale già ammessa (dal nuovo giudice istruttore subentrato al precedente assegnatario), la lite veniva definita all'udienza del 27.4.2018, fissata ex art. 281sexies cpc, con sentenza n. 4198/2018, pubblicata in data 30.4.2018, con cui il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, così statuiva: “1) rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza del 2.11.2007; 2) rigetta le domande attoree, per i motivi di cui in motivazione;
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice”.
Contro tale sentenza, notificata in data 7.5.2018, con atto di citazione notificato il 6.6.2018, proponeva appello , contestando Parte_1
l'erroneità, l'ingiustizia e la contraddittorietà della pronuncia gravata, lamentando in particolare: 1) Violazione e falsa applicazione degli art.
112, 113, 115, 116 cpc in relazione agli art. 1051-1058 c.c. e 1362 c.c. -
Errata valutazione del contenuto e della natura della scrittura privata del
15.5.1992 - Difetto ed errore di motivazione; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112, 113, 115, 116, 183 e 184 cpc, in relazione all'art. 1051, co. 3, c.c. - Errata revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale - Non necessità della proposizione di domanda di usucapione, essendosi in presenza di diritto autodeterminati; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112, 113, 115, 116 cpc - Circa la qualificazione della richiesta di esecuzione e adempimento specifico degli obblighi contrattualmente assunti con la scrittura del 15.5.1992; 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, terzo comma, c.c. - sussistenza dei presupposti per l'ampliamento coattivo delle servitù ai sensi dell' art. 1051 comma terzo
c.c.; 5) sussistenza del diritto al passaggio delle servitù idriche ed elettriche
- non sussistenza di litisconsorzio con la . Parte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, e, in estremo subordine, ove ritenuta la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i proprietari dei diversi fondi serventi, su cui devono transitare le condotte di elettrodotto e di acquedotto, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
[...
[...] [...]
. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, Parte_3 da distrarre in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, chiedeva l'assunzione della prova orale già ammessa e poi revocata in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data
19.9.2018, si costituivano ER Controparte_2
e , nonché, con comparsa depositata il 20.9.2018, Controparte_1
(con il medesimo difensore), precisando che Controparte_3
l'assenza di quest'ultima nella prima costituzione era stata causata da mera omissione materiale, concludendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, inammissibile in rito ex art. 348 bis cpc e per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, oltre che infondato nel merito.
Contestualmente, spiegavano appello incidentale per ottenere la riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunale aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, e, in via subordinata, nella sola ipotesi di accoglimento del gravame principale, proponevano appello incidentale condizionato, in accoglimento del quale chiedevano dichiararsi il difetto di titolarità passiva di ER
e la erroneità del provvedimento autorizzativo della integrazione del
[...] contraddittorio del 2.11.2008 (rectius: di chiamata in causa) nei confronti dei signori , e , risultati anch'essi CP_3 CP_4 Controparte_2 privi di titolarità passiva in ordine al dedotto rapporto sostanziale. Con vittoria di spese e compensi anche di secondo grado, con attribuzione.
Sopravvenuto il decesso di il giudizio, dichiarato ER interrotto, veniva riassunto dall'appellante nei confronti dei suoi eredi
(già costituiti in proprio e difesi dall'avv. Giampaolo Buono), CP_1
, e , che si costituivano anche
[...] CP_3 Controparte_2 in detta qualità (la prima sempre con il patrocinio dell'avv. Gianpaolo
Buono, gli altri due anche con l'avv. Virginia Buono), riportandosi alle difese svolte dalla propria dante causa.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (il 2.10.2023), la causa, nelle more assegnata (in data 1.3.2023) al consigliere dr.ssa Ada
Meterangelis (per surroga del precedente relatore, dr.ssa Erminia
Baldini), all'udienza cartolare del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. – APPELLO PRINCIPALE
In rito, premesso che stante la fase decisionale della causa deve intendersi superata l'eccezione invocata dagli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto
4 dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per giurisprudenza ormai consolidata, perché l'impugnazione superi il vaglio di ammissibilità occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. S.U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. S.U. 36481/2022).
§. Sempre in rito, si osserva che nella pronuncia impugnata (pag. 3, punto sub I) il tribunale evidenziava che la sentenza non definitiva del
29.11.2010 “è presente in atti completa solo di intestazione e dispositivo, e non risulta depositata in cancelleria. Si ignora quindi il contenuto di quella sentenza. Tale circostanza onera il sottoscritto giudicante alla verifica del buon fondamento delle censure del proc. di parte convenuta al disposto ordinatario del 2.11.2007, autorizzativo dell'integrazione del contradditorio nei conforti dei MA […]”. CP_1
Anche in tal sede giova precisare, per completezza, che la richiamata sentenza non definitiva del 29.11.2010, che risulta effettivamente presente nel fascicolo cartaceo di prime cure completa solo di intestazione e dispositivo, non risulta visibile telematicamente, e che tale pronuncia, in forma integrale, completa di motivazione, risulta allegata telematicamente dall'appellante solo con la conclusionale depositata in data 28.1.2025.
§. Nel merito, con il primo motivo di gravame, si lamenta l'erronea interpretazione della scrittura privata del 15.5.1992, intercorsa tra
(dante causa dei MA ES, e Persona_3 Per_1
), proprietaria del fondo asseritamente servente, e Controparte_3
(dante causa dell'attrice/odierna appellante ), Controparte_5 PT proprietario del fondo identificato in catasto al foglio 17, p.lla 21, a favore del quale (fondo), a dire della , risulterebbe costituita, PT in virtù dell'indicata convenzione, sottoscritta anche dai MA
[...]
, una servitù di passaggio pedonale e carrabile. CP_1
Deduce, in particolare, l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che, con tale convenzione, le parti avessero assunto l'impegno a costituire una servitù che al momento della firma, quindi, non esisteva, cadendo, con tale affermazione, in aperta
5 contraddizione, avendo prima affermato che la convenzione ha natura di “negozio di accertamento”, in quanto in essa vi è una dichiarazione
“con la quale i comparenti si danno reciprocamente atto della esistenza di un passaggio pedonale”, e poi ritenuto che “la ricognizione del contenuto della cartula…consente di escludere che all'epoca dell'introduzione del giudizio l'attrice fosse titolare di una servitù di passaggio”.
Assume, in contrario, che dalla convenzione del 15.5.1992 emergeva chiaramente che, a favore del fondo del dante causa della attrice ed a carico di quello del dante causa dei convenuti, esisteva una servitù di passaggio di natura pedonale, e che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, in violazione dell'art. 1362 c.c., l'inciso della scrittura con cui si obbligava a «costituire una servitù di Persona_3 passaggio pedonale di 90 cm. di larghezza sul fondo a favore di
», lungi dal rappresentare l'assunzione di Controparte_5 un'obbligazione da parte della avente carattere di preliminare Per_3 di costituzione di servitù, avrebbe dovuto essere interpretato, alla luce del tenore globale della convenzione, come l'assunzione da parte della dell'«obbligo di garantire una larghezza costante di 90 cm al Per_3 percorso viario già esistente e su cui lo già esercitava la CP_5 servitù di passaggio» e che «di conseguenza si assumeva unicamente
l'impegno di attuare un adeguamento del percorso» ovvero unicamente l'impegno ad ampliare il percorso viario già esistente e su cui la servitù già era esercitata (pag. 6 dell'appello).
Il tribunale, di contro, avrebbe erroneamente ritenuto che il predetto inciso fosse espressione della volontà di creare una nuova servitù e che, non essendo stato promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., tale servitù non sarebbe mai venuta ad esistenza (da qui il rigetto della domanda).
Lamenta, altresì, che il primo giudice non avrebbe considerato che la scrittura del 15.5.1992, oltre a dare atto della esistenza di una pregressa situazione di fatto, ha a tutti gli effetti valore di contratto costitutivo di servitù, ai sensi dell'art. 1058 c.c., avendo natura contrattuale, rivestendo la forma scritta ed emergendo in modo inequivoco la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo ed a carico dell'altro.
La censura è infondata.
Osserva innanzitutto la corte che per consolidata giurisprudenza: “In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051 c.c., comma 3, richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento; 2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante;
3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non
6 abbia uscita diretta sulla pubblica via” (cfr. in tal senso, in aggiunta a quelle richiamate nella sentenza gravata, Cass. 19754/2022, in motivazione).
In particolare, si è chiarito che affinché sorga il diritto all'ampliamento coattivo ex art. 1051, comma 3, c.c., è in primo luogo necessario che esista un fondo già dotato di un'uscita indiretta sulla via pubblica, assicurata da un preesistente diritto di passaggio (iure proprietatis o iure servitutis; Cass. 9752/1991 e Cass. 4664/1986) su di un fondo vicino, non nascendo per contro il diritto all'ampliamento in capo al soggetto che può accedere alla via pubblica attraversando un fondo contiguo in forza di un diritto di credito o personale a lui spettante nei confronti del proprietario del fondo sul quale esercita il passaggio (Cass. 485/1982) o addirittura giovandosi della mera tolleranza di quest'ultimo.
Deve, peraltro, evidenziarsi che nell'interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti (art. 1362
c.c.), tant'è che come più volte ribadito dalla Suprema Corte: “In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. 11475/2024).
Fermo quanto precede, e precisato che dalla scrittura del 15.5.1992 neanche implicitamente si evince che l'originario passaggio pedonale avesse, in tutto o in parte, una larghezza minore di 90 cm. (sì da potersi configurare il solo impegno ad un ampliamento del percorso esistente), osserva la corte come l'interpretazione prospettata dall'appellante non trovi alcun conforto nel tenore letterale dell'intera convenzione, risultando anzi in aperto contrasto con essa, e vieppiù smentita dalle chiare ed univoche espressioni utilizzate dalle parti, che denotano l'esistenza, in capo a (titolare del fondo Controparte_5 identificato in catasto al foglio 17, p.lla 21), di un diritto di natura meramente personale nei confronti della proprietaria del fondo sul quale esercitava il passaggio, la quale, infatti, Persona_3 volendo chiudere la sua proprietà con un cancello in ferro - che avrebbe installato nel termine di venti giorni dalla stipula con una
7 larghezza di 90 cm. per consentire il transito dei mezzi necessari alla coltivazione del fondo - si impegnava a consegnare copia delle chiavi del manufatto allo , che da parte sua, si legge nella CP_5 convenzione, si impegna a transitare attraverso di esso avendo cura di chiuderlo ogni qualvolta vi transiti.
A ragionar diversamente, alcun significato avrebbe l'espressione riportata nella scrittura, laddove si legge: “…inoltre la sig.ra si Per_3 obbliga a costituire una servitù di passaggio pedonale di 90 cm. di larghezza sul fondo a favore del fondo di (F. 17 particella n. 21)”. Controparte_5
A prescindere da ogni ulteriore considerazione, è evidente, infatti, che se il diritto reale di servitù di passaggio fosse già esistito o fosse stato costituito con quella convenzione, non avrebbe avuto alcun senso l'assunzione del su indicato obbligo da parte della che, Per_3 piuttosto, con l'indicata scrittura, avendo già consentito allo CP_5
(attraverso la consegna delle chiavi) il passaggio attraverso il realizzando cancello di larghezza di cm 90, si impegnava alla successiva costituzione di una vera e propria servitù di passaggio pedonale della stessa larghezza del cancello (90 cm).
Né rileva in senso contrario la circostanza che nella premessa della convenzione le parti davano atto che: “Attraverso la rampa di discesa e di accesso al fondo della vi è un passaggio pedonale a Persona_3 favore del fondo di per giungere al suo fondo, identificato Controparte_5 al catasto al foglio 17 particella n. 21, gravato di usufrutto a favore di
”, trattandosi di mera descrizione/ricognizione dello stato CP_6 dei luoghi, propedeutica agli impegni poi assunti dalle parti, all'evidenza inidonea a ritenere la preesistenza di una vera e propria servitù di passaggio, smentita, come si è detto, dall'assunzione di uno specifico obbligo in tal senso assunto nel corpo della stessa scrittura da . Persona_3
Conclusione confortata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che: “Colui che domanda l'ampliamento di una servitù di passaggio per l'utilità del suo fondo, ha l'onere di provare, tra gli altri presupposti, che già esiste a favore del medesimo la servitù di cui chiede l'allargamento, mentre non è sufficiente che provi l'esistenza del passaggio sul preteso fondo servente da tempo immemorabile” (così, Cass.
11091/2000).
Restano dunque superate tutte le obiezioni formulate dall'appellante, risultando la pronuncia gravata conforme ai su richiamati principi di diritto, avendo il tribunale così correttamente argomentato: <l azione si fonda sul presupposto della efficacia scrittura>de qua e della opponibilità della medesima ai convenuti . Occorre CP_1 quindi procedere all'esame del suo contenuto, ai fini della quantificazione giuridica della medesima convenzione.
Schematicamente, e per quanto qui interessa, può distinguersi, sulla base delle sue pattuizioni, tra: 1) una dichiarazione, intervenuta tra Per_3
8 e , con la quale i comparenti si danno Per_3 Controparte_5 reciprocamente atto della “esistenza di un passaggio pedonale”, gravante a carico del fondo della prima, ed a favore del fondo dello . In parte CP_5 qua la convenzione, diretta (ed idonea) a “fare certezza” in ordine alla situazione di fatto in essa espressamente considerata, va riferita al prototipo del cd. “negozio di accertamento”. 2) Un impegno della , che “.. si Per_3 obbliga a costituire una servitù di passaggio pedonale di 90 cm. di larghezza sul (proprio: nda) fondo, a favore del fondo di foglio 17 Controparte_5 particella 21.” Tale obbligazione, in quanto inserita in contratto sottoscritto anche dalla controparte , è agevolmente qualificabile come CP_5
“preliminare” di costituzione di servitù. 3) Un impegno a “darvi esecuzione” (a quanto previsto dalla scrittura), promanante dai MA , CP_1 odierni convenuti.
La ricognizione del contenuto della cartula, in assenza di ulteriore diversa documentazione a sostegno della domanda attorea, consente di escludere che, all'epoca della introduzione del presente giudizio, l'attrice fosse titolare di una servitù di passaggio, fondata su titolo contrattuale, essendo la scrittura de qua, nel contenuto riferito supra sub 2), inidonea ad esprimere gli effetti reali di una costituzione di servitù.
In assenza di titolo l'attrice avrebbe dovuto coltivare: a) un'azione ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza sostitutiva del definitivo non stipulato
(nei confronti dei , attuali proprietari, che si erano impegnati a CP_1
“dare esecuzione” alla scrittura sopra evocata); ovvero b) chiedere una declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio de qua.
Ed invero presupposto per l'applicazione dell'istituto ex art. 1051 III° co c.c.
è che l'istante già sia titolare di una servitù di passaggio sui fondi altrui
(come rilevato sin dalla più risalente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass.
n. 3525/78), non essendo sufficiente un diritto di passaggio di natura meramente personale (Cass. n. 485/82) […]. In mancanza di tale presupposto
(la titolarità di una servitù di passaggio preesistente all'azione ex art. 1051
c.c. co III c.c.) la domanda attorea, in parte qua, non può trovare accoglimento, nonostante la Ctu abbia accertato la ricorrenza della ragioni dell'invocato ampliamento del passaggio esistente>>.
§. Con il secondo articolato motivo di doglianza, l'appellante lamenta
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 112, 113, 115, 116, 183 e 184 cpc, in relazione all'art. 1051, comma terzo, c.c..- Errata revoca della ordinanza ammissiva della prova testimoniale - Non necessità della proposizione di domanda di usucapione, essendosi in presenza di diritto autodeterminati”.
Assume, in particolare, che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che:
“In assenza di titolo l'attrice avrebbe dovuto […] b) chiedere una declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio de qua.”. Deduce, al riguardo, che presupposto per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 1051, comma 3, c.c. è l'esistenza di una servitù, non essendo necessario che tale servitù sia espressione necessariamente di un contratto, potendo essere presupposto anche l'esercizio di fatto di tale pratica da oltre venti anni e non essendo all'uopo richiesta una
9 espressa declaratoria di usucapione ma il mero esercizio di fatto della pratica.
Evidenzia, altresì, di aver dedotto, sin dall'inizio del giudizio, che il suo diritto, oltre ad essere espressamente codificato nella scrittura predetta, era espressione di un esercizio ultra quarantennale, pacifico
e ininterrotto e di tale circostanza chiedeva precedersi all'accertamento, articolando sul punto prova testimoniale. Prova che, ammessa dall'originario istruttore, veniva poi illegittimamente revocata dal giudice ad esso subentrato, che la riteneva superflua sul presupposto che non fosse stata proposta domanda di acquisto per usucapione.
Decisione, a dire dell'appellante, assunta in violazione degli artt. 183,
184, 112, 115 e 116 cpc, non occorrendo un'espressa domanda di accertamento dell'intervenuta costituzione della servitù a titolo di usucapione, vieppiù che in prime cure, in risposta all'eccezione dei convenuti in ordine alla mancata costituzione della servitù in forza di un titolo volontario, l'attrice aveva dedotto che la servitù si era anche costituita per usucapione. Deduzione sicuramente ammissibile nel corso del giudizio, essendo la servitù un diritto autodeterminato, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva affermato il principio per cui: “La "causa petendi" nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda;
conseguentemente,
l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere” (Cass. 7033/1995).
Insiste, pertanto, per la riforma in parte qua della sentenza gravata, chiedendo di essere autorizzata all'espletamento della prova orale
(interrogatorio formale e prova testimoniale sui capi indicati in citazione e nella memoria istruttoria del 12.7.2010) tempestivamente dedotta e immotivatamente non assunta, con conseguente riconoscimento della non necessità di espressa proposizione di domanda di usucapione al fine del riconoscimento della esistenza della servitù.
La censura, pur fondata nella parte in cui si assume che l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione della servitù di passaggio sarebbe deducibile nel corso del giudizio (e anche in appello), essendo la servitù un diritto autodeterminato, non porta ad un decisum diverso per le ragioni che ci si accinge a precisare.
10 Giova premettere che, come chiarito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in esame, la domanda diretta ad ottenere
l'ampliamento del passaggio sul fondo altrui ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1051 c.c., presuppone la preesistenza del diritto di servitù sul fondo stesso con la conseguenza che l'accertamento di tale diritto costituisce questione pregiudiziale da risolversi "incidenter tantum", indipendentemente da una istanza di parte, al fine della decisione della domanda di ampliamento del passaggio. Pertanto, anche quando in seguito alle contestazioni della controparte una tale istanza venga proposta dall'attore, rientrando nell'ambito del giudizio instaurato per l'ampliamento, non assume valore di domanda nuova e non può, quindi, esserne eccepita la inammissibilità; su tale base, si evidenzia che chi chieda l'ampliamento di una preesistente servitù di passaggio ha conseguentemente il solo onere di provare la preesistenza di tale peso e non occorre quindi l'espressa proposizione della domanda di accertamento in tal senso (così, in motivazione,
Cass. 11091/2000, che richiama Cass. 4664/1986).
Non v'è dubbio, pertanto, ed in tal senso si integra e corregge la motivazione della sentenza in parte qua gravata, che, nella specie, da un lato, l'accertamento di una preesistente servitù di passaggio acquistata per usucapione non richiedeva la formulazione di una specifica domanda in tal senso da parte dell'attrice/odierna appellante;
dall'altro, che era sicuramente ammissibile nel corso del giudizio la deduzione di un titolo di acquisto della servitù (per usucapione) diverso da quello inizialmente dedotto (convenzione del 15.5.1992), essendo ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (richiamato dall'appellante) secondo cui: “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che
l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà (…)” (Cass. 21641/2019; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 22591/2020, Cass. 24483/2017 e Cass.
40/2015).
Deve peraltro precisarsi che, pur appartenendo i diritti reali alla categoria dei diritti c.d. "autodeterminati", non per questo si può pervenire, attraverso tale qualificazione, a consentire una deroga al
11 sistema delle preclusioni che regola l'ammissibilità della prova in grado di appello, la quale rimane assoggettata alla disciplina dell'art.
345 cod. proc. civ., che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova
(Cass. 26009/2010).
Fermo quanto precede, ritiene la corte che la domanda di ampliamento ex art. 1051, comma 3, c.c., debba essere in ogni caso disattesa, non risultando provata, né potendosi provare in appello, per quanto si dirà
a breve, la preesistenza, in capo alla , di una servitù di PT passaggio acquistata per intervenuta usucapione.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado, emerge infatti che:
1) diversamente da quanto si legge nell'atto di gravame, l'esercizio ultra quarantennale, pacifico e ininterrotto del passaggio non veniva dedotto dalla sin dall'inizio del giudizio, bensì per la prima PT volta, con la memoria ex art. 184, comma 1, cpc, depositata il
12.7.2010 (cfr. pag. 2-3), con cui, per quanto qui interessa, veniva articolata prova orale (interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale) anche sulla seguente circostanza (1. “vero è che l'attrice
e prima i suoi danti causa e Parte_1 Controparte_5 CP_7 hanno sempre acceduto, almeno da quaranta anni, al loro fondo, sito in
Serrara Fontana alla località 'Pantano', identificato in catasto con le particelle 21 e 648 del fol. 17, acquistato da e Controparte_5 [...]
, passando attraverso il fondo di , vedova di CP_8 Persona_3
, senza ricevere alcuna contestazione”), nell'assenza, Persona_4 peraltro, di alcun riferimento alle modalità con cui veniva esercitato il passaggio;
2) a seguito dell'inammissibilità della prova (perché inerente ad un fatto non allegato nei termini preclusivi di rito, ossia l'acquisto della servitù
a titolo originario, per usucapione) prontamente eccepita dai convenuti/odierni appellati (cfr. pagg.
7-8 della seconda memoria ex art. 184 cpc del 20.9.2010, e pagg. 10-11 delle note difensive autorizzate del 14.7.2014), il tribunale invitava il procuratore attoreo a prendere posizione sul punto (cfr. verb. ud. 29.3.2017), al fine rinviando la causa all'udienza del 12.5.2017, nel corso della quale, in assenza di qualsivoglia precisazione su tale specifico aspetto, il tribunale “operata la ricognizione del petitum attoeo, ritenuta la ultroneità
(irrilevanza) ai fini del decidere della prova orale articolata ex actoris (e quindi, “a cascata” della opposta prova contraria)”, revocava l'ordinanza istruttoria del 29.11.2010, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.7.2017;
3) la difesa attorea giammai chiedeva la revoca di tale provvedimento, insistendo, al contrario, per la decisione (cfr. verb. ud. del 5.7.2017, note conclusive datate 4.4.2018 e verb. ud. del 27.4.2018, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc), così dimostrando di non
12 aver alcun reale interesse all'espletamento della prova orale, anche sulla circostanza sub 1 delle memoria del 12.7.2010, vieppiù che, nel precisare le conclusioni all'udienza del 5.7.2017, chiedeva, in particolare, di dichiarare gravato il fondo di parte convenuta del diritto di passaggio in virtù della convenzione del 15.5.1992 dai convenuti accettata, facendo dunque esclusivo riferimento alla fonte contrattuale del diritto;
4) solo in sede di gravame, l'attrice/odierna appellante, avuto contezza dell'esito sfavorevole della lite, chiedeva la revoca del provvedimento reso all'udienza del 12.5.2017, insistendo per l'espletamento della prova, peraltro irritualmente modificando il capo sub 1 articolato in prime cure, con l'aggiunta dell'inciso finale “..e utilizzando il percorso in terra battuta, rinvenuto e descritto dal Ctu”. Istanza, quest'ultima, da ritenersi inammissibile, perché non specificamente reiterata in primo grado e da intendersi pertanto rinunciata, vieppiù in considerazione della linea difensiva adottata in prime cure dall'attrice (modificata solo in appello), in PT conformità al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass.
10767/2022; nello stesso senso, Cass. 27205/2023).
Volontà inequivoca nella specie all'evidenza insussistente, per quanto si è sopra detto, con conseguente inammissibilità della richiesta di prova orale formulata dall'appellante in sede di gravame.
Solo per completezza di trattazione, si osserva, infine, che in ogni caso la prova orale, per come articolata in prime cure, era inidonea, perché generica, a dimostrare l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, in assenza di qualsivoglia riferimento ad opere visibili e permanenti ininterrottamente destinate al suo esercizio nel ventennio antecedente alla domanda attorea, instaurata nel 2005 (cfr., in tal senso, Cass. 5146/2003: “In tema di servitù apparente, l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate
a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Ne consegue che, per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per
l'usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessario dimostrare che
13 questo sin dall'inizio del ventennio aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo altrimenti il requisito dell'apparenza essere insorto più di recente per effetto del diuturno calpestio
e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso "ad usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere”).
§. Con il terzo motivo di gravame, sempre involgente l'interpretazione della scrittura del 15.5.1992, l'appellante assume che, ove considerata condivisibile la particolare interpretazione del tribunale (nella parte in cui afferma che l'attrice sarebbe stata priva di titolo costitutivo di servitù e che, essendo la scrittura predetta un preliminare di costituzione di servitù, avrebbe dovuto proporre azione ex art. 2932
c.c. per dare esecuzione a tali obblighi), la domanda attorea finalizzata ad ottenere l'allargamento e l'adeguamento dell'originaria consistenza del percorso viario avrebbe dovuto essere qualificata, in virtù del principio iura novit curia, proprio come domanda ex art. 2932 c.c. ed il primo giudice, anziché rigettare la pretesa attorea, in quanto non risultava promosso giudizio ex art. 2932 c.c., avrebbe dovuto emettere condanna dei convenuti ad eseguire gli obblighi da essi assunti e, indi, ad ampliare il percorso viario, come pattuito nella scrittura privata, anche previa corresponsione delle giusta indennità per il maggior peso subito dal loro fondo. La sentenza va indi corretta in tal senso ai sensi degli art. 112, 115 e 116 cpc.
La censura è palesemente infondata, ove sol si considerino le specifiche conclusioni (sopra ritrascritte) rassegnate in prime cure dall'attrice , che invocava l'ampliamento coatto ex art. 1051, PT comma 3, c.c., sull'assunto (rivelatosi infondato) di una preesistesse servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento, comprovata dalla convenzione del 15.5.1992, esercitando dunque un'azione con petitum e causa petendi all'evidenza diversi da quelli che connotano l'azione ex art. 2932 c.c.
Né, peraltro, l'interpretazione del giudice in ordine all'effettivo contenuto della domanda può spingersi a tal punto da configurare una domanda radicalmente diversa - nel petitum o nella causa petendi - da quella proposta e da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti, incorrendosi altrimenti nel vizio di extrapetizione, in violazione del principio dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Premesso, infatti, che è viziata da extrapetizione la sentenza nella quale il giudice ponga a fondamento della decisione un fatto costitutivo della pretesa diverso da quello dedotto in giudizio, con la conseguente introduzione del processo di un titolo nuovo o diverso rispetto a quello allegato nella domanda (Cass. 8713/1998), si osserva ulteriormente che: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai
14 fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra
o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. 5832/2021). Consegue che: “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del
"petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di "ultra" o
"extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. 34661/2023; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
8048/2019).
§. Resta assorbito l'esame del quarto motivo di gravame (con cui si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, terzo comma, c.c.
- Sussistenza dei presupposti per l'ampliamento coattivo delle servitù ai sensi dell'art. 1051 comma terzo c.c.”), che suppone la preesistenza della servitù di passaggio, rimasta come detto indimostrata (quella fondata sull'acquisto a titolo originario) e contraddetta dalle risultanze documentali in atti (quella fondata sull'acquisito a titolo derivativo, di fonte contrattuale).
§. Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda di costituzione delle servitù di passaggio delle condutture idriche ed elettriche, assumendo la sussistenza del relativo diritto e la non sussistenza del litisiconsortio con la . Parte_2
Deduce, in particolare, di aver chiesto, con l'atto introduttivo,in uno all'allargamento del percorso viario per consentire il passaggio di mezzi meccanici, anche di poter collegare il proprio fondo con la rete idrica ed elettrica pubbliche, che si svolgono lungo la strada pubblica, attraversando il sentiero, oggetto della servitù a favore dell'istante, con condotte idriche ed elettriche sotto traccia, e che tale domanda, minimamente contrastata dai convenuti, come rilevato dallo stesso tribunale, veniva nondimeno rigettata sul presupposto che il contradditorio non fosse integro, in quanto la prima parte del percorso viario passava su particella appartenente alla . Parte_2
15 Assume, dunque, l'erroneità della decisione, per violazione dell'art. 100 cpc, atteso che parte convenuta non eccepiva mai, su tale profilo, che il contraddittorio non era integro, facendo indi piena acquiescenza, e che comunque la stessa non aveva interesse a sollevare tale eventuale difetto, rilevabile solo con il mezzo della opposizione di terzo su istanza del soggetto interessato, evidenziando, infine, che in ogni caso non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i vari proprietari dei fondi serventi, al fine richiamando
(risalenti) precedenti giurisprudenziali.
Chiede, pertanto, alla corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere la domanda in discorso, non costituendo ostacolo alla costituzione della servitù di elettrodotto e acquedotto la mancata partecipazione al giudizio della , con Parte_2 conseguente condanna dei convenuti a tollerare il passaggio e la messa in opera degli impianti sotto traccia di elettrodotto e acquedotto fino a giungere al fondo della istante, determinando, in accoglimento della domanda di cui al capo d) della citazione, in via equitativa, la indennità dovuta per le servitù di elettrodotto ed acquedotto. In subordine, disporre, ove ritenuto necessario, supplemento di perizia per la sola quantificazione di tale indennità di servitù di elettrodotto ed acquedotto. In estremo subordine, ove
l'Adita Corte dovesse considerare sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i diversi proprietari dei fondi serventi, si chiede espressamente disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti della , non costituendo la mancata Parte_2 partecipazione della stessa motivo di rigetto della domanda, bensì di mera esigenza di integrare il contradditorio.
Osserva subito la corte che solo quest'ultima istanza, avanzata in estremo subordine, appare fondata nei termini e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della pronuncia gravata, con cui il tribunale, al punto sub III) “Della costituzione delle servitù di passaggio delle condutture idriche ed elettriche”, così argomentava:
< diffusamente concentrato a contrastare la opposta richiesta di ampliamento della servitù di passaggio (…). Epperaltro la attenta disamina della Ctu in atti consente di escludere, alla luce dell'odierno contraddittorio, la possibilità di costituire (la) invocata costituzione di servitù coattiva, in ragione del rilievo che il percorso che dovrebbero seguire le condutture de quibus nella prima parte (particella 687) si appartiene ad un terzo non evocato in giudizio ( _9
)”.
[...]
16 In parte qua, devesi allora rilevare il difetto di contraddittorio necessario.
[….].
PQM
[…] 2) rigetta le domande attoree, per i motivi di cui in motivazione>>.
Orbene, premesso che, come emerge dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate, la domanda di costituzione delle servitù di passaggio delle condutture idriche ed elettriche costituiva domanda autonoma ed ulteriore rispetto a quella di ampliamento della servitù ex art. 1051, comma 3, c.c. (dunque, non condizionata all'accoglimento di quest'ultima, come sembrano ritenere gli appellati;
cfr. pag. 24-25 della costituzione in appello), osserva la corte, trattandosi di rilievo assorbente, che una volta ravvisata - sulla scorta delle risultanze della CTU, in parte qua minimamente contrastate dalle parti - la proprietà, in capo alla
[...]
(estranea al giudizio), della p.lla 687 (cfr. pagg. 3- Controparte_9
4 dell'elaborato e foto allegate), resta all'evidenza preclusa ogni statuizione nel merito sull'anzidetta domanda, dovendosi integrare il contraddittorio (ex art. 102 cpc) nei confronti della _9
, ricorrendo nella specie un'ipotesi di litisconsorzio
[...] necessario, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la recentissima pronuncia n. 1900 del 27.1.2025, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia, hanno affermato che l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (cui è assimilabile, per identità di ratio, la servitù di conduttore idriche o elettriche, come emerge dalla stessa pronuncia, che richiama anche Cass. 23459/2021) deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
Previa separazione delle cause (cfr., sul punto, Cass. 21610/2021 e
Cass. 19210/2016), va dunque dichiarata la nullità in parte qua della sentenza impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354, comma 1, cpc, che dovrà essere nuovamente investito della piena cognizione della sola domanda inerente la costituzione delle servitù di passaggio delle condutture idriche ed elettriche, oltre che della regolamentazione delle relative spese (cfr., in argomento, Cass. 32933/2024, anche in motivazione).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
II. - APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
17 Resta assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato dai MA , espressamente subordinato all'accoglimento CP_1 degli avversi motivi di impugnazione incentrati sulla presunta validità della convenzione del 15.5.1992 (cfr. pagg. 28-36 della comparsa di costituzione in appello) - motivi integralmente disattesi per quanto si è sopra detto.
III. - APPELLO INCIDENTALE
Si premette, in rito, che il gravame incidentale spiegato dai
[...]
, sicuramente ammissibile ex art. 334, comma 1, cpc (cfr., ex CP_1 multis, Cass. 25285/2020 e Cass., S.U., 8486/2024), contrariamente a quanto dedotto dall'appellante , risulta ritualmente e PT tempestivamente proposto con comparsa depositata in data 19.9.2018,
a fronte della prima udienza del 9.10.2018 indicata nell'atto di citazione in appello.
Invero: “Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, anche se irritualmente avanzate nella forma dell'impugnazione principale, e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., ovvero, per le controversie introdotte dopo il 30 aprile 1995, mediante comparsa di risposta da depositare in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (Cass.
1671/2015).
Tanto premesso, con un unico motivo di gravame, i MA appellanti lamentano l'erronea compensazione delle spese di lite, contestando la motivazione resa dal tribunale, che così argomentava:
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di causa vanno interamente compensate. Spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M
. (…) 3) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice soccombente»
Assumono, in particolare, che il primo giudice era incorso in una evidente violazione degli artt. 91 e 92 cpc, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che potessero legittimare la compensazione integrale degli oneri di lite, restando in particolare esclusa la configurabilità della richiamata soccombenza reciproca, essendo state disattese tutte le domande attoree e non potendosi dar risalto al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 2.11.2007.
18 La censura è fondata.
Premesso che per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U. 32061/2022; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 13827/2024), resta escluso che nella specie ricorra l'anzidetta ipotesi di reciproca soccombenza, non risultando spiegate dai convenuti in prime cure domande riconvenzionali, né rilevando il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 2.11.2007, che, ai fini della regolamentazione delle spese, non può assimilarsi al rigetto di una domanda.
Consegue che le spese di lite, in riforma della sentenza gravata, vanno regolate in applicazione del criterio generale della soccombenza, e per l'effetto poste interamente a carico dell'attrice Parte_1
(soccombente sulla domanda ex art. 1051, comma 3, c.c.) e liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 1.100,00), così determinato ex art. 15 cpc (reddito dominicale della p.lla 668 del fg. 17 x 50 = € 9,88 x 50), con la maggiorazione ex art. 4, comma 2, del citato DM.
IV. – SPESE
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante PT
(anche per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio ex art. 354 cpc;
cfr. Cass. 32933/2024 cit.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad €
1.100), e con la maggiorazione ex art. 4, comma 2, del citato DM, con distrazione in favore degli avv.ti Gianpaolo Buono e Virginia Buono, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3146
R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n.
4198/2018, pubblicata in data 30.4.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. previa separazione delle cause, dichiara la nullità della sentenza gravata per difetto di contraddittorio sulla domanda di costituzione delle servitù di passaggio delle condutture idriche ed elettriche e, per
19 l'effetto, rimette i relativi atti al giudice di primo grado ex art. 354, comma 1, cpc;
2. rigetta, per il resto, l'appello principale;
3. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore Parte_1 di , e , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 proprio e quali eredi di AN AR delle spese del primo Per_1 grado, che si liquidano, in assenza di notula, in € 1.060,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
4. condanna, altresì, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, e , in proprio e CP_2 Controparte_3 Controparte_1 quali eredi di delle spese del presente grado, che si ER liquidano, in assenza di notula, in € 64,50 per esborsi ed € 1.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gianpaolo Buono e
Virginia Buono, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 6.3.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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