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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1327/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
BATTISTA PINNA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto opposizione ex art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed Parte_1 art. 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001748858 irrogata dall' – Sede di Sassari, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per CP_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate.
L' , regolarmente costituitosi, effettuate le necessarie verifiche e ritenuto che, effettivamente, l'atto CP_1 di accertamento non risultasse notificato, ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza opposta, con ciò determinando la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, avuto riguardo alle eccezioni di tardività ed al contestuale intervenuto accoglimento della pretesa azionata, dispone che le stesse siano compensate tra le parti, come del resto da istanza di parte ricorrente a cui parte resistente ha aderito ancorché in via subordinata.
Si decide quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 1 di 2 dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Sassari, 13/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1327/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
BATTISTA PINNA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto opposizione ex art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed Parte_1 art. 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001748858 irrogata dall' – Sede di Sassari, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per CP_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate.
L' , regolarmente costituitosi, effettuate le necessarie verifiche e ritenuto che, effettivamente, l'atto CP_1 di accertamento non risultasse notificato, ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza opposta, con ciò determinando la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, avuto riguardo alle eccezioni di tardività ed al contestuale intervenuto accoglimento della pretesa azionata, dispone che le stesse siano compensate tra le parti, come del resto da istanza di parte ricorrente a cui parte resistente ha aderito ancorché in via subordinata.
Si decide quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 1 di 2 dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Sassari, 13/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2