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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15396/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15396/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. FELIS ELVIRA C.F._2
ATTORI contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta TE C.F._3
procura in atti, dagli avv.ti LO FASO ANDREA e D'ARRIGO ILENIA;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTI
Avente ad oggetto : risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del mese di dicembre 2020, gli attori in epigrafe riferivano che in data 26.10.2017
percorreva in Catania la via Petrella in qualità di pedone, allorquando giunto Parte_4 all'altezza del civico 57 si accingeva ad attraversare la strada ma veniva attinto da uno scooter Honda
Sh di proprietà di e condotto da , che sopraggiungeva ad elevata TE Parte_5 velocità, nonostante l'insistenza del segnale di Stop pochi metri più avanti;
riferivano che Parte_4
era stato sbalzato per diversi metri sul selciato, mentre lo scooter aveva terminato la corsa tra
[...]
pagina 1 di 12 le auto di servizio del Comando dei Carabinieri ivi insistente e che il conducente si era poi allontanato senza prestare i soccorsi;
deducendo che il sig era stato soccorso da un militare della caserma Pt_4
e trasportato presso l'ospedale Cannizzaro, ove a causa delle importanti lesioni era deceduto il
12.11.2017 e che il sig. si era recato presso il Comando dei Carabinieri di Ognina Parte_5
ammettendo le proprie responsabilità. , riferivano di aver accettato in acconto del maggior importo quanto corrisposto da (€ 150.000,00 in favore di ed € 140.000,00 in Parte_3 Parte_1 favore di oltre ad € 24.000,00 in favore dello studio di infortunistica stradale Parte_2
Caramagno).
Allegavano la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al sig. che percorreva ad alta Parte_5 velocità la strada ricadente in centro abitato e deducevano che dall'illecito era derivato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale ed inoltre un danno da morte iure hereditatis, rappresentato dalla sofferenza patita dal de cuius durante l'agonia.
Chiedevano, pertanto, accertarsi che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente dello scooter Honda SH tg EA41952 di proprietà di e condotto da TE
; chiedevano condannarsi in solido e al Parte_5 TE Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, esistenziale, catastrofale e morale e da perdita del rapporto parentale, iure proprio e iure hereditatis (decurtando le somme già ricevute e trattenute in acconto) liquidati nell'ulteriore importo di € 180.000,00 per e di € Parte_1
170.000,00 per o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione; chiedevano condannarsi le parti convenute al pagamento, a titolo di danno patrimoniale ex art 1223 cc, delle prestazioni professionali eseguite dallo studio di infortunistica stradale
Caramagno, pari ad € 15.000,00 per ed € 14.000,00 per nonché al Parte_1 Parte_2 rimborso delle spese sostenute per l'invito alla stipula della negoziazione assistita e pari ad € 1305,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva contestando la ricostruzione attorea ed eccependo l'assenza di prova dei Parte_3
fatti sì come riferiti dagli attori, evidenziando come fosse onere degli stessi dimostrare anche che avesse avuto un comportamento conforme a quanto previsto dall'art. 190 CdS, Parte_4 allegandone il concorso di colpa;
eccepiva poi l'interruzione del nesso causale tra il sinistro ed il decesso, causato dalle pregresse condizioni di salute dello stesso e dall'operato dei sanitari che lo ebbero in cura dopo l'incidente, richiamando le conclusioni dell'esame autoptico eseguito su incarico pagina 2 di 12 del PM;
rilevando di aver corrisposto alle attrici pro bono pacis gli importi di € 140.000,00 e di €
150.000,00, da ritenersi perfettamente satisfattivi delle pretese attoree, precisava anche di aver corrisposto ulteriori somme ad altri eredi del de cuius per un totale di € 310.000,00 con riduzione dell'esposizione massima;
eccepiva la sproporzione delle richieste risarcitorie, la genericità delle stesse, l'infondatezza della richiesta risarcitorie iure hereditatis e l'assenza di prova circa il fatto che il de cuius fosse rimasto vigile e cosciente dell'approssimarsi della fine;
evidenziando che nulla le attrici potevano vantare per le spese sostenute in via stragiudiziale, chiedeva darsi atto della corresponsione delle somme di € 150.000,00 e 140.000,00, da ritenersi congrue , rigettando ogni richiesta risarcitoria;
chiedeva rigettarsi in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, ridursi la domanda nei limiti di quanto dedotto in corso di causa, tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 1227 I comma cc in ordine all'affermato concorso di colpa del de cuius, nonché dei postumi riconducibili alle sue pregresse condizioni cliniche ed alla condotta dei Sanitari dell'Ospedale Cannizzarro, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , precisando di essere mera proprietaria ma non conducente dello TE
scooter al momento del sinistro e dunque di non essere a conoscenza della reale dinamica dello stesso;
segnalando le lacune dell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura il sig. sì come Pt_4 emerse dall'esame autoptico, evidenziava di aver aderito all'invito alla negoziazione assistita ( pur negando fondamento al diritto attoreo) ed eccepiva l'infondatezza delle richieste risarcitorie;
rimettendosi alle decisioni del Tribunale, chiedeva per il caso di accoglimento delle richieste attoree, il ridimensionamento del quantum;
chiedeva inoltre darsi atto della integrale copertura dei rischi per cui
è causa in favore di tenuta a corrispondere tutto quanto determinato dalla Controparte_2
emittenda sentenza, anche per spese di lite, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 10.10.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita tenuto conto della documentazione in atti;
si legge nel rapporto di incidente stradale dei Carabinieri : “ In data 26 ottobre 2017, in via Petrella di Catania, nei pressi di questo Comando Stazione Carabinieri, si verificava un sinistro stradale tra un pedone identificato nel nominato in oggetto e un motociclo. Nell'immediatezza dei fatti il mezzo dopo aver pagina 3 di 12 investito il pedone terminava la sua corsa a terra fra le auto di servizio di questo Comando. Il conducente che indossava un giubbotto di colore rosso rialzava il mezzo, controllava il ferito a terra e si allontanava uscendo dall'inquadratura della telecamera posta a controllo dei veicoli di servizio.
Nell'immediatezza dei fatti un militare della caserma, sentito solo il rumore dell'incidente senza però aver visto la dinamica del sinistro usciva per prestare soccorso al malcapitato e notava vicino al ferito un motociclo fermo che successivamente si allontanava. Per sicurezza il militare annotava il numero di targa del veicolo in AE41952. Immediatamente veniva chiamato il 118 e un'ambulanza trasportava il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Subito dopo che l'ambulanza si era allontanata, il signor , nato a [...] il [...], soggetto che indossava un giubbotto Parte_5
di colore rosso, si presentava in caserma dichiarando di essere lui il soggetto che alla guida del motociclo Honda SH targato EA 41952 avevo investito il pedone ammettendo le proprie responsabilità.
Il mezzo, che lo stesso aveva posteggiato davanti alla caserma presentava appunto i segni di un sinistro stradale. Il signor verbalmente dichiarava ancora di essere disponibile a presentare denuncia alla Pt_5
sua assicurazione circa i fatti appena verificatisi. Ammetteva anche che si era allontanato dal posto per paura ed una volta che al soggetto erano stati prestati i soccorsi si era immediatamente presentato a
Part Mentre al veniva chiesto di aspettare in Caserma, personale di questo Ufficio si Parte_5 recava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro al fine di accertare le condizioni del ferito e verificare la prognosi. Sul posto si accertava che non vi era prognosi riservata avendo riscontrato solo frattura a una caviglia e ad un polso con contusioni varie. Il giorno successivo le parti compilavano modello CID di costatazione amichevole e questo Ufficio non trasmetteva nulla codesta AG non essendo stata formalizzata alcuna denunzia circa le lesioni subite dal In data odierna Pt_4
purtroppo però, il figlio del nominato in oggetto comunicava a questo Ufficio il decesso del padre, avvenuto ieri 12.11.2017 presso l'ospedale Cannizzaro ove lo stesso si trovava ricoverato ancora per postumi del sinistro verificatosi il 26 ottobre ed in tal senso presentava denunzia querela contro
[...]
”. Pt_5
In ordine al valore della CAI sottoscritta tra le parti, vale la pena richiamare quanto affermato dalla
Corte di Legittimità “ L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I.
(Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il pagina 4 di 12 riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 15431/2024); ora nel caso di specie, dalla visione delle immagini della registrazione video ottenuta dalle telecamere poste a controllo dei veicoli di servizio dei Carabinieri, non emerge alcun comportamento particolarmente imprudente del de cuius;
le immagini mostrano il sig. che Pt_4
attraversa la strada e che, giunto quasi oltre la metà della carreggiata e dunque dopo aver quasi completato l'attraversamento, viene travolto dallo scooter condotto dal sig. , che procedeva ad alta Pt_5 velocità e che per tale motivo non riusciva ad evitare l'impatto.
Non risulta, né è stato allegato che sulla strada dove è avvenuto il sinistro fossero presenti strisce pedonali, si che trova applicazione l'art. 190 II comma CdS “ 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”; nel caso di specie, dall'esame del video depositato in atti, si vede anche che il sig. girava la testa da destra verso sinistra e ciò dimostra che prima di intraprendere Pt_4
l'attraversamento, egli avesse verificato che non sopraggiungessero vetture dalla propria destra.
Concludendo, non sono emersi elementi di prova per ritenere che la responsabilità del sinistro sia da imputare anche al de cuius.
In ordine poi al nesso causale tra l'incidente ed il decesso del sig. può farsi riferimento a Pt_4
quanto emerso dalla relazione espletata su incarico della Procura.
Pur considerando le osservazioni contenute nell'esame autoptico in ordine all'opportunità di esaminare ed approfondire le cause dell'anemizzazione del paziente anziché procedere a trasfusioni, vi è che il consulente h così evidenziato “ diverso è il discorso da fare in riferimento alla valutazione del nesso di causalità tra il sinistro stradale di cui in preambolo ed il decesso del paziente;
tutte le alterazioni traumatiche evidenziate, che possedevano una importante adeguatezza lesiva, con particolare riferimento all'ematoma pararenale destro, sono la conseguenza del trauma contusivo subita dal
Esiste, pertanto, un nesso di derivazione eziologica diretto tra il trauma da sinistro stradale Pt_4
pagina 5 di 12 ed il decesso del paziente … non sono emerse condotte professionali incongrue da parte dei Sanitari che in data 26.11.2017 presso il PS presero in carico il sig. in quanto eseguirono Pt_4
correttamente gli esami radiologici e la TC in urgenza al fine di una valutazione completa del paziente data la dinamica del trauma monitorando l'insufficienza renale cronica”.
In ordine poi ai profili di criticità rilevati nell'operato dei sanitati, il perito pur rilevando che: “ non condivisibile deve essere considerata la condotta dei sanitari del reparto di ortopedia in riferimento al progressivo quadro di anemizzazione del paziente in quanto non attivarono tempestivamente presidi diagnostici necessari al precoce riconoscimento della causa dell'emorragia, cui sarebbe potuto seguire un adeguato trattamento”, conclude tuttavia nel modo che segue in ordine al giudizio controfattuale: “
l'ematoma era localizzato a sede pararenale destra come dimostrato dall'esame tac eseguito in emergenza … l'autopsia confermata tale stato di cose evidenziando altresì che la genesi del sanguinamento era surrenalica e che il versamento ematico endoperitoneale era la causa dell'ematoma retroperitoneale. In conseguenza di tale lesione... L'unico approccio possibile era rappresentato dall'esecuzione di un intervento chirurgico in emergenza. Fatta questa premessa, non può non osservarsi come le condizioni cliniche del paziente fossero precarie ab initio, a causa del quadro politraumatico e soprattutto delle patologie preesistenti. In particolare la condizione di insufficienza renale cronica in soggetto settantatreenne, polivasculopatico … avrebbero certamente condizionato in senso negativo il prognostico … stando così le cose ragionano in termini controfattuali, non è possibile affermare, con alto grado di probabilità razionale, prossimo alla certezza, che se il paziente fosse stato tempestivamente ed adeguatamente trattato il prognostico avrebbe avuto una evoluzione favorevole.”.
Concludendo, va ritenuto che il sig. sia deceduto a causa del sinistro, la cui responsabilità Pt_4
esclusiva è da imputarsi interamente al conducente del veicolo di proprietà della odierna convenuta.
Occorre dunque procedere all'esame delle richieste risarcitorie.
Gli attori non hanno legittimazione attiva a richiedere il risarcimento del danno iure hereditatis, avendo agito esclusivamente in proprio e non nella qualità di eredi;
esse, infatti, hanno riferito di essere moglie e figlia del sig. sì da fondare il proprio diritto al risarcimento del danno da lesione del Pt_4
rapporto parentale, ma non hanno specificamente riferito ed allegato di agire in qualità di eredi.
È possibile, pertanto, esaminare soltanto la richiesta di risarcimento del danno iure proprio.
pagina 6 di 12 Va accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 5452/2020); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).
Al fine di quantificare il danno patito dagli attori, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “ Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” ( Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.
Per quanto concerne la somma cui ha diritto l'attrice tenendo conto dell'età della Parte_1 vittima al momento del decesso (73 anni ), dell'età dell'attrice moglie al momento del decesso del sig.
(69 anni), dello stato di convivenza e della presenza di tre figli ( per come riferito dalla Pt_4 compagnia assicurativa, infatti, oltre all'attrice , sono presenti altri due figli Parte_2
pagina 7 di 12 e e delle allegazioni generiche inerenti la qualità della relazione Parte_7 Parte_8
affettiva, possono essere attribuiti 60 punti, cui si giunge sommando i seguenti punti : 12 punti età della vittima primaria, 16 punti età della vittima secondaria (moglie), 16 punti per la convivenza, 9 per la presenza di altri familiari e 7 punti per il parametro E;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00,
[...] ha diritto all'importo di € 234.660,00. Parte_1
Per quanto concerne la somma cui ha diritto l'attrice tenendo conto dell'età della Parte_2 vittima al momento del decesso (73 anni ), dell'età dell'attrice moglie al momento del decesso del sig.
(48 anni), dello stato di convivenza, della presenza della madre e due fratelli e delle Pt_4
generiche allegazioni inerenti la qualità della relazione affettiva possono essere attribuiti 64 punti, cui si giunge sommando i seguenti punti : 12 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria (figlia), 16 punti per la convivenza, 9 per la presenza di altri familiari e 7 per il parametro E;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, ha diritto all'importo di € 250.304,00. Parte_2
Non è oggetto di contestazione che abbia ricevuto la somma di € 150.000,00 e Parte_1 abbia ricevuto la somma di € 140.000,00; tali importi vanno detratti dal totale Parte_2
ancora dovuto;
poiché gli importi come calcolati nel presente giudizio sono attualizzati al 2024, mentre gli acconti sono stati percepiti dalle attrici nel mese di agosto 2019, al fine di operare la corretta detrazione, occorre rivalutare tali acconti al 2024 e, successivamente effettuare la detrazione.
L'importo di € 150.000,00 rivalutato al dicembre 2024 è pari ad € 174.750,00; detraendo tale acconto da € 234.660,00 , emerge che ha ancora diritto alla somma di € 59.910,00. Parte_1
L'importo di € 140.000,00 rivalutato al dicembre 2024 è pari ad € 163.100,00; detraendo tale acconto da € 250.304,00, emerge che ha ancora diritto alla somma di € 87.204,00. Parte_2
Gli importi così ottenuti, sono comprensivi di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali;
non risulta allegato né provato uno specifico e diverso danno biologico, diverso dai pregiudizi ricompresi nella nozione di danno parentale come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità; essi sono liquidati in valori attuali, cui occorre aggiungere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulle somme devalutate alla data della morte e rivalutate annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo;
l'evento lesivo è infatti precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, sicchè la somma liquidata dovrà essere devalutata e su tale somma andranno pagina 8 di 12 corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Le parti hanno attrici hanno diritto ad ottenere, a titolo di danno emergente, gli importi corrisposti allo studio di infortunistica Caramagno e pari ad € 29.000,00 ( cfr allegato n. 17 dell'atto di citazione); sul punto vale la pena richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità: “…l'ultima giurisprudenza della Corte sul punto (Cass. n. 997 del 2010), richiamata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 9548/2017).
pagina 9 di 12 Nel caso che occupa, tenuto conto della gravità delle conseguenze del sinistro di che trattasi, l'ausilio di uno studio di infortunistica durante la fase stragiudiziale era senz'altro necessario e, peraltro, si è rivelato concretamente utile, avendo consentito alle parti attrici di ottenere un cospicuo anticipo sull'entità del risarcimento dovuto a titolo di danno parentale.
Infine, le attrici hanno diritto altresì ad ottenere, sempre a titolo di danno emergente, il ristoro delle spese sostenute per l'attività del professionista per l'invito alla negoziazione assistita, trattandosi di adempimento preliminare all'instaurazione del processo;
tenuto conto della fattura n. n.21 del 2010 in atti, nonché delle tariffe del DM n. 55/2014 previste per l'attività di sola attivazione della negoziazione assistita ( non essendo stata seguita da adesione della compagnia assicurativa, ma solo dall'adesione di
, per controversie approssimativo del valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, si TE reputa congruo l'importo di € 1008,00, da porsi a carico di che non ha aderito Controparte_2 all'invito ( cfr Cass. Civ. sent. n. 24481/2020 “ Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del
2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. "L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. "Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie"”).
Non sussiste contestazione da parte della compagnia assicurativa circa il fatto che il mezzo di proprietà della convenuta fosse regolarmente coperto da assicurazione obbligatoria in CP_1 TE
virtù della polizza oggetto di causa e che i premi siano stati regolarmente corrisposti;
la società, inoltre, non ha richiamato alcuna clausola contrattuale in ordine ad eventuale diritto di rivalsa;
nondimeno, è noto che nei procedimenti ex art 144 CdA sussista litisconsorzio necessario fra l'impresa di assicurazione ed il responsabile civile, i quali ultimi nei confronti del danneggiato rispondono in via solidale.
Concludendo, le parti convenute vanno condannate in solido al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito dagli attori per il decesso del sig. nonché al risarcimento del danno Pt_4 emergente consistente nelle spese sostenute per l'assistenza dello studio di infortunistica Caramagno e pagina 10 di 12 per l'assistenza stragiudiziale per l'invito alla negoziazione assistita;
è tenuta a Controparte_2
garantire da ogni esborso che essa sarà eventualmente tenuta a sopportare in TE
esecuzione del presente provvedimento;
ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e e vengono liquidate tenendo Controparte_2
conto di quanto previsto dal V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; possono essere compensate le spese di lite nei confronti di tenendo conto del suo ruolo di TE
responsabile civile ma non conducente e non direttamente responsabile del sinistro per cui è causa, nonché tenendo conto delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
1) Dichiara che è deceduto a causa del sinistro verificatosi il 26.10.2017 e Parte_4
dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi di;
Parte_5
2) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale titolo l'importo residuo di Parte_1
€ 59.910,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 12.11.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
3) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale titolo l'importo residuo Parte_2 di € 87.204,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 12.11.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
4) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno patrimoniale ed a corrispondere alle attrici l'importo complessivo di € 30.008,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
5) Dichiara che è tenuta a garantire da ogni Controparte_3 TE
esborso che essa sarà eventualmente tenuta a sopportare in esecuzione del presente pagina 11 di 12 provvedimento;
6) Rigetta ogni altra domanda;
7) Condanna , persona del legale rappresentante pt al pagamento delle Controparte_3 spese del processo liquidate in complessivi € 552,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8) Compensa le spese del processo nei confronti di . TE
Così deciso in Catania, il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15396/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. FELIS ELVIRA C.F._2
ATTORI contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta TE C.F._3
procura in atti, dagli avv.ti LO FASO ANDREA e D'ARRIGO ILENIA;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTI
Avente ad oggetto : risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del mese di dicembre 2020, gli attori in epigrafe riferivano che in data 26.10.2017
percorreva in Catania la via Petrella in qualità di pedone, allorquando giunto Parte_4 all'altezza del civico 57 si accingeva ad attraversare la strada ma veniva attinto da uno scooter Honda
Sh di proprietà di e condotto da , che sopraggiungeva ad elevata TE Parte_5 velocità, nonostante l'insistenza del segnale di Stop pochi metri più avanti;
riferivano che Parte_4
era stato sbalzato per diversi metri sul selciato, mentre lo scooter aveva terminato la corsa tra
[...]
pagina 1 di 12 le auto di servizio del Comando dei Carabinieri ivi insistente e che il conducente si era poi allontanato senza prestare i soccorsi;
deducendo che il sig era stato soccorso da un militare della caserma Pt_4
e trasportato presso l'ospedale Cannizzaro, ove a causa delle importanti lesioni era deceduto il
12.11.2017 e che il sig. si era recato presso il Comando dei Carabinieri di Ognina Parte_5
ammettendo le proprie responsabilità. , riferivano di aver accettato in acconto del maggior importo quanto corrisposto da (€ 150.000,00 in favore di ed € 140.000,00 in Parte_3 Parte_1 favore di oltre ad € 24.000,00 in favore dello studio di infortunistica stradale Parte_2
Caramagno).
Allegavano la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al sig. che percorreva ad alta Parte_5 velocità la strada ricadente in centro abitato e deducevano che dall'illecito era derivato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale ed inoltre un danno da morte iure hereditatis, rappresentato dalla sofferenza patita dal de cuius durante l'agonia.
Chiedevano, pertanto, accertarsi che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente dello scooter Honda SH tg EA41952 di proprietà di e condotto da TE
; chiedevano condannarsi in solido e al Parte_5 TE Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, esistenziale, catastrofale e morale e da perdita del rapporto parentale, iure proprio e iure hereditatis (decurtando le somme già ricevute e trattenute in acconto) liquidati nell'ulteriore importo di € 180.000,00 per e di € Parte_1
170.000,00 per o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione; chiedevano condannarsi le parti convenute al pagamento, a titolo di danno patrimoniale ex art 1223 cc, delle prestazioni professionali eseguite dallo studio di infortunistica stradale
Caramagno, pari ad € 15.000,00 per ed € 14.000,00 per nonché al Parte_1 Parte_2 rimborso delle spese sostenute per l'invito alla stipula della negoziazione assistita e pari ad € 1305,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva contestando la ricostruzione attorea ed eccependo l'assenza di prova dei Parte_3
fatti sì come riferiti dagli attori, evidenziando come fosse onere degli stessi dimostrare anche che avesse avuto un comportamento conforme a quanto previsto dall'art. 190 CdS, Parte_4 allegandone il concorso di colpa;
eccepiva poi l'interruzione del nesso causale tra il sinistro ed il decesso, causato dalle pregresse condizioni di salute dello stesso e dall'operato dei sanitari che lo ebbero in cura dopo l'incidente, richiamando le conclusioni dell'esame autoptico eseguito su incarico pagina 2 di 12 del PM;
rilevando di aver corrisposto alle attrici pro bono pacis gli importi di € 140.000,00 e di €
150.000,00, da ritenersi perfettamente satisfattivi delle pretese attoree, precisava anche di aver corrisposto ulteriori somme ad altri eredi del de cuius per un totale di € 310.000,00 con riduzione dell'esposizione massima;
eccepiva la sproporzione delle richieste risarcitorie, la genericità delle stesse, l'infondatezza della richiesta risarcitorie iure hereditatis e l'assenza di prova circa il fatto che il de cuius fosse rimasto vigile e cosciente dell'approssimarsi della fine;
evidenziando che nulla le attrici potevano vantare per le spese sostenute in via stragiudiziale, chiedeva darsi atto della corresponsione delle somme di € 150.000,00 e 140.000,00, da ritenersi congrue , rigettando ogni richiesta risarcitoria;
chiedeva rigettarsi in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, ridursi la domanda nei limiti di quanto dedotto in corso di causa, tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 1227 I comma cc in ordine all'affermato concorso di colpa del de cuius, nonché dei postumi riconducibili alle sue pregresse condizioni cliniche ed alla condotta dei Sanitari dell'Ospedale Cannizzarro, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , precisando di essere mera proprietaria ma non conducente dello TE
scooter al momento del sinistro e dunque di non essere a conoscenza della reale dinamica dello stesso;
segnalando le lacune dell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura il sig. sì come Pt_4 emerse dall'esame autoptico, evidenziava di aver aderito all'invito alla negoziazione assistita ( pur negando fondamento al diritto attoreo) ed eccepiva l'infondatezza delle richieste risarcitorie;
rimettendosi alle decisioni del Tribunale, chiedeva per il caso di accoglimento delle richieste attoree, il ridimensionamento del quantum;
chiedeva inoltre darsi atto della integrale copertura dei rischi per cui
è causa in favore di tenuta a corrispondere tutto quanto determinato dalla Controparte_2
emittenda sentenza, anche per spese di lite, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 10.10.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita tenuto conto della documentazione in atti;
si legge nel rapporto di incidente stradale dei Carabinieri : “ In data 26 ottobre 2017, in via Petrella di Catania, nei pressi di questo Comando Stazione Carabinieri, si verificava un sinistro stradale tra un pedone identificato nel nominato in oggetto e un motociclo. Nell'immediatezza dei fatti il mezzo dopo aver pagina 3 di 12 investito il pedone terminava la sua corsa a terra fra le auto di servizio di questo Comando. Il conducente che indossava un giubbotto di colore rosso rialzava il mezzo, controllava il ferito a terra e si allontanava uscendo dall'inquadratura della telecamera posta a controllo dei veicoli di servizio.
Nell'immediatezza dei fatti un militare della caserma, sentito solo il rumore dell'incidente senza però aver visto la dinamica del sinistro usciva per prestare soccorso al malcapitato e notava vicino al ferito un motociclo fermo che successivamente si allontanava. Per sicurezza il militare annotava il numero di targa del veicolo in AE41952. Immediatamente veniva chiamato il 118 e un'ambulanza trasportava il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Subito dopo che l'ambulanza si era allontanata, il signor , nato a [...] il [...], soggetto che indossava un giubbotto Parte_5
di colore rosso, si presentava in caserma dichiarando di essere lui il soggetto che alla guida del motociclo Honda SH targato EA 41952 avevo investito il pedone ammettendo le proprie responsabilità.
Il mezzo, che lo stesso aveva posteggiato davanti alla caserma presentava appunto i segni di un sinistro stradale. Il signor verbalmente dichiarava ancora di essere disponibile a presentare denuncia alla Pt_5
sua assicurazione circa i fatti appena verificatisi. Ammetteva anche che si era allontanato dal posto per paura ed una volta che al soggetto erano stati prestati i soccorsi si era immediatamente presentato a
Part Mentre al veniva chiesto di aspettare in Caserma, personale di questo Ufficio si Parte_5 recava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro al fine di accertare le condizioni del ferito e verificare la prognosi. Sul posto si accertava che non vi era prognosi riservata avendo riscontrato solo frattura a una caviglia e ad un polso con contusioni varie. Il giorno successivo le parti compilavano modello CID di costatazione amichevole e questo Ufficio non trasmetteva nulla codesta AG non essendo stata formalizzata alcuna denunzia circa le lesioni subite dal In data odierna Pt_4
purtroppo però, il figlio del nominato in oggetto comunicava a questo Ufficio il decesso del padre, avvenuto ieri 12.11.2017 presso l'ospedale Cannizzaro ove lo stesso si trovava ricoverato ancora per postumi del sinistro verificatosi il 26 ottobre ed in tal senso presentava denunzia querela contro
[...]
”. Pt_5
In ordine al valore della CAI sottoscritta tra le parti, vale la pena richiamare quanto affermato dalla
Corte di Legittimità “ L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I.
(Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il pagina 4 di 12 riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 15431/2024); ora nel caso di specie, dalla visione delle immagini della registrazione video ottenuta dalle telecamere poste a controllo dei veicoli di servizio dei Carabinieri, non emerge alcun comportamento particolarmente imprudente del de cuius;
le immagini mostrano il sig. che Pt_4
attraversa la strada e che, giunto quasi oltre la metà della carreggiata e dunque dopo aver quasi completato l'attraversamento, viene travolto dallo scooter condotto dal sig. , che procedeva ad alta Pt_5 velocità e che per tale motivo non riusciva ad evitare l'impatto.
Non risulta, né è stato allegato che sulla strada dove è avvenuto il sinistro fossero presenti strisce pedonali, si che trova applicazione l'art. 190 II comma CdS “ 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”; nel caso di specie, dall'esame del video depositato in atti, si vede anche che il sig. girava la testa da destra verso sinistra e ciò dimostra che prima di intraprendere Pt_4
l'attraversamento, egli avesse verificato che non sopraggiungessero vetture dalla propria destra.
Concludendo, non sono emersi elementi di prova per ritenere che la responsabilità del sinistro sia da imputare anche al de cuius.
In ordine poi al nesso causale tra l'incidente ed il decesso del sig. può farsi riferimento a Pt_4
quanto emerso dalla relazione espletata su incarico della Procura.
Pur considerando le osservazioni contenute nell'esame autoptico in ordine all'opportunità di esaminare ed approfondire le cause dell'anemizzazione del paziente anziché procedere a trasfusioni, vi è che il consulente h così evidenziato “ diverso è il discorso da fare in riferimento alla valutazione del nesso di causalità tra il sinistro stradale di cui in preambolo ed il decesso del paziente;
tutte le alterazioni traumatiche evidenziate, che possedevano una importante adeguatezza lesiva, con particolare riferimento all'ematoma pararenale destro, sono la conseguenza del trauma contusivo subita dal
Esiste, pertanto, un nesso di derivazione eziologica diretto tra il trauma da sinistro stradale Pt_4
pagina 5 di 12 ed il decesso del paziente … non sono emerse condotte professionali incongrue da parte dei Sanitari che in data 26.11.2017 presso il PS presero in carico il sig. in quanto eseguirono Pt_4
correttamente gli esami radiologici e la TC in urgenza al fine di una valutazione completa del paziente data la dinamica del trauma monitorando l'insufficienza renale cronica”.
In ordine poi ai profili di criticità rilevati nell'operato dei sanitati, il perito pur rilevando che: “ non condivisibile deve essere considerata la condotta dei sanitari del reparto di ortopedia in riferimento al progressivo quadro di anemizzazione del paziente in quanto non attivarono tempestivamente presidi diagnostici necessari al precoce riconoscimento della causa dell'emorragia, cui sarebbe potuto seguire un adeguato trattamento”, conclude tuttavia nel modo che segue in ordine al giudizio controfattuale: “
l'ematoma era localizzato a sede pararenale destra come dimostrato dall'esame tac eseguito in emergenza … l'autopsia confermata tale stato di cose evidenziando altresì che la genesi del sanguinamento era surrenalica e che il versamento ematico endoperitoneale era la causa dell'ematoma retroperitoneale. In conseguenza di tale lesione... L'unico approccio possibile era rappresentato dall'esecuzione di un intervento chirurgico in emergenza. Fatta questa premessa, non può non osservarsi come le condizioni cliniche del paziente fossero precarie ab initio, a causa del quadro politraumatico e soprattutto delle patologie preesistenti. In particolare la condizione di insufficienza renale cronica in soggetto settantatreenne, polivasculopatico … avrebbero certamente condizionato in senso negativo il prognostico … stando così le cose ragionano in termini controfattuali, non è possibile affermare, con alto grado di probabilità razionale, prossimo alla certezza, che se il paziente fosse stato tempestivamente ed adeguatamente trattato il prognostico avrebbe avuto una evoluzione favorevole.”.
Concludendo, va ritenuto che il sig. sia deceduto a causa del sinistro, la cui responsabilità Pt_4
esclusiva è da imputarsi interamente al conducente del veicolo di proprietà della odierna convenuta.
Occorre dunque procedere all'esame delle richieste risarcitorie.
Gli attori non hanno legittimazione attiva a richiedere il risarcimento del danno iure hereditatis, avendo agito esclusivamente in proprio e non nella qualità di eredi;
esse, infatti, hanno riferito di essere moglie e figlia del sig. sì da fondare il proprio diritto al risarcimento del danno da lesione del Pt_4
rapporto parentale, ma non hanno specificamente riferito ed allegato di agire in qualità di eredi.
È possibile, pertanto, esaminare soltanto la richiesta di risarcimento del danno iure proprio.
pagina 6 di 12 Va accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 5452/2020); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).
Al fine di quantificare il danno patito dagli attori, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “ Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” ( Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.
Per quanto concerne la somma cui ha diritto l'attrice tenendo conto dell'età della Parte_1 vittima al momento del decesso (73 anni ), dell'età dell'attrice moglie al momento del decesso del sig.
(69 anni), dello stato di convivenza e della presenza di tre figli ( per come riferito dalla Pt_4 compagnia assicurativa, infatti, oltre all'attrice , sono presenti altri due figli Parte_2
pagina 7 di 12 e e delle allegazioni generiche inerenti la qualità della relazione Parte_7 Parte_8
affettiva, possono essere attribuiti 60 punti, cui si giunge sommando i seguenti punti : 12 punti età della vittima primaria, 16 punti età della vittima secondaria (moglie), 16 punti per la convivenza, 9 per la presenza di altri familiari e 7 punti per il parametro E;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00,
[...] ha diritto all'importo di € 234.660,00. Parte_1
Per quanto concerne la somma cui ha diritto l'attrice tenendo conto dell'età della Parte_2 vittima al momento del decesso (73 anni ), dell'età dell'attrice moglie al momento del decesso del sig.
(48 anni), dello stato di convivenza, della presenza della madre e due fratelli e delle Pt_4
generiche allegazioni inerenti la qualità della relazione affettiva possono essere attribuiti 64 punti, cui si giunge sommando i seguenti punti : 12 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria (figlia), 16 punti per la convivenza, 9 per la presenza di altri familiari e 7 per il parametro E;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, ha diritto all'importo di € 250.304,00. Parte_2
Non è oggetto di contestazione che abbia ricevuto la somma di € 150.000,00 e Parte_1 abbia ricevuto la somma di € 140.000,00; tali importi vanno detratti dal totale Parte_2
ancora dovuto;
poiché gli importi come calcolati nel presente giudizio sono attualizzati al 2024, mentre gli acconti sono stati percepiti dalle attrici nel mese di agosto 2019, al fine di operare la corretta detrazione, occorre rivalutare tali acconti al 2024 e, successivamente effettuare la detrazione.
L'importo di € 150.000,00 rivalutato al dicembre 2024 è pari ad € 174.750,00; detraendo tale acconto da € 234.660,00 , emerge che ha ancora diritto alla somma di € 59.910,00. Parte_1
L'importo di € 140.000,00 rivalutato al dicembre 2024 è pari ad € 163.100,00; detraendo tale acconto da € 250.304,00, emerge che ha ancora diritto alla somma di € 87.204,00. Parte_2
Gli importi così ottenuti, sono comprensivi di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali;
non risulta allegato né provato uno specifico e diverso danno biologico, diverso dai pregiudizi ricompresi nella nozione di danno parentale come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità; essi sono liquidati in valori attuali, cui occorre aggiungere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulle somme devalutate alla data della morte e rivalutate annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo;
l'evento lesivo è infatti precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, sicchè la somma liquidata dovrà essere devalutata e su tale somma andranno pagina 8 di 12 corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Le parti hanno attrici hanno diritto ad ottenere, a titolo di danno emergente, gli importi corrisposti allo studio di infortunistica Caramagno e pari ad € 29.000,00 ( cfr allegato n. 17 dell'atto di citazione); sul punto vale la pena richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità: “…l'ultima giurisprudenza della Corte sul punto (Cass. n. 997 del 2010), richiamata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 9548/2017).
pagina 9 di 12 Nel caso che occupa, tenuto conto della gravità delle conseguenze del sinistro di che trattasi, l'ausilio di uno studio di infortunistica durante la fase stragiudiziale era senz'altro necessario e, peraltro, si è rivelato concretamente utile, avendo consentito alle parti attrici di ottenere un cospicuo anticipo sull'entità del risarcimento dovuto a titolo di danno parentale.
Infine, le attrici hanno diritto altresì ad ottenere, sempre a titolo di danno emergente, il ristoro delle spese sostenute per l'attività del professionista per l'invito alla negoziazione assistita, trattandosi di adempimento preliminare all'instaurazione del processo;
tenuto conto della fattura n. n.21 del 2010 in atti, nonché delle tariffe del DM n. 55/2014 previste per l'attività di sola attivazione della negoziazione assistita ( non essendo stata seguita da adesione della compagnia assicurativa, ma solo dall'adesione di
, per controversie approssimativo del valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, si TE reputa congruo l'importo di € 1008,00, da porsi a carico di che non ha aderito Controparte_2 all'invito ( cfr Cass. Civ. sent. n. 24481/2020 “ Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del
2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. "L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. "Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie"”).
Non sussiste contestazione da parte della compagnia assicurativa circa il fatto che il mezzo di proprietà della convenuta fosse regolarmente coperto da assicurazione obbligatoria in CP_1 TE
virtù della polizza oggetto di causa e che i premi siano stati regolarmente corrisposti;
la società, inoltre, non ha richiamato alcuna clausola contrattuale in ordine ad eventuale diritto di rivalsa;
nondimeno, è noto che nei procedimenti ex art 144 CdA sussista litisconsorzio necessario fra l'impresa di assicurazione ed il responsabile civile, i quali ultimi nei confronti del danneggiato rispondono in via solidale.
Concludendo, le parti convenute vanno condannate in solido al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito dagli attori per il decesso del sig. nonché al risarcimento del danno Pt_4 emergente consistente nelle spese sostenute per l'assistenza dello studio di infortunistica Caramagno e pagina 10 di 12 per l'assistenza stragiudiziale per l'invito alla negoziazione assistita;
è tenuta a Controparte_2
garantire da ogni esborso che essa sarà eventualmente tenuta a sopportare in TE
esecuzione del presente provvedimento;
ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e e vengono liquidate tenendo Controparte_2
conto di quanto previsto dal V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; possono essere compensate le spese di lite nei confronti di tenendo conto del suo ruolo di TE
responsabile civile ma non conducente e non direttamente responsabile del sinistro per cui è causa, nonché tenendo conto delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
1) Dichiara che è deceduto a causa del sinistro verificatosi il 26.10.2017 e Parte_4
dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi di;
Parte_5
2) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale titolo l'importo residuo di Parte_1
€ 59.910,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 12.11.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
3) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale titolo l'importo residuo Parte_2 di € 87.204,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 12.11.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
4) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno patrimoniale ed a corrispondere alle attrici l'importo complessivo di € 30.008,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
5) Dichiara che è tenuta a garantire da ogni Controparte_3 TE
esborso che essa sarà eventualmente tenuta a sopportare in esecuzione del presente pagina 11 di 12 provvedimento;
6) Rigetta ogni altra domanda;
7) Condanna , persona del legale rappresentante pt al pagamento delle Controparte_3 spese del processo liquidate in complessivi € 552,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8) Compensa le spese del processo nei confronti di . TE
Così deciso in Catania, il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 12 di 12