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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Presidente Dott. Raffaella Genovese
Consigliere Dott. Vincenza Totaro
Consigliere Dott. Rosa Del Prete
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'Avv. Pasquale Frisina, elett.te Parte_1
domiciliato presso lo stesso come in atti appellante
E
, in persona del legale rapp.p.t., rappr.ta e Controparte_1 difesa dall' avv. Delia Orsillo, elett.te dom.ta presso la stessa come in atti. appellata
NONCHE'
, in persona del legale rapp.p.t., Controparte_2 rappr.ta e difesa dall' avv. Pignatelli Franco, elett.te dom.ta presso lo stesso come in atti.
appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 22/9/2017 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , dipendente della Parte_1 [...]
con qualifica di operaio saldatore, esponeva che in Controparte_1 data 4/3/2011 subiva infortunio sul lavoro, tale riconosciuto dall'INAIL con postumi invalidanti al 40%.
1 Assumeva che l'infortunio era attribuibile a responsabilità della società datrice di lavoro x art.2087 C.C.
Per tale motivo chiedeva il risarcimento del danno differenziale e la condanna della società resistente al pagamento della somma calcolata comprendendovi oltre al danno biologico differenziale anche il danno morale, alla vita di relazione ed esistenziale e perdita di chances, spese mediche sostenute, indennità temporanea parziale e totale.
Costituitasi parte convenuta deduceva l'assenza di qualsivoglia responsabilità datoriale e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 13/6/2022 il Tribunale di Napoli Nord rigettava le domande proposte, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato il Pt_1
20/7/2022, rilevando l'erroneità della sentenza impugnata, sussistendo i presupposti allegatori e probatori per il riconoscimento del richiesto danno differenziale quantificabile in euro 513.243,775.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Costituitasi controparte ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, svoltasi con rito cartolare ex art.127 co.3 C.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato e va accolto in parte.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'odierno gravame sollevata da parte appellata per Controparte_1 asserita mancanza di argomentazioni dell'appellante atte a contrastare e a contraddire le ragioni dedotte dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio che i motivi d'appello, avverso i quali - giova evidenziarlo – parte appellata ha comunque esplicato le sue difese, sono ammissibili e possono pertanto essere scrutinati nel merito, in quanto sufficientemente esplicativi dei profili in fatto ed in diritto, che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal giudice di prime cure.
L'appellante sin dal primo grado ha invocato la responsabilità datoriale ex art
2087 cod. civ. a seguito dell'infortunio subito in data 4/3/2011.
Il primo motivo d'appello è fondato.
2 Occorre analizzare la normativa che costituisce il fondamento giuridico della domanda di risarcimento del danno biologico: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti” secondo il dettato dell'art. 2087 c.c.
La violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. comporta una responsabilità di carattere contrattuale (Cass. lav. 4.7.2000, n.
8944). Si ritiene che la norma abbia contrattualizzato, nell'ambito del rapporto lavorativo, il generale dovere del neminem laedere.
Dalla natura contrattuale della responsabilità per violazione del dovere di protezione della salute dei propri dipendenti, discendono importanti conseguenze, innanzitutto, in punto di allegazione e prova. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, esclusivamente l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la lesione lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (ex plurimis, Cass. Lav. 18.2.2000, n. 1886; Cass. lav. 20.6.98, n.
6169; Cass. lav. 27.6.98, n. 6388; Cass. lav., 17.12.94, n. 10830; Cass. lav.,
17.11.93, n. 11351; Cass., 23.3.91, n. 3115; Cass., 29.5.90, n. 5002) ovvero ancora che il pregiudizio sia imputabile esclusivamente ad un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo tipico, tale da escludere il nesso di causalità ed integrare gli estremi del rischio elettivo.
Graverà, altresì, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver assolto ai propri obblighi informativi e di vigilanza sull'osservanza delle misure precauzionali impartite o sull'utilizzo effettivo dei dispositivi di sicurezza forniti in dotazione.
Sono fondate le doglianze dell'appellante circa l'errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale, laddove ha preliminarmente ritenuto sussistente sulla scorta dei testi escussi la responsabilità datoriale, capo da ritenersi costituire
3 giudicato, perchè non oggetto di appello, ma poi ha affermato che nulla è dovuto dall'appellato datore oltre quanto già corrisposto dall'INAIL per un'invalidità valutata al 40%.
Il ricorso in punto di allegazione dei fatti idonei ad escludere l'operatività dell'esonero della da responsabilità risarcitoria per Controparte_1
infortunio professionale è stato ben articolato e provato ed erroneamente il primo Giudice ha affermato nulla essere più dovuto dal datore essendo già avvenuto il pagamento dell'INAIL.
Va rammentato come ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, nella formulazione tuttora vigente: "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro". Dal disposto chiaramente si ricava che, ex lege, per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria ovvero il danno biologico - inteso secondo il D.Lgs. n. 38 del 2000 - superiore al 6% ovvero il danno patrimoniale pari o superiore al 16% il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente. Letta in positivo la regola è che l'esonero del datore di lavoro sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile.
L'esonero viene meno “a carico di coloro che abbiano commesso violazioni tali da determinare il verificarsi dell'infortunio.
Nella fattispecie, come acclarato dal Giudice di primo grado, sono emersi elementi di responsabilità a carico del datore, in riferimento ai quali non essendo stato proposto appello deve intendersi formato il giudicato.
Mentre va ritenuta errata l'affermazione secondo cui non sarebbe provata la superiorità del risarcimento del danno civilistico a carico del datore rispetto a quello erogato dall'INAIL, che si fonda, come detto, su criteri diversi.
Di qui la nozione di "danno differenziale", rettamente inteso come quella parte di risarcimento, che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro, ove il fatto sia da ritenere derivato da mancanze del datore.
Dunque, il lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale gode di un ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL, caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro
4 non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge.
Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni, definiti differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché quest'ultima non necessariamente lo contiene.
I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999).
Il precipitato logico del descritto assetto normativo ha indotto la Suprema Corte ad escludere "che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (Cass. n. 777 del 2015; successive conformi: Cass. n. 13689 del
2015; Cass. n. 3074 del 2016; in precedenza v. Cass. n. 18469 del 2012; Cass.
n. 5437 del 2011; tutte in motivazione) ed, altresì, a prevedere specifici criteri per lo scomputo delle poste indennizzate;
così Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui:
"in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa
INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicchè, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 il danno biologico stesso,
5 con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale".
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “ a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato
l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del
1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146 del 2016; per l'assunto secondo cui per le malattie non tabellate i fattori di rischio comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono un rischio specifico cd. improprio v. Cass. n. 3227 del 2011; entrambe in motivazione).In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n.
20807/2016 cit.).Prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari;
per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa. Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato.” (Cass. n. 9166 del
10/04/2017).
Spetta il differenziale sul biologico permanente.
Non spettano il danno morale e quello esistenziale vantati in quanto non allegati né provati in maniera specifica in ricorso di primo grado.
6 Leggasi in proposito Cass. N.2564/20204), secondo cui premessa la diversa
(e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo tuttavia onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Occorre, cioè, verificare se, alla complessità della morfologia del danno non patrimoniale, derivante dalla complessità contenutistica dei diritti della persona di volta in volta lesi, corrisponda un altrettanto articolato onere assertorio e probatorio. In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2,
n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). L'onere di allegazione
è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare.
Nella fattispecie si ribadisce sulle voci di danno di cui sopra vi è carenza assoluta, si vedano nello stesso senso:n.19434/2019 e 29206/2019.
Pertanto, non vanno riconosciuti il danno morale ed alla vita di relazione, con conseguente personalizzazione, carenti essendo state sul punto le allegazioni.
D'altra parte, al momento del conferimento della CTU per la quantificazione del danno dette voci sono state escluse, dunque, il relativo calcolo impropriamente effettuato dal consulente non va tenuto in conto.
7 Così va escluso il danno da invalidità temporanea e spese mediche, confermandosi in tal senso quanto correttamente evidenziato dal Giudice in primo grado circa la carenza di documentazione .
Va pertanto accolto quanto computato dal CTU, la cui relazione è nel complesso corretta e da ritenere aderente ai criteri in materia, relativamente al solo danno biologico permanente differenziale quantificato in euro 62.908,
39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
Le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento della citata somma.
Le spese del doppio grado vanno compensate per due terzi e liquidate per il residuo come in dispositivo ponendole a carico delle parti appellate in solido.
PQM
La Corte così provvede: accoglie in parte l'appello e per l'effetto , in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna le parti appellate in solido tra loro al pagamento del danno differenziale quantificato in euro 61.908,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
compensa tra le parti per due terzi le spese del doppio grado, condannando le parti appellate in solido tra loro al pagamento del residuo liquidato in euro
2.126,00 per il primo grado ed euro 2.272,5 per il presente, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato dell'appellante.
Napoli 20-3-2025 Il Presidente Est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Presidente Dott. Raffaella Genovese
Consigliere Dott. Vincenza Totaro
Consigliere Dott. Rosa Del Prete
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'Avv. Pasquale Frisina, elett.te Parte_1
domiciliato presso lo stesso come in atti appellante
E
, in persona del legale rapp.p.t., rappr.ta e Controparte_1 difesa dall' avv. Delia Orsillo, elett.te dom.ta presso la stessa come in atti. appellata
NONCHE'
, in persona del legale rapp.p.t., Controparte_2 rappr.ta e difesa dall' avv. Pignatelli Franco, elett.te dom.ta presso lo stesso come in atti.
appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 22/9/2017 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , dipendente della Parte_1 [...]
con qualifica di operaio saldatore, esponeva che in Controparte_1 data 4/3/2011 subiva infortunio sul lavoro, tale riconosciuto dall'INAIL con postumi invalidanti al 40%.
1 Assumeva che l'infortunio era attribuibile a responsabilità della società datrice di lavoro x art.2087 C.C.
Per tale motivo chiedeva il risarcimento del danno differenziale e la condanna della società resistente al pagamento della somma calcolata comprendendovi oltre al danno biologico differenziale anche il danno morale, alla vita di relazione ed esistenziale e perdita di chances, spese mediche sostenute, indennità temporanea parziale e totale.
Costituitasi parte convenuta deduceva l'assenza di qualsivoglia responsabilità datoriale e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 13/6/2022 il Tribunale di Napoli Nord rigettava le domande proposte, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato il Pt_1
20/7/2022, rilevando l'erroneità della sentenza impugnata, sussistendo i presupposti allegatori e probatori per il riconoscimento del richiesto danno differenziale quantificabile in euro 513.243,775.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Costituitasi controparte ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, svoltasi con rito cartolare ex art.127 co.3 C.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato e va accolto in parte.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'odierno gravame sollevata da parte appellata per Controparte_1 asserita mancanza di argomentazioni dell'appellante atte a contrastare e a contraddire le ragioni dedotte dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio che i motivi d'appello, avverso i quali - giova evidenziarlo – parte appellata ha comunque esplicato le sue difese, sono ammissibili e possono pertanto essere scrutinati nel merito, in quanto sufficientemente esplicativi dei profili in fatto ed in diritto, che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal giudice di prime cure.
L'appellante sin dal primo grado ha invocato la responsabilità datoriale ex art
2087 cod. civ. a seguito dell'infortunio subito in data 4/3/2011.
Il primo motivo d'appello è fondato.
2 Occorre analizzare la normativa che costituisce il fondamento giuridico della domanda di risarcimento del danno biologico: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti” secondo il dettato dell'art. 2087 c.c.
La violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. comporta una responsabilità di carattere contrattuale (Cass. lav. 4.7.2000, n.
8944). Si ritiene che la norma abbia contrattualizzato, nell'ambito del rapporto lavorativo, il generale dovere del neminem laedere.
Dalla natura contrattuale della responsabilità per violazione del dovere di protezione della salute dei propri dipendenti, discendono importanti conseguenze, innanzitutto, in punto di allegazione e prova. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, esclusivamente l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la lesione lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (ex plurimis, Cass. Lav. 18.2.2000, n. 1886; Cass. lav. 20.6.98, n.
6169; Cass. lav. 27.6.98, n. 6388; Cass. lav., 17.12.94, n. 10830; Cass. lav.,
17.11.93, n. 11351; Cass., 23.3.91, n. 3115; Cass., 29.5.90, n. 5002) ovvero ancora che il pregiudizio sia imputabile esclusivamente ad un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo tipico, tale da escludere il nesso di causalità ed integrare gli estremi del rischio elettivo.
Graverà, altresì, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver assolto ai propri obblighi informativi e di vigilanza sull'osservanza delle misure precauzionali impartite o sull'utilizzo effettivo dei dispositivi di sicurezza forniti in dotazione.
Sono fondate le doglianze dell'appellante circa l'errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale, laddove ha preliminarmente ritenuto sussistente sulla scorta dei testi escussi la responsabilità datoriale, capo da ritenersi costituire
3 giudicato, perchè non oggetto di appello, ma poi ha affermato che nulla è dovuto dall'appellato datore oltre quanto già corrisposto dall'INAIL per un'invalidità valutata al 40%.
Il ricorso in punto di allegazione dei fatti idonei ad escludere l'operatività dell'esonero della da responsabilità risarcitoria per Controparte_1
infortunio professionale è stato ben articolato e provato ed erroneamente il primo Giudice ha affermato nulla essere più dovuto dal datore essendo già avvenuto il pagamento dell'INAIL.
Va rammentato come ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, nella formulazione tuttora vigente: "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro". Dal disposto chiaramente si ricava che, ex lege, per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria ovvero il danno biologico - inteso secondo il D.Lgs. n. 38 del 2000 - superiore al 6% ovvero il danno patrimoniale pari o superiore al 16% il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente. Letta in positivo la regola è che l'esonero del datore di lavoro sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile.
L'esonero viene meno “a carico di coloro che abbiano commesso violazioni tali da determinare il verificarsi dell'infortunio.
Nella fattispecie, come acclarato dal Giudice di primo grado, sono emersi elementi di responsabilità a carico del datore, in riferimento ai quali non essendo stato proposto appello deve intendersi formato il giudicato.
Mentre va ritenuta errata l'affermazione secondo cui non sarebbe provata la superiorità del risarcimento del danno civilistico a carico del datore rispetto a quello erogato dall'INAIL, che si fonda, come detto, su criteri diversi.
Di qui la nozione di "danno differenziale", rettamente inteso come quella parte di risarcimento, che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro, ove il fatto sia da ritenere derivato da mancanze del datore.
Dunque, il lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale gode di un ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL, caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro
4 non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge.
Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni, definiti differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché quest'ultima non necessariamente lo contiene.
I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999).
Il precipitato logico del descritto assetto normativo ha indotto la Suprema Corte ad escludere "che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (Cass. n. 777 del 2015; successive conformi: Cass. n. 13689 del
2015; Cass. n. 3074 del 2016; in precedenza v. Cass. n. 18469 del 2012; Cass.
n. 5437 del 2011; tutte in motivazione) ed, altresì, a prevedere specifici criteri per lo scomputo delle poste indennizzate;
così Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui:
"in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa
INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicchè, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 il danno biologico stesso,
5 con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale".
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “ a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato
l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del
1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146 del 2016; per l'assunto secondo cui per le malattie non tabellate i fattori di rischio comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono un rischio specifico cd. improprio v. Cass. n. 3227 del 2011; entrambe in motivazione).In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n.
20807/2016 cit.).Prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari;
per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa. Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato.” (Cass. n. 9166 del
10/04/2017).
Spetta il differenziale sul biologico permanente.
Non spettano il danno morale e quello esistenziale vantati in quanto non allegati né provati in maniera specifica in ricorso di primo grado.
6 Leggasi in proposito Cass. N.2564/20204), secondo cui premessa la diversa
(e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo tuttavia onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Occorre, cioè, verificare se, alla complessità della morfologia del danno non patrimoniale, derivante dalla complessità contenutistica dei diritti della persona di volta in volta lesi, corrisponda un altrettanto articolato onere assertorio e probatorio. In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2,
n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). L'onere di allegazione
è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare.
Nella fattispecie si ribadisce sulle voci di danno di cui sopra vi è carenza assoluta, si vedano nello stesso senso:n.19434/2019 e 29206/2019.
Pertanto, non vanno riconosciuti il danno morale ed alla vita di relazione, con conseguente personalizzazione, carenti essendo state sul punto le allegazioni.
D'altra parte, al momento del conferimento della CTU per la quantificazione del danno dette voci sono state escluse, dunque, il relativo calcolo impropriamente effettuato dal consulente non va tenuto in conto.
7 Così va escluso il danno da invalidità temporanea e spese mediche, confermandosi in tal senso quanto correttamente evidenziato dal Giudice in primo grado circa la carenza di documentazione .
Va pertanto accolto quanto computato dal CTU, la cui relazione è nel complesso corretta e da ritenere aderente ai criteri in materia, relativamente al solo danno biologico permanente differenziale quantificato in euro 62.908,
39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
Le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento della citata somma.
Le spese del doppio grado vanno compensate per due terzi e liquidate per il residuo come in dispositivo ponendole a carico delle parti appellate in solido.
PQM
La Corte così provvede: accoglie in parte l'appello e per l'effetto , in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna le parti appellate in solido tra loro al pagamento del danno differenziale quantificato in euro 61.908,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
compensa tra le parti per due terzi le spese del doppio grado, condannando le parti appellate in solido tra loro al pagamento del residuo liquidato in euro
2.126,00 per il primo grado ed euro 2.272,5 per il presente, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato dell'appellante.
Napoli 20-3-2025 Il Presidente Est.
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