Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Marco Bartoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 683 /2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2024,
promossa da
LABORTEC CSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Ranieri Fiastra ed elettivamente domiciliata in SC alla via Michelangelo n. 88 presso e nello studio del suddetto difensore;
Appellante
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Responsabile Contenzioso ABRUZZO, NA IT a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
Andrea De Nicola - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Serafico n. 106, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Summa, che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Appellata
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. Avv. Roberta Del Sordo e
Antonella Trovati giusta procura alle liti del notaio Dott. R. Fantini in Roma, con domicilio eletto nel proprio Ufficio di Avvocatura in L'Aquila, presso la locale Sede Provinciale dell'Istituto,
CORSO FEDERICO II , 68; Appellato
avverso la sentenza n. 1686/2022, depositata il 22.12.2022 dal Tribunale di SC nel procedimento civile n. 4844/2018 (a cui era stato riunito il giudizio 4954/2018), avente ad oggetto opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma integrale della sentenza appellata n° 1686/2022, del Tribunale Civile di
SC in persona del G.U. Dott.ssa Valeria Battista, pubblicata il 22/12/2022, a definizione del giudizio civile di I° grado iscritto al n. 4844/2018 (a cui era stato riunito il fascicolo 4954/2018), non notificata, in accoglimento del presente appello, così provvedere: accogliere l'appello con riferimento a tutti i motivi di gravame contenuti nel presente atto, che devono intendersi espressamente richiamati e trascritti e per l'effetto, accogliere le conclusioni
in via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova, all'epoca articolati con le seconde memorie istruttorie nel giudizio di primo grado, da intendersi quivi integralmente trascritti e riportati al paragrafo apposito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorati di IVA, CAP e spese generali, del primo e del presente grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata Agenzia delle Entrate:
“Dichiarare inammissibile e improcedibili ai sensi dell'art. 617 e 618 c.p.c. i motivi di appello formulati ai punti C, D e E dell'atto di appello con conferma della sentenza su punto e condanna di controparte alle spese di primo e secondo grado;
dichiarare inammissibile per intervenuta rottamazione, l'appello per le due cartelle 0832017000281980700 e 08320170004140877000; dichiarare inammissibili le domande avverso le cartelle per divieto di nova in appello, e comunque per carenza di giurisdizione in favore del giudice tributario, nonché per formazione del giudicato con la sentenza CTR Abruzzo 590/2018; nel merito: rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati per i motivi esposti e comunque per carenza di interesse ad agire condannando controparte al pagamento delle spese del doppio grado;
in ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese di primo e secondo grado.
Con vittoria di spese della fase e compenso professionale.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di SC così ebbe a decidere:
PQM
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4844/2018 R.G. (cui è riunito quello avente n. 4954/2018 R.G.), ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta l'opposizione spiegata dalla LABORTEC C.S.E. S.R.L.; condanna la LABORTEC C.S.E. S.R.L. alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'I.N.P.S. delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 10.860,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione del 7/11/2018, ritualmente notificato, l'AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE introduceva ex art. 615 comma II c.p.c. il presente giudizio di merito a seguito di rigetto della richiesta formulata dalla LABORTEC C.S.E. S.R.L. di sospensiva ex art. 624 C.P.C. della procedura esecutiva mobiliare instaurata dalla stessa Agenzia a seguito di notifica alla debitrice di atto di pignoramento per fitti o pigioni ex art. 72 comma I D.P.R. n. 602/1973. Parte attrice anche in questa sede sottolineava l'assoluta infondatezza ed inconferenza delle censure sollevate dalla debitrice consistenti in particolar modo: nell'avvenuto pagamento degli avvisi di addebito concernenti crediti per contributi previdenziali contraddistinti dai n.
38320170000387541000, 38320170000522488000, 33820170000956861000; la non corretta determinazione dell'importo domandato in pagamento di cui alle cartelle esattoriali notificate;
la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo PEC in quanto priva di firma digitale;
la mancata produzione in giudizio delle cartelle esattoriali in originale;
la tardiva costituzione dell'Agenzia nella fase cautelare dinanzi al G.E. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande relative agli avvisi di addebito n. 38320170000387541000, n. 38320170000522488000 e n. 33820170000956861000; In via principale: respingersi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla società RT C.S.E. in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la legittimità del pignoramento presso terzi opposto. In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata. Con vittoria di spese diritti e onorari”. La debitrice LABORTEC CSE S.R.L., la quale aveva anch'essa instaurato giudizio di merito con atto di citazione del 9/11/2018 rubricato poi al n. 4954/2018 R.G., costituitasi ritualmente nel presente giudizio contestava integralmente le conclusioni rassegnate dal G.E. nella fase cautelare, reiterando, già in via preliminare, la richiesta di sospensiva dal primo giudice a suo dire indebitamente rigettata e domandando, comunque nel merito l'accoglimento dell'opposizione in quanto fondata alla luce delle argomentazioni ampiamente esposte in fase cautelare ed in questa sede pedissequamente riproposte. Si costituiva, altresì, con comparsa difensiva depositata in forma cartacea l'INPS – al quale era stato esteso il contraddittorio per effetto della notifica operata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - il quale eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'opposizione in quanto proposta decorsi quaranta giorni dalla data di notifica delle cartelle esattoriali trovando nella specie applicazione il disposto di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 46/1999, eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle presunte irregolarità circa la formazione del ruolo o della cartella di pagamento.
Rappresentava, inoltre, che per i crediti di natura contributiva competente doveva ritenersi in via esclusiva il Giudice del Lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra dette parti, riunito al presente giudizio quello iscritto al n. 4954/2018 R.G. e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la presente causa, pervenuta alla scrivente a seguito di variazione tabellare, in quanto di natura prettamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/09/2022 tenutasi in modalità cartolare con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” All'esito il Primo Giudice ha rigettato l'opposizione. La sentenza è stata impugnata dalla RT, che ne ha chiesto l'integrale riforma, il 22.6.2023 per 10 motivi.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha resistito al gravame, come pure l'INPS.
Con ordinanza dell'11.12.2024 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fini di chiarezza espositiva va premesso come dal compendio documentale versato in atti emerge che il presente giudizio ebbe ad originare da opposizione avverso pignoramento presso terzi notificato il 28.5.2018 dall'Agente della Riscossione in danno della RT, debitrice, con la diversa società LABORTEST SRL in veste di terza pignorata. Il pignoramento venne intimato in forza di n. 6 avvisi di addebito, ovvero i seguenti:
- 3832017 00003875410000, per € 19,00 + € 11.259,14;
- 38320170000 522488000, per € 4,13 + € 14,13;
- 38320170000956861000, per € 16,36 + € 2.672,74;
- 08320110005009356501 per € 101.500,37;
- 083 2017 0002819807 000, per complessivi € 1.370,84;
- 083 2017 0004140811 00, per complessivi € 25.897,96. Identico pignoramento, basato sugli stessi titoli, venne eseguito in danno della stessa RT, ma con terzo l'Intesa San Paolo, il 20/06/2018: anche in questo caso venne proposta opposizione all'esecuzione, definita dal Tribunale di SC con sentenza n° 927/2021 del 28.6.2021,passata in giudicato, la quale dispose: “accoglie l'opposizione e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione per le somme di cui ai n.3 avvisi di addebito (d) AVA 3832017 00003875410000, per € 19,00 + € 11.259,14; e) AVA 38320170000 522488000, per € 4,13 + € 14,13 e f) AVA 38320170000956861000, per € 16,36 + € 2.672,74 nonché per la somma di cui alla riduzione del pignoramento giusta comunicazione del 18/07/2018 di cui alla cartella n.08320110005009356501; dichiara la competenza del giudice tributario con riferimento ai motivi di impugnazione relativi alle due ulteriori cartelle n.083 2017 0002819807 000, per complessivi € 1.370,84 e n.083 2017 0004140811 00, per complessivi € 25.897,96) e fissa per la riassunzione dinanzi a quella AG il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento”. Ciò comporta che con riguardo alle prime tre cartelle, ovvero avvisi di addebito, era già intervenuto giudicato col quale il Tribunale di SC aveva escluso che AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE avesse diritto di procedere in executivis nei confronti di RT, pronuncia di cui il Tribunale, nel decidere il primo grado del presente giudizio, avrebbe dovuto tenere conto allorchè il 22.12.2022 ha reso la gravata sentenza, contrastante con quella già passata in giudicato. Su ciò, in verità, verte il primo motivo di appello, così intitolato da parte appellante.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO
IMPUGNATO N° 11286/M/2018 (CODICE IDENTIFICATIVO 83/2018/5014) IN QUANTO LE
CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 38320170000387541000, 38320170000522488000 E 38320170000956861000 POSTE ALLA BASE DEL PIGNORAMENTO MEDESIMO SONO
STATE PAGATE MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO - ILLOGICITA' E CARENZA DI
MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA IN PUNTO DI VERIFICA DELL'INTERVENUTO PAGAMENTO MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 38320170000387541000, 38320170000522488000 E
38320170000956861000 POSTE ALLA BASE DEL PIGNORAMENTO - CONTRASTO CON QUANTO GIA' STATUITO DALLA SENTENZA N° 927/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA E PASSATA IN GIUDICATO CON RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'INTERVENUTO PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO.
Viene, al riguardo, censurato il seguente passo motivazionale, col quale il Primo Giudice, pur edotto dell'esistenza del precedente giudicato, ha ritenuto di rigettare l'opposizione sul punto.
“Ciò premesso in punto di giudice competente e soggetti legittimati passivi, con riguardo alle contestazioni mosse nel merito dalla RT in ordine al credito per contributi previdenziali, il Tribunale non può esimersi dall'evidenziare che dall'esame della documentazione prodotta dalla debitrice non è possibile evincere l'integrale pagamento degli importi intimati per mezzo degli avvisi di addebito contestati. A tal riguardo, infatti, lo stesso ente previdenziale ha rappresentato che a mezzo interventi sostitutivi la RT CSE s.r.l. risulta aver pagato i debiti di natura contributiva ma non anche le sanzioni civili. D'altronde, da un confronto tra gli importi portati dagli avvisi di addebito (per un totale di € 19.147,28) e quelli che sarebbero stati versati a mezzo sostituto, emerge in modo chiaro il mancato integrale pagamento del quantum debeatur. Ciò è desumibile anche dal fatto che in data 30/08/2018 ovvero in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento in questa sede contestato (25/05/2018), l'INPS continuava a rilevare a carico della RT una irregolarità contributiva, sintomatica di un non integrale adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti. Da ciò consegue che, pur volendo ritenere che debba esservi una decurtazione del credito vantato dall'INPS, questa rileverebbe in fase di distribuzione non essendo di per sé idonea a privare di efficacia esecutiva il titolo azionato.” L'appellante ha prodotto la sentenza n° 927/2021 resa in 03/06/2021 dal Giudice del Tribunale di SC, a conclusione del giudizio avente R.G. n° 1196/2019, dove viene stabilito che l'Ader e l'Inps non hanno diritto di procedere all'esecuzione per le somme di cui ai 3 avvisi di addebito, oggetto di contestazione.
Essi erano gli avvisi di addebito n. 38320170000387541000, n. 38320170000522488000 e n.
33820170000956861000. L'appellante, in ogni caso, ha dedotto e comprovato di aver provveduto al pagamento di tutti gli importi contenuti negli avvisi di addebito, sia perché controparte non lo ha negato, sia perché dalle produzioni documentali in atti, in particolare dal DURC online, avente data 11/01/2019, prodotto con la comparsa di costituzione nel giudizio di merito con R.G. 4844/18, emergeva che essa
RT fosse in regola nei confronti dell'Inps: la prova documentale dell'avvenuto pagamento non è stata in alcun modo tenuta nella debita considerazione dal primo Giudice. Vi era, quindi, in atti documento del 11/01/2019, successivo rispetto alla notifica del pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione, che attestava inequivocabilmente che essa non aveva alcun debito nei confronti dell'Inps e che quindi i tre avvisi di addebito in questione, posti a base del pignoramento presso terzi erano stati successivamente tacitati, come già ritenuto nella sentenza del
Tribunale di SC, sopra richiamata e passata in giudicato, sul punto. La censura, quindi, è fondata nella misura in cui rende palese che la materia del contendere fosse cessata: in questa sede va solo rilevato che parte opposta non avesse più diritto di procedere ad esecuzione per le somme di cui ai n.3 avvisi di addebito: AVA 3832017 00003875410000, per € 19,00 + € 11.259,14; AVA 38320170000 522488000, per € 4,13 + € 14,13 ed AVA 38320170000956861000, per € 16,36 + € 2.672,74, ciò perché le somme erano state integralmente pagate, sia pur dopo il pignoramento, che al momento della sua notifica era però legittimo.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ILLEGITTIMITA' DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ESEGUITO NONOSTANTE L'ESISTENZA DELLA SOSPENSIONE DELLA CARTELLA N° 08320110005009356501 E COMUNQUE MANCATA STATUIZIONE IN SENTENZA IN MERITO AL FATTO CHE L'ADER NON AVEVA DIRITTO DI PROCEDERE AD ESECUZIONE QUANTO MENO PER LA SOMMA DI € 101.500,37 IMPORTO DI CUI ALLA CARTELLA SOSPESA, SIA IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO STATUITO DALLA
SENTENZA N° 927/2021 DEL TRIBUNALE DI PESCARA E SIA IN CONSIDERAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INTERVENUTA RIDUZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DEL 18/07/2018 EFFETTUATA DALL'ADER.
Il motivo in esame riguarda l'avviso di addebito n. 08320110005009356501 per € 101.500,37, costituente il maggiore degli importi dati dai titoli posti a base del pignoramento per cui è causa.
Anche su detta somma la sentenza n. 927/2021 del 28.6.2021 aveva stabilito, definitivamente, che l'Agenzia delle Entrate non avesse diritto di procedere, se non per la differenza residuata dalla riduzione del pignoramento eseguita dall'INPS come da comunicazione del 18/07/2018, con la quale aveva ridotto il pignoramento a 47.628,09 euro.
Si impugna, al riguardo, la seguente decisione.
“Lamenta, altresì, la debitrice la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'Agente della Riscossione il quale notificava atto di pignoramento per complessivi € 167.014,05 nonostante la cartella n. 08320110005009356501 dell'importo di € 101.500,37 fosse stata già in precedenza oggetto di sospensione da parte della Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila. Premesso che detta cartella costituisce all'attualità un valido ed efficace titolo esecutivo per effetto del rigetto dell'appello proposto dalla RT CSE s.r.l. avvenuto con sentenza n. 590/IV/2018 depositata in data 10/05/2018 dalla Commissione Tributaria regionale, ritiene chi scrive di non poter condividere le censure sul punto sollevate dalla difesa dell'opposta laddove essa afferma che l'Agente della Riscossione - preso atto della sospensione di detta cartella - avrebbe dovuto procedere alla notifica di un nuovo atto di pignoramento e non limitarsi, come di fatto avvenuto, a comunicare con separato atto la riduzione dell'importo oggetto di pignoramento. Preme, infatti, a tal proposito rilevare che la sospensione della cartella conseguiva alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 226/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale avverso la quale la stessa RT proponeva appello, appello poi, come visto, rigettato. E' chiaro, quindi, che la provvisorietà della decisione adottata dalla CTR non imponeva di considerare quel titolo tamquam non esset, e dunque, inesistente il credito da esso portato. A non diverse conclusioni può giungersi in virtù del fatto che detta sospensiva veniva comunicata prima della notifica dell'atto di pignoramento in questa sede impugnato dovendosi l'Agente della Riscossione ritenere onerato della notifica di altro e diverso atto di pignoramento soltanto nel caso in cui la Commissione Regionale avesse parzialmente o totalmente accolto l'appello privando quella cartella in via definitiva di efficacia esecutiva (effetto che sarebbe comunque conseguito al passaggio in giudicato della relativa sentenza). Non essendosi verificata tale circostanza, per effetto del rigetto dell'appello la validità ed efficacia della cartella esattoriale - compressa in via temporanea - si espandeva nuovamente rendendo, quindi, legittima in via definitiva la pretesa da essa portata. Di alcun rilievo ai fini che occupano e dunque, inidonea ad inficiare l'iter logico motivazionale sin qui enucleato deve ritenersi la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza sopra richiamata pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila trattandosi pur sempre di decisione di natura provvisoria e non definitiva”. L'appellante, alla luce di quanto stabilito nella sentenza n° 927/2021 resa dal Tribunale di SC e passata in giudicato sul punto, aveva, però, sicuramente diritto a che fosse valorizzata la riduzione dell'importo azionato con l'atto di pignoramento, conseguendone che l'Agente della riscossione potesse agire in executivis solo per l'importo residuo di € 47.628,09. In realtà, però, la doglianza sarebbe fondata anche per detto residuo in quanto alla data di notifica dell'atto di pignoramento (28/05/2018), la sentenza di primo grado n. 226-2017 della TP di SC (afferente il ricorso con il quale era stata impugnata, tra le altre, la cartella di pagamento n. 08320110005009356501, posta alla base dell'atto di pignoramento impugnato) era stata sospesa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila giusta ordinanza n. 86/2018 del 22/02/2018, depositata il 13/03/2018, da ciò derivando che l'azione esecutiva intrapresa dall'Ader fosse illegittima quanto alla cartella di pagamento n. 08320110005009356501, in quanto a quella data non vi era titolo esecutivo in base al quale pignorare, del che il Primo Giudice non ha tenuto conto, confondendo la provvisorietà della sospensione adottata dalla CTR con la inesistenza del credito, non rilevando le successive vicende del giudizio tributario, peraltro ancora pendente poiché la sentenza (di merito) n. 590/4/2018 della CTR di L'Aquila che ebbe a confermare la validità e l'efficacia della cartella inizialmente sospesa è stata impugnata con ricorso in Cassazione cui ha fatto seguito nuovo provvedimento di sospensione da parte della Commissione Tributaria Regionale del 17/06/2019, con il quale veniva nuovamente sospesa l'efficacia esecutiva della cartella n° 08320110005009356501.
Quel che rileva, però, è che l'esecuzione presso terzi per cui è ancora appello, mai sospesa, non è andata a buon fine in quanto il pignoramento oggetto di questo giudizio, notificato il 28 maggio
2018 ed eseguito presso il terzo pignorato Labortest srl, è risultato negativo e, comunque, inefficace, trattandosi di pignoramento esattoriale ai sensi dell'art. 72 DPR 602/73 con ordine diretto di pagamento nel termine di 60 giorni.
Non vi è più, quindi, un processo esecutivo, sicchè anche in relazione ai 47.628,09 euro in parola non residua in questa sede materia del contendere
TERZO MOTIVO DI APPELLO: ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI PER OMESSA E SPECIFICA INDICAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI SI
PROCEDE - SUCCESSIVA ILLOGICITA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA CON RIFERIMENTO ALLA NON RISCONTRATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DESCRIZIONE DELLA PRETESA ESATTORIALE. Viene qui censurata la seguente decisione.
“ Infondata deve qualificarsi anche la censura concernente la mancata esatta determinazione del credito nell'atto di pignoramento per fitti o pigioni notificato alla RT C.S.E. s.r.l. in data 25/05/2018 posto che, come di norma, detto atto veniva preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito – recanti l'attestazione di conformità all'estratto di ruolo del quale costituiscono fedele riproduzione – i quali descrivevano nel dettaglio la tipologia di credito vantato con puntuale indicazione dell'importo dovuto ed dell'ente creditore. Dunque, tenuto conto che l'atto de quo, oltre ad indicare l'importo complessivamente dovuto pari ad € 167.014,05, specifica anche le somme dovute a titolo di tributi/entrate, quelle dovute per interessi di mora, sanzioni civili, compensi di riscossione coattiva, spese esecutive, spese tabellari e diritti di notifica - richiamando, peraltro, nel dettaglio i titoli esecutivi fonte dell'obbligazione vantata - non è dato francamente comprendere in quale altro modo il credito avrebbe dovuto essere specificato. E ciò ancor più in ragione del fatto che, in calce a detto atto, veniva, altresì, precisato che “All'importo indicato in tale voce dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora fino alla data di effettivo pagamento sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 D.P.R.
n. 602/1973). Per tali ultimi crediti dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (c.d. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 1169 comma 8 e 9 della L. 388/2000)”. Pertanto, non si comprende in alcun modo quali ulteriori indicazioni o dettagliate specificazioni l'atto di pignoramento avrebbe dovuto contenere.” L'appellante torna a sostenere la nullità dell'intero atto di pignoramento notificato, per omessa indicazione del dettaglio dei crediti per i quali si procede. Infatti, la generica dicitura
“TRIBUTI/ENTRATE” di cui a pag. 1 dell'atto di pignoramento impugnato, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice del primo grado, in assenza dell'effettiva allegazione, all'atto di pignoramento, dell'elenco delle cartelle per cui si procedeva, con specifica indicazione degli importi cartella per cartella, non consente di risalire alla fonte e alla natura del credito oggetto di riscossione coattiva.
La censura deve intendersi limitata, per quanto qui rileva, alle sole due ulteriori cartelle n. 0832017
0002819807000, per complessivi € 1.370,84 e n. 08320170004140811000, per complessivi € 25.897,96.
Essa, però, in ogni caso va respinta in quanto, come documentato dall'Agenzia, RT ha presentato domanda di rottamazione per le due cartelle 08320170002819807000 e
08320170004140811000, assumendosi l'impegno a rinunciare ai giudizi per esse pendenti, sicchè al riguardo non vi è più materia del contendere.
Tutto ciò ritenuto, questo Collegio, in riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, rilevando, ai fini di una complessiva valutazione della soccombenza virtuale, che gli altri motivi di appello erano i seguenti:
4: NULLITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO IMPUGNATO IN QUANTO NON SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE: trattasi di censura qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, come tale non proponibile in appello;
5: TARDIVITA' DELLA COSTITUZIONE DI CONTROPARTE NELLA FASE CAUTELARE: trattasi di censura irrilevante;
6: PRESCRIZIONE DEI CREDITI INDICATI NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO: trattasi di censura inammissibile siccome mai proposta in primo grado;
7: INESISTENZA DELLA COSTITUZIONE DELL'INPS AVVENUTA CON MODALITA'
CARTACEA NEL GIUDIZIO RG. 4844/2018: trattasi di censura irrilevante;
8: RIPROPOSIZIONE ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE DAL GIUDICE DEL PRIMO
GRADO: trattasi di censura irrilevante;
9: ILLEGITTIMITA' DELLA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.LI 91 E 92 C.P.C.: trattasi di questione da esaminare in ogni caso. 10:INFONDATEZZA DELLA SOLLEVATA ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE RISPETTO AGLI AVVISI DI ADDEBITO: trattasi di censura cui l'appellante non ha interesse.
Quanto alle spese, sussistono motivi per disporne la compensazione per entrambi i gradi di giudizio per reciproca soccombenza virtuale, volta che al momento del pignoramento i crediti di cui agli avvisi:
- 3832017 00003875410000, per € 19,00 + € 11.259,14;
- 38320170000 522488000, per € 4,13 + € 14,13;
- 38320170000956861000, per € 16,36 + € 2.672,74; erano portati da titoli esecutivi legittimi, tanto che sono stati pagati in seguito;
il credito di cui all'avviso 08320110005009356501 per € 101.500,37 era stato sospeso dalla CRT, sicchè per esso difettava la natura di titolo esecutivo legittimante il pignoramento;
i crediti di cui agli avvisi:
- 083 2017 0002819807 000, per complessivi € 1.370,84;
- 083 2017 0004140811 00, per complessivi € 25.897,96; sono stati oggetto di successiva domanda di rottamazione, il che rende palese la loro azionabilità originaria in executivis.
Si aggiunga come, in ogni caso, il pignoramento era stato ridotto nella misura corrispondente a quanto dichiarato dall' Inps per la cartella n. 08320110005009356501, ossia dall'originario importo di complessivi € 167.014,05 (comprensivo di accessori) all'importo di € 47.628,09 e, per il resto, si ha che l'appellante ha comunque pagato quanto di spettanza, sicchè essa, pur consapevole di essere in parte debitrice, ha proposto in primo grado e riproposto in appello 7 censure inammissibili o irrilevanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) in riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2) regola le spese come in parte motiva;
Così deciso in camera di consiglio il 18.12.2024.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio