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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE N. R.G. 1938/2014
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1938/2014, promossa
da
(P.I. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Attilio Vittorio Chirico e Giulia Giagheddu
ATTORE nei confronti di
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. RT P.IVA_2
Salvatore Angelo Sanna (c.f. ) C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società ha convenuto in giudizio il Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia RT
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertata l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali nel rapporto bancario di cui è causa (c.c. nn. 540 1060474 / 540 24780-2) condannare la convenuta alla restituzione e al pagamento, in favore dell'attrice, di CP_2
tutte le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi anatocistici e ultralegali, non pattuiti, spese e commissioni, pari ad Euro 79.323,45 derivante dal ricalcolo con capitalizzazione semplice e utilizzo del tasso legale e tasso ex art. 117 TUB, o a quella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta, a causa cognita e CTU, sempre con capitalizzazione semplice e utilizzo del tasso legale e tasso ex art. 117 TUB, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo” - con vittoria nelle spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- di essere stata titolare del conto corrente bancario n. 540 24780 – 2 e relativo affidamento presso il - Filiale di Olbia, acceso da RT E_
, ancor prima titolare dell'omonima ditta individuale, che operava sul conto corrente
[...]
n. 540 10604/4, poi confluita nella società Controparte_4
- che, in seguito al conferimento della suddetta azienda individuale nella
[...] in data 10/09/1992, l'affidamento di cui al conto corrente n. Controparte_5
10604/4, già intestato a era stato convertito con il E_
medesimo saldo nel c/c n. 24780-2, intestato alla E_ CP_5
- che, nel corso del rapporto, aveva raggiunto un saldo debitore di circa 300.000.000 di lire;
- che, in seguito, su richiesta dello stesso istituto, aveva provveduto al totale rientro dell'esposizione, addivenendo, nel 2006, alla chiusura definitiva del conto corrente;
- che, durante tutta la durata del rapporto, la aveva applicato interessi CP_2 anatocistici, spese e commissioni con periodicità trimestrale, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del consolidato indirizzo della Suprema Corte che ha dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo bancario;
- che la stessa aveva applicato interessi a tassi ultralegali, “mediante rinvio al CP_2
2 c.d. uso piazza, ovvero facendo riferimento alle condizioni applicate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”;
- che, da una consulenza di parte, eseguita con il ricalcolo degli interessi a tasso legale e senza capitalizzazione, risultava un credito, a proprio favore, di € 79.353,45, destinato ad aumentare tenendo conto degli ultimi tre anni di vita del rapporto;
- che, pertanto, aveva diritto alla restituzione di tutte le somme che, per il periodo
1989-2003, erano state indebitamente percepite dalla a titolo di interessi ultralegali, CP_2
capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni di massimo scoperto.
In data 2/1/2015 si è costituito in giudizio il RT chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- Respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto e del tutto sfornite di prova;
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed a mezzo CTU.
All'esito del mancato accoglimento da parte dell'attrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice, all'udienza del 10/7/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed hanno chiesto trattenersi la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 18.11.2024.
*****
Occorre in primo luogo dare conto dei fatti che risultano provati (in via documentale e/o perché pacifici tra le parti) e della qualificazione da dare all'azione esperita dalla attrice.
É risultato provato che tra la società e il Parte_1 [...]
intercorso un rapporto di conto corrente estinto nel 2006, del quale sono RT
stati prodotti gli estratti conto solo del periodo 1989-2003, ma non anche il relativo contratto.
Orbene, trattandosi di domanda afferente un rapporto ormai estinto e avuto riguardo al tenore complessivo dell'atto di citazione e delle conclusioni formulate anche all'esito dell'istruttoria, si deve ritenere che la domanda formulata da debba essere qualificata come di ripetizione di indebito, essendo interesse della attrice ottenere dall'istituto di credito la ripetizione delle somme versate in applicazione delle clausole contrattuali asseritamente invalide, con la conseguenza che tanto l'accertamento delle invalidità negoziali, quanto le richieste istruttorie degli estratti conto ai sensi dell'art. 119 t.u.b. e dell'art. 210 c.p.c. si pongono quali domande e richieste strumentali all'accoglimento della domanda di ripetizione.
Ciò posto, si deve affermare, con la costante giurisprudenza e nel rispetto delle regole
3 generali stabilite dall'art. 2697 c.c., che, nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi (cfr., tra le tante, Cass. Civ. ord. 30822/2018).
Pertanto, lo stesso correntista ha l'onere di documentare l'esistenza delle clausole che si assumono viziate e l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Nel caso che ci occupa, l'assenza del contratto di conto corrente - che era esclusivo onere della parte attrice produrre in giudizio e sottoporre all'esame del Giudice - non consentono, quindi, di accertare né le pattuizioni intervenute tra le parti, né l'andamento del rapporto nè il rispetto degli accordi stessi.
Di poi, non sono stati prodotti nemmeno gli estratti conto relativi a tutto lo svolgimento del rapporto.
Accanto ed oltre ciò, occorre poi porre nel dovuto rilievo l'estrema genericità dell'atto introduttivo del presente giudizio e delle contestazioni in esso sollevate, che avrebbero dovuto determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza, attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c..
Vizio di genericità che non è risultato emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e che non può certamente essere superato per effetto della invocata e (incomprensibilmente) disposta consulenza tecnica di ufficio che, pur nella radicale e insuperabile mancanza del contratto genetico e di gran parte degli estratti conto, è pervenuto a calcoli conclusivi che appaiono tanto infondati (cioè privi, in concreto, di fondamento giuridico e fattuale alcuno), quanto irricevibili.
In conclusione, la non ha mai affermato che il contratto bancario Parte_1
per cui è causa fosse stato stipulato in forma orale (con conseguente necessità per essa di fornire prova del contenuto delle singole pattuizioni nell'eventualità che il contratto fosse stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della l. 154/1992, quando è stato introdotto il requisito di forma scritta a pena di nullità, ovvero con conseguente invalidità dell'intero rapporto per difetto di forma se il contratto fosse stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della citata legge – circostanza questa che avrebbe implicato la necessità per la banca che intendesse affermare il contrario di produrre i contratti in forma scritta) e, anzi, ha adottato un comportamento processuale ed extra processuale del tutto incompatibile con tale assunto, affermandone, anzi, seppur implicitamente, la avvenuta stipulazione in
4 forma scritta.
In tale contesto si deve, quindi, ritenere non raggiunta la prova della data di stipulazione del contratto, fondamentale per individuare la disciplina applicabile al rapporto, né la prova delle concrete pattuizioni che si assumono invalide e tale carenza probatoria non può che produrre i suoi effetti negativi sulla parte attrice in ripetizione.
Ciò rende(va) del tutto superfluo il disposto ed eseguito accertamento peritale, in quanto strumentale all'accertamento di un diritto che si è rivelato insussistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause ricadenti nello scaglione tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, tenendo conto della non particolare complessità della causa e con i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria che deve essere liquidata ai valori minimi.
L'esito del giudizio impone di porre definitivamente a carico dell'odierna attrice le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
RT
- CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Tempio Pausania il 08/03/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE N. R.G. 1938/2014
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1938/2014, promossa
da
(P.I. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Attilio Vittorio Chirico e Giulia Giagheddu
ATTORE nei confronti di
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. RT P.IVA_2
Salvatore Angelo Sanna (c.f. ) C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società ha convenuto in giudizio il Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia RT
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertata l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali nel rapporto bancario di cui è causa (c.c. nn. 540 1060474 / 540 24780-2) condannare la convenuta alla restituzione e al pagamento, in favore dell'attrice, di CP_2
tutte le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi anatocistici e ultralegali, non pattuiti, spese e commissioni, pari ad Euro 79.323,45 derivante dal ricalcolo con capitalizzazione semplice e utilizzo del tasso legale e tasso ex art. 117 TUB, o a quella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta, a causa cognita e CTU, sempre con capitalizzazione semplice e utilizzo del tasso legale e tasso ex art. 117 TUB, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo” - con vittoria nelle spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- di essere stata titolare del conto corrente bancario n. 540 24780 – 2 e relativo affidamento presso il - Filiale di Olbia, acceso da RT E_
, ancor prima titolare dell'omonima ditta individuale, che operava sul conto corrente
[...]
n. 540 10604/4, poi confluita nella società Controparte_4
- che, in seguito al conferimento della suddetta azienda individuale nella
[...] in data 10/09/1992, l'affidamento di cui al conto corrente n. Controparte_5
10604/4, già intestato a era stato convertito con il E_
medesimo saldo nel c/c n. 24780-2, intestato alla E_ CP_5
- che, nel corso del rapporto, aveva raggiunto un saldo debitore di circa 300.000.000 di lire;
- che, in seguito, su richiesta dello stesso istituto, aveva provveduto al totale rientro dell'esposizione, addivenendo, nel 2006, alla chiusura definitiva del conto corrente;
- che, durante tutta la durata del rapporto, la aveva applicato interessi CP_2 anatocistici, spese e commissioni con periodicità trimestrale, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del consolidato indirizzo della Suprema Corte che ha dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo bancario;
- che la stessa aveva applicato interessi a tassi ultralegali, “mediante rinvio al CP_2
2 c.d. uso piazza, ovvero facendo riferimento alle condizioni applicate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”;
- che, da una consulenza di parte, eseguita con il ricalcolo degli interessi a tasso legale e senza capitalizzazione, risultava un credito, a proprio favore, di € 79.353,45, destinato ad aumentare tenendo conto degli ultimi tre anni di vita del rapporto;
- che, pertanto, aveva diritto alla restituzione di tutte le somme che, per il periodo
1989-2003, erano state indebitamente percepite dalla a titolo di interessi ultralegali, CP_2
capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni di massimo scoperto.
In data 2/1/2015 si è costituito in giudizio il RT chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- Respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto e del tutto sfornite di prova;
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed a mezzo CTU.
All'esito del mancato accoglimento da parte dell'attrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice, all'udienza del 10/7/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed hanno chiesto trattenersi la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 18.11.2024.
*****
Occorre in primo luogo dare conto dei fatti che risultano provati (in via documentale e/o perché pacifici tra le parti) e della qualificazione da dare all'azione esperita dalla attrice.
É risultato provato che tra la società e il Parte_1 [...]
intercorso un rapporto di conto corrente estinto nel 2006, del quale sono RT
stati prodotti gli estratti conto solo del periodo 1989-2003, ma non anche il relativo contratto.
Orbene, trattandosi di domanda afferente un rapporto ormai estinto e avuto riguardo al tenore complessivo dell'atto di citazione e delle conclusioni formulate anche all'esito dell'istruttoria, si deve ritenere che la domanda formulata da debba essere qualificata come di ripetizione di indebito, essendo interesse della attrice ottenere dall'istituto di credito la ripetizione delle somme versate in applicazione delle clausole contrattuali asseritamente invalide, con la conseguenza che tanto l'accertamento delle invalidità negoziali, quanto le richieste istruttorie degli estratti conto ai sensi dell'art. 119 t.u.b. e dell'art. 210 c.p.c. si pongono quali domande e richieste strumentali all'accoglimento della domanda di ripetizione.
Ciò posto, si deve affermare, con la costante giurisprudenza e nel rispetto delle regole
3 generali stabilite dall'art. 2697 c.c., che, nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi (cfr., tra le tante, Cass. Civ. ord. 30822/2018).
Pertanto, lo stesso correntista ha l'onere di documentare l'esistenza delle clausole che si assumono viziate e l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Nel caso che ci occupa, l'assenza del contratto di conto corrente - che era esclusivo onere della parte attrice produrre in giudizio e sottoporre all'esame del Giudice - non consentono, quindi, di accertare né le pattuizioni intervenute tra le parti, né l'andamento del rapporto nè il rispetto degli accordi stessi.
Di poi, non sono stati prodotti nemmeno gli estratti conto relativi a tutto lo svolgimento del rapporto.
Accanto ed oltre ciò, occorre poi porre nel dovuto rilievo l'estrema genericità dell'atto introduttivo del presente giudizio e delle contestazioni in esso sollevate, che avrebbero dovuto determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza, attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c..
Vizio di genericità che non è risultato emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e che non può certamente essere superato per effetto della invocata e (incomprensibilmente) disposta consulenza tecnica di ufficio che, pur nella radicale e insuperabile mancanza del contratto genetico e di gran parte degli estratti conto, è pervenuto a calcoli conclusivi che appaiono tanto infondati (cioè privi, in concreto, di fondamento giuridico e fattuale alcuno), quanto irricevibili.
In conclusione, la non ha mai affermato che il contratto bancario Parte_1
per cui è causa fosse stato stipulato in forma orale (con conseguente necessità per essa di fornire prova del contenuto delle singole pattuizioni nell'eventualità che il contratto fosse stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della l. 154/1992, quando è stato introdotto il requisito di forma scritta a pena di nullità, ovvero con conseguente invalidità dell'intero rapporto per difetto di forma se il contratto fosse stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della citata legge – circostanza questa che avrebbe implicato la necessità per la banca che intendesse affermare il contrario di produrre i contratti in forma scritta) e, anzi, ha adottato un comportamento processuale ed extra processuale del tutto incompatibile con tale assunto, affermandone, anzi, seppur implicitamente, la avvenuta stipulazione in
4 forma scritta.
In tale contesto si deve, quindi, ritenere non raggiunta la prova della data di stipulazione del contratto, fondamentale per individuare la disciplina applicabile al rapporto, né la prova delle concrete pattuizioni che si assumono invalide e tale carenza probatoria non può che produrre i suoi effetti negativi sulla parte attrice in ripetizione.
Ciò rende(va) del tutto superfluo il disposto ed eseguito accertamento peritale, in quanto strumentale all'accertamento di un diritto che si è rivelato insussistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause ricadenti nello scaglione tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, tenendo conto della non particolare complessità della causa e con i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria che deve essere liquidata ai valori minimi.
L'esito del giudizio impone di porre definitivamente a carico dell'odierna attrice le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
RT
- CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Tempio Pausania il 08/03/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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