Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 12.06.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.57.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9722 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv.ti Salvatore Manganello e Luigi Di Natale) Parte_1
attore
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Chiara Controparte_1
Casano)
convenuta
Oggetto: domanda di risoluzione contrattuale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
18.07.2022, dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di vendita del 25.06.2021 intervenuto tra le parti;
- Condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 3.000,00,
oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.07.2022 , premettendo di avere, in data 08.05.2021, Parte_1
stipulato un contratto per l'acquisto di un'autovettura, poi sostituito con un secondo accordo il
25.06.2021, e lamentando l'inadempimento della ha instato per la declaratoria di Controparte_1
risoluzione del contratto e la condanna della controparte al pagamento della somma di € 6.000,00,
pari al doppio della caparra consegnata al momento della sottoscrizione del primo contratto.
Costituitasi in giudizio il 22.11.2022, la ha contestato le avverse richieste, Controparte_1
assumendo di avere informato delle difficoltà nel reperimento di materie prime e avvertito della consegna a lunga data il , che, senza recedere dal contratto, aveva accettato i ritardi;
Pt_1
qualificando il comportamento dell'attore quale recesso ad nutum, la convenuta ha chiesto di poter trattenere, a titolo di penale, la somma di € 3.000,00, ricevuta a titolo di cauzione.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto osservare, in diritto, che, secondo granitico orientamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., n. 5128/2022; n. 15328/18).
In concreto, parte attrice, gravata dell'onere di provare la fonte del proprio diritto - id est il contratto di vendita del quale ha lamentato l'inadempimento e chiesto la risoluzione - a detto onere ha adempiuto.
Invero, è pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che in data 08.05.2021, Parte_1
ha sottoscritto un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura Land Rover
“Discovery Sport 2.0-TD4-163 CV. ” per un importo complessivo di € 48.500,00 oltre CP_2
alla permuta di un'autovettura Citroen C5 di sua proprietà, valutata € 20.600,00. È incontestato che, al momento della sottoscrizione del contratto, l'attore ha versato alla concessionaria la somma di € 3.000,00: siffatta circostanza, oltre che provata per tabulas, è stata ammessa ab initio dalla convenuta, che ne ha rappresentato la natura di cauzione piuttosto che di caparra – come, invece, ritenuto dall'attore.
Emerge dagli atti – e la NSC lo ha confermato – che il primo accordo è stato sostituito da un secondo contratto, sottoscritto il 25.06.2021, con un nuovo modello dell'auto (“My 2022”) al maggior costo di € 48.800,00.
A questo punto, la rappresentazione fattuale delle parti diverge.
Assume il che la concessionaria non avrebbe rispettato i termini di consegna previsti, Pt_1
dapprima, per il mese di agosto 2021, poi, entro e non oltre il mese di settembre, successivamente, il
24.12.2021 e, dopo, l'11.03.2022; infine, la consegna sarebbe stata fissata a data da destinarsi.
Dal canto suo, la NSC sostiene che il avrebbe accettato i ritardi della consegna di volta in Pt_1
volta riferitigli – e comunque addebitabili a cause di forza maggiore legati alla situazione contingente (la pandemia, le difficoltà di reperire materie prime a causa del diniego cinese e della guerra in Ucraina) –; laddove, poi, l'acquirente non avesse voluto accettare il ritardo nei tempi di consegna, ben avrebbe potuto usufruire della facoltà prevista in contratto di recedere entro 15 giorni dalla comunicazione del ritardo – circostanza, questa, non verificatasi.
Ora, è bene precisare che il contratto cui deve farsi riferimento è quello sottoscritto dal il Pt_1
25.06.2021, che ha sostituito il primo, sottoscritto l'08.05.2021.
Il contratto prodotto dalla convenuta e datato 03.02.2022, avente ad oggetto una vettura con un allestimento diverso e ad un prezzo maggiorato di € 52.600,00, non è mai stato sottoscritto dal
, che ha, infatti, chiesto la risoluzione del contratto del 25.06.2021. Pt_1
Ciò detto, può considerarsi provato che la convenuta non abbia assolto all'onere assunto con il contratto de quo di consegna dell'autovettura oggetto di vendita: invero, nonostante le svariate scadenze fissate e di volta in volta procrastinate, la concessionaria non ha consegnato all'attore il mezzo ordinato.
Peraltro, che le parti avessero previsto un termine di consegna nel primo contratto (agosto 2021),
non modificato con il secondo, e che i tempi di consegna siano stati differiti dalla concessionaria per l'indisponibilità della vettura acquistata - così come assunto dal -, fino all'ultima Pt_1 proposta formulata dalla NSC il 03.02.2022 e mai accettata dall'attore, comportando essa un aumento dei costi di un mezzo aventi caratteristiche parzialmente diverse da quello inizialmente ordinato e voluto, è circostanza che la convenuta (a ben vedere) non ha specificatamente contestato.
Emerge dalla produzione attorea, infatti, che, con pec dell'11.02.2022, il ha chiesto la Pt_1
risoluzione del contratto del 25.06.2021 (cfr. all. 8), indicando specificatamente tutti i termini di consegna, che la concessionaria non avrebbe rispettato.
Successivamente, il 24.02.2022, il ha inviato una seconda pec con la diffida ad adempiere il Pt_1
medesimo contratto (cfr. all. 9), riportando, ancora una volta, i tempi di consegna indicati e differiti dalla NSC.
L'unico riscontro alle puntuali richieste dell'attore è costituito dalla pec dell'01.03.2022, con cui il procuratore della convenuta, senza contestare la precisa ricostruzione fattuale dell'acquirente, si è limitato a riferire di avere “ricevuto mandato dalla di riscontrare la Sua Controparte_1
pregiatissima del 24.02.2022 per rappresentare che quanto narrato non corrisponde alle
condizioni contrattuali accettate dalla Sua assistita”; al dichiarato scopo di “venire sempre incontro alla clientela”, la convenuta ha proposto all'attore “un buono di durata annuale e pari valore di quanto versato” – proposta che il ha prontamente rifiutato con la pec del Pt_1
15.03.2022.
Anche l'invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita trasmesso il 06.04.2022 dal Pt_1
(cfr. all. 12) è rimasto privo di riscontro.
In buona sostanza, mai la NSC ha negato che fosse stato concordato un termine di consegna della vettura e che esso veniva di volta in volta differito secondo quanto dall'attore narrato, se non in questa sede, laddove ne ha contestato l'esistenza e l'essenzialità della natura.
Dalle superiori argomentazioni discende che, se, da un lato, l'attore ha provato il titolo negoziale posto alla base della domanda;
dall'altro, la convenuta non ha in alcun modo provato di avere adempiuto la propria obbligazione, estinguendo, così, la pretesa avversaria.
Né, d'altra parte, è stata provata la non imputabilità dell'inadempimento alla convenuta.
Pertanto, sulla scorta della produzione documentale acquisita in giudizio e del complessivo quadro probatorio assunto, deve concludersi che la prospettazione di parte attrice può reputarsi accertata e che l'inadempimento - con riferimento alla volontà dei contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione – può
definirsi grave, tanto da potersi accogliere la domanda di risoluzione contrattuale spiegata in questa sede dall'attore.
Passando alla disamina della domanda di condanna al pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di caparra, necessita dirimere la questione sulla natura del versamento di € 3.000,00 eseguito al momento della sottoscrizione del primo contratto dall'attore: va chiarito, in buona sostanza, se la somma de qua costituisca deposito cauzionale ovvero caparra.
Ebbene, in diritto, la differenza sostanziale tra caparra e cauzione risiede nel fatto che la prima consiste, in generale, in una determinata somma di denaro versata da una parte all'altra a garanzia dell'esecuzione della propria prestazione o quale corrispettivo in caso di recesso contrattuale, da imputare ad anticipo sull'intero dovuto, in caso di corretto adempimento del tradens; la seconda viene versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e restituita a fine rapporto a chi la ha versata.
Soltanto nel caso di caparra e di accertato inadempimento alle pattuizioni contrattuali della parte che ha ricevuto la somma a detto titolo, la controparte potrebbe esigere il doppio della caparra,
recedendo dal contratto.
In concreto, risulta documentalmente la natura di deposito cauzionale piuttosto che di caparra confirmatoria, come assunto dall'attore, della somma corrisposta: tanto è reso, molto incisivamente, palese dagli stessi contratti, laddove si legge che essa è stata prevista “a titolo di deposito cauzionale”, dalle condizioni generali e dalla distinta di incasso sottoscritta dal . Pt_1
Deriva da tanto che, provato l'inadempimento della concessionaria, va restituito all'attore l'importo di € 3.000,00 corrisposto a titolo di cauzione, sul quale vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data del deposito al soddisfo.
Infine, non può non stigmatizzarsi la condotta della convenuta, che ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, senza offrire alcuna concreta motivazione ma limitandosi a ribadire le proprie contestazioni, e formulando una controproposta già avanzata in sede stragiudiziale e respinta dall'attore.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno rifuse all'attore e poste a carico della convenuta le spese di lite, liquidate, in difetto di nota, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal
D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.830,00, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa
come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 12 giugno 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina