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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2024, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1184/2022 R.G.
PROMOSSA
DA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente Parte_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Maiorana e Laura Calì, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. Francesco
Cipolla.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell pro-
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Butera ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Controparte_3
, con sede in Via Caltanissetta n. 2/E, Palermo.
[...]
, in persona Controparte_4
dell'Assessore pro-tempore.
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2022, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Evidenziava, infatti, di non aver goduto dei miglioramenti economici connessi all'anzianità di servizio, che invece, in sede di stipula del contratto integrativo regionale di categoria, erano stati riconosciuti agli operai a tempo indeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità professionale mensile, ovvero le somme corrispondenti ai miglioramenti economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata presso gli Enti resistenti di questo giudizio, come descritto nella parte narrativa del presente ricorso, per i motivi e le ragioni spiegate nella medesima parte narrativa e per tutte le altre che il Giudice vorrà ravvisare;
− condannare
l'Amministrazione resistente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018
(Deliberazione della Giunta regionale siciliana nr. 387 del 19.10.2018) e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso,
2 nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
− Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese e compensi” ( cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto;
nel merito, contestava la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva, invece, in giudizio l' , Controparte_5
sebbene regolarmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11 dicembre 2024 per il deposito di note scritte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva sollevata dall Controparte_1
atteso che unico soggetto deputato al controllo e alla verifica
[...]
dell'attività svolta dai lavoratori forestali stagionali, in quanto datore di lavoro, è
l' . Controparte_1
Va, invece, accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti anteriori al quinquennio precedente la notifica della diffida ad adempiere, essendo pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Nel caso concreto parte ricorrente ha documentato di aver interrotto la prescrizione con la diffida inviata, a mezzo pec, alle Amministrazioni resistenti in data 30.07.2021
(cfr. copia diffida inviata a mezzo pec), sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 30.07.2016.
3 Nel merito, il ricorso è fondato.
Va, infatti, accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un'“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. certificato di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di
4 operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle CP_3
stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent.n.150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 30.07.2016 (tenuto conto della prescrizione quinquennale) spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella
5 graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 (€ 4,00 a seguito dell'entrata in vigore del contratto integrativo regionale di lavoro del 2018) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e nella contumacia dell : Controparte_6
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 30 luglio 2016, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 12.12.2024
IL GIUDICE
6
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1184/2022 R.G.
PROMOSSA
DA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente Parte_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Maiorana e Laura Calì, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. Francesco
Cipolla.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell pro-
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Butera ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Controparte_3
, con sede in Via Caltanissetta n. 2/E, Palermo.
[...]
, in persona Controparte_4
dell'Assessore pro-tempore.
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2022, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Evidenziava, infatti, di non aver goduto dei miglioramenti economici connessi all'anzianità di servizio, che invece, in sede di stipula del contratto integrativo regionale di categoria, erano stati riconosciuti agli operai a tempo indeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità professionale mensile, ovvero le somme corrispondenti ai miglioramenti economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata presso gli Enti resistenti di questo giudizio, come descritto nella parte narrativa del presente ricorso, per i motivi e le ragioni spiegate nella medesima parte narrativa e per tutte le altre che il Giudice vorrà ravvisare;
− condannare
l'Amministrazione resistente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018
(Deliberazione della Giunta regionale siciliana nr. 387 del 19.10.2018) e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso,
2 nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
− Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese e compensi” ( cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto;
nel merito, contestava la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva, invece, in giudizio l' , Controparte_5
sebbene regolarmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11 dicembre 2024 per il deposito di note scritte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva sollevata dall Controparte_1
atteso che unico soggetto deputato al controllo e alla verifica
[...]
dell'attività svolta dai lavoratori forestali stagionali, in quanto datore di lavoro, è
l' . Controparte_1
Va, invece, accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti anteriori al quinquennio precedente la notifica della diffida ad adempiere, essendo pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Nel caso concreto parte ricorrente ha documentato di aver interrotto la prescrizione con la diffida inviata, a mezzo pec, alle Amministrazioni resistenti in data 30.07.2021
(cfr. copia diffida inviata a mezzo pec), sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 30.07.2016.
3 Nel merito, il ricorso è fondato.
Va, infatti, accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un'“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. certificato di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di
4 operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle CP_3
stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent.n.150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 30.07.2016 (tenuto conto della prescrizione quinquennale) spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella
5 graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 (€ 4,00 a seguito dell'entrata in vigore del contratto integrativo regionale di lavoro del 2018) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e nella contumacia dell : Controparte_6
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 30 luglio 2016, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 12.12.2024
IL GIUDICE
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