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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6538/2019 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. vertente
TRA
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Di Prisco del Foro di Benevento ( C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio comune di quest'ultimo e degli avv.ti Domenico Galati e Fernando Scicchitano in
Satriano Marina (CZ), alla via F.lli Drosi n. 12
Attore
E
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
), ( ), ( ),
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_4 CodiceFiscale_6
), rappresentati e difesi dall'avv. Armodio Migali Controparte_5 CodiceFiscale_7
( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio alla via Alessandro C.F._8
Turco n. 12 di Catanzaro.
Convenuti
Conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.1.2020 a , e Controparte_1 CP_4
non essendo andata a buon fine la notifica a e , Controparte_5 CP_2 Controparte_3
li conveniva in giudizio per accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione Parte_1 intentata ai sensi dell'artt. 2901 c.c e disposta la revocatoria dell'atto di donazione del 23.12.2014, con dichiarazione di inefficacia delle disposizioni patrimoniali effettuate, nei limiti sufficienti a
1 garantire il credito vantato.
Premetteva l'attore che l'atto di citazione era stato preceduto da altro ed autonomo atto di citazione non rinnovato e regolarmente notificato in data 24.09.2019 all'indirizzo di Controparte_3
e , che non era stato utilmente notificato agli altri convenuti per l'erronea indicazione CP_4 della residenza degli stessi.
A base dell'azione qui proposta, evidenziava l'attore che il credito vantato nei confronti degli obbligati in solido e trovava origine nella scrittura privata del Controparte_3 CP_2
02.08.2011, con la quale essi si erano obbligati al versamento, entro il termine del 02.08.2015, della somma di € 230.000,00 a corrispettivo della cessione della quota sociale nella Costa del Mare s.r.l.
All'approssimarsi della scadenza concordata, con l'intento fraudolento di sottrare al creditore la garanzia patrimoniale del credito, con il concorso della madre e delle Controparte_1 coniugi, i fratelli avevano proceduto alla donazione di immobili di loro proprietà. CP_3
Nello specifico, per le rispettive quote di 1/3, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
donavano alla rispettiva nuora, moglie e cognata la piena proprietà dell'immobile
[...] CP_4 adibito a civile abitazione, catastalmente censito al foglio 8 del Comune di San Sostene particella
2274 sub. 1, piano T-1-2 e i medesimi convenuti donavano sempre nella quota di pertinenza pari a
1/3 ciascuno, alla rispettiva nuora, moglie e cognata la piena proprietà Controparte_5 dell'immobile adibito a civile abitazione censito al foglio 8 del Comune di San Sestito (CZ) p.lla
2273 sub. 1, piano T-1- 2.
A seguito del ricorso monitorio introdotto dal per l'inadempimento Parte_1 dell'obbligazione originariamente assunta dai fratelli veniva reso decreto ingiuntivo n. CP_3
574/2016 dal Tribunale di Benevento del 28.4.2016, notificato in data 25 e 26 maggio 2016, per la complessiva somma di € 263.496,71, oltre ad € 100,00 giornaliere a far data dal 18.04.2016. Il provvedimento, esecutivo, veniva opposto dagli ingiunti che, dopo avere rinunciato all'azione, chiedevano una dilazione del pagamento con due accordi transattivi del 10.06.2016 e 11.06.2018, offrendo cambiali di garanzia e versando nelle more degli stessi il complessivo importo di €
68.850,00. Allo stato, detratte le somme ricevute in acconto, l'attore deduceva di vantare nei confronti dei debitori un credito pari ad € 313.128,05, documentato dal precetto allegato.
Orbene, gli atti di liberalità erano stati asseritamente compiuti con intento fraudolento da parte dei convenuti obbligati, con la partecipazione di mogli e cognate, nonché della madre, in quanto i debitori dell'attore si erano spogliati di tutti i loro beni;
il medesimo intento si palesava anche nella circostanza che vedeva i debitori, titolari della società Costa del Mare s.r.l., dal 2014 ad oggi, alienare i beni sociali e costituire altra società.
2 In data 11.03.2020, si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda spiegata perché inammissibile nei suoi confronti, essendo gli unici soggetti obbligati e creditori e . L'attore aveva, infatti, ingiustamente convenuto la Controparte_3 CP_2 madre dei soggetti debitori, chiedendo la revoca dell'atto di disposizione dalla stessa compiuto a mezzo atto di donazione limitatamente alla quota di pertinenza di 1/3.
L'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. è infatti esperibile solo nei confronti di chi abbia avuto un rapporto di debito con il creditore istante e, dunque, lo stesso non aveva titolo per convenire e tantomeno per chiedere temerariamente che venisse dichiarata Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di disposizione compiuto dalla stessa.
La convenuta insisteva, pertanto, nel rigetto della domanda attorea perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto nonché nella condanna di al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
In data 04.05.2021, successivamente alla prima udienza del 04.04.2020, si costituivano
, , e i quali sostenevano la domanda Controparte_3 CP_2 CP_4 Controparte_5 fosse inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata.
Eccepivano, prioritariamente, che l'azione fosse prescritta nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di , al quale l'atto di citazione era stato notificato in data 24.9.2019 e CP_2 quindi entro il termine di cinque anni dall'atto pubblico di donazione risalente al 23.12.2014, sebbene alla notifica non fosse seguita l'iscrizione a ruolo della causa;
l'atto di citazione era stato notificato agli altri convenuti solo in data 9.1.2020 e quindi ad intervenuta prescrizione dell'azione.
Non solo. Tutte le copie notificate dell'atto di citazione erano sprovviste della procura ad litem, circostanza che non comportava la nullità dell'atto di citazione, potendo la stessa essere depositata anche in corso di giudizio;
in ogni caso l'atto introduttivo non era idoneo ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'art. 2901 c.c..
La donazione degli appartamenti ad e era stata frutto della CP_4 Controparte_5 volontà di maturata già all'epoca del matrimonio delle stesse con i figli della Controparte_1 donante, tanto che le nuore contribuirono all'epoca a sopportare i costi di costruzione. Dall'atto di donazione si evinceva, inoltre, che il terreno su cui erano stati edificati i due immobili fosse originariamente di esclusiva proprietà di che in parte lo aveva compravenduto e, Controparte_1 per altra, lo aveva ricevuto in donazione dal proprio genitore.
Tra e non era mai intercorso rapporto creditorio, Parte_1 Controparte_1 vantando l'attore ragioni di credito solo nei confronti di e , in virtù di Controparte_3 CP_2 una scrittura privata del 10.6.2016, ovvero successiva di un anno e mezzo alla donazione.
3 Allo stato pendeva, inoltre, un giudizio di opposizione a precetto in quanto nonostante sia fosse stata siglata dalle parti la scrittura privata del 2016, a seguito delle rinuncia alla domanda monitoria, ed era stato azionato decreto ingiuntivo per le medesime causali composte bonariamente nell'atto de quo e finanche in costanza dei versamenti pattuiti.
Di conseguenza, l'attore non poteva vantare alcuna ragione di credito nei confronti di
, e ma non aveva neanche titolo per l'intrapresa CP_4 Controparte_5 Controparte_1 azione giudiziaria nei confronti degli altri convenuti.
era creditore esclusivamente nei confronti di , in virtù del Parte_1 CP_2 trasferimento oneroso di una quota societaria, mentre nelle successive scritture anche CP_3
si era accollato spontaneamente l'onere del pagamento, a testimonianza della buonafede dei
[...] fratelli.
Tanto premesso, si insisteva nel rigetto della domanda proposta da Parte_1 perché inammissibile ed improponibile anche per intervenuta prescrizione dell'azione e comunque nel rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa, all'udienza del 14.04.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali ed ulteriori giorni 20 per quelle di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ex CP_ art. 2901 c.c. sollevata dai convenuti e . Controparte_3
Appare necessario ricostruire l'iter relativo all'avvio del presente procedimento.
Un originario atto di citazione venne consegnato dalla difesa di Parte_1 all'ufficiale giudiziario in data 19.9.2019, introducendo azione per revocatoria della donazione per notar di Soverato del 23.12.2014 (rep. 83606 -racc. 31372) con data di Persona_1 comparizione al 16.12.2019 nei confronti degli odierni convenuti;
l'atto venne notificato a CP_2
ed in data 24.9.2019, entro il termine di cinque anni dall'atto pubblico del
[...] CP_4
23.12.2014 di cui è chiesta la revocatoria;
l'atto di citazione non venne notificato a , e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
e, comunque, il procedimento non venne iscritto a ruolo.
[...]
In data 19.12.2019 veniva presentato innanzi all'ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro nuovo ed autonomo atto di citazione, con udienza di comparizione per il 20.03.2020, ed esso venne notificato a , e in data 09.01.2020, Controparte_1 CP_4 Controparte_5 dunque oltre il termine di 5 anni dall'atto a revocarsi, mentre non veniva ritualmente notificato a
4 e . Il giudizio venne iscritto a ruolo e diede luogo al presente procedimento. CP_2 CP_3
Con comparsa di costituzione del 4.05.2021 si costituivano in giudizio , Controparte_3
, e eccependo: - la nullità delle notifiche per CP_2 CP_4 Controparte_5 mancata allegazione agli atti di citazione della procura alle liti, e quindi, l'invalidità delle stesse notifiche al fine di interrompere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria della donazione del 23.12.2014; - la tardività delle citazioni del 09.01.2020 rispetto al termine di prescrizione maturato il 23.12.2019; - l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta.
Nella memoria del 5.5.2021 parte attrice deduceva la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. essendo stata sollevata solo con la tardiva costituzione in data 04.05.2021, pur essere l'originaria comparizione fissata al 20.03.2020 (in realtà differita alla prima udienza utile del 7.4.2020) e differita poi all'11.5.2021.
Inoltre, deduceva che con la originaria citazione del 24.09.2019, ritualmente effettuata nei confronti di si era determinata l'interruzione della prescrizione anche nei confronti di CP_2 tutti gli altri coobbligati.
Né avrebbe rilievo l'eventuale nullità dell'atto di citazione per difetto di procura, non riverberando tale nullità effetti in ordine all'efficacia interruttiva dell'atto di citazione.
Parte convenuta, a sua volta, deduceva che parte attrice ebbe a notificare l'atto di citazione ad uno solo dei convenuti nel settembre 2019, , mancando poi di procedere CP_2 all'iscrizione a ruolo del giudizio e notificando un nuovo atto di citazione solo in data 9.1.2020 quando era già decorso il termine di cinque anni dall'atto pubblico per notar del Persona_2
23.12.2014. Pertanto, essendo pacifico che l'interruzione della prescrizione in relazione all'azione revocatoria debba necessariamente avvenire con la domanda giudiziale, l'atto di citazione, ancorchè notificato ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, ben avrebbe potuto costituire atto interruttivo della prescrizione solo a condizione che si fosse instaurato il giudizio che, nel caso in esame. non venne mai iscritto a ruolo, così dovendosi escludere che esso possa valere quale atto interruttivo della prescrizione.
Peraltro, la mancanza di procura alle liti, pur non comportando la nullità dell'atto di citazione, potendo essere depositata anche in corso di giudizio senza pregiudizio per gli effetti processuali, non poteva essere considerato idonea ad interrompere il termine quinquennale previsto dall'art. 2901 c.c.
Infine, in ordine alla tardività dell'eccezione di prescrizione dell'azione essa era stata tempestivamente eccepita di convenuti, essendo la costituzione avvenuta pur non essendosi perfezionata la notifica dell'atto introduttivo.
5 Così poste le questioni dalle parti, deve affrontarsi preliminarmente l'eccezione di parte convenuta in ordine all'inidoneità della notificazione di atto introduttivo del giudizio di revocazione ad interrompere la relativa prescrizione, qualora il giudizio stesso non sia stato poi iscritto a ruolo.
La Suprema Corte suggerisce sul punto una riflessione che consente di escludere la fondatezza della proposta eccezione, quanto meno nei confronti , al quale venne CP_2 ritualmente e tempestivamente notificato l'originario atto di citazione in data 19.9.2019 per l'udienza del 16.12.2019. Ed, infatti, esprime il principio di diritto, cui il Tribunale ritiene di aderire per il quale: “L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3,
c.p.c.)”.(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26543 del 09.09.2022 (Rv. 665717 - 01).
Dunque, opera validamente l'interruzione della prescrizione per la notificazione effettuata a nel settembre 2019. CP_2
In ordine alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, e dell'efficacia dello stesso a conseguire gli effetti interruttivi dell'azione di prescrizione proposta, si osserva. “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
(Cass.Sez. Unite, n. 24822 del 09.12.2015 e Cass. Sez. 3, n. 4193 del 18.02.2025).
Tuttavia, come precisato in motivazione dalla decisione appena richiamata, tale effetto può retroagire al momento della richiesta notificazione solo allorquando poi essa vada a buon fine per il destinatario e nel caso in esame non è così stato per nei confronti del quale, Controparte_3
6 pertanto, la interruzione non è stata validamente operata.
Tali considerazioni rendono superflua la disamina della verifica della rilevanza della notifica di atto privo di procura ai fini della interruzione della prescrizione, essendosi esclusa la rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'atto di citazione nel presente giudizio, non notificato a . Controparte_3
Argomentavano in merito i convenuti che l'effetto interruttivo della prescrizione dell'azione revocatoria non si sarebbe di fatto prodotto nei loro confronti, essendo l'atto di citazione del presente giudizio loro notificato, cosi come tutti gli altri notificati ai convenuti, privo di procura. In realtà per quanto innanzi detto, l'effetto interruttivo prodottosi per discende dal primo CP_2 atto di citazione, cui era allegata in calce la relativa procura.
Al riguardo è necessario, per completezza, evidenziare che la carenza di procura a corredo dell'atto introduttivo non determini l'inesistenza dello stesso ma piuttosto del solo mandato alle liti, ragione per la quale l'A.G. può dare termine per produrlo, non costituendo la mancanza della stessa requisito essenziale a pena di invalidità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Dunque, come evidenziato nella decisione delle Sezioni Unite innanzi richiamata, se ciò che rileva non è la regolarità dell'atto introduttivo del giudizio, ma la chiara manifestazione di volontà del creditore di esercitare l'azione revocatoria a tutela del proprio credito, sebbene nel caso di specie la notificazione stessa non ebbe a compiersi tempestivamente, escludendo a monte l'utile interruzione della prescrizione.
Deve verificarsi, poi, se l'eccezione sconti la tardività della sua proposizione. E così è solo che si consideri che nel costituirsi tardivamente la parte avrebbe dovuto richiedere di essere rimessa in termini e così non è stato. La costituzione del convenuto tardivamente effettuata non determina l'automatica rimessione in termini, sol perché non venne effettuata rituale notifica, dovendo la rimessione essere chiesta, motivata, vagliata e concessa dal giudice, ai sensi dell'art. 284 c.p.c, dovendosi altrimenti considerare maturate le preclusioni, anche relative alle eccezioni preliminari e non rilevabili d'ufficio.
Deve essere, dunque, rigettata l'eccezione di prescrizione proposta, avendo essa natura di eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio, essendosi i convenuti costituitisi tardivamente solo in data 04.05.2021.
Passando alla disamina del merito della vicenda, inquadrandosi la fattispecie in quella di cui all'art. 2901 c.c., prima di valutare la ricorrenza dei presupposti giuridici della domanda giudiziaria si rende necessario un riepilogo fattuale della vicenda di causa.
Il credito che sostanzia l'azione giudiziaria, nel caso di specie, nasce da una scrittura privata
7 CP_ del 02.08.2011 con la quale e si erano obbligati al versamento entro il termine Controparte_3 del 02.08.2015 della somma di € 230.000,00, a fronte della cessione della quota sociale dell'odierno attore nella società Costa del Mare s.r.l.
Successivamente all'insorgenza del credito e prima della scadenza del pagamento concordato, ovvero in data 23.12.2014, con atto notarile rep. 83606 -racc. 31372, i debitori, unitamente alla madre , donavano, ciascuno nella misura di un terzo, le quote di Controparte_1 proprietà alle rispettive coniugi.
Veniva, poi, reso, su ricorso di a seguito dell'inadempimento del Parte_1 credito, il decreto ingiuntivo n. 574/2016 del Tribunale di Benevento, successivamente opposto dai fratelli che, rinunciata l'opposizione, stipulavano con l'attore accordi transattivi, datati CP_3
10.06.2016 e 11.06.2018, con i quali chiedevano una dilazione del pagamento ingiunto, effettuando però solo versamenti parziali, senza estinguere il debito.
Il caso in esame, inquadrandosi nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'articolo 2901 c.c., ha la finalità precipua di tutela del credito, consentendo a chi ne sia titolare di agire per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il solo debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Sotto il profilo della legittimazione sostanziale passiva, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto dal debitore, dunque, l'azione va circoscritta a quanto donato dai fratelli non avendo l'attore titolo alcuno nei confronti dell'altra donante , CP_3 Controparte_1 soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio de quo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda revocatoria, limitatamente alla quota di pertinenza di 1/3 dell'immobile di proprietà di non può trovare accoglimento, Controparte_1 non essendo ella debitrice dell'attore.
Passando ad esaminare i requisiti per la revocazione dell'atto di donazione, dunque atto di disposizione a titolo gratuito, la norma richiede presupposti meno stringenti rispetto agli atti a titolo oneroso.
In particolare, per gli atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, quale quello del caso di specie, l'articolo 2901, comma 1, n. 1, c.c. richiede la sola presenza dell'eventus damni (il pregiudizio alle ragioni del creditore) e della scientia damni (la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore).
Non è invece necessario dimostrare la partecipatio fraudis del terzo beneficiario dell'atto, sebbene nel caso di specie siano entrambe mogli dei due creditori e, dunque, appare verosimile ritenere che esse ben conoscessero le ragioni di credito del . Parte_1
8 In merito alla posizione delle donatarie e - convenute nel CP_4 Controparte_5 presente giudizio, avendo le stesse ricevuto le quote immobiliari oggetto dell'azione revocatoria a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2901, ult. comma, c.c., il loro acquisto viene, comunque, pregiudicato dall'eventuale accoglimento della azione revocatoria senza necessità di ulteriore accertamento giudiziale, potendo ex art. 2902 c.c. i creditori, nei confronti dei quali sia stata dichiarata l'inefficacia dell'atto a favore del donante, procedere in via esecutiva sui beni, anche se trasferiti ad un terzo a titolo gratuito.
In merito al requisito presupponente dell'azione revocatoria, l'eventus damni, la Corte di
Cassazione ha ribadito a più riprese che lo stesso sussista non solo quando l'atto di disposizione renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando ne comporti semplicemente una maggiore difficoltà ed incertezza. (così Cass. n. 5972 del 18.3.2005)
e hanno proceduto a dicembre del 2014 a donare la quota di Controparte_3 CP_2 pertinenza dell'immobile di rispettiva proprietà in favore delle coniugi, ovvero in epoca successiva all'insorgere del credito giusta scrittura privata del 2011 ed a ridosso dell'approssimarsi della scadenza del pagamento del 02.08.2015 pattuito nella stessa.
Quanto alla scientia damni, la Suprema Corte ha chiarito che essa può essere provata anche mediante presunzioni, come ad esempio il rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario dell'atto che ricorre nel caso di specie essendo l'altra donante la madre dei debitori e le donatarie le coniugi degli stessi (Cass., n. del 18.3.2005).
Infine, è importante ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'onere della prova nell'azione revocatoria è ripartito in modo che spetti al creditore dimostrare la sussistenza del credito e il compimento dell'atto pregiudizievole, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., sent. n.
11471/2003).
L'atto di donazione oggetto della presente azione ex art. 2901 cod. civ. ha comportato senz'altro una sensibile variazione del patrimonio di parte debitrice e, soprattutto, un incremento della difficoltà nell'esazione del credito, anche in relazione agli altri dispositivi documentati in atti.
Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di residualità patrimoniali sufficienti, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (v. Cass.18/3/2005 n. 5972; Cass. 6/8/2004 n. 15257).
9 Nessuna allegazione documentale hanno fornito i convenuti a riprova della rispettiva capienza patrimoniale, così non assolvendo all'onere della prova contraria posto a loro carico dalla legge.
Nel caso in esame, prima dell'intrapresa azione esecutiva del 2016, giustificata dall'inadempimento dei debitori, era sorto il credito dell'attore sostanziatosi nel corrispettivo dovuto a fronte della cessione di quote societarie come attesta la scrittura privata del 2.8.2011.
La temuta dispersione patrimoniale si è effettivamente realizzata tanto che nemmeno i due accordi del 2016 hanno portato all'estinzione del debito, diversamente la ragione creditoria che sostanzia l'attuale azione revocatoria sarebbe venuta meno.
La posteriorità rispetto al sorgere del credito dell'atto di donazione, il rapporto di stretta parentela tra le parti dello stesso sono elementi che considerati nell'insieme alla luce di quanto verificatosi in termini di inadempimento fanno deporre per una volontà di dismissione del patrimonio da parte del fratelli al fine di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale CP_3 creditoria.
Nel caso di specie, ricorrono dunque tutti i requisiti posti a fondamento della domanda revocatoria nei confronti degli obbligati in solido e . CP_2 Controparte_3
Tanto porta all'accoglimento della domanda proposta nei confronti di e Controparte_3
e con dichiarazione di inefficacia della donazione dagli stessi effettuata nei limiti di CP_2
2/3 pari alle rispettive quote degli immobili ceduti a titolo gratuito alle rispettive consorti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento, con applicazione dei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di;
Controparte_1
- Accoglie la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. nei confronti di e CP_2
e dichiarando inefficaci nei suoi confronti Controparte_6 Controparte_5 le donazioni in favore di e con atto a firma del notaio dott, CP_4 Controparte_5
P.IVA_
di Soverato del 23.12.2014 rep. 83606 -racc. , nella misura di 1/3 Persona_1 delle rispettive quote di proprietà di e dell'abitazione Controparte_3 CP_2 catastalmente censita al foglio 8 del Comune di San Sostene particella 2274 sub. 1, piano T-
10 1-2 e dell'immobile adibito a civile abitazione censito al foglio 8 del Comune di San
Sestito (CZ) p.lla 2273 sub. 1, piano T-1- 2;
- Condanna, , , e in solido tra CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 loro, al pagamento delle spese legali in favore di , e per esso in favore Parte_1 del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta nelle rassegnate conclusioni, che liquida in € 7.051,50 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_7
e per essa in favore del procuratore anticipatario, che liquida in € 7.051,50 oltre accessori di
[...] legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro 16.6.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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