CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Donato Liberata in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Chiaravalle Centrale via
Poparace n. 11;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] CodiceFiscale_3
NT SE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro, via
Pugliese n. 30;
APPELLATI
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4
quali eredi di e C.F._5 CP_5 Persona_1
(c.f ); C.F._6
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1884/2023 del Tribunale di
Catanzaro pubblicata in data 14/11/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 5.11.2015, i signori Controparte_1 CP_2
, e , nella loro qualità di eredi della
[...] CP_3 Controparte_4
signora nata il [...] e deceduta il 30.12.2003, hanno CP_5
convenuto in giudizio il sig. (nato a [...] il Parte_1
18.02.1962) al fine di sentire dichiarare dall'On.le Tribunale adito la tenutezza di esso , donatario e proprietario esclusivo del Parte_1
terreno riportato in catasto al Comune di Chiaravalle al foglio 24, p.lle
204,207 e 434 (originaria 201) all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza N. 669/2011 del Tribunale di Catanzaro ed ottenere la condanna del suddetto sig. ad adeguare lo stato di fatto Parte_1
alla situazione giuridica derivante dalla sentenza sopra citata, come confermata dalla sentenza N. 849/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro;
2 e così consentendo la fruizione della servitù di passaggio in favore dei ricorrenti, attraverso l'imposizione dell'obbligo di: 1) ripristinare le reali misure della stradetta, eliminando le colture poste a latere che ne hanno ridotto le dimensioni originarie ed eliminare ogni ulteriore impedimento;
2) consentire il passaggio con mezzi meccanici sulla stessa stradetta per come pattiziamente convenuto nell'atto per notaio del 15.2.1957. I Per_2
ricorrenti esponevano di essere in possesso delle citate sentenze, le quali, nonostante gli anni trascorsi dalla loro emanazione, non avevano ancora trovato attuazione. Si costituiva in giudizio il resistente il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti perché parte del terreno interessato alla servitù di passaggio per cui è causa apparteneva al sig. , classe 1948, il quale lo aveva a sua volta venduto Parte_1
all'avv. del quale veniva chiesta la chiamata in causa. Persona_1
Nel merito rilevava che il giudizio rientrava tra quelli da definirsi temerari perché: a) l'azione non era stata preceduta da alcuna richiesta e nemmeno le sentenze richiamate erano state notificate;
b) i ricorrenti avevano azionato la procedura di che trattasi senza verificare lo stato dei luoghi: ciò che avrebbe consentito loro di accertare che non si è registrato alcun restringimento delle dimensioni della stradina e che in loco non vi è alcun tipo di coltura, ma solo erbacce e sterpaglie e acquitrino. Conseguentemente, l'azione non troverebbe giustificazione in atti concreti in quanto la strada era libera, percorribile e ben tracciata, tanto è che produceva in giudizio corrispondenza intercorsa con il difensore del Sig. (classe 1948) mediante Parte_1
la quale si rilevava che al fine di accertare i confini della strada era necessario
“accertare e regolarizzare i confini dei fondi oggetto del contendere” il tutto come documentalmente prodotto nel fascicolo di parte (cartaceo e la cui disponibilità degli originali sono in cancelleria). All'uopo spiegava domanda riconvenzionale, affinché venissero accertati confini tra i fondi. La causa
3 veniva istruita a mezzo consulenza tecnica, quindi è stata trattenuta in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1884/2023 così statuiva:
<1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente ad adeguare lo stato di fatto e di diritto della stradella gravata dalla servitù di passaggio, ripristinando le reali misure della stradella, mantenendola libera da erbe e colture che ne diminuiscano il godimento anche con mezzi meccanici;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e dispone che le parti tutte per come stabilito al punto 5 della consulenza tecnica redatta dall'ing. 3) condanna (cl 1962) al pagamento delle Per_3 Parte_1
spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 14.472.39, compenso maggiorato comprensivo degli aumenti, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore dell'avv. A. SE che si è dichiarato antistatario;
4) Condanna (cl 1962), al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in complessivi € 7617.00, oltre Persona_1
gli oneri di legge;
5) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Per una pronuncia più snella e coincisa, dobbiamo innanzitutto muovere le mosse dall'espletata ctu, il quale ha rilevato che il terreno di cui si discute abbia necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, per renderla complanare e compatta, quindi abbisogna di manutenzione;
sulla strada con servitù di passaggio dovranno essere apposti dei pali in ferro con rete metallica da entrambi i lati ai fini di una certa delimitazione. Ciò in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. V'è da rilevare come sia risultata infondata la circostanza dello spontaneo adempimento da parte del resistente, infatti come appurato dal consulente la
4 stradella su cui grava la servitù in favore dei ricorrenti abbisogna di alcune opere tra cui la realizzazione della strada pari a 420 mq, con apposito tracciamento da realizzarsi con un mezzo meccanico, per renderla compatta e fruibile, nonché l'apposizione di paletti in ferro muniti di rete metallica al fine di cristallizzare gli effettivi confini delle proprietà. Benché l'intenzione dichiarata dal resistente sia quella di recintare la zona, non appare che nel ricorso non si faccia riferimento all'impedimento di un transito sulla zona o che contra lo stesso abbia provveduto ad adempiere. Esaminando i titoli derivanti sia dal Giudizio di primo grado che dal Giudizio di appello, si rileva come il giudicato si sia formato nel senso di confermare la servitù di passaggio su detta zona. Riguardo alla posizione di , Persona_1
divenuto, nelle more del presente giudizio, proprietario del fondo già appartenuto a classe 1948, quale erede di Parte_1 CP_5
bisogna confermare quanto da questi esposto nel proprio atto.
[...]
Contestando il tenore della comparsa di risposta di (1962), Parte_1
egli rileva come nelle missive indicate in atti, non si rinvenga una condizione che per la “definizione della contesa sulla stradetta oggetto di contestazione” si renda necessaria una regolamentazione dei confini dei fondi delle parti di cui alle precitate sentenze. Ed infatti, classe 1948, in Parte_1
entrambe le missive (del 16.08.2014 e del 10.02.2015) tiene ben distinte le due questioni (quella della stradetta e quella del regolamento dei confini), la seconda non è una conditio sine qua non per la definizione della questione della stradetta. Ed invero, nella missiva del 16.08.2014 si chiede, giuste le precitate sentenze, di “sgomberare la stradella oggetto di causa permettendo il libero transito…” e poi, come richiesta autonoma, evitando di instaurare un giudizio a tale riguardo, di “accertare e regolarizzare i confini tra le rispettive proprietà…”. Ciò detto chiarisce come ci si trova davanti a due questioni distinte e separate e che in base a quanto statuito nelle sentenze precitate, non vi sia una condizione, legata alla preventiva azione di
5 regolamento dei confini che è questione del tutto autonoma non essendoci alcuna correlazione. Sulla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini, anche l'intervenuto chiede che si accertino Persona_1
e si regolarizzino i confini tra le rispettive proprietà. Tutto quanto sopra evidenziato il convenuto dovrà attenersi a quanto stabilito in consulenza tecnica e più specificamente quanto stabilito nel punto 4 ed al punto 5 nonché le somme previste per il libero transito della servitù interamente a carico del convenuto , mentre per tracciamento dei confini le somme Parte_1
dovranno essere a carico di tutte le parti in solido. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come il costo della ctu, sarà posta definitivamente a carico di parte soccombente.>>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato in data 1° Parte_1
dicembre 2023 a mezzo pec agli avv.ti NT SE e Mario Meliti, formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa e respinta così disporre:
1. Riformare la sentenza nella parte in cui vengono accolte le richieste di parte appellato/ricorrente modificate nel corso del giudizio relative alla condanna del resistente e ciò per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto;
2. Conseguenzialmente riformare la sentenza nella parte in cui dispone la soccombenza e condanna delle spese di lite e del consulente tecnico a carico del Sig. (classe Parte_1
1962) e ciò per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
3. Conseguenzialmente stante il comportamento delle parti nel giudizio e per tutte le motivazioni svolte disporre, per il primo grado, la compensazione delle spese tra le parti. In Subordine e in caso di mancato accoglimento del punto 3 che precede e per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto:
4. Riformare la sentenza impugnata e valutare illegittimità delle spese e competenze di lite liquidate tenendo conto della complessità
6 minima, delle tariffe e del comportamento processuale delle parti sia nella domanda principale che nella domanda riconvenzionale espletata con ogni conseguenza in merito anche alla condanna degli appellati/ricorrenti nel primo grado di giudizio e ciò per tutte le motivazioni svolte nella narrativa del presente atto.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnavano le seguenti
[...]
conclusioni: <voglia l' ecc.ma corte d'appello di catanzaro, contrariis reiectis:- rigettare l'appello proposto dal sig. (cl. 1962) Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Donato Liberata in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Chiaravalle Centrale via
Poparace n. 11;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] CodiceFiscale_3
NT SE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro, via
Pugliese n. 30;
APPELLATI
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4
quali eredi di e C.F._5 CP_5 Persona_1
(c.f ); C.F._6
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1884/2023 del Tribunale di
Catanzaro pubblicata in data 14/11/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 5.11.2015, i signori Controparte_1 CP_2
, e , nella loro qualità di eredi della
[...] CP_3 Controparte_4
signora nata il [...] e deceduta il 30.12.2003, hanno CP_5
convenuto in giudizio il sig. (nato a [...] il Parte_1
18.02.1962) al fine di sentire dichiarare dall'On.le Tribunale adito la tenutezza di esso , donatario e proprietario esclusivo del Parte_1
terreno riportato in catasto al Comune di Chiaravalle al foglio 24, p.lle
204,207 e 434 (originaria 201) all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza N. 669/2011 del Tribunale di Catanzaro ed ottenere la condanna del suddetto sig. ad adeguare lo stato di fatto Parte_1
alla situazione giuridica derivante dalla sentenza sopra citata, come confermata dalla sentenza N. 849/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro;
2 e così consentendo la fruizione della servitù di passaggio in favore dei ricorrenti, attraverso l'imposizione dell'obbligo di: 1) ripristinare le reali misure della stradetta, eliminando le colture poste a latere che ne hanno ridotto le dimensioni originarie ed eliminare ogni ulteriore impedimento;
2) consentire il passaggio con mezzi meccanici sulla stessa stradetta per come pattiziamente convenuto nell'atto per notaio del 15.2.1957. I Per_2
ricorrenti esponevano di essere in possesso delle citate sentenze, le quali, nonostante gli anni trascorsi dalla loro emanazione, non avevano ancora trovato attuazione. Si costituiva in giudizio il resistente il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti perché parte del terreno interessato alla servitù di passaggio per cui è causa apparteneva al sig. , classe 1948, il quale lo aveva a sua volta venduto Parte_1
all'avv. del quale veniva chiesta la chiamata in causa. Persona_1
Nel merito rilevava che il giudizio rientrava tra quelli da definirsi temerari perché: a) l'azione non era stata preceduta da alcuna richiesta e nemmeno le sentenze richiamate erano state notificate;
b) i ricorrenti avevano azionato la procedura di che trattasi senza verificare lo stato dei luoghi: ciò che avrebbe consentito loro di accertare che non si è registrato alcun restringimento delle dimensioni della stradina e che in loco non vi è alcun tipo di coltura, ma solo erbacce e sterpaglie e acquitrino. Conseguentemente, l'azione non troverebbe giustificazione in atti concreti in quanto la strada era libera, percorribile e ben tracciata, tanto è che produceva in giudizio corrispondenza intercorsa con il difensore del Sig. (classe 1948) mediante Parte_1
la quale si rilevava che al fine di accertare i confini della strada era necessario
“accertare e regolarizzare i confini dei fondi oggetto del contendere” il tutto come documentalmente prodotto nel fascicolo di parte (cartaceo e la cui disponibilità degli originali sono in cancelleria). All'uopo spiegava domanda riconvenzionale, affinché venissero accertati confini tra i fondi. La causa
3 veniva istruita a mezzo consulenza tecnica, quindi è stata trattenuta in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1884/2023 così statuiva:
<1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente ad adeguare lo stato di fatto e di diritto della stradella gravata dalla servitù di passaggio, ripristinando le reali misure della stradella, mantenendola libera da erbe e colture che ne diminuiscano il godimento anche con mezzi meccanici;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e dispone che le parti tutte per come stabilito al punto 5 della consulenza tecnica redatta dall'ing. 3) condanna (cl 1962) al pagamento delle Per_3 Parte_1
spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 14.472.39, compenso maggiorato comprensivo degli aumenti, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore dell'avv. A. SE che si è dichiarato antistatario;
4) Condanna (cl 1962), al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in complessivi € 7617.00, oltre Persona_1
gli oneri di legge;
5) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Per una pronuncia più snella e coincisa, dobbiamo innanzitutto muovere le mosse dall'espletata ctu, il quale ha rilevato che il terreno di cui si discute abbia necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, per renderla complanare e compatta, quindi abbisogna di manutenzione;
sulla strada con servitù di passaggio dovranno essere apposti dei pali in ferro con rete metallica da entrambi i lati ai fini di una certa delimitazione. Ciò in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. V'è da rilevare come sia risultata infondata la circostanza dello spontaneo adempimento da parte del resistente, infatti come appurato dal consulente la
4 stradella su cui grava la servitù in favore dei ricorrenti abbisogna di alcune opere tra cui la realizzazione della strada pari a 420 mq, con apposito tracciamento da realizzarsi con un mezzo meccanico, per renderla compatta e fruibile, nonché l'apposizione di paletti in ferro muniti di rete metallica al fine di cristallizzare gli effettivi confini delle proprietà. Benché l'intenzione dichiarata dal resistente sia quella di recintare la zona, non appare che nel ricorso non si faccia riferimento all'impedimento di un transito sulla zona o che contra lo stesso abbia provveduto ad adempiere. Esaminando i titoli derivanti sia dal Giudizio di primo grado che dal Giudizio di appello, si rileva come il giudicato si sia formato nel senso di confermare la servitù di passaggio su detta zona. Riguardo alla posizione di , Persona_1
divenuto, nelle more del presente giudizio, proprietario del fondo già appartenuto a classe 1948, quale erede di Parte_1 CP_5
bisogna confermare quanto da questi esposto nel proprio atto.
[...]
Contestando il tenore della comparsa di risposta di (1962), Parte_1
egli rileva come nelle missive indicate in atti, non si rinvenga una condizione che per la “definizione della contesa sulla stradetta oggetto di contestazione” si renda necessaria una regolamentazione dei confini dei fondi delle parti di cui alle precitate sentenze. Ed infatti, classe 1948, in Parte_1
entrambe le missive (del 16.08.2014 e del 10.02.2015) tiene ben distinte le due questioni (quella della stradetta e quella del regolamento dei confini), la seconda non è una conditio sine qua non per la definizione della questione della stradetta. Ed invero, nella missiva del 16.08.2014 si chiede, giuste le precitate sentenze, di “sgomberare la stradella oggetto di causa permettendo il libero transito…” e poi, come richiesta autonoma, evitando di instaurare un giudizio a tale riguardo, di “accertare e regolarizzare i confini tra le rispettive proprietà…”. Ciò detto chiarisce come ci si trova davanti a due questioni distinte e separate e che in base a quanto statuito nelle sentenze precitate, non vi sia una condizione, legata alla preventiva azione di
5 regolamento dei confini che è questione del tutto autonoma non essendoci alcuna correlazione. Sulla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini, anche l'intervenuto chiede che si accertino Persona_1
e si regolarizzino i confini tra le rispettive proprietà. Tutto quanto sopra evidenziato il convenuto dovrà attenersi a quanto stabilito in consulenza tecnica e più specificamente quanto stabilito nel punto 4 ed al punto 5 nonché le somme previste per il libero transito della servitù interamente a carico del convenuto , mentre per tracciamento dei confini le somme Parte_1
dovranno essere a carico di tutte le parti in solido. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come il costo della ctu, sarà posta definitivamente a carico di parte soccombente.>>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato in data 1° Parte_1
dicembre 2023 a mezzo pec agli avv.ti NT SE e Mario Meliti, formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa e respinta così disporre:
1. Riformare la sentenza nella parte in cui vengono accolte le richieste di parte appellato/ricorrente modificate nel corso del giudizio relative alla condanna del resistente e ciò per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto;
2. Conseguenzialmente riformare la sentenza nella parte in cui dispone la soccombenza e condanna delle spese di lite e del consulente tecnico a carico del Sig. (classe Parte_1
1962) e ciò per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
3. Conseguenzialmente stante il comportamento delle parti nel giudizio e per tutte le motivazioni svolte disporre, per il primo grado, la compensazione delle spese tra le parti. In Subordine e in caso di mancato accoglimento del punto 3 che precede e per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto:
4. Riformare la sentenza impugnata e valutare illegittimità delle spese e competenze di lite liquidate tenendo conto della complessità
6 minima, delle tariffe e del comportamento processuale delle parti sia nella domanda principale che nella domanda riconvenzionale espletata con ogni conseguenza in merito anche alla condanna degli appellati/ricorrenti nel primo grado di giudizio e ciò per tutte le motivazioni svolte nella narrativa del presente atto.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnavano le seguenti
[...]
conclusioni:Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese e competenze anche per il presente grado di giudizio.>>
§ 4.2– Non si costituivano , e CP_3 Controparte_4 Per_1
[...]
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione del giorno
8 maggio 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dichiarava la contumacia degli appellati , e;
rinviava la CP_3 Controparte_4 Persona_1
causa all'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Le parti costituite hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
7 Hanno depositato note scritte i difensori delle parti costituite.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato << illegittimità della sentenza emessa per errata ricostruzione dei fatti. Violazione dell'art. 112 per ultrapetizione>>
l'appellante ha lamentato che il tribunale ha emesso la pronuncia tenendo in considerazione le conclusioni rassegnate da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e non ha valutato che nel corso del processo dette domande erano state modificate. Osservava che esso convenuto si era costituito nel giudizio di primo grado per evidenziare che la stradella era libera e percorribile e specificava che, a fronte di detta difesa, le parti attrici avevano modificato la domanda e chiesto che: << venisse emesso provvedimento di cessazione della materia del contendere non sussistendo più la necessità del comando>>; che tanto emergeva dalla lettura dei verbali di udienza del 7.10.2016 e del
2.3.2017. Chiariva che il contenzioso era proseguito per l'approfondimento istruttorio sulla sola domanda riconvenzionale.
Con ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale aveva errato nel valutare gli accertamenti compiuti dal CTU avendone travisato la ricostruzione dei fatti. Deduceva che il consulente, nel capitolo 5 della relazione, aveva accertato che l'attuale sentiero risultava essere sufficientemente largo per permettere il transito di un carro di normali dimensioni (..) tale larghezza si sviluppava per intero all'interno della proprietà di esso cl. Parte_1
62. Sosteneva che il consulente aveva accertato che la strada era aperta, fruibile da tempo e che la servitù era in effetti utilizzata da Per_1
divenuto proprietario del fondo dominante per la quota di
[...] Pt_1
cl. 48 e, quindi, per la parte di comproprietà delle parti ricorrenti,
[...]
odierne appellate. Chiariva che il CTU aveva affermato che in un tratto la strada abbisognava solo di un tracciamento per renderla complanare e
8 compatta per una funzionalità idonea al transito dei mezzi agricoli e non al transito con il carro, già possibile e libero.
Censurava la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che esso avesse dichiarato che intendeva recintare la zona;
Pt_1
negava di aver affermato in atti tale circostanza.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato << Illegittimità della sentenza emessa per errata ricostruzione dei fatti in merito alla soccombenza. Difetto di motivazione sulla soccombenza.>> evidenziava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che esso cl. 62 fosse soccombente nel giudizio Parte_1
in quanto sulla domanda principale il primo giudice aveva errato allorché aveva pronunciato nel merito, senza avvedersi che gli attori avevano mutato le loro conclusioni dopo che era emerso che non vi era alcun ingombro alla servitù di passaggio. In relazione alla domanda riconvenzionale spiegata da esso convenuto, osservava che la domanda era stata accolta, domanda a cui peraltro aveva aderito anche Significava, per un verso, Persona_1
che in relazione alla domanda principale il Tribunale aveva errato non potendosi muovere ad esso convenuto alcun addebito di non aver ottemperato alle sentenze sulle quali era sceso il giudicato e, per altro verso, che essendo stata accolta la domanda riconvenzionale non sussisteva alcuna soccombenza in capo ad esso convenuto che giustificasse la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite, con conseguente violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con ulteriore profilo censurava la statuizione di prime cure con riguardo al capo relativo alle spese di lite per violazione delle tariffe legali di cui al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal D.M 13 agosto 2022 n. 147.
Chiariva che il valore della vertenza, come dichiarato in citazione, era pari ad
€ 4.362,50 e lamentava che, rispetto a tale valore, venivano liquidati compensi eccessivi e pari ad € 14.472,79 per gli attori e ad € 7.617,00 in favore di terzo chiamato sulla sola domanda di Persona_1
9 riconvenzionale a cui, peraltro, il terzo aveva aderito ed esso convenuto era risultato vittorioso.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo non è fondato in entrambe le censure.
§ 6.1.1 Con riguardo alla censura di vizio di ultrapetizione per avere il
Tribunale pronunciato nel merito sulla domanda principale, accogliendola, e per non avere reso, come dovuto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere su detta domanda, si osserva, in iure, che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). La Suprema
Corte ha anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.
21757/2021) e più recentemente Cass. n. 1257/2023.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti avevano agito in giudizio nei confronti di cl. 1962, che nelle more era divenuto unico proprietario Parte_1
dell'intero fondo servente, affinché questi desse attuazione al comando 10 contenuto nella sentenza del Tribunale di Catanzaro, sez. Stralcio n. 669 del
24/05/2004 trascorsa in giudicato stante il rigetto dell'appello pronunciato dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 669/2011 e procedesse ad adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata con il giudicato, per consentire la fruizione della servitù di passaggio in capo ad essi ricorrenti e, così, nello specifico, provvedesse a ripristinare le reali misure della stradetta, eliminando le colture poste a latere che ne avevano ristretto le misure originarie, nonché ogni ulteriore impedimento;
consentisse il passaggio anche con mezzi meccanici sulla stessa per come pattiziamente convenuto nell'atto per notaio del 15 febbraio 1957. Per_2
Dichiaravano il valore della causa in € 4.362,50.
Si costituiva cl. 1962 per formulare una serie di eccezioni Parte_1
di carattere preliminare di difetto di procedibilità della domanda;
di carenza di legittimazione attiva in capo a cl. 1948 e di temerarietà Parte_1
della domanda. Spiegava domanda riconvenzionale per: < regolamentare i confini tra i fondi di proprietà delle parti in causa (ex art. 950 cod. civ.) e/o apporre i termini (ex art. 951 cod. civ.); conseguentemente determinare i punti su cui ricade la stradetta di cui alla sentenza n. 669/20204 del Tribunale di Catanzaro e n. 849/2011 della Corte d'Appello, onerando alle parti in causa, ognuno per i propri diritti, il ripristino della stessa per come stabilito nell'atto notarile del 15.02. 1957 rogato dal notaio e per Per_2
come meglio risulta anche dagli stralci dei fogli di mappa. Con il favore delle spese.>>
Dichiarava il valore della domanda riconvenzionale in € 4.996,00.
Si osserva, inoltre, che cl. 1962 nella suddetta comparsa di Parte_1
costituzione al fine di introdurre la domanda di regolamento di confini o di apposizione di termini deduceva che << i fondi sia di comproprietà dei ricorrenti che del resistente si trovano: in totale stato di abbandono compresi 11 i canali di drenaggio delle acque mai oggetto di manutenzione;
il burrone c.d.
“russo” ed il fiume c.d. “mumuriana” straripano ad ogni evento atmosferico;
i fondi risultano incolti da anni;
parte infatti sono pieni di sterpaglie varie.
Tale situazione determina un cosiddetto “pantano” tale da rendere incerti i segni di confine, che a causa dell'acquitrino ivi presente. Detta circostanza è stata altresì precisata nella corrispondenza con l'avv.to (…). Infatti, Per_1
affinché possa essere resa praticabile la stradetta di cui alla sentenza n.
669/2004 emessa dal Tribunale di Catanzaro Sezione stralcio, confermata dalla successiva della Corte d'Appello territoriale n. 849/2011 è necessario procedere dapprima all'accertamento del confine, per le motivazioni sopra esposte e cioè mediante regolamento di confini. Sarebbe praticamente impossibile per come versano i luoghi, infatti, mettere in atto quanto statuito dalle sentenze sopra citate per come meglio raffigurato nelle fotografie che si allegano (all. 8).>>
Tanto premesso, osserva la Corte che la situazione di contrasto tra le parti, in esito al deposito degli atti introduttivi del giudizio, sussisteva sia in relazione alla domanda principale che in relazione alla domanda riconvenzionale posto che il resistente, pur avendo allegato in comparsa di aver adempiuto al comando contenuto nelle sentenze, in esito al pronunciamento della Suprema
Corte, tuttavia, nella medesima comparsa esponeva che fosse impossibile, per lo stato dei luoghi, mettere in atto quanto statuito dalle sentenze sopra citate.
Le due diverse espressioni non vanno intese, necessariamente, come contraddittorie essendo state rese con la costituzione del resistente in data 22 dicembre 2015, a fronte della sentenza della Corte d'appello pubblicata il 4 agosto 2011 e quindi compatibile con un'attività di pulizia della stradella in tempi più remoti ed andata perduta per la conformazione e la natura acquitrinosa dei luoghi. È tuttavia indubbio che al momento della proposizione della domanda giudiziale da parte dei ricorrenti la situazione fosse quella descritta anche dal resistente (fotografie all. 8) di impossibilità
12 di dare attuazione o, anche, di poter mantenere l'attuazione del comando giudiziale.
È ben vero che il difensore dei ricorrenti nel verbale di udienza del 7 ottobre
2016 ha dichiarato di aver appreso da uno dei suoi assistiti che la strada di accesso per cui è causa << è libera ed è fruibile dagli aventi diritto>>, ha dedotto che in ragione di tanto: << non sussiste più la necessità di emettere pronuncia che contenga il comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata con la sentenza n. 669/2004 del Tribunale e confermata con la sentenza n. 849/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro. Poiché controparte ha spontaneamente dato esecuzione alle citate pronunce giudiziali>> chiedendo che venisse emesso provvedimento di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, conclusioni ribadite alla successiva udienza del 2 marzo 2017. Va osservato, tuttavia, che al verbale di udienza del 7 ottobre 2016 il difensore di parte resistente prendeva atto della richiesta ed insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale che andava istruita con CTU;
si opponeva alla compensazione delle spese di lite. Il difensore di parte ricorrente si opponeva ed il Tribunale rinviava all'udienza del 2 marzo 2017. All'udienza suddetta, mentre il difensore di parte ricorrente si riportava alle dichiarazioni formulate all'udienza del 7 ottobre 2016 e si opponeva alla domanda riconvenzionale segnalando che in relazione alla stessa il contraddittorio non era integro, il difensore di parte resistente non aderiva alla domanda di cessazione della materia del contendere e reiterava le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta quali : < eccezioni preliminari in merito alla carenza di legittimazione (..)>>, insisteva nella domanda riconvenzionale e nella nomina di CTU.
Il giudizio proseguiva mediante integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_1
13 All'udienza del 1° febbraio 2018 le difensore di parte ricorrente specificava che la richiesta di cessazione della materia del contendere era legata alle dichiarazioni di controparte che la strada fosse libera e fruibile ed evidenziava che, se così fosse, non vi sarebbe stata necessità di procedere con la domanda riconvenzionale di accertamento di confini o di apposizione di termini ed il difensore del convenuto, contestava << quanto sopra dedotto.>>
Osserva la Corte che anche all'udienza del 1° febbraio 2018 le parti non hanno rassegnato conclusioni conformi di cessazione della metaria del contendere, con eventuale contrasto sulle sole spese di lite, sicchè va disatteso il primo motivo di gravame avendo il Tribunale correttamente pronunciato, senza incorrenre in vizio di ultra petizione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2022 : “ l'Avv.
Donato precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e rileva l'infondatezza della domanda principale avanzata dai ricorrenti. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con accoglimento delle richieste avanzate dal sig. , con Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali. Chiede che sia fissato termine ex art. 190 c.p.c. È altresì presente l'Avv. NT SE, per i ricorrenti, il quale richiama il contenuto dei propri atti e scritti difensivi. Impugna e contesta ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nel proprio ricorso introduttivo.
Il tutto tenendo conto delle risultanze della CTU “.>>
Come sopra esplicitato la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che siano venute meno le ragioni del contrasto tra le parti e, nel caso in esame, cl. 1962 ha sempre reiterato le Parte_1
proprie conclusioni originarie, insistendo sempre anche nelle proprie eccezioni preliminari di merito di difetto di legittimazione attiva, oltre che di temerarietà della domanda e non si rinviene nei verbali di causa la
14 sottoposizione al giudicante di conclusioni conformi che accertino il venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda principale.
§ 6.1.2 – In relazione alla seconda censura - con cui l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di accoglimento della domanda principale derivante dal fraintendimento delle risultanze della CTU e dalla mancata valutazione che i ricorrenti non avevano dato prova della presenza di ingombri su detta stradella, essendosi essi imitati a dedurre, senza provarlo, che vi fossero colture “ivi site e poste a latere” – si osserva che la stessa è infondata.
Il Tribunale ha correttamente esaminato il contenuto della relazione della
CTU, senza travisarlo ed ha formulato il giudizio di merito tenendo conto della produzione documentale, in particolare fotografica, tra cui anche quella fornita dal resistente (allegato n. 8)
È lo stesso resistente ad ammettere, nella propria comparsa di costituzione
(sopra trascritta per la parte che anche qui rileva) che la conformazione dei luoghi è tale per cui, formandosi il c.d. “pantano” è praticamente impossibile mettere in atto quanto statuito dalle sentenze. Orbene si osserva che il
Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 669 del 24/05/2004, aveva stabilito che: ha pieno diritto di passaggio, anche con carro, CP_5
attraverso il fondo di proprietà dei convenuti e le sezioni indicate nell'atto di acquisto per Notaio del 15/02/1957, per la stradetta che partendo Per_2
dal fabbricato rurale, seguendo la linea retta, arriva al burrone e poi al fiume
“Memoriana” sicché l'attuale appellante, divenuto nelle more unico proprietario del fondo servente, è tenuto a mantenere la stradella, per tutta la sua lunghezza ed estensione, idonea al transito anche con un carro, ovvero a mezzi agricoli larghi quanto un carro essendo questo il peso inflitto pattiziamente al fondo.
15 La situazione dei luoghi non rispondenti al suddetto comando è ammessa, nel
2015, al momento della costituzione in giudizio, dallo stesso resistente.
Il CTU nel 2021, all'atto del sopralluogo, così descriveva lo stato dei luoghi al paragrafo 3 della propria relazione: << Si constatava la presenza di un sentiero posto nelle vicinanze dell'abitazione di proprietà Parte_1
(cl. 1962) che si sviluppava verso sud, fino al fiume “Memoriana”, garantendo l'accesso ai sottostanti fondi agrari (cfr. all. 2 doc. 2). Nel primo tratto il suo percorso era ben individuato, a forte acclività, per uno sviluppo di circa 100 metri. Su entrambi i lati il sentiero, privo di recinzione, costeggiava terreni solo in parte coltivati (cfr. all. 2 doc. 2 foto n. 1, 2, 3). Alla fine del tratto a forte pendenza, il sentiero, con uno sviluppo di circa 110 metri, si presentava praticamente pianeggiante fino al fiume “Memoriana” dove si constatava una depressione del terreno che al momento era completamente invasa da erbe infestanti che non permettevano l'accesso (cfr. all. 2 doc. 2 foto n. 4, 5).>> Dal capitolo 5, pur titolato << Quantificazione e attribuzione costi ripristino della strada>>, emergono dati obiettivi utili per la misurazione del tracciato sia in lunghezza che, soprattutto, in larghezza per valutare se sussista o meno la possibilità di transitare in sicurezza con un carro. Sottolinea il CTU: << Sulla base del tracciato stradale indicato nel foglio catastale n. 24 del comune di Chiaravalle Centrale è possibile risalire alle dimensioni geometriche della strada in oggetto. Lo sviluppo della strada ha una lunghezza pari a circa 210 metri all'interno delle proprietà del sig.
(cl. 1962), fino a giungere in prossimità del fiume Parte_1
“Memoriana. Dai rilievi geometri completati in sito, nonché da misurazioni effettuate tramite software GIS e tramite planimetria catastale, è stato possibile risalire anche alla larghezza della strada che, per come riportato nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Catanzaro, deve permettere anche il transito di un carro. Sulla base dei calcoli effettuati, si è misurata la larghezza della strada pari a circa 2,00 metri che, oltre ad essere
16 confermata dalle indagini metriche effettuate in sito (l'attuale sentiero presenta tale larghezza), risulta essere sufficientemente larga per permettere il transito di un carro di normali dimensioni, per come indicato dalla documentazione allegata (cfr. all. 6). Tale larghezza si sviluppa per intero
(2,00 metri) all'interno della proprietà del sig. (cl. 1962), a Parte_1
partire dal confine oggetto del picchettamento. Il materiale costituente il tracciato stradale da ripristinare, secondo quanto descritto nell'atto di compravendita del 15/02/1957, non è ben chiaro in quanto non viene indicata la tipologia di selciato che, vista la datazione, si presume sia in terra. Pertanto, nell'ipotesi considerata, la strada da realizzare di superficie pari a circa 420 metri quadrati, per poter essere ripristinata, con una funzionalità idonea al transito di mezzi agricoli, necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, anche di piccole dimensioni, come un bobcat, tale da renderla complanare e compatta>>
Il CTU ha quindi evidenziato che per un tratto la stradella non era complanare e compatta.
Tanto premesso rileva la Corte, così integrando la motivazione di prime cure, che la domanda dei ricorrenti risultava fondata e come tale andava accolta perché il transito con mezzi agricoli larghi quanto un carro non poteva essere garantito in situazione di sicurezza, nell'ultimo tratto, che versava in forte pendenza per poi concludersi, divenendo pianeggiante, in una zona melmosa infestata da erbacce. Va ripetuto che la situazione de qua è ammessa dal resistente nella sua comparsa del 22 dicembre 2015: < dei luoghi, lo stato di abbandono in cui si trovano, il che è venuto a Pt_2
crearsi hanno reso incerto il confine tra i fondi, con impossibilità materiale anche a determinare il punto preciso in cui la stradetta ricade.>> seppure al diverso fine di ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il motivo va quindi rigettato.
17 § 6.2 – Il secondo motivo è fondato.
Giova premettere che il primo giudice: 1) ha accolto la domanda principale spiegata dai ricorrenti contro cl. 1962 demandando il Parte_1
ripristino della stradella al suddetto, secondo le indicazioni del CTU [Dalle analisi effettuate al capitolo 5 a cui si rimanda, è stata accertata la posizione della stradella indicata in sentenza, che si sviluppa in lunghezza per circa 210 metri e in larghezza per circa 2,00 metri all'interno del terreno del sig.
(cl. 1962) a partire dal confine oggetto del picchettamento. Parte_1
Nell'ipotesi considerata al capitolo 5 (selciato in terra presente all'atto di compravendita del 15/02/1957), la strada da realizzare di superficie pari a circa 420 metri quadrati, per poter essere ripristinata, con una funzionalità idonea al transito di mezzi agricoli, necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, anche di piccole dimensioni, come un bobcat, tale da renderla complanare e compatta]; e 2) ha accolto la domanda riconvenzionale di accertamento dei confini, secondo gli accertamenti del
CTU, confine identificato in sede di operazioni di consulenza e materializzato attraverso l'infissione di numero 9 picchetti in ferro. Il CTU ha consigliato di apporre, in entrambi i lati, anche in sostituzione dell'attuale picchettamento in ferro, appositi pali in legno e/o in cemento, ben infissi nel terreno ed eventuale rete metallica, ai fini di una delimitazione certa e duratura.
Giova ancora osservare che terzo chiamato in primo Persona_1
grado, ha rassegnato nell'atto di costituzione le seguenti conclusioni:
<, ribadendo l'utilità del regolamento degli anzidetti confini tra le rispettive proprietà. Con condanna di classe 1962, Parte_1
alle competenze di giudizio per i motivi da ultimo spiegati in premessa.>> ed all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2022 ha concluso riportandosi.
18 Tanto premesso osserva la Corte che la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite formuta da nei confronti di cl. Per_1 Parte_1
'62 risulta motivata sul rilievo che se fosse stata accolta la domanda stragiudiziale di esso di definizione bonaria dell'accertamento dei Per_1
confini; tesi difensiva che faceva diventare superflua la chiamata di terzo, al pari della sua costituzione in giudizio, sicchè andavano risotorate le spese.
Orbene, all'esito del primo grado di giudizio i ricorrenti sono risultati soccombenti sulla domanda riconvenzionale a cui si sono opposti ( cfr. da ultimo comparsa conclusionale di replica di primo grado) e sono risultati vincitori sulla domanda principale;
è soccombente sulla Parte_1
domanda principale e vittorioso sulla domanda riconvenzionale essendo risultato, all'esito della CTU, che in effetti il confine era incerto e risulta - come da lui richiesto - ravvisata la necessità di apporre i termini.
Né consegue che vi è reciproca soccombenza tra i ricorrenti e Pt_1
che avebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di
[...]
lite tra le parti, trattandosi peraltro, di domande di valore perfettamente sovrapponibile e così € 4.362,50 per la domanda principale ed € 4.996,00 per la domanda riconvenzionale. Le spese di lite del terzo chiamato, premesso che il riparto delle spese di lite è regolato dal principio di causazione unitamente a quello di soccombenza, vanno sostenute dai ricorrenti. Invero,
l'iniziativa risulta assunta da resistente che ha proposto domanda riconvenzionale alla quale il terzo ha aderito ed a cui si sono invece opposti i ricorrenti, rimanendo soccombenti.
I ricorrenti, rimasti soccombenti in primo grado sulla domanda riconvenzionale non hanno proposto appello incidentale, prestando acquiescenza al capo 2 del dispositivo della sentenza di prime cure.
Tanto premesso, all'esito del doppio grado, le posizioni di reciproca soccombenza tra le parti principali sono rimaste invariate sulle domande 19 principale e riconvenzionale e le spese del doppio grado, vanno interamente compensate tra le stesse. la pronuncia comporta la riforma, nel senso indicato, del capo 3 del dispositivo di prime cure.
Le spese del giudizio di primo grado sostenute dal vanno, Persona_1
invece, poste a carico dei ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza e va così revocato il capo 4 del dispositivo che, violando il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., ha posto le spese a carico della parte vittoriosa sulla domanda riconvenzionale, l'unica in relazione alla quale risultava disposta l'integrazione del contraddittorio con il terzo.
Quanto alla liquidazione gli appellati, che hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado, non possono giovarsi delle censure svolte su detto capo di sentenza dall'appellante.
Il motivo di gravame in esame va accolto anche con riguardo agli oneri di
CTU che vanno posti, stante la reciproca soccombenza e la necessità dell'accertamento tecnico per la valutazione di entrambe le domande, a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuno.
Nulla per le spese del presente grado in favore di che non Persona_1
ha svolto attività defensionale.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
cl. 1962 nei confronti di
[...] Pt_1 CP_1 CP_2
, , e contro la
[...] CP_3 Controparte_4 Persona_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n. 1884/2023 pubblicata in data 14/112023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
20 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, compensa le spese del primo grado di giudizio tra Controparte_1
, , con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Pt_1
cl. 62;
[...]
2. revoca in capo 4) del dispositivo e pone le spese di lite, come liquidate dal giudice di prime cure, in favore di Per_1
a carico solidale di ,
[...] Controparte_1 CP_2
, e;
[...] CP_3 Controparte_4
3. in riforma del capo 5) del dispositivo pone le spese di CTU come liquidate nel corso dell'istruttoria di primo grado, a definitivo carico di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, nella misura di ½ e per
[...] Controparte_4
la restante metà a carico di cl. 62; Parte_1
4. compensa interamente tra le parti principali le spese del presente grado;
5. nulla per le spese di lite del presente grado in favore di Per_1
che non ha svolto attività defensionale.
[...]
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Donato Liberata in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Chiaravalle Centrale via
Poparace n. 11;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] CodiceFiscale_3
NT SE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro, via
Pugliese n. 30;
APPELLATI
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4
quali eredi di e C.F._5 CP_5 Persona_1
(c.f ); C.F._6
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1884/2023 del Tribunale di
Catanzaro pubblicata in data 14/11/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 5.11.2015, i signori Controparte_1 CP_2
, e , nella loro qualità di eredi della
[...] CP_3 Controparte_4
signora nata il [...] e deceduta il 30.12.2003, hanno CP_5
convenuto in giudizio il sig. (nato a [...] il Parte_1
18.02.1962) al fine di sentire dichiarare dall'On.le Tribunale adito la tenutezza di esso , donatario e proprietario esclusivo del Parte_1
terreno riportato in catasto al Comune di Chiaravalle al foglio 24, p.lle
204,207 e 434 (originaria 201) all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza N. 669/2011 del Tribunale di Catanzaro ed ottenere la condanna del suddetto sig. ad adeguare lo stato di fatto Parte_1
alla situazione giuridica derivante dalla sentenza sopra citata, come confermata dalla sentenza N. 849/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro;
2 e così consentendo la fruizione della servitù di passaggio in favore dei ricorrenti, attraverso l'imposizione dell'obbligo di: 1) ripristinare le reali misure della stradetta, eliminando le colture poste a latere che ne hanno ridotto le dimensioni originarie ed eliminare ogni ulteriore impedimento;
2) consentire il passaggio con mezzi meccanici sulla stessa stradetta per come pattiziamente convenuto nell'atto per notaio del 15.2.1957. I Per_2
ricorrenti esponevano di essere in possesso delle citate sentenze, le quali, nonostante gli anni trascorsi dalla loro emanazione, non avevano ancora trovato attuazione. Si costituiva in giudizio il resistente il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti perché parte del terreno interessato alla servitù di passaggio per cui è causa apparteneva al sig. , classe 1948, il quale lo aveva a sua volta venduto Parte_1
all'avv. del quale veniva chiesta la chiamata in causa. Persona_1
Nel merito rilevava che il giudizio rientrava tra quelli da definirsi temerari perché: a) l'azione non era stata preceduta da alcuna richiesta e nemmeno le sentenze richiamate erano state notificate;
b) i ricorrenti avevano azionato la procedura di che trattasi senza verificare lo stato dei luoghi: ciò che avrebbe consentito loro di accertare che non si è registrato alcun restringimento delle dimensioni della stradina e che in loco non vi è alcun tipo di coltura, ma solo erbacce e sterpaglie e acquitrino. Conseguentemente, l'azione non troverebbe giustificazione in atti concreti in quanto la strada era libera, percorribile e ben tracciata, tanto è che produceva in giudizio corrispondenza intercorsa con il difensore del Sig. (classe 1948) mediante Parte_1
la quale si rilevava che al fine di accertare i confini della strada era necessario
“accertare e regolarizzare i confini dei fondi oggetto del contendere” il tutto come documentalmente prodotto nel fascicolo di parte (cartaceo e la cui disponibilità degli originali sono in cancelleria). All'uopo spiegava domanda riconvenzionale, affinché venissero accertati confini tra i fondi. La causa
3 veniva istruita a mezzo consulenza tecnica, quindi è stata trattenuta in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1884/2023 così statuiva:
<1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente ad adeguare lo stato di fatto e di diritto della stradella gravata dalla servitù di passaggio, ripristinando le reali misure della stradella, mantenendola libera da erbe e colture che ne diminuiscano il godimento anche con mezzi meccanici;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e dispone che le parti tutte per come stabilito al punto 5 della consulenza tecnica redatta dall'ing. 3) condanna (cl 1962) al pagamento delle Per_3 Parte_1
spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 14.472.39, compenso maggiorato comprensivo degli aumenti, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore dell'avv. A. SE che si è dichiarato antistatario;
4) Condanna (cl 1962), al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in complessivi € 7617.00, oltre Persona_1
gli oneri di legge;
5) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Per una pronuncia più snella e coincisa, dobbiamo innanzitutto muovere le mosse dall'espletata ctu, il quale ha rilevato che il terreno di cui si discute abbia necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, per renderla complanare e compatta, quindi abbisogna di manutenzione;
sulla strada con servitù di passaggio dovranno essere apposti dei pali in ferro con rete metallica da entrambi i lati ai fini di una certa delimitazione. Ciò in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. V'è da rilevare come sia risultata infondata la circostanza dello spontaneo adempimento da parte del resistente, infatti come appurato dal consulente la
4 stradella su cui grava la servitù in favore dei ricorrenti abbisogna di alcune opere tra cui la realizzazione della strada pari a 420 mq, con apposito tracciamento da realizzarsi con un mezzo meccanico, per renderla compatta e fruibile, nonché l'apposizione di paletti in ferro muniti di rete metallica al fine di cristallizzare gli effettivi confini delle proprietà. Benché l'intenzione dichiarata dal resistente sia quella di recintare la zona, non appare che nel ricorso non si faccia riferimento all'impedimento di un transito sulla zona o che contra lo stesso abbia provveduto ad adempiere. Esaminando i titoli derivanti sia dal Giudizio di primo grado che dal Giudizio di appello, si rileva come il giudicato si sia formato nel senso di confermare la servitù di passaggio su detta zona. Riguardo alla posizione di , Persona_1
divenuto, nelle more del presente giudizio, proprietario del fondo già appartenuto a classe 1948, quale erede di Parte_1 CP_5
bisogna confermare quanto da questi esposto nel proprio atto.
[...]
Contestando il tenore della comparsa di risposta di (1962), Parte_1
egli rileva come nelle missive indicate in atti, non si rinvenga una condizione che per la “definizione della contesa sulla stradetta oggetto di contestazione” si renda necessaria una regolamentazione dei confini dei fondi delle parti di cui alle precitate sentenze. Ed infatti, classe 1948, in Parte_1
entrambe le missive (del 16.08.2014 e del 10.02.2015) tiene ben distinte le due questioni (quella della stradetta e quella del regolamento dei confini), la seconda non è una conditio sine qua non per la definizione della questione della stradetta. Ed invero, nella missiva del 16.08.2014 si chiede, giuste le precitate sentenze, di “sgomberare la stradella oggetto di causa permettendo il libero transito…” e poi, come richiesta autonoma, evitando di instaurare un giudizio a tale riguardo, di “accertare e regolarizzare i confini tra le rispettive proprietà…”. Ciò detto chiarisce come ci si trova davanti a due questioni distinte e separate e che in base a quanto statuito nelle sentenze precitate, non vi sia una condizione, legata alla preventiva azione di
5 regolamento dei confini che è questione del tutto autonoma non essendoci alcuna correlazione. Sulla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini, anche l'intervenuto chiede che si accertino Persona_1
e si regolarizzino i confini tra le rispettive proprietà. Tutto quanto sopra evidenziato il convenuto dovrà attenersi a quanto stabilito in consulenza tecnica e più specificamente quanto stabilito nel punto 4 ed al punto 5 nonché le somme previste per il libero transito della servitù interamente a carico del convenuto , mentre per tracciamento dei confini le somme Parte_1
dovranno essere a carico di tutte le parti in solido. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come il costo della ctu, sarà posta definitivamente a carico di parte soccombente.>>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato in data 1° Parte_1
dicembre 2023 a mezzo pec agli avv.ti NT SE e Mario Meliti, formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa e respinta così disporre:
1. Riformare la sentenza nella parte in cui vengono accolte le richieste di parte appellato/ricorrente modificate nel corso del giudizio relative alla condanna del resistente e ciò per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto;
2. Conseguenzialmente riformare la sentenza nella parte in cui dispone la soccombenza e condanna delle spese di lite e del consulente tecnico a carico del Sig. (classe Parte_1
1962) e ciò per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
3. Conseguenzialmente stante il comportamento delle parti nel giudizio e per tutte le motivazioni svolte disporre, per il primo grado, la compensazione delle spese tra le parti. In Subordine e in caso di mancato accoglimento del punto 3 che precede e per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto:
4. Riformare la sentenza impugnata e valutare illegittimità delle spese e competenze di lite liquidate tenendo conto della complessità
6 minima, delle tariffe e del comportamento processuale delle parti sia nella domanda principale che nella domanda riconvenzionale espletata con ogni conseguenza in merito anche alla condanna degli appellati/ricorrenti nel primo grado di giudizio e ciò per tutte le motivazioni svolte nella narrativa del presente atto.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnavano le seguenti
[...]
conclusioni: <voglia l' ecc.ma corte d'appello di catanzaro, contrariis reiectis:- rigettare l'appello proposto dal sig. (cl. 1962) Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Donato Liberata in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Chiaravalle Centrale via
Poparace n. 11;
APPELLANTE
E
1 (c.f.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] CodiceFiscale_3
NT SE in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro, via
Pugliese n. 30;
APPELLATI
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4
quali eredi di e C.F._5 CP_5 Persona_1
(c.f ); C.F._6
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1884/2023 del Tribunale di
Catanzaro pubblicata in data 14/11/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 5.11.2015, i signori Controparte_1 CP_2
, e , nella loro qualità di eredi della
[...] CP_3 Controparte_4
signora nata il [...] e deceduta il 30.12.2003, hanno CP_5
convenuto in giudizio il sig. (nato a [...] il Parte_1
18.02.1962) al fine di sentire dichiarare dall'On.le Tribunale adito la tenutezza di esso , donatario e proprietario esclusivo del Parte_1
terreno riportato in catasto al Comune di Chiaravalle al foglio 24, p.lle
204,207 e 434 (originaria 201) all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza N. 669/2011 del Tribunale di Catanzaro ed ottenere la condanna del suddetto sig. ad adeguare lo stato di fatto Parte_1
alla situazione giuridica derivante dalla sentenza sopra citata, come confermata dalla sentenza N. 849/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro;
2 e così consentendo la fruizione della servitù di passaggio in favore dei ricorrenti, attraverso l'imposizione dell'obbligo di: 1) ripristinare le reali misure della stradetta, eliminando le colture poste a latere che ne hanno ridotto le dimensioni originarie ed eliminare ogni ulteriore impedimento;
2) consentire il passaggio con mezzi meccanici sulla stessa stradetta per come pattiziamente convenuto nell'atto per notaio del 15.2.1957. I Per_2
ricorrenti esponevano di essere in possesso delle citate sentenze, le quali, nonostante gli anni trascorsi dalla loro emanazione, non avevano ancora trovato attuazione. Si costituiva in giudizio il resistente il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti perché parte del terreno interessato alla servitù di passaggio per cui è causa apparteneva al sig. , classe 1948, il quale lo aveva a sua volta venduto Parte_1
all'avv. del quale veniva chiesta la chiamata in causa. Persona_1
Nel merito rilevava che il giudizio rientrava tra quelli da definirsi temerari perché: a) l'azione non era stata preceduta da alcuna richiesta e nemmeno le sentenze richiamate erano state notificate;
b) i ricorrenti avevano azionato la procedura di che trattasi senza verificare lo stato dei luoghi: ciò che avrebbe consentito loro di accertare che non si è registrato alcun restringimento delle dimensioni della stradina e che in loco non vi è alcun tipo di coltura, ma solo erbacce e sterpaglie e acquitrino. Conseguentemente, l'azione non troverebbe giustificazione in atti concreti in quanto la strada era libera, percorribile e ben tracciata, tanto è che produceva in giudizio corrispondenza intercorsa con il difensore del Sig. (classe 1948) mediante Parte_1
la quale si rilevava che al fine di accertare i confini della strada era necessario
“accertare e regolarizzare i confini dei fondi oggetto del contendere” il tutto come documentalmente prodotto nel fascicolo di parte (cartaceo e la cui disponibilità degli originali sono in cancelleria). All'uopo spiegava domanda riconvenzionale, affinché venissero accertati confini tra i fondi. La causa
3 veniva istruita a mezzo consulenza tecnica, quindi è stata trattenuta in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1884/2023 così statuiva:
<1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente ad adeguare lo stato di fatto e di diritto della stradella gravata dalla servitù di passaggio, ripristinando le reali misure della stradella, mantenendola libera da erbe e colture che ne diminuiscano il godimento anche con mezzi meccanici;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e dispone che le parti tutte per come stabilito al punto 5 della consulenza tecnica redatta dall'ing. 3) condanna (cl 1962) al pagamento delle Per_3 Parte_1
spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 14.472.39, compenso maggiorato comprensivo degli aumenti, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie, in favore dell'avv. A. SE che si è dichiarato antistatario;
4) Condanna (cl 1962), al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in complessivi € 7617.00, oltre Persona_1
gli oneri di legge;
5) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Per una pronuncia più snella e coincisa, dobbiamo innanzitutto muovere le mosse dall'espletata ctu, il quale ha rilevato che il terreno di cui si discute abbia necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, per renderla complanare e compatta, quindi abbisogna di manutenzione;
sulla strada con servitù di passaggio dovranno essere apposti dei pali in ferro con rete metallica da entrambi i lati ai fini di una certa delimitazione. Ciò in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. V'è da rilevare come sia risultata infondata la circostanza dello spontaneo adempimento da parte del resistente, infatti come appurato dal consulente la
4 stradella su cui grava la servitù in favore dei ricorrenti abbisogna di alcune opere tra cui la realizzazione della strada pari a 420 mq, con apposito tracciamento da realizzarsi con un mezzo meccanico, per renderla compatta e fruibile, nonché l'apposizione di paletti in ferro muniti di rete metallica al fine di cristallizzare gli effettivi confini delle proprietà. Benché l'intenzione dichiarata dal resistente sia quella di recintare la zona, non appare che nel ricorso non si faccia riferimento all'impedimento di un transito sulla zona o che contra lo stesso abbia provveduto ad adempiere. Esaminando i titoli derivanti sia dal Giudizio di primo grado che dal Giudizio di appello, si rileva come il giudicato si sia formato nel senso di confermare la servitù di passaggio su detta zona. Riguardo alla posizione di , Persona_1
divenuto, nelle more del presente giudizio, proprietario del fondo già appartenuto a classe 1948, quale erede di Parte_1 CP_5
bisogna confermare quanto da questi esposto nel proprio atto.
[...]
Contestando il tenore della comparsa di risposta di (1962), Parte_1
egli rileva come nelle missive indicate in atti, non si rinvenga una condizione che per la “definizione della contesa sulla stradetta oggetto di contestazione” si renda necessaria una regolamentazione dei confini dei fondi delle parti di cui alle precitate sentenze. Ed infatti, classe 1948, in Parte_1
entrambe le missive (del 16.08.2014 e del 10.02.2015) tiene ben distinte le due questioni (quella della stradetta e quella del regolamento dei confini), la seconda non è una conditio sine qua non per la definizione della questione della stradetta. Ed invero, nella missiva del 16.08.2014 si chiede, giuste le precitate sentenze, di “sgomberare la stradella oggetto di causa permettendo il libero transito…” e poi, come richiesta autonoma, evitando di instaurare un giudizio a tale riguardo, di “accertare e regolarizzare i confini tra le rispettive proprietà…”. Ciò detto chiarisce come ci si trova davanti a due questioni distinte e separate e che in base a quanto statuito nelle sentenze precitate, non vi sia una condizione, legata alla preventiva azione di
5 regolamento dei confini che è questione del tutto autonoma non essendoci alcuna correlazione. Sulla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini, anche l'intervenuto chiede che si accertino Persona_1
e si regolarizzino i confini tra le rispettive proprietà. Tutto quanto sopra evidenziato il convenuto dovrà attenersi a quanto stabilito in consulenza tecnica e più specificamente quanto stabilito nel punto 4 ed al punto 5 nonché le somme previste per il libero transito della servitù interamente a carico del convenuto , mentre per tracciamento dei confini le somme Parte_1
dovranno essere a carico di tutte le parti in solido. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come il costo della ctu, sarà posta definitivamente a carico di parte soccombente.>>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato in data 1° Parte_1
dicembre 2023 a mezzo pec agli avv.ti NT SE e Mario Meliti, formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa e respinta così disporre:
1. Riformare la sentenza nella parte in cui vengono accolte le richieste di parte appellato/ricorrente modificate nel corso del giudizio relative alla condanna del resistente e ciò per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto;
2. Conseguenzialmente riformare la sentenza nella parte in cui dispone la soccombenza e condanna delle spese di lite e del consulente tecnico a carico del Sig. (classe Parte_1
1962) e ciò per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
3. Conseguenzialmente stante il comportamento delle parti nel giudizio e per tutte le motivazioni svolte disporre, per il primo grado, la compensazione delle spese tra le parti. In Subordine e in caso di mancato accoglimento del punto 3 che precede e per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto:
4. Riformare la sentenza impugnata e valutare illegittimità delle spese e competenze di lite liquidate tenendo conto della complessità
6 minima, delle tariffe e del comportamento processuale delle parti sia nella domanda principale che nella domanda riconvenzionale espletata con ogni conseguenza in merito anche alla condanna degli appellati/ricorrenti nel primo grado di giudizio e ciò per tutte le motivazioni svolte nella narrativa del presente atto.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnavano le seguenti
[...]
conclusioni:
perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese e competenze anche per il presente grado di giudizio.>>
§ 4.2– Non si costituivano , e CP_3 Controparte_4 Per_1
[...]
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione del giorno
8 maggio 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dichiarava la contumacia degli appellati , e;
rinviava la CP_3 Controparte_4 Persona_1
causa all'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Le parti costituite hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
7 Hanno depositato note scritte i difensori delle parti costituite.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato << illegittimità della sentenza emessa per errata ricostruzione dei fatti. Violazione dell'art. 112 per ultrapetizione>>
l'appellante ha lamentato che il tribunale ha emesso la pronuncia tenendo in considerazione le conclusioni rassegnate da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e non ha valutato che nel corso del processo dette domande erano state modificate. Osservava che esso convenuto si era costituito nel giudizio di primo grado per evidenziare che la stradella era libera e percorribile e specificava che, a fronte di detta difesa, le parti attrici avevano modificato la domanda e chiesto che: << venisse emesso provvedimento di cessazione della materia del contendere non sussistendo più la necessità del comando>>; che tanto emergeva dalla lettura dei verbali di udienza del 7.10.2016 e del
2.3.2017. Chiariva che il contenzioso era proseguito per l'approfondimento istruttorio sulla sola domanda riconvenzionale.
Con ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale aveva errato nel valutare gli accertamenti compiuti dal CTU avendone travisato la ricostruzione dei fatti. Deduceva che il consulente, nel capitolo 5 della relazione, aveva accertato che l'attuale sentiero risultava essere sufficientemente largo per permettere il transito di un carro di normali dimensioni (..) tale larghezza si sviluppava per intero all'interno della proprietà di esso cl. Parte_1
62. Sosteneva che il consulente aveva accertato che la strada era aperta, fruibile da tempo e che la servitù era in effetti utilizzata da Per_1
divenuto proprietario del fondo dominante per la quota di
[...] Pt_1
cl. 48 e, quindi, per la parte di comproprietà delle parti ricorrenti,
[...]
odierne appellate. Chiariva che il CTU aveva affermato che in un tratto la strada abbisognava solo di un tracciamento per renderla complanare e
8 compatta per una funzionalità idonea al transito dei mezzi agricoli e non al transito con il carro, già possibile e libero.
Censurava la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che esso avesse dichiarato che intendeva recintare la zona;
Pt_1
negava di aver affermato in atti tale circostanza.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato << Illegittimità della sentenza emessa per errata ricostruzione dei fatti in merito alla soccombenza. Difetto di motivazione sulla soccombenza.>> evidenziava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che esso cl. 62 fosse soccombente nel giudizio Parte_1
in quanto sulla domanda principale il primo giudice aveva errato allorché aveva pronunciato nel merito, senza avvedersi che gli attori avevano mutato le loro conclusioni dopo che era emerso che non vi era alcun ingombro alla servitù di passaggio. In relazione alla domanda riconvenzionale spiegata da esso convenuto, osservava che la domanda era stata accolta, domanda a cui peraltro aveva aderito anche Significava, per un verso, Persona_1
che in relazione alla domanda principale il Tribunale aveva errato non potendosi muovere ad esso convenuto alcun addebito di non aver ottemperato alle sentenze sulle quali era sceso il giudicato e, per altro verso, che essendo stata accolta la domanda riconvenzionale non sussisteva alcuna soccombenza in capo ad esso convenuto che giustificasse la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite, con conseguente violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con ulteriore profilo censurava la statuizione di prime cure con riguardo al capo relativo alle spese di lite per violazione delle tariffe legali di cui al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal D.M 13 agosto 2022 n. 147.
Chiariva che il valore della vertenza, come dichiarato in citazione, era pari ad
€ 4.362,50 e lamentava che, rispetto a tale valore, venivano liquidati compensi eccessivi e pari ad € 14.472,79 per gli attori e ad € 7.617,00 in favore di terzo chiamato sulla sola domanda di Persona_1
9 riconvenzionale a cui, peraltro, il terzo aveva aderito ed esso convenuto era risultato vittorioso.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo non è fondato in entrambe le censure.
§ 6.1.1 Con riguardo alla censura di vizio di ultrapetizione per avere il
Tribunale pronunciato nel merito sulla domanda principale, accogliendola, e per non avere reso, come dovuto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere su detta domanda, si osserva, in iure, che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). La Suprema
Corte ha anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.
21757/2021) e più recentemente Cass. n. 1257/2023.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti avevano agito in giudizio nei confronti di cl. 1962, che nelle more era divenuto unico proprietario Parte_1
dell'intero fondo servente, affinché questi desse attuazione al comando 10 contenuto nella sentenza del Tribunale di Catanzaro, sez. Stralcio n. 669 del
24/05/2004 trascorsa in giudicato stante il rigetto dell'appello pronunciato dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 669/2011 e procedesse ad adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata con il giudicato, per consentire la fruizione della servitù di passaggio in capo ad essi ricorrenti e, così, nello specifico, provvedesse a ripristinare le reali misure della stradetta, eliminando le colture poste a latere che ne avevano ristretto le misure originarie, nonché ogni ulteriore impedimento;
consentisse il passaggio anche con mezzi meccanici sulla stessa per come pattiziamente convenuto nell'atto per notaio del 15 febbraio 1957. Per_2
Dichiaravano il valore della causa in € 4.362,50.
Si costituiva cl. 1962 per formulare una serie di eccezioni Parte_1
di carattere preliminare di difetto di procedibilità della domanda;
di carenza di legittimazione attiva in capo a cl. 1948 e di temerarietà Parte_1
della domanda. Spiegava domanda riconvenzionale per: < regolamentare i confini tra i fondi di proprietà delle parti in causa (ex art. 950 cod. civ.) e/o apporre i termini (ex art. 951 cod. civ.); conseguentemente determinare i punti su cui ricade la stradetta di cui alla sentenza n. 669/20204 del Tribunale di Catanzaro e n. 849/2011 della Corte d'Appello, onerando alle parti in causa, ognuno per i propri diritti, il ripristino della stessa per come stabilito nell'atto notarile del 15.02. 1957 rogato dal notaio e per Per_2
come meglio risulta anche dagli stralci dei fogli di mappa. Con il favore delle spese.>>
Dichiarava il valore della domanda riconvenzionale in € 4.996,00.
Si osserva, inoltre, che cl. 1962 nella suddetta comparsa di Parte_1
costituzione al fine di introdurre la domanda di regolamento di confini o di apposizione di termini deduceva che << i fondi sia di comproprietà dei ricorrenti che del resistente si trovano: in totale stato di abbandono compresi 11 i canali di drenaggio delle acque mai oggetto di manutenzione;
il burrone c.d.
“russo” ed il fiume c.d. “mumuriana” straripano ad ogni evento atmosferico;
i fondi risultano incolti da anni;
parte infatti sono pieni di sterpaglie varie.
Tale situazione determina un cosiddetto “pantano” tale da rendere incerti i segni di confine, che a causa dell'acquitrino ivi presente. Detta circostanza è stata altresì precisata nella corrispondenza con l'avv.to (…). Infatti, Per_1
affinché possa essere resa praticabile la stradetta di cui alla sentenza n.
669/2004 emessa dal Tribunale di Catanzaro Sezione stralcio, confermata dalla successiva della Corte d'Appello territoriale n. 849/2011 è necessario procedere dapprima all'accertamento del confine, per le motivazioni sopra esposte e cioè mediante regolamento di confini. Sarebbe praticamente impossibile per come versano i luoghi, infatti, mettere in atto quanto statuito dalle sentenze sopra citate per come meglio raffigurato nelle fotografie che si allegano (all. 8).>>
Tanto premesso, osserva la Corte che la situazione di contrasto tra le parti, in esito al deposito degli atti introduttivi del giudizio, sussisteva sia in relazione alla domanda principale che in relazione alla domanda riconvenzionale posto che il resistente, pur avendo allegato in comparsa di aver adempiuto al comando contenuto nelle sentenze, in esito al pronunciamento della Suprema
Corte, tuttavia, nella medesima comparsa esponeva che fosse impossibile, per lo stato dei luoghi, mettere in atto quanto statuito dalle sentenze sopra citate.
Le due diverse espressioni non vanno intese, necessariamente, come contraddittorie essendo state rese con la costituzione del resistente in data 22 dicembre 2015, a fronte della sentenza della Corte d'appello pubblicata il 4 agosto 2011 e quindi compatibile con un'attività di pulizia della stradella in tempi più remoti ed andata perduta per la conformazione e la natura acquitrinosa dei luoghi. È tuttavia indubbio che al momento della proposizione della domanda giudiziale da parte dei ricorrenti la situazione fosse quella descritta anche dal resistente (fotografie all. 8) di impossibilità
12 di dare attuazione o, anche, di poter mantenere l'attuazione del comando giudiziale.
È ben vero che il difensore dei ricorrenti nel verbale di udienza del 7 ottobre
2016 ha dichiarato di aver appreso da uno dei suoi assistiti che la strada di accesso per cui è causa << è libera ed è fruibile dagli aventi diritto>>, ha dedotto che in ragione di tanto: << non sussiste più la necessità di emettere pronuncia che contenga il comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata con la sentenza n. 669/2004 del Tribunale e confermata con la sentenza n. 849/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro. Poiché controparte ha spontaneamente dato esecuzione alle citate pronunce giudiziali>> chiedendo che venisse emesso provvedimento di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, conclusioni ribadite alla successiva udienza del 2 marzo 2017. Va osservato, tuttavia, che al verbale di udienza del 7 ottobre 2016 il difensore di parte resistente prendeva atto della richiesta ed insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale che andava istruita con CTU;
si opponeva alla compensazione delle spese di lite. Il difensore di parte ricorrente si opponeva ed il Tribunale rinviava all'udienza del 2 marzo 2017. All'udienza suddetta, mentre il difensore di parte ricorrente si riportava alle dichiarazioni formulate all'udienza del 7 ottobre 2016 e si opponeva alla domanda riconvenzionale segnalando che in relazione alla stessa il contraddittorio non era integro, il difensore di parte resistente non aderiva alla domanda di cessazione della materia del contendere e reiterava le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta quali : < eccezioni preliminari in merito alla carenza di legittimazione (..)>>, insisteva nella domanda riconvenzionale e nella nomina di CTU.
Il giudizio proseguiva mediante integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_1
13 All'udienza del 1° febbraio 2018 le difensore di parte ricorrente specificava che la richiesta di cessazione della materia del contendere era legata alle dichiarazioni di controparte che la strada fosse libera e fruibile ed evidenziava che, se così fosse, non vi sarebbe stata necessità di procedere con la domanda riconvenzionale di accertamento di confini o di apposizione di termini ed il difensore del convenuto, contestava << quanto sopra dedotto.>>
Osserva la Corte che anche all'udienza del 1° febbraio 2018 le parti non hanno rassegnato conclusioni conformi di cessazione della metaria del contendere, con eventuale contrasto sulle sole spese di lite, sicchè va disatteso il primo motivo di gravame avendo il Tribunale correttamente pronunciato, senza incorrenre in vizio di ultra petizione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2022 : “ l'Avv.
Donato precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e rileva l'infondatezza della domanda principale avanzata dai ricorrenti. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con accoglimento delle richieste avanzate dal sig. , con Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali. Chiede che sia fissato termine ex art. 190 c.p.c. È altresì presente l'Avv. NT SE, per i ricorrenti, il quale richiama il contenuto dei propri atti e scritti difensivi. Impugna e contesta ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nel proprio ricorso introduttivo.
Il tutto tenendo conto delle risultanze della CTU “.>>
Come sopra esplicitato la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che siano venute meno le ragioni del contrasto tra le parti e, nel caso in esame, cl. 1962 ha sempre reiterato le Parte_1
proprie conclusioni originarie, insistendo sempre anche nelle proprie eccezioni preliminari di merito di difetto di legittimazione attiva, oltre che di temerarietà della domanda e non si rinviene nei verbali di causa la
14 sottoposizione al giudicante di conclusioni conformi che accertino il venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda principale.
§ 6.1.2 – In relazione alla seconda censura - con cui l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di accoglimento della domanda principale derivante dal fraintendimento delle risultanze della CTU e dalla mancata valutazione che i ricorrenti non avevano dato prova della presenza di ingombri su detta stradella, essendosi essi imitati a dedurre, senza provarlo, che vi fossero colture “ivi site e poste a latere” – si osserva che la stessa è infondata.
Il Tribunale ha correttamente esaminato il contenuto della relazione della
CTU, senza travisarlo ed ha formulato il giudizio di merito tenendo conto della produzione documentale, in particolare fotografica, tra cui anche quella fornita dal resistente (allegato n. 8)
È lo stesso resistente ad ammettere, nella propria comparsa di costituzione
(sopra trascritta per la parte che anche qui rileva) che la conformazione dei luoghi è tale per cui, formandosi il c.d. “pantano” è praticamente impossibile mettere in atto quanto statuito dalle sentenze. Orbene si osserva che il
Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 669 del 24/05/2004, aveva stabilito che: ha pieno diritto di passaggio, anche con carro, CP_5
attraverso il fondo di proprietà dei convenuti e le sezioni indicate nell'atto di acquisto per Notaio del 15/02/1957, per la stradetta che partendo Per_2
dal fabbricato rurale, seguendo la linea retta, arriva al burrone e poi al fiume
“Memoriana” sicché l'attuale appellante, divenuto nelle more unico proprietario del fondo servente, è tenuto a mantenere la stradella, per tutta la sua lunghezza ed estensione, idonea al transito anche con un carro, ovvero a mezzi agricoli larghi quanto un carro essendo questo il peso inflitto pattiziamente al fondo.
15 La situazione dei luoghi non rispondenti al suddetto comando è ammessa, nel
2015, al momento della costituzione in giudizio, dallo stesso resistente.
Il CTU nel 2021, all'atto del sopralluogo, così descriveva lo stato dei luoghi al paragrafo 3 della propria relazione: << Si constatava la presenza di un sentiero posto nelle vicinanze dell'abitazione di proprietà Parte_1
(cl. 1962) che si sviluppava verso sud, fino al fiume “Memoriana”, garantendo l'accesso ai sottostanti fondi agrari (cfr. all. 2 doc. 2). Nel primo tratto il suo percorso era ben individuato, a forte acclività, per uno sviluppo di circa 100 metri. Su entrambi i lati il sentiero, privo di recinzione, costeggiava terreni solo in parte coltivati (cfr. all. 2 doc. 2 foto n. 1, 2, 3). Alla fine del tratto a forte pendenza, il sentiero, con uno sviluppo di circa 110 metri, si presentava praticamente pianeggiante fino al fiume “Memoriana” dove si constatava una depressione del terreno che al momento era completamente invasa da erbe infestanti che non permettevano l'accesso (cfr. all. 2 doc. 2 foto n. 4, 5).>> Dal capitolo 5, pur titolato << Quantificazione e attribuzione costi ripristino della strada>>, emergono dati obiettivi utili per la misurazione del tracciato sia in lunghezza che, soprattutto, in larghezza per valutare se sussista o meno la possibilità di transitare in sicurezza con un carro. Sottolinea il CTU: << Sulla base del tracciato stradale indicato nel foglio catastale n. 24 del comune di Chiaravalle Centrale è possibile risalire alle dimensioni geometriche della strada in oggetto. Lo sviluppo della strada ha una lunghezza pari a circa 210 metri all'interno delle proprietà del sig.
(cl. 1962), fino a giungere in prossimità del fiume Parte_1
“Memoriana. Dai rilievi geometri completati in sito, nonché da misurazioni effettuate tramite software GIS e tramite planimetria catastale, è stato possibile risalire anche alla larghezza della strada che, per come riportato nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Catanzaro, deve permettere anche il transito di un carro. Sulla base dei calcoli effettuati, si è misurata la larghezza della strada pari a circa 2,00 metri che, oltre ad essere
16 confermata dalle indagini metriche effettuate in sito (l'attuale sentiero presenta tale larghezza), risulta essere sufficientemente larga per permettere il transito di un carro di normali dimensioni, per come indicato dalla documentazione allegata (cfr. all. 6). Tale larghezza si sviluppa per intero
(2,00 metri) all'interno della proprietà del sig. (cl. 1962), a Parte_1
partire dal confine oggetto del picchettamento. Il materiale costituente il tracciato stradale da ripristinare, secondo quanto descritto nell'atto di compravendita del 15/02/1957, non è ben chiaro in quanto non viene indicata la tipologia di selciato che, vista la datazione, si presume sia in terra. Pertanto, nell'ipotesi considerata, la strada da realizzare di superficie pari a circa 420 metri quadrati, per poter essere ripristinata, con una funzionalità idonea al transito di mezzi agricoli, necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, anche di piccole dimensioni, come un bobcat, tale da renderla complanare e compatta>>
Il CTU ha quindi evidenziato che per un tratto la stradella non era complanare e compatta.
Tanto premesso rileva la Corte, così integrando la motivazione di prime cure, che la domanda dei ricorrenti risultava fondata e come tale andava accolta perché il transito con mezzi agricoli larghi quanto un carro non poteva essere garantito in situazione di sicurezza, nell'ultimo tratto, che versava in forte pendenza per poi concludersi, divenendo pianeggiante, in una zona melmosa infestata da erbacce. Va ripetuto che la situazione de qua è ammessa dal resistente nella sua comparsa del 22 dicembre 2015: < dei luoghi, lo stato di abbandono in cui si trovano, il che è venuto a Pt_2
crearsi hanno reso incerto il confine tra i fondi, con impossibilità materiale anche a determinare il punto preciso in cui la stradetta ricade.>> seppure al diverso fine di ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il motivo va quindi rigettato.
17 § 6.2 – Il secondo motivo è fondato.
Giova premettere che il primo giudice: 1) ha accolto la domanda principale spiegata dai ricorrenti contro cl. 1962 demandando il Parte_1
ripristino della stradella al suddetto, secondo le indicazioni del CTU [Dalle analisi effettuate al capitolo 5 a cui si rimanda, è stata accertata la posizione della stradella indicata in sentenza, che si sviluppa in lunghezza per circa 210 metri e in larghezza per circa 2,00 metri all'interno del terreno del sig.
(cl. 1962) a partire dal confine oggetto del picchettamento. Parte_1
Nell'ipotesi considerata al capitolo 5 (selciato in terra presente all'atto di compravendita del 15/02/1957), la strada da realizzare di superficie pari a circa 420 metri quadrati, per poter essere ripristinata, con una funzionalità idonea al transito di mezzi agricoli, necessità di un opportuno tracciamento da realizzarsi con mezzo meccanico, anche di piccole dimensioni, come un bobcat, tale da renderla complanare e compatta]; e 2) ha accolto la domanda riconvenzionale di accertamento dei confini, secondo gli accertamenti del
CTU, confine identificato in sede di operazioni di consulenza e materializzato attraverso l'infissione di numero 9 picchetti in ferro. Il CTU ha consigliato di apporre, in entrambi i lati, anche in sostituzione dell'attuale picchettamento in ferro, appositi pali in legno e/o in cemento, ben infissi nel terreno ed eventuale rete metallica, ai fini di una delimitazione certa e duratura.
Giova ancora osservare che terzo chiamato in primo Persona_1
grado, ha rassegnato nell'atto di costituzione le seguenti conclusioni:
<, ribadendo l'utilità del regolamento degli anzidetti confini tra le rispettive proprietà. Con condanna di classe 1962, Parte_1
alle competenze di giudizio per i motivi da ultimo spiegati in premessa.>> ed all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2022 ha concluso riportandosi.
18 Tanto premesso osserva la Corte che la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite formuta da nei confronti di cl. Per_1 Parte_1
'62 risulta motivata sul rilievo che se fosse stata accolta la domanda stragiudiziale di esso di definizione bonaria dell'accertamento dei Per_1
confini; tesi difensiva che faceva diventare superflua la chiamata di terzo, al pari della sua costituzione in giudizio, sicchè andavano risotorate le spese.
Orbene, all'esito del primo grado di giudizio i ricorrenti sono risultati soccombenti sulla domanda riconvenzionale a cui si sono opposti ( cfr. da ultimo comparsa conclusionale di replica di primo grado) e sono risultati vincitori sulla domanda principale;
è soccombente sulla Parte_1
domanda principale e vittorioso sulla domanda riconvenzionale essendo risultato, all'esito della CTU, che in effetti il confine era incerto e risulta - come da lui richiesto - ravvisata la necessità di apporre i termini.
Né consegue che vi è reciproca soccombenza tra i ricorrenti e Pt_1
che avebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di
[...]
lite tra le parti, trattandosi peraltro, di domande di valore perfettamente sovrapponibile e così € 4.362,50 per la domanda principale ed € 4.996,00 per la domanda riconvenzionale. Le spese di lite del terzo chiamato, premesso che il riparto delle spese di lite è regolato dal principio di causazione unitamente a quello di soccombenza, vanno sostenute dai ricorrenti. Invero,
l'iniziativa risulta assunta da resistente che ha proposto domanda riconvenzionale alla quale il terzo ha aderito ed a cui si sono invece opposti i ricorrenti, rimanendo soccombenti.
I ricorrenti, rimasti soccombenti in primo grado sulla domanda riconvenzionale non hanno proposto appello incidentale, prestando acquiescenza al capo 2 del dispositivo della sentenza di prime cure.
Tanto premesso, all'esito del doppio grado, le posizioni di reciproca soccombenza tra le parti principali sono rimaste invariate sulle domande 19 principale e riconvenzionale e le spese del doppio grado, vanno interamente compensate tra le stesse. la pronuncia comporta la riforma, nel senso indicato, del capo 3 del dispositivo di prime cure.
Le spese del giudizio di primo grado sostenute dal vanno, Persona_1
invece, poste a carico dei ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza e va così revocato il capo 4 del dispositivo che, violando il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., ha posto le spese a carico della parte vittoriosa sulla domanda riconvenzionale, l'unica in relazione alla quale risultava disposta l'integrazione del contraddittorio con il terzo.
Quanto alla liquidazione gli appellati, che hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado, non possono giovarsi delle censure svolte su detto capo di sentenza dall'appellante.
Il motivo di gravame in esame va accolto anche con riguardo agli oneri di
CTU che vanno posti, stante la reciproca soccombenza e la necessità dell'accertamento tecnico per la valutazione di entrambe le domande, a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuno.
Nulla per le spese del presente grado in favore di che non Persona_1
ha svolto attività defensionale.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
cl. 1962 nei confronti di
[...] Pt_1 CP_1 CP_2
, , e contro la
[...] CP_3 Controparte_4 Persona_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n. 1884/2023 pubblicata in data 14/112023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
20 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, compensa le spese del primo grado di giudizio tra Controparte_1
, , con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Pt_1
cl. 62;
[...]
2. revoca in capo 4) del dispositivo e pone le spese di lite, come liquidate dal giudice di prime cure, in favore di Per_1
a carico solidale di ,
[...] Controparte_1 CP_2
, e;
[...] CP_3 Controparte_4
3. in riforma del capo 5) del dispositivo pone le spese di CTU come liquidate nel corso dell'istruttoria di primo grado, a definitivo carico di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, nella misura di ½ e per
[...] Controparte_4
la restante metà a carico di cl. 62; Parte_1
4. compensa interamente tra le parti principali le spese del presente grado;
5. nulla per le spese di lite del presente grado in favore di Per_1
che non ha svolto attività defensionale.
[...]
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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