Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e', autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.
Il Presidente della Repubblica e', autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.