Articolo 15 della Legge 26 aprile 1983, n. 130
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 aprile 1983
Art. 15.
La detrazione prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1983, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 31 dicembre 1984, afferenti all'esercizio di imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino, rispettivamente, emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.
Entrata in vigore il 30 aprile 1983
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