Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5584/2019
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 10:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i presente E_
Avv. PARENTI LUIGI Avv. Posteraro in sostituzione
Appellato/i
) NTroparte_1 NTroparte_2
Avv. DURANTI ANDREA avv. Petillo in sostituzione
CP_3
Avv. PETILLO SALVATORE presente
È presente per la pratica forense il dott. Guido de Ioris tessera nr P79310 ordine avvocati di Roma e la dott.ssa Giulia Petillo tessera nr P79152 ordine avvocati di Roma.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario pagina 1 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5584 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti E_ C.F._1
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato c/o lo studio dello stesso sito in Roma, in Via Virgilio n.8, giusta procura inserita nella nomina e costituzione di nuovo difensore depositata in data 20/05/2024
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Petillo CP_3 C.F._3
(C.F.: - PEC: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Federico Ozanam n. 69, giusta procura in atti
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE pagina 2 di 17 E
Part (C.F. ), in persona del NTroparte_4 C.F._5
suo Amministratore pro-tempore , con sede in Via XXIV Maggio n.65, NTroparte_5 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Duranti (C.F.: – PEC: C.F._6
ed elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio n. Email_3
43, presso lo studio dell'avv. Mauro Cati, giusta procura in atti
-APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/9/2019, ha proposto appello
E_
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 517/2019, pubblicata in data
11/4/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.1712/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e del , di CP_3 NTroparte_6 CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: adiva il Tribunale di Viterbo per ottenere, previo accertamento della E_
corresponsabilità del sig. e del ovvero della responsabilità esclusiva di uno CP_3 CP_1
dei convenuti nella produzione dei danni dallo stesso subiti a causa delle infiltrazioni, la loro condanna al relativo risarcimento nella somma di € 986,28 oltre interessi e rivalutazione, nonché all'immediata esecuzione dei lavori così come indicati dal CTU, ing. nella relazione Per_1 depositata nel corso dell'ATP. A fondamento della domanda allegava: di essere comproprietario di un appartamento sito a via Orazio Morone n. 15 con annesso terrazzo a livello di pertinenza CP_1
esclusiva avente funzione di parziale copertura degli appartamenti sottostanti in esatta proiezione verticale;
che tale terrazzo a livello confina con altro terrazzo a livello, sempre di pertinenza esclusiva, di un appartamento di proprietà del sig. che nell'aprile del 2010 nel terrazzo di sua CP_3
proprietà in corrispondenza del muretto di confine con quello del sig. si erano create delle CP_3
fessurazioni che avevano cagionato lo scollamento dello zoccolino in gres esistente con evidenti fenomeni di umidità; che a seguito di numerosi solleciti al sig. e in mancanza di accordo aveva CP_3
presentato in data 13.2.2014 un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per la nomina di un CU affinché lo stesso procedesse alla verifica dello stato dei luoghi, accertasse le cause dei danni e quantificasse gli stessi, nonché indicasse gli interventi necessari ad eliminare le cause dei danni;
che il CTU all'uopo pagina 3 di 17 nominato, ing. determinava in € 986,28 i danni patiti da esso attore e Persona_2 quantificava in € 11.635,02 il costo delle opere di rifacimento del terrazzo del sig. quale CP_3
intervento necessario ad eliminare le cause dei danni;
che nonostante il tempo trascorso e gli atti di formale diffida inviati sia al sig. che al condominio quale soggetto responsabile ex art. 2051 c.c. CP_3
entrambi erano rimasti inerti;
che il lasso di tempo trascorso aveva aggravato i danni. Nella resistenza sia del sig. che del la causa istruita a mezzo CTU veniva quindi rinviata CP_3 CP_1
per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione alle parti di un termine per il deposito di brevi note conclusive”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: ”accoglie parzialmente la domanda attorea e pertanto condanna e il ad eseguire i lavori CP_3 NTroparte_7
di rifacimento del terrazzo del primo, come esattamente indicati nella CTU, con spese da distribuire secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.; condanna e il condominio di CP_3 CP_2
a corrispondere a a titolo di risarcimento danni la somma rispettivamente di
[...] E_
€ 105 e di € 210 oltre interessi nei limiti di cui in parte motiva;
compensa le spese di lite del giudizio di
ATP nella misura di 2/3 e pertanto condanna in favore di , alla CP_3 E_ refusione della residua parte pari ad 1/3 e liquidata tale ultima frazione in complessivi € 800 per compensi, oltre accessori di legge;
pone le spese di CTU del giudizio di ATP per 2/3 a carico del e per 1/3 a carico dello compensa altresì le spese di lite del presente giudizio nella T_ CP_3
misura di 1/3 e pertanto condanna e il condominio alla CP_3 NTroparte_7 corresponsione della residua parte pari a complessivi € 3.176, di cui € 176 per spese esenti ed € 3.000 per compensi, il primo nella misura di € 58,66 per spese esenti ed € 1.000 per compensi, e l'ente nella misura di € 117,33 ed € 2.000 per compensi;
pone le spese di CTU per 1/3 a carico del sig. T_ per 2/3 a carico dei convenuti ciascuno nella misura indicata dall'art. 1126 c.c.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: E_
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello proposto dal IG. avverso la sentenza n.517/2019 pronunciata dal Tribunale Civile di Viterbo in T_
persona del Giudice Unico dott.ssa Fiorella Scarpato, in data 11 aprile 2019, nel processo R.G.N.
1712/2016, mai notificata per uso appello, riformare parzialmente la stessa e così statuire: in via principale e nel merito: previa conferma della parte della sentenza appellata n.517/2019, non oggetto del presente gravame, relativa alla specifica condanna all'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo dello ed in accoglimento dei motivi di gravame, ed in particolare quello relativo CP_3 all'esonero di responsabilità dell'appellante nel concorso causale dell'evento dannoso e della sua percentuale di incidenza: dichiarare, in forza del primo motivo di gravame, il in NTroparte_8 CP_1
pagina 4 di 17 NT ( alla in persona del suo Amm.re pro tempore corresponsabile, NTroparte_4
unitamente al IG. , nella produzione dei danni infiltrativi patiti dal attribuendo CP_3 T_ al medesimo la relativa concausa in misura proporzionale, o pari, al 50% dell'intero ed CP_1
al IG. la restante parte. Condannare ed il CP_3 CP_3 NTroparte_9
in persona del suo Amm.re pro tempore, a corrispondere a a
[...] E_ titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti, la somma di € 986,28 quantificata nella CTU cautelare R.G.N. 548/2014 oltre interessi e rivalutazioni di legge, a decorrere dalla proposizione della domanda di primo grado. Condannare a rifondere a le spese di lite CP_3 E_ liquidate dal Tribunale in complessivi € 2.400,00 oltre accessori di legge, relative al giudizio cautelare
R.G.N. 548/2014, anche per la mancata conciliazione in sede di 696 bis c.p.c. Condannare
[...]
a rifondere a le spese di CTU liquidate in complessivi € 2.326,36 relative al CP_3 E_
giudizio cautelare R.G.N. 548/2014, anche per la mancata conciliazione in sede di 696 bis c.p.c.
Condannare ed il in persona del CP_3 NTroparte_9 NTroparte_4
suo Amm.re pro tempore, a rifondere a le spese di lite liquidate dal Tribunale di E_
Viterbo in complessivi € 4.764,00 oltre accessori di legge, relative al giudizio ordinario R.G.N.
1712/2016. Condannare ed il in CP_3 NTroparte_9
persona del suo Amm.re pro tempore, al risarcimento del maggiore danno in favore di E_
, da liquidarsi in via equitativa a decorrere dalla proposizione della domanda di primo grado,
[...] anche ex art. 2043 cod. civ. Con vittoria di spese ed onorari del grado, oltre accessori di legge”.
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di costituzione e risposta CP_3 depositata in data 13/12/2019, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Collegio adito Voglia rigettare il proposto appello perché, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata esonerare il IG. da qualsivoglia responsabilità in CP_3
ordine al rifacimento del terrazzo di sua proprietà sito in . In via CP_1 NTroparte_4 subordinata: ove il Collegio ritenga accoglibile l'appello con riferimento all'esonero di responsabilità dell'appellante nel concorso causale dell'evento dannoso e della sua percentuale di incidenza, Voglia dichiarare che la responsabilità è a totale carico del convenuto quale custode del terrazzo CP_1 di uso esclusivo avente anche funzione di copertura”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con NTroparte_10 CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2/1/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto inammissibile e/o E_
pagina 5 di 17 infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.”
§ 7. — Nel corso del giudizio è stata depositata, in data 7/5/2024, la revoca del mandato agli avv.ti Armandola, Marzano e De Renzis da parte dell'appellante e depositato, in data E_
20/5/2024, il nuovo conferimento di mandato all'avv. Luigi Parenti.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello principale si articola in quattro motivi:
§ 9.1 — Con il primo motivo viene dedotta la: “errata ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione circa il concorso del nella produzione del danno, con attribuzione al T_ T_ della percentuale di concausa.”
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Premesso che non vi è contestazione circa il distacco di parte del battiscopa dal terrazzo a livello del sig. l'aspetto problematico della T_ vicenda è costituito dall'individuazione delle cause dell'umidità che ha cagionato tale distacco.
Secondo la prospettazione del sig. invero tale distacco sarebbe dovuto ai lavori eseguiti nel 2008 CP_3
sul suo terrazzo dallo stesso che, avendo innalzato il terrazzo di circa 20 centimetri non T_
rendendolo così più a livello con quello dello e avendo modificato la pendenza, avrebbe causato CP_3 in via esclusiva il distacco del battiscopa. Innanzitutto, tanto l'autorizzazione da parte del CP_1 all'esecuzione di tali lavori, quanto la loro conformità urbanistica, sono aspetti irrilevanti;
il primo in quanto l'eventuale produzione di danni non esime di certo il suo responsabile dal loro risarcimento e il secondo in quanto afferente al profilo pubblicistico di per sé estraneo ai rapporti privatistici. D'altro canto l'ing. ha categoricamente escluso che il distacco del battiscopa del sig. possa Per_1 T_
essere in qualche modo collegato al rifacimento del terrazzo precisando che tale ultima opera così come il rialzo “è stato necessario per raccordare il discendente della copertura e il fognolo del rialzo stesso, con uno dei due fognoli preesistenti sul terrazzo del IG. ; così facendo è stato E_
possibile convogliare tutte le acque meteoriche in un unico fognolo in maniera ordinata;
prima di tali lavori le acque meteoriche provenienti dal tetto soprastante il terrazzo del ricorrente E_
si riversavano liberamente sul suo terrazzo sovraccaricando i due fognoli esistenti incapaci a smaltire il carico idrico che si riversava al suo interno e creando ristagni ed aloni con documentati fenomeni infiltrativi e bagnamenti di ogni tipo”. Il professionista incaricato ha in realtà individuato quali concause del distacco delle mattonelle sia il pessimo stato manutentivo della terrazza del sig. CP_3
quanto la non corretta posa in opera dello zoccolino stesso, poi distaccatosi, sul terrazzo del sig.
Cominciando con il valutare il primo fattore il perito ha riscontrato la presenza di lesioni T_
sulle mattonelle, distacchi della pavimentazione, ristagni accertati anche a mezzo di prove di regolare pagina 6 di 17 deflusso e peraltro proprio in prossimità dei fenomeni di infiltrazioni ai piani sottostanti. Tuttavia come già prima anticipato, concausa del distacco dello zoccolino del terrazzo del sig. è T_ costituito anche dal fatto che il risvolto della guaina a parete dal lato del terrazzo dell'attore doveva raggiungere una quota superiore rispetto a quella attuale in modo da isolare il battiscopa dal divisorio e che ancora tra la guaina e il battiscopa si sarebbe dovuto realizzare un piccolo spessore di calce e sabbia finalizzato a far aderire meglio il battiscopa alla guaina rendendolo più solidale e resistente.
Sotto tale profilo sebbene in sede di osservazioni i CTP dell'attore affermino che non era compito del direttore dei lavori che si era occupato del rifacimento del terrazzo del sig. nel 2008 T_
preoccuparsi del cattivo stato manutentivo del terrazzo del sig. in realtà come affermato dal CP_3
perito, secondo una regola di comune esperienza la realizzazione di un intervento non può non tenere conto del luogo e delle condizioni in cui lo stesso deve essere realizzato, con la conseguenza che la guaina impermeabilizzante si sarebbe dovuta risvoltare più in alto (a circa 15/20 centimetri) “al di sopra del battiscopa della parte del terrazzo rialzato in modo tale da isolare meglio dalle intemperie rimuovendo le file di rivestimento di mattoncini di argilla che necessitavano e dopo aver rialzato rivoltato la guaina impermeabilizzante, incollandoli nuovamente.” Il nel suo atto di citazione T_ ha chiesto innanzitutto la condanna dei convenuti all'esecuzione in forma specifica delle opere necessarie ad eliminare le cause del distacco dello zoccolino. Tuttavia, se quest'ultimo è da ricondurre sia il cattivo stato manutentivo del terrazzo del sig. che al ridotto risvolto della guaina, CP_3 chiaramente per ciò che concerne la prima concausa è necessario l'integrale rifacimento attraverso l'esecuzione di tutti i lavori indicati dal perito nel computo di cui all'allegato n. 6/a per un importo di poco più di € 8.000. Sotto tale profilo nonostante il CTU in un primo momento ha ritenuto che potesse essere effettuato anche un intervento alternativo meno costoso e pari a circa € 6.500, in realtà in sede di valutazione delle osservazioni presentate dai consulenti di parte ha, tuttavia, precisato che le due soluzioni pur essendo egualmente valide sotto il profilo tecnico, tuttavia si distinguono innanzitutto per la durata dei relativi effetti in quanto l'intervento meno costoso avrebbe una durata più breve e di soli
3.5 anni. Sotto il profilo economico poi non vi è una differenza di prezzo tale da dover optare per la soluzione meno cara laddove quella più costosa resta comunque la migliore sotto il profilo estetico e soprattutto di durata. Qualche precisazione va fatta con riferimento al risarcimento del danno costituito dalle somme necessarie a ricollocare lo zoccolino in relazione al quale va nuovamente evidenziato che concausa del distacco è costituita anche dalla non adeguata altezza della guaina sul terrazzo dell'attore. Sebbene il CTU in sede di chiarimenti abbia affermato di non poter indicare la percentuale di ciascuna concausa si ritiene allora di poter affermare che ognuno abbia contribuito alla produzione del danno nella misura del 50% con la conseguenza che delle somme indicate dal CTU la pagina 7 di 17 metà resterà a carico del sig. . T_
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “in accoglimento del gravame, chiede la modifica dell'impugnata sentenza per l'errata ricostruzione del fatto sul quale si fonda il concorso del alla produzione del danno basata sulla erronea attribuzione, in capo all'appellante, della T_
responsabilità nella esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo di sua proprietà, come meglio si dedurrà nel prosieguo. Tale circostanza, riscontrata dal medesimo CTU solamente nel giudizio di merito e non anche nel giudizio cautelare ex art. 696 bis c.p.c. R.G.n. 548/2014, ha indotto il
Magistrato di prime cure ad attribuire all'odierno appellante una corresponsabilità T_ riconducibile ai lavori di rifacimento eseguiti nell'anno 2008 sul proprio terrazzo. In punto di fatto e di diritto, tuttavia, è doveroso specificare come l'esecuzione dei lavori sul terrazzo di proprietà del avvenuti a decorrere dal 09 giugno 2008, fu deliberata ma soprattutto commissionata dal T_
, in persona del suo Amm.re pro tempore, e non NTroparte_9 NTroparte_4 già in autonomia dall'odierno appellante. Detta circostanza trova pieno riscontro anche nella ricostruzione fattuale di cui al ricorso cautelare, depositato nel giudizio di merito, ex art. 696 bis c.p.c.
(vedasi pagina 2 punto sub.3 R.G.N. 548/2014) dove si evidenzia che, a seguito di regolare delibera condominiale, il nomina Direttore Lavori il Geom. NTroparte_9 NTroparte_4
e commissiona alla Ditta Appaltatrice IG. i lavori di rifacimento da NTroparte_11 Parte_2
T_ eseguire sul terrazzo del con la conseguenza che il Committente dei Lavori fu solamente l'Amm.re pro tempore del Condominio appellato, all'epoca IG.ra . Ad ulteriore riprova Parte_3
di ciò veniva depositata dalla difesa del nel giudizio oggetto del presente gravame, la citata T_
delibera assembleare (vedasi doc. sub.15 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) dalla quale emergeva in maniera lapalissiana che il era l'effettivo ed unico CP_1 NTroparte_9
Committente dei summenzionati lavori di rifacimento. La stessa D.I.A. presentata al Comune di CP_1 dall'Amm.re pro tempore del Condominio appellato all'epoca IG. (vedasi doc. sub.16 Parte_3
seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) nonché la Relazione asseverata di fine lavori, resa dal Direttore dei Lavori incaricato Geom. (vedasi doc. sub.17 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) CP_11 dimostrano, entrambe, l'esecuzione delle opere di rifacimento su esclusivo incarico dell'Amm.re pro tempore del che precede. Tali documenti forniscono piena prova ai fini dell'attribuzione CP_1
del concorso di responsabilità concausale per i danni infiltrativi cagionati, che non può essere giuridicamente attribuita all'odierno appellante, quanto piuttosto al appellato, quale CP_1
esclusivo Committente dei lavori di rifacimento ex ante novellati. Il Giudice di prime cure è incorso in una evidente violazione della legge, rilevante ai fini della decisione impugnata. Difatti, secondo la
Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità civile dei danni derivanti dalla cosa oggetto di appalto pagina 8 di 17 ricade anche sul Committente ex art. 2049 cod. civ. (Cass. Civ. n.23442/2018, Cass. Civ. n.2557/2014) con la conseguenza che - nel caso di specie - il soggetto giuridico tenuto a rispondere doveva e deve essere individuato nel e non nella persona NTroparte_9 dell'appellante, sussistendo una responsabilità in capo al appellato quale esclusivo CP_1
Committente dei lavori, o per aver dato un ordine all'appaltatore tale da privare quest'ultimo di ogni possibile autonomia nell'esecuzione dello stesso, o per la cosiddetta culpa in eligendo per aver demandato l'esecuzione dei lavori condominiali a soggetto non idoneo ad adempiervi con efficacia.
Per questo motivo appare evidente che il Giudice di prime cure sia incorso in un errore di valutazione, avendo travisato una circostanza di particolare rilievo e di massima importanza (lavori commissionati dal ), che se fosse stata esattamente intesa avrebbe dato luogo ad una diversa decisione, in CP_1
palese violazione di diritto, anche in considerazione della sentenza n.9449/2016 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in tema di danni da infiltrazioni.”
Ritiene il Collegio che detto motivo di appello, volto a escludere la corresponsabilità dello stesso nella determinazione del danno per cui è causa, sia da ritenere inammissibile ex art 345, T_
comma 2 c.p.c., in quanto fondato su un fatto - ovvero l'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo dell'attore ad opera non di quest'ultimo ma del - non dedotto CP_1
tempestivamente in giudizio.
L'attore, infatti, non aveva indicato la suddetta circostanza nell'atto di citazione o nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., ma l'aveva riportata nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avanzato a suo tempo esclusivamente nei confronti di , e, nel corso del giudizio di primo CP_3 grado, solo nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., e, soprattutto, non l'aveva dedotta quale fatto costitutivo della propria pretesa.
Il inoltre, non aveva allegato la suddetta circostanza per contestare l'esito della ctu T_
espletata in primo grado, nonostante il consulente avesse rinvenuto, nella esecuzione non a regola d'arte dei lavori di rifacimento del suo terrazzo, una concausa del distacco di parte del battiscopa e dunque del danno che aveva lamentato, avendo avanzato tale rilievo in esame solo in grado di appello.
E' opportuno ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha precisato: “Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio” (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, n. 23614 del 22/11/2010).
Deve dunque concludersi che la prospettazione della suddetta circostanza di fatto determini il pagina 9 di 17 mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e introduca nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, con conseguente sua improponibiità in appello, ex art. 345 c.p.c..
§ 9.2 — Con il secondo motivo viene dedotta la “Erronea valutazione ed insufficiente e contraddittoria motivazione, circa i danni patrimoniali patiti dal ed anche “condanna T_ [...]
e il a corrispondere a a titolo di CP_3 NTroparte_9 E_ risarcimento danni la somma rispettivamente di € 105 e di € 210 oltre interessi nei limiti di cui in parte motiva.”
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Per ciò che concerne invece le somme dovute a titolo di risarcimento danni si ritiene che correttamente il perito abbia fatto riferimento al prezzario della regione Lazio vigente al momento della redazione della perizia e cioè il 2018 e non già quelle esistenti presso il genio civile essendo il primo utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici e quindi maggiormente rappresentativo del mercato dei lavori edili sicché il danno può essere globalmente liquidato con arrotondamento in € 630. Ne consegue allora che a titolo di risarcimento danni potrà essere riconosciuta al la somma di € 315 quale metà della cifra sopra indicata già liquidata T_ all'attualità, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda. Nessuna altra somma può essere invece riconosciuta a titolo di risarcimento in mancanza di danni ulteriori rispetto a quelli accertati dal CTU e che peraltro coincidono con quelli già accertati in sede di ATP nel 2014”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…il Giudice di prime cure è incorso in un errore di valutazione, per non aver preso in considerazione quanto riportato dal CTU nella relazione peritale – di cui al procedimento cautelare ex art. 696 bis c.p.c. depositata nel giudizio di merito – nella quale il CTU aveva globalmente quantificato in € 986,28 i danni patiti dal (vedasi doc. T_
sub.8 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed in specie CTU allegato 11 - R.G.n. 548/2014 risposta alle osservazioni e proposta di conciliazione). In presenza di un appalto privato il CTU, nella perizia cautelare R.G.n. 548/2014, aveva fatto espresso riferimento al Prezziario D.E.I. del Genio Civile per l'edilizia privata, che si discosta, integralmente, dal Prezziario della Regione Lazio per le opere pubbliche, per ragioni facilmente intuibili vista la quantità e la tipologia diversa di esecuzione delle lavorazioni sulle quali ripartire i relativi costi. Per mero tuziorismo: a differenza del Prezziario D.E.I. del Genio Civile per l'edilizia privata, che vige e si aggiorna annualmente su tutto il territorio nazionale, il Prezziario della Regione Lazio per le opere pubbliche è rimasto inalterato dall'anno
2012, in mancanza di una nuova delibera pronunciata dal consiglio regionale del Lazio. Non vi è, pertanto, valida e ragionevole motivazione che giustifichi l'applicazione di detto Prezziario della
Regione Lazio, poiché non rappresentativo del mercato degli appalti dell'edilizia privata. Ne consegue pagina 10 di 17 che il Giudice di prime cure è incorso in un evidente errore di valutazione nell'aver applicato, relativamente alla quantificazione dei danni patiti dal un Prezziario non conforme all'edilizia T_
privata in uso in anni precedenti e destinato, esclusivamente, alle opere pubbliche. Inoltre, il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere la metà della somma relativa al risarcimento dei danni patrimoniali, in ragione della erronea attribuzione del 50% di responsabilità concausale in capo al già impugnata nel primo motivo di gravame. Anche sotto tale profilo la sentenza dovrà essere T_ sul punto riformata, perché lesiva dei diritti dell'appellante.”.
Il motivo è infondato.
Va infatti evidenziato che appare condivisibile la scelta del Tribunale che, sulla base di quanto reputato dal ctu in ordine alla valutazione di preferibilità del Prezziario della Regione Lazio, ha utilizzato tale tariffa per determinare i costi delle lavorazioni necessarie alla eliminazione del problema di infiltrazioni lamentato dall'attore.
Occorre infatti precisare che il suddetto prezziario, pur riferendosi ai lavori pubblici, può essere applicato anche all'edilizia privata e appare maggiormente attendibile rispetto al Prezziario D.E.I. del
Genio Civile, essendo stato elaborato da un gruppo di esperti costituito da tecnici del Ministero delle
Infrastrutture, della Regione Lazio, del Comune di Roma nonché delle associazioni di categoria, ed è inoltre parametrato sulle condizioni di mercato dell'area di riferimento e sui costi locali dei materiali e della manodopera.
Nè risultano dimostrati dal danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati dal Tribunale, T_
utilizzando il citato Prezziario della Regione Lazio.
Va aggiunto, per completezza, che non poteva darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127).
§ 9.3 — Con il terzo motivo viene dedotta l'“Erronea compensazione delle spese di lite e di ctu del giudizio cautelare R.G. n. 548/2014 a carico del per la misura di 2/3, per la mancata T_ conciliazione dello Iubei in sede di 696 bis cpc.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Per ciò che concerne le spese di lite, quelle di
ATP cui il condominio non ha partecipato e liquidate in complessivi € 2.400 per compensi (eliminando pagina 11 di 17 la fase decisoria in quanto incompatibile con il tipo di giudizio) sono compensate nella misura di 2/3
(avendo il omesso di chiamare il condominio e sulla base della responsabilità dello T_ CP_3 secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.) con condanna dello alla refusione della residua parte, CP_3
pari a 1/3 e liquidata tale ultima frazione come in dispositivo. Analogamente le spese della CTU ivi espletata vanno poste per 2/3 a carico del e per 1/3 a carico dello ed anche “compensa T_ CP_3
le spese di lite del giudizio di ATP nella misura di 2/3 e pertanto condanna in favore di CP_3
, alla refusione della residua parte ad 1/3 e liquidata tale ultima frazione in E_ complessivi € 800 per compensi, oltre accessori di legge. Pone le spese di CTU del giudizio di ATP per
2/3 a carico del e per 1/3 a carico dello . T_ CP_3
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Il Giudice di prime cure è incorso in un evidente errore di valutazione ritenendo che il avesse presentato un ricorso ex art. 696 c.p.c. T_ mentre il IG. era ricorso all'istituto giuridico della consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 T_
bis c.p.c. finalizzato alla composizione della lite, in quanto tale istituto giuridico non impone, per il suo espletamento, il requisito del periculum in mora. Tra le parti, e esisteva un contrasto ed T_ CP_3
il ricorso a detto strumento (ex art. 696 bis c.p.c.) era finalizzato all'accertamento dell'an con indagini di natura tecnica e, nel contempo, alla quantificazione del quantum del relativo diritto fatto valere.
Non era, pertanto, obbligatoria la chiamata del nel giudizio cautelare, trattandosi di una CP_1
azione con finalità deflattiva e conciliativa, tanto ci è vero che il Presidente del Tribunale di Viterbo, dopo la costituzione dello in cui eccepiva l'assenza del , non ha ritenuto necessario CP_3 CP_1
invitare le parti ad integrare il contraddittorio. Nel caso di specie venivano ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità essendo stato provato dal il requisito del fumus boni iuris del T_
diritto da tutelare nel successivo giudizio di merito, laddove non fosse riuscita la conciliazione con il
IG. Una volta espletata la consulenza tecnica preventiva R.G. n.548/2014 poteva, o non CP_3
poteva, essere utilizzata nel successivo giudizio a cognizione piena, anche nei confronti della parte che era rimasta estranea al procedimento, tanto ci è vero che il Giudice del merito ha nuovamente designato il CTU ing. quale tecnico già incaricato nel precedente giudizio cautelare. La Per_1
consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. è un istituto giuridico sostanzialmente diverso dall'art. 696 c.p.c. in quanto il primo è specificatamente finalizzato a favorire la composizione bonaria della lite, imponendo alle parti uno speciale impegno nella individuazione di una soluzione transattiva e, pertanto, il rifiuto di esperire – così come avvenuto da parte dello – la possibilità di una CP_3
bonaria definizione della controversia, deve essere considerato ai fini della disciplina delle spese di lite (ex art. 91 c.p.c.) all'esito del giudizio di merito.
Nel caso di specie il CTU aveva espressamente invitato le parti ad un incontro presso il proprio studio pagina 12 di 17 da tenersi in data 25 giugno 2015; a detto incontro, tuttavia, si è presentato soltanto il mentre T_
il resistente non ha ritenuto necessario presenziare a detta conciliazione, senza addurre un CP_3
valido e ragionevole motivo (vedasi doc. sub.8 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed in specie CTU allegato 12 - R.G. n.548/2014 esiti conciliatori). Non essendo riuscita la conciliazione, la difesa del nell'atto di citazione aveva chiesto, in via istruttoria, che fosse acquisito il fascicolo cautelare T_
di causa R.G. n.548/2014, con l'obiettivo di mettere a disposizione del Magistrato ogni e più ampio elemento ritenuto utile al processo;
tuttavia il Giudice di prime cure ha ritenuto di non dover accogliere detta istanza, cosicché con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stato depositato il fascicolo cautelare di parte del - R.G. n.548/2014 - con tutti gli allegati ed i T_
relativi verbali da cui desumere la circostanza sopra dedotta, pienamente rilevante ai fini decisori.
Discende da ciò che il Giudice di prime cure ha disapplicato il disposto normativo (ex art. 91 c.p.c. novellato) incorrendo in un evidente errore di valutazione, in violazione di diritto, relativamente alla concreta responsabilità aggravata dello per aver rifiutato di esperire la conciliazione di rito in CP_3
sede di 696 bis c.p.c. compensando a carico del i 2/3 delle spese di lite e di CTU del giudizio T_ cautelare, come se l'odierno appellante avesse rifiutato la bonaria definizione della controversia ed avesse introdotto (inopportunamente) un giudizio di merito;
anche sotto tale profilo la sentenza dovrà essere sul punto riformata, perché lesiva dei diritti dell'appellante”.
§ 9.4 — Con il quarto motivo viene dedotta la “erronea compensazione delle spese di lite del giudizio ordinario R.G. n.1712/2016 a carico del nella misura di 1/3”. T_
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Per quanto concerne il presente giudizio le spese liquidate in complessivi € 4.764, di cui € 264 per spese esenti ed € 4.500 per compensi, vanno compensate nella misura di 1/3 (in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda) con condanna del sig. e del condominio di nelle proporzioni indicate CP_3 NTroparte_2 nell'art. 1126 c.c., alla refusione della residua parte, pari a 2/3 e liquidata tale ultima frazione come in dispositivo. Analogamente le spese di CTU vanno poste per 1/3 a carico del e per 2/3 a carico T_ dei convenuti, ciascuno nella frazione indicata dall'art. 1126 c.c.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “L'errata attribuzione del Giudice di prime cure del concorso di responsabilità, in capo all'odierno appellante, nella causazione dell'evento dannoso (di cui al primo motivo di gravame) ha comportato la parziale compensazione delle spese di lite del giudizio ordinario, nella misura di 1/3 a carico del In effetti la corresponsabilità T_
andava addebitata al appellato (altra parte convenuta nel giudizio di primo grado) in CP_1 concorso con lo , in quanto quest'ultimo ha la proprietà esclusiva di un terrazzo che CP_3 adempie alla funzione di copertura di parte dell'edificio condominiale, adiacente al terrazzo di pagina 13 di 17 proprietà del che copre la restante parte dell'edificio condominiale. Discende da ciò che, T_
anche in questo caso, il Giudice di prime cure ha disapplicato il disposto normativo (ex art. 91 c.p.c. novellato) incorrendo in un evidente errore di valutazione, in violazione di diritto;
cosicché la parte interamente vittoriosa (il Cassetti) non poteva essere obbligata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite del giudizio ordinario (Cass. Civ. n.406/2008). Nel caso di specie l'obbligazione risarcitoria trova la sua radice giuridica nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e va regolata secondo il relativo principio di diritto. Di conseguenza non vi è valida motivazione nella parziale compensazione delle spese di lite in capo all'odierno appellante;
anche sotto tale profilo la sentenza dovrà essere sul punto riformata, perché lesiva dei diritti dell'appellante”.
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Va premesso che le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
n. 29850 del 27/10/2023).
Ebbene la domanda risarcitoria del nel giudizio di primo grado, è stata accolta T_
parzialmente, atteso che concausa del distacco del battiscopa (zoccolino) del suo terrazzo è stata individuata, al 50%, nella esecuzione non a regola d'arte dei lavori di rifacimento del suddetto terrazzo e, in particolare, nella non corretta posa in opera del battiscopa e, nell'altro 50 %, nel cattivo stato manutentivo del terrazzo di , la cui responsabilità è stata ripartita dal Tribunale, ai sensi CP_3 dell'art. 1126 c.c., nella misura, rispettivamente, di 1/3 allo e di 2/3 al CP_3 CP_1
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può essere ascritta allo una responsabilità aggiuntiva per non aver aderito alla proposta conciliativa formulata dal CP_3
consulente in sede di ATP che peraltro riguardava solo la parte relativa al rifacimento del suo terrazzo
(e non anche il rifacimento del terrazzo dello stesso e non comprendeva anche il CP_3 CP_1
(atteso che non era stato evocato in giudizio dal . T_
Ne deriva che essendo stata accolta parzialmente la domanda attorea e sussistendo margini di opinabilità della fattispecie (attesa la discordanza tra gli esiti dell'ATP - che aveva rinvenuto la eziologia dei danni per cui è causa esclusivamente nel terrazzo dello - e della CTU - che invece CP_3
aveva ravvisato una concausa nella esecuzione non a regola d'arte dei lavori di rifacimento del terrazzo dello stesso , il Tribunale ben poteva, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e tenendo presente l'esito T_
complessivo della lite, compensare in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, relative sia al pagina 14 di 17 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che al procedimento di primo grado, con il solo limite di non poter condannare quest'ultima a rifondere, neppure parzialmente, le spese alla controparte (cfr. tra molte
Cass. Civ. Sez. 3, n. 26918/2018), evenienza non verificatasi nel caso concreto, e conseguentemente ripartire le spese delle consulenze.
Alla luce delle suesposte considerazioni i suddetti motivi di appello devono essere rigettati.
§ 10. — In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
§ 11. — Parte appellata ha spiegato appello incidentale articolato in due motivi. CP_3
§ 11.1 — Con il primo motivo di appello incidentale, la sentenza viene censurata in merito alla determinazione del “Concorso nella produzione del danno”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “E veniamo all'individuazione dei soggetti tenuti all'esecuzione dei lavori e al risarcimento del danno. Sotto tale profilo la Suprema Corte è intervenuta nel 2016 con una pronuncia a Sezioni Unite per affermare che “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del .” (Cass. SU 9449/2016). Nella concreta CP_1 fattispecie in mancanza di prova circa l'individuazione di una specifica imputabilità soggettiva del danno, essendo la manutenzione del terrazzo del sig. comunque riferibile anche al CP_3 CP_1
quale custode del terrazzo di uso esclusivo avente anche funzione di copertura, non potrà che trovare applicazione l'art. 1126 c.c. Ne consegue allora che dei costi necessari ai lavori di rifacimento del terrazzo del sig. risponderanno sia questi che il , limitatamente per quest'ultimo ai CP_3 CP_1
soli condomini che ricevono copertura dal terrazzo dello nella misura rispettivamente di 1/3 e di CP_3
2/3. Analogamente entrambi i convenuti risponderanno con le stesse proporzioni al danno cagionato all'attore”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Nel procedimento di cui trattasi, l'unico dato certo e incontrovertibile è che al IG. non è attribuibile una specifica imputabilità soggettiva CP_3 del danno. La richiesta di danni avanzata dall'opponente nei suoi confronti dovrà essere pertanto pagina 15 di 17 rigettata. Lo stesso insieme ai soli condomini che ricevono copertura del terrazzo, dovrà CP_3 sostenere i costi necessari ai lavori di rifacimento del terrazzo così come disciplinati dall'art. 1126 c.c.
Null'altro. Nel caso di specie i lavori sul terrazzo sono stati eseguiti e la ripartizione è avvenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 1126 c.c. Non avendo quindi provato una specifica imputabilità soggettiva derivante da una cattiva manutenzione del terrazzo, le spese legali sostenute non potranno essere addebitate al convenuto Si evidenzia che come controparte ha ammesso, il terrazzo CP_3
gemello a quello dello stesso (proprietà è stato già oggetto di ristrutturazione nel CP_3 T_
lontano 2008. Da quanto sopra si deduce che lo stato di degrado del terrazzo di proprietà del IG.
è solo dovuto al passare del tempo e non certo per incuria nel custodirlo. E' quantomeno CP_3 singolare, infine, che l'appellante nel parlare della concausa derivante dal suo terrazzo indichi il
Condominio quale responsabile dell'errato rifacimento del terrazzo, mentre nel caso di specie il responsabile dovrebbe essere il IG. . CP_3
Il motivo di appello è infondato.
E' pacifico che sia proprietario del terrazzo il cui pessimo stato manutentivo è CP_3 stato individuato dal ctu quale concausa del danno lamentato dall'attore.
Ebbene, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il , in forza degli CP_1
obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., e il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 3239 del 7/02/2017; nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
6, n. 516 del 11/01/2022; Cass. Civ. Sez. Un., n. 9449 del 10/05/2016).
Ne deriva che il Tribunale, in mancanza della prova della specifica imputabilità soggettiva del danno, ha correttamente ripartito la responsabilità per tale carenza di manutenzione, tra il proprietario del terrazzo - ovvero lo - e il , secondo quanto stabilito dall'art. 1126 c.c.. CP_3 CP_1
§ 11.2 — Il secondo motivo di appello incidentale, essendo proposto in via subordinata rimane assorbito dal rigetto dell'appello principale.
§ 12. — Le spese del grado relative al rapporto processuale Cassetti – seguono la CP_1
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
pagina 16 di 17 Le spese del grado relative al rapporto processuale Cassetti – possono essere compensate CP_3
in considerazione della soccombenza reciproca.
§ 13. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiara inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché E_ sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza definitiva del Tribunale di CP_3
Viterbo n. 517/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da E_ [...]
, confermando la sentenza di primo grado;
CP_3
2. Condanna alla refusione delle spese del grado in favore del E_ [...]
che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Parte_4
CPA;
3. Compensa le spese nei rapporti tra e;
E_ CP_3
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di e di . E_ CP_3
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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